CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40899/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 19 gennaio 2017, limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod.pen., commesso il 26 dicembre 2012. 2. Ricorrono per la cassazione dell'impugnata sentenza, Anichini con cinque motivi (I° e II° violazione degli artt. 588 e 43 cod.pen.; III° e IV°, vizi di illogicità e contraddittorietà della prova, anche da travisamento per omissione ed invenzione; V° violazione dell'art. 588, comma 2, cod.pen.); Morelli con cinque motivi (I° e II° violazione degli artt. 588 e 43 cod.pen. e vizi di illogicità e contraddittorietà della prova, anche da travisamento per omissione ed invenzione; III°. violazione dell'art. 588, comma 2, cod.pen.; IV° e V, violazione dell'art. 62 -bis cod.pen. e vizio di motivazione). 3. Sono pervenute memorie difensive nell'interesse degli imputati, a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], trasmesse tramite PEC data 23 settembre 2021. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. I motivi dal primo al quarto nell'interesse di Anichini e il primo ed il secondo nell'interesse di Morelli, anche quando formulati sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, deducono vizi non consentiti in questa sede. Va rilevato, infatti, che tutte le censure cui essi sono affidati, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa anche carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata, soprattutto nella parte in cui la Corte territoriale aveva evidenziato come, considerata l'unicità del contesto spazio- temporale in cui la vicenda si era dispiegata, anche dalla visione dei filmati presenti in atti, emergesse che pure Morelli e l'Anichini avessero usato a loro volta violenza in danno del duo antagonista (pag. 9, terzultimo capoverso, della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217). Invero lo stesso: «in tanto può essere oggetto di valutazione e di sindacato in sede di legittimità, in quanto risulti inquadrabile nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.; l'accertamento di esso richiede, pertanto, la dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'avvenuta rappresentazione, al giudice della precedente fase di impugnazione, degli elementi dai quali quest'ultimo avrebbe dovuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945); onere, questo, di cui i ricorrenti non si sono fatti carico, non avendo affatto segnalato specifici ed inopinabili travisamenti delle prove (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087), suscettibili di dimostrare la evidente aggressione unilaterale sferrata nei loro confronti dal duo antagonista. Donde, deve riconoscersi che le doglianze in disamina tendono, unicamente, a suggerire una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944). 4.2. Il quinto motivo nell'interesse di Anichini e il terzo motivo nell'interesse di Morelli sono manifestamente infondati. Per pacifico insegnamento di questa Corte di legittimità ricorre la fattispecie di rissa anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l'azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi (Sez. 5, n. 7013 del 03/11/2010 - dep. 23/02/2011, Rv. 249827; Sez. 5, n. 3866 del 23/01/1986, Rv. 172731), rilevando esclusivamente, in tal caso, la vicendevole volontà dei rissanti di attentare all'altrui incolumità (Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019 - dep. 15/04/2020, Rv. 278728; Sez. 1, n. 18788 del 19/01/2015, Rv. 263567; Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Rv. 253107; Sez. 5, n. 5920 del 12/01/1989, Rv. 184130) e sussiste l'aggravante di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen. anche nei confronti del compartecipe che abbia riportato lesioni personali, in quanto colui che partecipa volontariamente alla condotta violenta collettiva, diretta ad offendere oltre che a difendere, si assume la responsabilità per rissa semplice o aggravata a seconda degli effetti della colluttazione (Sez. 5, n. 9933 del 24/11/2017 - dep. 05/03/2018, Rv. 272557; Sez. 5, n. 4402 del 09/10/2008 - dep. 02/02/2009, Rv. 242597). 4.3. il quinto motivo nell'interesse di Morelli è non consentito in questa sede e, comunque, manifestamente infondato. Le argomentazioni spiegate in sentenza sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62 -bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440). 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, pertanto, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]