Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2019

ECLI:EU:C:2019:508
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CJ0612_INF

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2019 – C & J [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑612/16) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Antidumping – Interpretazione e validità di regolamenti che istituiscono nuovamente dazi antidumping a seguito della pronuncia della Corte di una sentenza d’invalidità – Base giuridica – Irretroattività – Prescrizione»

1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Possibilità di adozione sulla base dell’articolo 266 TFUE – Insussistenza – Necessità di una base giuridica in vigore alla data di adozione (Art. 5, § 2, TUE; art. 266 TFUE) (v. punti 35‑38)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Adozione di detto regolamento sulla base del regolamento antidumping di base 2016/1036 – Ammissibilità (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9 e 14) (v. punti 39‑42)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Regolamento che ingiunge alle autorità nazionali di sospendere il rimborso dei dazi antidumping di cui trattasi – Ammissibilità (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9 e 14; regolamento del Consiglio n. 952/2013, art. 117) (v. punto 46)

4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Esame limitato ai soli produttori che hanno chiesto il rimborso dei dazi antidumping di cui trattasi – Ammissibilità (Art. 266 TFUE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 236; regolamento della Commissione 2016/223) (v. punto 48)

5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reistituzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Violazione del principio di irretroattività – Insussistenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, 10, § 1; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 10, § 1) (v. punti 51‑56)

6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Motivi d’invalidità estranei alla valutazione dell’interesse dell’Unione – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reistituzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Obbligo di effettuare una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione – Insussistenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 9, § 4, e 21) (v. punti 59‑66)

7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reistituzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Regime di prescrizione – Rinvio alle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, artt. 221, § 3, e 243, n. 1472/2006, art. 1, § 4, e n. 1294/2009, art. 1, § 5) (v. punti 75, 78‑84) Dispositivo 1) L’esame delle questioni di validità sottoposte alla Corte non ha rilevato nessun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da [OSCURATO:PERSONA]., Ltd., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14, né quella del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del [OSCURATO:PERSONA] e prodotte da [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), VMC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. e la sua società collegata [OSCURATO:PERSONA] A ([OSCURATO:PERSONA]) Co, Ltd., [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, [OSCURATO:PERSONA].

Ltd., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14. 2) Il regime di prescrizione di cui all’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, si applica alla riscossione dei dazi antidumping istituiti dai regolamenti di esecuzione di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza. ( 1 ) GU C 38 del 6.2.2017 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CJ0612_INF Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 19 giugno 2019 – C & J [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑612/16) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Antidumping – Interpretazione e validità di regolamenti che istituiscono nuovamente dazi antidumping a seguito della pronuncia della Corte di una sentenza d’invalidità – Base giuridica – Irretroattività – Prescrizione» 1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Possibilità di adozione sulla base dell’articolo 266 TFUE – Insussistenza – Necessità di una base giuridica in vigore alla data di adozione (Art. 5, § 2, TUE; art. 266 TFUE) (v. punti 35‑38) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Adozione di detto regolamento sulla base del regolamento antidumping di base 2016/1036 – Ammissibilità (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9 e 14) (v. punti 39‑42) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Regolamento che ingiunge alle autorità nazionali di sospendere il rimborso dei dazi antidumping di cui trattasi – Ammissibilità (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 9 e 14; regolamento del Consiglio n. 952/2013, art. 117) (v. punto 46) 4. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Esame limitato ai soli produttori che hanno chiesto il rimborso dei dazi antidumping di cui trattasi – Ammissibilità (Art. 266 TFUE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 236; regolamento della Commissione 2016/223) (v. punto 48) 5. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reistituzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Violazione del principio di irretroattività – Insussistenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, 10, § 1; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 10, § 1) (v. punti 51‑56) 6. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Motivi d’invalidità estranei alla valutazione dell’interesse dell’Unione – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reistituzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Obbligo di effettuare una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione – Insussistenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 9, § 4, e 21) (v. punti 59‑66) 7. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Procedimento antidumping – Sentenza che dichiara invalidi taluni regolamenti che istituiscono dazi antidumping – Adozione di un regolamento diretto a eseguire la sentenza d’invalidità – Reistituzione di dazi antidumping su talune importazioni realizzate durante il periodo di applicazione dei regolamenti dichiarati invalidi – Regime di prescrizione – Rinvio alle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali – Portata (Regolamenti del Consiglio n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, artt. 221, § 3, e 243, n. 1472/2006, art. 1, § 4, e n. 1294/2009, art. 1, § 5) (v. punti 75, 78‑84) Dispositivo 1) L’esame delle questioni di validità sottoposte alla Corte non ha rilevato nessun elemento idoneo a inficiare la validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da [OSCURATO:PERSONA]., Ltd., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14, né quella del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del [OSCURATO:PERSONA] e prodotte da [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), VMC [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. e la sua società collegata [OSCURATO:PERSONA] A ([OSCURATO:PERSONA]) Co, Ltd., [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ltd, [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, [OSCURATO:PERSONA]. Ltd., [OSCURATO:PERSONA]., [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C‑659/13 e C‑34/14. 2) Il regime di prescrizione di cui all’articolo 221, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, si applica alla riscossione dei dazi antidumping istituiti dai regolamenti di esecuzione di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza. ( 1 ) GU C 38 del 6.2.2017 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2016/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris