CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di rissa aggravata e considerato che con una successiva memoria il difensore dell'imputato chiede di accertare l'estinzione del rea1:o per intervenuta prescrizione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e perché si risolve nella prospettazione di una diversa lettura delle fonti di prova, senza tenere conto del dato univoco acclarato dalla sentenze di merito: quando la polizia è accorsa sul luogo del fatto la rissa era ancora in corso; il teste di PG Stinga ha riconosciuto, con certezza, tra i corrissanti "che si percuotevano reciprocamente", l'odierno imputato (pag. 1 e 4); Considerato che il secondo motivo - che afferisce al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile poiché chiede la valutazione positiva di fatti smentiti o non risultanti dagli atti (la mancata partecipazione , alla rissa, l'assenza di dolo, il contributo "estremamente marginale"); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così