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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 21580/2022

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mborsato alle stesse condizioni diammortamento fissate per il mutuo erogato dalla banca e che, in casodi saldo negativo di tale bilancio in misura superiore all’importo delcanone di concessione; il Comune avrebbe versato un contributo parial saldo negativo entro il 31 marzo dell’anno successivo al quale ilbilancio si riferiva; i lavori furono ultimati nel 1988, ma prima delcollaudo fu dichiarato il fallimento del Mascheroni; il Comune pagò alcuratore le somme a credito del fallito maturate negli anni dal 1987 al1989, per oltre 2 miliardi di lire.Numero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Con sentenza del 7.1.02 il Tribunale di Milano respinse le domandaproposte da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondata l’eccezione diprescrizione sollevata dal Comune convenuto sul presupposto che ilpagamento da parte dell’ente locale fosse da imputare al capitaleanziché agli interessi.il Mascheroni propose appello che fu accolto con sentenza emessadalla Corte territoriale il 2.5.06, osservando che: ai rapporti tra leparti era applicabile la regolamentazione economica stabilita dalbilancio convenzionale e, pertanto, il saldo negativo avrebbe dovutoessere corrisposto entro il 31 marzo successivo all’anno diriferimento; in caso di ritardo nel pagamento erano dovuti gliinteressi moratori calcolati nella misura stabilita nel contratto dimutuo erogato dalla Cariplo; la clausola di determinazione degliinteressi in misura superiore al tasso legale non era infirmata danullità; tale interpretazione contrattuale era avvalorata dalcomportamento del Comune nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] dopo l’avviodella fase di gestione dell’opera appaltata.Avverso quest’ultima sentenza il Comune di Milano ricorse incassazione; con sentenza del 9.7.14, la Corte Suprema accolseparzialmente il terzo motivo di ricorso (vizio di motivazione) in quantola motivazione della Corte d’appello non era sorretta da criterio logicoriguardo al seguente punto: “che il conguaglio a carico del Comunedoveva essere fatto l’anno successivo a quello in cui venivariscontrato il saldo negativo tra costi e importo del canone noncomportava che contabilmente la scadenza del termine per coprire ildisavanzo stesso da parte del Comune debba essere localizzata al 31marzo dell’anno in cui è compilato il bilancio, come invece stabilitoper il debito di pagamento del canone a carico del concessionario”.

LaCassazione dunque annullò – con rinvio alla Corte d’appello- laNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022sentenza per l’erronea interpretazione dell’art. 10 del contratto,affermando che “il termine del 31 marzo successivo all’anno diriferimento era stato stabilito per il pagamento dell’importo dovuto daentrambe le parti, dato che l’obbligo di stanziamento non contenevanessun riferimento ad un diverso termine di pagamento per ilComune”.Il Comune di Milano riassunse il processo innanzi al giudice disecondo grado chiedendo di accertare che l’ente era tenuto alpagamento del conguaglio risultante dai bilanci convenzionali infavore del concessionario nell’anno successivo a quello dellaredazione del bilancio da cui emergeva il saldo negativo.

Consentenza del 27.10.16 la Corte territoriale rigettò l’appello delMascheroni, osservando che: l’art. 10 del contratto-disciplinare diconcessione, nello stabilire le modalità di compilazione del bilancioconvenzionale destinato a regolare tra le parti le rispettiveobbligazioni, stabiliva, alla lettera c), in ipotesi di saldo negativo-come nella fattispecie- che il Comune riconosceva alla concessionaria,sotto forma di contributo, l’intero importo corrispondente al predettosaldo negativo previo conguaglio con il canone di concessione di cuiall’art. 9; qualora il disavanzo, come nel caso concreto, dovesserisultare superiore al canone di concessione, dal conguaglio emergevaun importo a debito del Comune verso la concessionaria; in taleultimo caso, il contratto stabiliva che ogni anno il Comune avrebbestanziato l’importo eventuale a suo carico in base alle risultanzedell’anno precedente, mentre il conguaglio sarebbe stato fattonell’anno successivo; il termine del 31 marzo invocato dal Mascheroniera fissato a favore del solo Comune di Milano in ipotesi di disavanzodi gestione inferiore al canone di concessione, e cioè qualora dalconguaglio emergesse un importo a debito del concessionario verso ilNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Comune, e non viceversa; il fatto che il detto termine del 31 marzosuccessivo fosse posto a carico esclusivo del concessionario risultavada varie circostanze, quali: il pagamento da effettuare entro tale datacollegato all’emissione di una fattura soggetta ad iva (e il Comune diMilano quale ente pubblico non economico non emetteva fatture);inoltre, il comma relativo al pagamento entro il 31 marzo eraimmediatamente successivo, funzionalmente e logicamente collegatoai due commi precedenti nei quali si ipotizzava un disavanzo a caricodel Comune, mentre la prestazione dovuta dal Comune alconcessionario era invece indicata nell’ultimo comma dell’articolo inesame relativo al saldo negativo (desumendosi dunque che alComune era posto un termine per il pagamento diverso dalla data del31 marzo).Pertanto, la Corte territoriale accertava che la somma ancora dovutadal Comune di Milano all’appellante ammontava a euro 129.189,85oltre interessi pari a euro 271.320,49 e che il Comune stesso avevadiritto a ripetere la maggior somma versata di euro 257.927,13,condannando il Mascheroni alla relativa ripetizione.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi.

IlComune di Milano resiste con controricorso, illustrato con memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.383 e 384, cpc, per non aver la Corte d’appello rispettato lamotivazione della sentenza di annullamento con rinvio- statuito pervizio di motivazione- che avrebbe dovuto indurla a ricostruire la ratiodella clausola contrattuale oggetto di causa sulla base delle normeermeneutiche.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1224, 1283, 1284, 1362, c.1, 1363, 1366, cc, 162,164,166 ss, TUNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Ordinamento enti locali, d.lgs. n. 267/2000, per aver la Corted’appello, recependo interamente le difese del Comune di Milano,interpretato erroneamente l’art. 10, paragrafo c), del contratto,affermando che “il termine del 31 marzo era espressamente stabilitoa favore del solo Comune in ipotesi di disavanzo di gestione inferioreal canone di concessione, e cioè qualora dal conguaglio emerga unimporto a debito del concessionario verso il Comune, e nonviceversa..”, sia sulla base del tenore letterale della clausola, sia invirtù di una sua interpretazione sistematica, pretermettendo del tuttole norme in tema di bilancio degli enti locali.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1183, 1124, 1284, 1362, c.1, 1366, 2700, 2730, 2735, cc, 115,116,cpc, per non aver la Corte territoriale tenuto conto, nell’interpretare ilcontratto, del comportamento delle parti in esecuzione deldisciplinare del 1982, ovvero della [OSCURATO:SOCIETA]. subentrata alMascheroni dall’ultimazione dei lavori, considerato che la Giuntacomunale aveva deliberato di corrispondere alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]le somme relative al rimborso delle rate d’ammortamento per gli annidal 1990 al 1993 sulla base dei bilanci convenzionali relativi all’annoprecedente.

Il ricorrente adduce altresì che l’interpretazione delsuddetto art. 10, nel senso dedotto a sostegno del ricorso, risultavaavallata dal contenuto della relazione presentata alla Giuntacomunale dall’assessore al ramo e dal dirigente di settore, e dallastessa delibera di giunta del 5.12.95, secondo la quale tale articoloobbligava il Comune di Milano a rimborsare le rate d’ammortamentoal Mascheroni proprio entro il 10 marzo dell’anno successivo a quellodi riferimento.Il quarto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, consistitonel comportamento delle parti posteriore al contratto, relativamenteNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022alle delibere della Giunta comunale, emesse nel 1994 e 1995 (v.sopra) sui pagamenti alla [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme dovute inesecuzione del contratto e dei relativi interessi moratori, effettuatientro il medesimo suddetto termine del 31 marzo successivo all’annodi riferimento e non nell’anno seguente.I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loroconnessi, sono infondati.

Invero, secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi della cassazione con rinvioper vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri diindagine e di valutazione della prova, potendo compiere ancheulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento edall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne chein ordine ai fatti che la sentenza medesima ha consideratodefinitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione,né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia diannullamento è stata fondata (Cass., n. 31901/18).

In caso di ricorsoper cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio perviolazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacatodi legittimità si risolve nel controllo dei poteri propri del suddettogiudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, siestendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, maanche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto difondare la decisione sugli stessi elementi già censurati delprovvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che ilprincipio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacificio accertati definitivamente (Cass., SU, n. 18303/20; SU, n.19217/03).Ora, nel caso concreto, per quanto emerge dalla sentenza impugnatae dal ricorso, la sentenza di annullamento della prima sentenza dellaNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Corte d’appello affermò che “il termine del 31 marzo successivoall’anno di riferimento era stato stabilito per il pagamento dell’importodovuto da entrambe le parti, dato che l’obbligo di stanziamento nonconteneva nessun riferimento ad un diverso termine di pagamentoper il Comune”.Ora, la sentenza di annullamento ha disposto il rinvio, evidenziando ilvizio di motivazione in merito alla decorrenza del credito in caso diconguaglio; la Corte territoriale non è incorsa nello stesso errorerilevato dalla cassazione, seguendo un percorso logico di segnoopposto a quello censurato.

In caso di ricorso per cassazione avversola pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedentestatuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nelcontrollo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesidi rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla liberavalutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti,con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessielementi già censurati del provvedimento impugnato e con lapreclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmenteenunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente(Cass., SU, n. 18303/20).Invero, la contestata interpretazione che la sentenza impugnata hafornito dell’art. 10 del contratto tra il Comune di Milano e l’impresa èrispettosa degli artt. 383 e 384, cpc, in quanto non si fonda suglistessi elementi già censurati, oggetto della predetta sentenza diannullamento (con riguardo al termine del 31 marzo dell’annosuccessivo a quello di riferimento inteso come riferito ai solipagamenti dell’impresa a favore del Comune e non viceversa, comesostiene il ricorrente).Numero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Il terzo e quarto motivo- esaminabili congiuntamente poiché tra loroconnessi- sono inammissibili.

Invero, il ricorrente si duole che laCorte territoriale, nell’interpretare l’art. 10 del contratto-disciplinare,non abbia tenuto conto del comportamento successivo delle parti edella [OSCURATO:SOCIETA]. subentrata al Mascheroni nell’esecuzione deilavori.Ora, secondo l’orientamento di questa Corte, cui il collegio intendedare continuità, nell'interpretazione del contratto, il primo strumentoda utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioniadoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso aicanoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art.1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativiintegrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass.,n.33451/21; n. 995/21).

E’ stato altresì affermato che, in tema diermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti inrelazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto,affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solonell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazionecontrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.

Ne consegue che ilricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alleregole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione dellenorme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilgiudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass.,n. 27136/17; n. 17168/12).Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a dolersi del fatto che laCorte d’appello abbia adottato l’interpretazione contrattuale senzaconsiderare anche il comportamento successivo delle parti, ma nonha esplicitamente criticato l’interpretazione letterale e funzionale dellaNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Corte di merito, omettendo dunque di evidenziare sia le ragioni dellascarsa chiarezza dell’elemento letterale interpretato, sia quelle per lequali l’esame del comportamento attuativo del contratto avrebbepotuto condurre ad un’interpretazione complessiva confliggente conquella fondata sull’elemento letterale e sulla ritenuta ratio dellanorma negoziale interpretata.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquidanella somma di euro 13200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre allamaggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spesegenerali e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dellostesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 4maggio 2022.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mborsato alle stesse condizioni diammortamento fissate per il mutuo erogato dalla banca e che, in casodi saldo negativo di tale bilancio in misura superiore all’importo delcanone di concessione; il Comune avrebbe versato un contributo parial saldo negativo entro il 31 marzo dell’anno successivo al quale ilbilancio si riferiva; i lavori furono ultimati nel 1988, ma prima delcollaudo fu dichiarato il fallimento del Mascheroni; il Comune pagò alcuratore le somme a credito del fallito maturate negli anni dal 1987 al1989, per oltre 2 miliardi di lire.Numero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Con sentenza del 7.1.02 il Tribunale di Milano respinse le domandaproposte da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondata l’eccezione diprescrizione sollevata dal Comune convenuto sul presupposto che ilpagamento da parte dell’ente locale fosse da imputare al capitaleanziché agli interessi.il Mascheroni propose appello che fu accolto con sentenza emessadalla Corte territoriale il 2.5.06, osservando che: ai rapporti tra leparti era applicabile la regolamentazione economica stabilita dalbilancio convenzionale e, pertanto, il saldo negativo avrebbe dovutoessere corrisposto entro il 31 marzo successivo all’anno diriferimento; in caso di ritardo nel pagamento erano dovuti gliinteressi moratori calcolati nella misura stabilita nel contratto dimutuo erogato dalla Cariplo; la clausola di determinazione degliinteressi in misura superiore al tasso legale non era infirmata danullità; tale interpretazione contrattuale era avvalorata dalcomportamento del Comune nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] dopo l’avviodella fase di gestione dell’opera appaltata.Avverso quest’ultima sentenza il Comune di Milano ricorse incassazione; con sentenza del 9.7.14, la Corte Suprema accolseparzialmente il terzo motivo di ricorso (vizio di motivazione) in quantola motivazione della Corte d’appello non era sorretta da criterio logicoriguardo al seguente punto: “che il conguaglio a carico del Comunedoveva essere fatto l’anno successivo a quello in cui venivariscontrato il saldo negativo tra costi e importo del canone noncomportava che contabilmente la scadenza del termine per coprire ildisavanzo stesso da parte del Comune debba essere localizzata al 31marzo dell’anno in cui è compilato il bilancio, come invece stabilitoper il debito di pagamento del canone a carico del concessionario”. LaCassazione dunque annullò – con rinvio alla Corte d’appello- laNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022sentenza per l’erronea interpretazione dell’art. 10 del contratto,affermando che “il termine del 31 marzo successivo all’anno diriferimento era stato stabilito per il pagamento dell’importo dovuto daentrambe le parti, dato che l’obbligo di stanziamento non contenevanessun riferimento ad un diverso termine di pagamento per ilComune”.Il Comune di Milano riassunse il processo innanzi al giudice disecondo grado chiedendo di accertare che l’ente era tenuto alpagamento del conguaglio risultante dai bilanci convenzionali infavore del concessionario nell’anno successivo a quello dellaredazione del bilancio da cui emergeva il saldo negativo. Consentenza del 27.10.16 la Corte territoriale rigettò l’appello delMascheroni, osservando che: l’art. 10 del contratto-disciplinare diconcessione, nello stabilire le modalità di compilazione del bilancioconvenzionale destinato a regolare tra le parti le rispettiveobbligazioni, stabiliva, alla lettera c), in ipotesi di saldo negativo-come nella fattispecie- che il Comune riconosceva alla concessionaria,sotto forma di contributo, l’intero importo corrispondente al predettosaldo negativo previo conguaglio con il canone di concessione di cuiall’art. 9; qualora il disavanzo, come nel caso concreto, dovesserisultare superiore al canone di concessione, dal conguaglio emergevaun importo a debito del Comune verso la concessionaria; in taleultimo caso, il contratto stabiliva che ogni anno il Comune avrebbestanziato l’importo eventuale a suo carico in base alle risultanzedell’anno precedente, mentre il conguaglio sarebbe stato fattonell’anno successivo; il termine del 31 marzo invocato dal Mascheroniera fissato a favore del solo Comune di Milano in ipotesi di disavanzodi gestione inferiore al canone di concessione, e cioè qualora dalconguaglio emergesse un importo a debito del concessionario verso ilNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Comune, e non viceversa; il fatto che il detto termine del 31 marzosuccessivo fosse posto a carico esclusivo del concessionario risultavada varie circostanze, quali: il pagamento da effettuare entro tale datacollegato all’emissione di una fattura soggetta ad iva (e il Comune diMilano quale ente pubblico non economico non emetteva fatture);inoltre, il comma relativo al pagamento entro il 31 marzo eraimmediatamente successivo, funzionalmente e logicamente collegatoai due commi precedenti nei quali si ipotizzava un disavanzo a caricodel Comune, mentre la prestazione dovuta dal Comune alconcessionario era invece indicata nell’ultimo comma dell’articolo inesame relativo al saldo negativo (desumendosi dunque che alComune era posto un termine per il pagamento diverso dalla data del31 marzo).Pertanto, la Corte territoriale accertava che la somma ancora dovutadal Comune di Milano all’appellante ammontava a euro 129.189,85oltre interessi pari a euro 271.320,49 e che il Comune stesso avevadiritto a ripetere la maggior somma versata di euro 257.927,13,condannando il Mascheroni alla relativa ripetizione.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi. IlComune di Milano resiste con controricorso, illustrato con memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.383 e 384, cpc, per non aver la Corte d’appello rispettato lamotivazione della sentenza di annullamento con rinvio- statuito pervizio di motivazione- che avrebbe dovuto indurla a ricostruire la ratiodella clausola contrattuale oggetto di causa sulla base delle normeermeneutiche.Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1224, 1283, 1284, 1362, c.1, 1363, 1366, cc, 162,164,166 ss, TUNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Ordinamento enti locali, d.lgs. n. 267/2000, per aver la Corted’appello, recependo interamente le difese del Comune di Milano,interpretato erroneamente l’art. 10, paragrafo c), del contratto,affermando che “il termine del 31 marzo era espressamente stabilitoa favore del solo Comune in ipotesi di disavanzo di gestione inferioreal canone di concessione, e cioè qualora dal conguaglio emerga unimporto a debito del concessionario verso il Comune, e nonviceversa..”, sia sulla base del tenore letterale della clausola, sia invirtù di una sua interpretazione sistematica, pretermettendo del tuttole norme in tema di bilancio degli enti locali.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.1183, 1124, 1284, 1362, c.1, 1366, 2700, 2730, 2735, cc, 115,116,cpc, per non aver la Corte territoriale tenuto conto, nell’interpretare ilcontratto, del comportamento delle parti in esecuzione deldisciplinare del 1982, ovvero della [OSCURATO:SOCIETA]. subentrata alMascheroni dall’ultimazione dei lavori, considerato che la Giuntacomunale aveva deliberato di corrispondere alla stessa [OSCURATO:SOCIETA]le somme relative al rimborso delle rate d’ammortamento per gli annidal 1990 al 1993 sulla base dei bilanci convenzionali relativi all’annoprecedente. Il ricorrente adduce altresì che l’interpretazione delsuddetto art. 10, nel senso dedotto a sostegno del ricorso, risultavaavallata dal contenuto della relazione presentata alla Giuntacomunale dall’assessore al ramo e dal dirigente di settore, e dallastessa delibera di giunta del 5.12.95, secondo la quale tale articoloobbligava il Comune di Milano a rimborsare le rate d’ammortamentoal Mascheroni proprio entro il 10 marzo dell’anno successivo a quellodi riferimento.Il quarto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, consistitonel comportamento delle parti posteriore al contratto, relativamenteNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022alle delibere della Giunta comunale, emesse nel 1994 e 1995 (v.sopra) sui pagamenti alla [OSCURATO:SOCIETA]. delle somme dovute inesecuzione del contratto e dei relativi interessi moratori, effettuatientro il medesimo suddetto termine del 31 marzo successivo all’annodi riferimento e non nell’anno seguente.I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loroconnessi, sono infondati. Invero, secondo la consolidatagiurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi della cassazione con rinvioper vizio di motivazione, il giudice di merito conserva tutti i poteri diindagine e di valutazione della prova, potendo compiere ancheulteriori accertamenti giustificati dalla sentenza di annullamento edall'esigenza di colmare le carenze da questa riscontrate, tranne chein ordine ai fatti che la sentenza medesima ha consideratodefinitivamente accertati, per non essere investiti dall'impugnazione,né in via principale né in via incidentale, e sui quali la pronuncia diannullamento è stata fondata (Cass., n. 31901/18). In caso di ricorsoper cassazione avverso la pronuncia del giudice di rinvio perviolazione della precedente statuizione di annullamento, il sindacatodi legittimità si risolve nel controllo dei poteri propri del suddettogiudice, poteri che, nell'ipotesi di rinvio per vizio di motivazione, siestendono non solo alla libera valutazione dei fatti già accertati, maanche alla indagine su altri fatti, con il solo limite del divieto difondare la decisione sugli stessi elementi già censurati delprovvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che ilprincipio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacificio accertati definitivamente (Cass., SU, n. 18303/20; SU, n.19217/03).Ora, nel caso concreto, per quanto emerge dalla sentenza impugnatae dal ricorso, la sentenza di annullamento della prima sentenza dellaNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Corte d’appello affermò che “il termine del 31 marzo successivoall’anno di riferimento era stato stabilito per il pagamento dell’importodovuto da entrambe le parti, dato che l’obbligo di stanziamento nonconteneva nessun riferimento ad un diverso termine di pagamentoper il Comune”.Ora, la sentenza di annullamento ha disposto il rinvio, evidenziando ilvizio di motivazione in merito alla decorrenza del credito in caso diconguaglio; la Corte territoriale non è incorsa nello stesso errorerilevato dalla cassazione, seguendo un percorso logico di segnoopposto a quello censurato. In caso di ricorso per cassazione avversola pronuncia del giudice di rinvio per violazione della precedentestatuizione di annullamento, il sindacato della S.C. si risolve nelcontrollo dei poteri propri del suddetto giudice, poteri che, nell'ipotesidi rinvio per vizio di motivazione, si estendono non solo alla liberavalutazione dei fatti già accertati, ma anche alla indagine su altri fatti,con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessielementi già censurati del provvedimento impugnato e con lapreclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmenteenunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente(Cass., SU, n. 18303/20).Invero, la contestata interpretazione che la sentenza impugnata hafornito dell’art. 10 del contratto tra il Comune di Milano e l’impresa èrispettosa degli artt. 383 e 384, cpc, in quanto non si fonda suglistessi elementi già censurati, oggetto della predetta sentenza diannullamento (con riguardo al termine del 31 marzo dell’annosuccessivo a quello di riferimento inteso come riferito ai solipagamenti dell’impresa a favore del Comune e non viceversa, comesostiene il ricorrente).Numero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Il terzo e quarto motivo- esaminabili congiuntamente poiché tra loroconnessi- sono inammissibili. Invero, il ricorrente si duole che laCorte territoriale, nell’interpretare l’art. 10 del contratto-disciplinare,non abbia tenuto conto del comportamento successivo delle parti edella [OSCURATO:SOCIETA]. subentrata al Mascheroni nell’esecuzione deilavori.Ora, secondo l’orientamento di questa Corte, cui il collegio intendedare continuità, nell'interpretazione del contratto, il primo strumentoda utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioniadoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso aicanoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art.1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativiintegrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass.,n.33451/21; n. 995/21). E’ stato altresì affermato che, in tema diermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti inrelazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto,affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solonell'ipotesi di violazione dei canoni legali d'interpretazionecontrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c. Ne consegue che ilricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alleregole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione dellenorme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma ètenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni ilgiudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali (Cass.,n. 27136/17; n. 17168/12).Nel caso concreto, il ricorrente si è limitato a dolersi del fatto che laCorte d’appello abbia adottato l’interpretazione contrattuale senzaconsiderare anche il comportamento successivo delle parti, ma nonha esplicitamente criticato l’interpretazione letterale e funzionale dellaNumero registro generale 6624/2017Numero sezionale 1814/2022Numero di raccolta generale 21580/2022Data pubblicazione 07/07/2022Corte di merito, omettendo dunque di evidenziare sia le ragioni dellascarsa chiarezza dell’elemento letterale interpretato, sia quelle per lequali l’esame del comportamento attuativo del contratto avrebbepotuto condurre ad un’interpretazione complessiva confliggente conquella fondata sull’elemento letterale e sulla ritenuta ratio dellanorma negoziale interpretata.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquidanella somma di euro 13200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre allamaggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spesegenerali e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dellostesso articolo 13, ove dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della 1° sezione civile del 4maggio 2022.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21580/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris