CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07878/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15864/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] n. 198/2018depositata il 15/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] È proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 15 maggio 2018, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale di Taranto aveva respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno avanzata contro la banca, con riguardo all’attività di appropriazione di somme asseritamente svolta da promotore infedele, condannando unicamente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di 72.800,00, oltre accessori. La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’intermediario è bensì responsabile per il fatto del promotore che agisca nelle sue incombenze, ma nella specie è mancata la prova del c.d. nesso di occasionalità necessaria, in quanto non è stato provato che le somme, di cui quegli si è appropriato, siano state consegnate al medesimo nell’ambito dell’attività di promozione finanziaria esercitata per la banca, perché a tal fine sono inidonei sia i documenti depositati, sia la prova testimoniale assunta, reputando che alcun testi non abbiano saputo confermare alcunché ed un altro testimone non sia credibile. La banca intimata ha depositato controricorso, mentre il Maiorano è rimasto intimato. La banca ha depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 2049 e 2697 c.c., 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c., 23 e 31 t.u.f., 5 d.lgs. n. 1 del 1991,23, 66 e 68 d.lgs. n. 415 del 1996, perché la sentenza impugnata ha ricercato un nesso causale tra le incombenze del promotore ed il danno, ma tale requisito non è richiesto dalle norme richiamate, che, invece, prevedono in ogni caso la responsabilità solidale dell’intermediario, e dal materiale probatorio in atti risultava la consegna delle somme al promotore a scopo di investimento finanziario, mentre in modo acritico la sentenza ha ritenuto, aderendo alla pronuncia di primo grado, l’inattendibilità del teste Masciullo. Il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c., per l’omessa valutazione della prova documentale offerta, dato che sono stati prodotti documenti, i quali avrebbero dovuto convincere la corte di merito della corresponsabilità solidale della banca; inoltre, non si giustifica la riduzione dell’importo del risarcimento cui il Maiorano è stato condannato, perché male la corte territoriale ha valutato la portata probatoria di alcuni titoli di credito. 2. –I motivi sono inammissibili, perché, da un lato, contestano principî di diritto consolidati presso la S.C., e, dall’altro lato, prospettano questioni di fatto. Invero, la corte d’appello ha ritenuto, conformemente ai precedenti di legittimità, che l’intermediario risponda dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all’esercizio delle mansioni (e multis, Cass. 25 ottobre 2022, n. 31453; Cass. 15 dicembre 2020, n. 28634; Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374; Cass. 31 luglio 2017, n. 18928; Cass. 13 dicembre 2007, n. 26172), ma ha escluso proprio l’esistenza di tale nesso, o comunque la sua prova. Pertanto, i motivi sono inammissibili, perché, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, intendono riproporre un inammissibile giudizio di fatto. Invero, il vizio di violazione di legge che si deduce con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., consiste nella affermazione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ed implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017) se non sotto l’aspetto, per quanto ancora sussistente, del vizio di motivazione (Cass.22707/2017, Cass. 195/2016). Ed è noto che, invece, è solo il giudice di merito che, nel valutare le prove proposte dalle parti, ben può attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., appunto rubricato «della valutazione delle prove» (Cass. 11892/2016, Cass. 24548/2016, Cass.5009/2017). Spetta, quindi, a tale giudice, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (e plurimis, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011). 3. –Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento dell