CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04811/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22310/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via Archimede n. 112; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta n. 5/1/15, depositata l' 11 febbraio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Valle d'Aosta rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 19/2/13 della Commissione tributaria provinciale di Aosta che ne aveva respinto in ricorsi contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2006/2010. La CTR osservava in particolare che: -trattavasi di atti impositivi emessi in carenza di dichiarazioni fiscali; -il PVC era stato consegnato al socio di maggioranza presso la sede effettiva della società contribuente, mentre alla sede legale la notifica non era andata a buon fine; -l'attività aziendale di Galoca era proseguita nella medesima compagine con la denominazione di [OSCURATO:PERSONA] sas; -il contenuto essenziale di detto PVC era stato trasfuso negli atti impositivi impugnati; -la metodologia accertativa era stata quella "induttiva pura", essendo la stessa legittimata dall'omissione delle dichiarazioni tributarie e della contabilità sociale, con conseguente non utilizzabilità della documentazione prodotta in relazione ai costi; -la presunzione di distribuzione degli utili societari non dichiarati era fondata sulla ristretta base proprietaria della società contribuente. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che: Posto che nelle more del giudizio il difensore dei ricorrenti si è cancellato dall'albo professionale, il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo il quale «In tema di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione, è invalida la comunicazione dell’avviso di fissazione d’udienza nei confronti del difensore cancellatosi, anche volontariamente, dall’albo, in quanto indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, perché privo di “ius postulandi”» (Sez. U - , Ordinanza interlocutoria n. 26856 del 14/11/2017, Rv. 645916 -01). Ed infatti la cancelleria ha proceduto alla comunicazione dell'avviso dell'adunanza camerale alle parti personalmente. Tuttavia la comunicazione alla società contribuente non si è perfezionata, poiché il legale rappresentante della medesima (liquidatore) [OSCURATO:PERSONA] non è stato rintracciato. E' perciò necessario procedere ad una nuova comunicazione dell'avviso della fissazione dell'adunanza camerale al Tasca e, conseguentemente, agli altri ricorrenti, quanto al primo ricorrendo, se del caso, alla procedura di cui all'art. 143, cod. proc