Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02272/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19758-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (denominata anche [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro H2H [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 1982/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/12/2017 R.G.N. 60/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza depositata il 27.12.2017, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla declaratoria d'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e oggi H2H [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e relativo al ramo d'azienda cui era adibito; 2.1a Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, fondava la decisione sul rilievo che non erano ravvisabili i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. per mancanza dell'autonomia funzionale del ramo ceduto, implicante la capacità dello stesso di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi;

3. precisava che si era trattato di una esternalizzazione di attività propria dell'imprenditore, con trasferimento ad altro soggetto del rapporto di lavoro, a tal proposito evidenziando la mancanza di omogeneità delle attività cedute (il contratto traslativo, infatti, non aveva interessato il settore delle manutenzioni nella sua totalità, avendo Telecom riservato a sé tutti gli interventi manutentivi di importo superiore a euro 20.000), mancando un qualsiasi criterio unificante effettivo di beni materiali, immateriali e di persone e sussistendo l'unico elemento unificatore dell'estraneità delle prestazioni alle competenze di base e la mera accessorietà rispetto ad esse;

3. rilevava, inoltre, che non era stata offerta la prova che la condotta del lavoratore successiva al trasferimento fosse significativa in modo univoco della volontà di sciogliere il rapporto con la cedente, poiché la continuazione per circa dieci anni dell'attività lavorativa presso la cessionaria esprimeva, piuttosto, l'esigenza del lavoratore di non perdere l'unica fonte di sostentamento, mentre non risultava contestata l'allegazione attorea secondo cui il ricorrente aveva di fatto continuato a rendere la propria prestazione presso immobili facenti capo a [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza che aveva avvalorato il convincimento del prestatore di avere avuto nella suddetta il destinatario della propria attività;4. avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso tempestivo, illustrato mediante memoria;

6. H2H [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1372, 1406, 2112 c.c. e 2697 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte di merito ritenuto che la condotta tenuta dal lavoratore per circa 10 anni non integrasse tacito consenso rispetto al mutamento contrattuale, evidenziando che, oltre all'inerzia, vi era una condotta attiva consapevole della parte ricorrente, la quale aveva continuato a prestare la propria attività di lavoro in favore di un soggetto che non era Telecom; 2.con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., avendo la Corte affermato l'illegittimità della cessione per il fatto che la medesima non aveva avuto ad oggetto un ramo provvisto di autonomia funzionale, poiché era del tutto indifferente che il ramo alienato fosse stato ceduto nella sua interezza ovvero che il cedente avesse conservato presso di sé alcune funzioni, né era rilevante, come osservato, che le funzioni esercitate dal ramo fossero non omogenee, confondendo la sentenza il concetto di autonomia organizzativa con quello di autonomia funzionale;

3. con riguardo al primo motivo, va rilevato che è ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di prova presuntiva del mutuo consenso tacito, spetta al giudice del merito individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico e di apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di consentire inferenze logiche circa l'esistenza ignota di una comune volontà risolutoria, dovendosi pertanto escludere che, in tali casi, il ricorrente in cassazione possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, richiedendosi piuttosto, così come nel caso in cui venga sottoposta a questa Corte l'interpretazione della volontà negoziale, che il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. n. 29781 del 2017, sulla scorta di Cass.

S.U. n. 21691 del 2016);

4. nel caso di specie, la ricorrente, lungi dal dolersi dell'omesso esame di un qualche fatto decisivo (nel senso rigorosamente precisato da Cass.

S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014), lamenta che alla condotta tenuta dal lavoratore non sia stato complessivamente attribuito il significato di una volontà adesiva rispetto all'avvenuta cessione del ramo d'azienda, per modo che la censura, incentrandosi sulla proposizione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, finisce con il sollecitare un'inammissibile rivisitazione del merito; 5.quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato atteso che la Corte territoriale ha applicato i consolidati principi di diritto in materia di trasferimento di ramo d'azienda a norma dell'art. 2112 c.c. (cfr. Cass.18/04/2019 n. 10864, Cass. n. 31983 del 2018 e precedenti ivi richiamati), anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003 applicabile ratione temporis, secondo cui elemento costitutivo della fattispecie è l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi; di svolgere, quindi, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente.

Anche la sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12 (richiamata da Cass. 28 settembre 2015, n. 19141) presuppone che la cessione abbia riguardato una entità produttiva funzionalmente autonoma (Cass. n. 19034 del 2017; n. 11247 del 2016; n. 8757 del 2014), nel caso di specie indimostrata;

6. è stato più volte affermato come un ramo d'azienda ben possa essere individuato, quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (Cass. n. 6693 del 2016, con richiamo di precedenti di legittimità e della Corte di Giustizia UE in motivazione);

7. nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto in fatto, in base alle risultanze istruttorie, mancante la prova dell'esistenza di una qualsiasi autonomia funzionale e di potenzialità commerciali del ramo ceduto;

10. tale accertamento, congruamente argomentato sotto il profilo logico - giuridico, è insindacabile nel giudizio di legittimità, preclusivo di una revisione del giudizio di merito e di una nuova pronuncia sul fatto, siccome estranee alla sua natura e finalità (Cass. n. 7394 del 2010); tanto più in una prospettiva di ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente in contrapposizione a quella del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. n. 6288 del 2011; n. 27162 del 2009; n. 6694 del 2009);

11. tale sindacato è ulteriormente inammissibile ai sensi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, che veicola il vizio motivazionale attraverso l'omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, neanche dedotto nel ricorso in esame (Cass., S.U. n. 8053 del 2014 e successi conformi);

12. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

13. la regolazione delle spese di lite tra le parti costituite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

14. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato nei confronti di H2H [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, rimasta intimata;

15. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19758-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (denominata anche [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro H2H [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - intimata - avverso la sentenza n. 1982/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/12/2017 R.G.N. 60/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza depositata il 27.12.2017, la Corte d'appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] diretta alla declaratoria d'inefficacia nei suoi confronti del trasferimento intervenuto tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e oggi H2H [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e relativo al ramo d'azienda cui era adibito; 2.1a Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, fondava la decisione sul rilievo che non erano ravvisabili i presupposti di cui all'art. 2112 c.c. per mancanza dell'autonomia funzionale del ramo ceduto, implicante la capacità dello stesso di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi; 3. precisava che si era trattato di una esternalizzazione di attività propria dell'imprenditore, con trasferimento ad altro soggetto del rapporto di lavoro, a tal proposito evidenziando la mancanza di omogeneità delle attività cedute (il contratto traslativo, infatti, non aveva interessato il settore delle manutenzioni nella sua totalità, avendo Telecom riservato a sé tutti gli interventi manutentivi di importo superiore a euro 20.000), mancando un qualsiasi criterio unificante effettivo di beni materiali, immateriali e di persone e sussistendo l'unico elemento unificatore dell'estraneità delle prestazioni alle competenze di base e la mera accessorietà rispetto ad esse; 3. rilevava, inoltre, che non era stata offerta la prova che la condotta del lavoratore successiva al trasferimento fosse significativa in modo univoco della volontà di sciogliere il rapporto con la cedente, poiché la continuazione per circa dieci anni dell'attività lavorativa presso la cessionaria esprimeva, piuttosto, l'esigenza del lavoratore di non perdere l'unica fonte di sostentamento, mentre non risultava contestata l'allegazione attorea secondo cui il ricorrente aveva di fatto continuato a rendere la propria prestazione presso immobili facenti capo a [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza che aveva avvalorato il convincimento del prestatore di avere avuto nella suddetta il destinatario della propria attività;4. avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso tempestivo, illustrato mediante memoria; 6. H2H [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasta intimata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1372, 1406, 2112 c.c. e 2697 c.p.c. nonché omesso esame di un fatto decisivo per avere la Corte di merito ritenuto che la condotta tenuta dal lavoratore per circa 10 anni non integrasse tacito consenso rispetto al mutamento contrattuale, evidenziando che, oltre all'inerzia, vi era una condotta attiva consapevole della parte ricorrente, la quale aveva continuato a prestare la propria attività di lavoro in favore di un soggetto che non era Telecom; 2.con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., avendo la Corte affermato l'illegittimità della cessione per il fatto che la medesima non aveva avuto ad oggetto un ramo provvisto di autonomia funzionale, poiché era del tutto indifferente che il ramo alienato fosse stato ceduto nella sua interezza ovvero che il cedente avesse conservato presso di sé alcune funzioni, né era rilevante, come osservato, che le funzioni esercitate dal ramo fossero non omogenee, confondendo la sentenza il concetto di autonomia organizzativa con quello di autonomia funzionale; 3. con riguardo al primo motivo, va rilevato che è ormai consolidato il principio secondo cui, in tema di prova presuntiva del mutuo consenso tacito, spetta al giudice del merito individuare i fatti certi da porre a fondamento del relativo processo logico e di apprezzarne la rilevanza, l'attendibilità e la concludenza al fine di consentire inferenze logiche circa l'esistenza ignota di una comune volontà risolutoria, dovendosi pertanto escludere che, in tali casi, il ricorrente in cassazione possa limitarsi a lamentare che il singolo elemento indiziante sia stato male apprezzato dal giudice o che sia privo di per sé solo di valenza inferenziale o che comunque la valutazione complessiva non conduca necessariamente all'esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, richiedendosi piuttosto, così come nel caso in cui venga sottoposta a questa Corte l'interpretazione della volontà negoziale, che il giudice di merito abbia omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. n. 29781 del 2017, sulla scorta di Cass. S.U. n. 21691 del 2016); 4. nel caso di specie, la ricorrente, lungi dal dolersi dell'omesso esame di un qualche fatto decisivo (nel senso rigorosamente precisato da Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014), lamenta che alla condotta tenuta dal lavoratore non sia stato complessivamente attribuito il significato di una volontà adesiva rispetto all'avvenuta cessione del ramo d'azienda, per modo che la censura, incentrandosi sulla proposizione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, finisce con il sollecitare un'inammissibile rivisitazione del merito; 5.quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato atteso che la Corte territoriale ha applicato i consolidati principi di diritto in materia di trasferimento di ramo d'azienda a norma dell'art. 2112 c.c. (cfr. Cass.18/04/2019 n. 10864, Cass. n. 31983 del 2018 e precedenti ivi richiamati), anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003 applicabile ratione temporis, secondo cui elemento costitutivo della fattispecie è l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi; di svolgere, quindi, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente. Anche la sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12 (richiamata da Cass. 28 settembre 2015, n. 19141) presuppone che la cessione abbia riguardato una entità produttiva funzionalmente autonoma (Cass. n. 19034 del 2017; n. 11247 del 2016; n. 8757 del 2014), nel caso di specie indimostrata; 6. è stato più volte affermato come un ramo d'azienda ben possa essere individuato, quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (Cass. n. 6693 del 2016, con richiamo di precedenti di legittimità e della Corte di Giustizia UE in motivazione); 7. nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto in fatto, in base alle risultanze istruttorie, mancante la prova dell'esistenza di una qualsiasi autonomia funzionale e di potenzialità commerciali del ramo ceduto; 10. tale accertamento, congruamente argomentato sotto il profilo logico - giuridico, è insindacabile nel giudizio di legittimità, preclusivo di una revisione del giudizio di merito e di una nuova pronuncia sul fatto, siccome estranee alla sua natura e finalità (Cass. n. 7394 del 2010); tanto più in una prospettiva di ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente in contrapposizione a quella del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. n. 6288 del 2011; n. 27162 del 2009; n. 6694 del 2009); 11. tale sindacato è ulteriormente inammissibile ai sensi del nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., applicabile ratione temporis, che veicola il vizio motivazionale attraverso l'omesso esame di un fatto, inteso in senso storico fenomenico, neanche dedotto nel ricorso in esame (Cass., S.U. n. 8053 del 2014 e successi conformi); 12. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto; 13. la regolazione delle spese di lite tra le parti costituite segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo; 14. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato nei confronti di H2H [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, rimasta intimata; 15. si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso ex art. 13, comma 1 bis, se dovuto Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 5 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02272/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris