CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la ordinanza del 03/04/2025 della Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del Ministero dell'Economia e delle Finanzeavv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso sia respinto.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 La Corte di appello di Napoli, con ordinanza di cui in epigrafe, decidendoin ordine all'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interessedi D'[OSCURATO:PERSONA] in sede di annulla mento con rinvio disposto da questa Cortecon sentenza della sezione IV del 28.2.2023, rigettava la domanda.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione D'AloiaMassimo mediante il proprio difensore, deducendo un unico motivo diimpugnazione;3) Rappresenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazioneall'articolo 314 del codice di rito. Si sostiene che la corte d'appello, nel suffragareil rigetto della richiesta del ricorrente, attraverso la valorizzazione del mendacioreso dallo stesso, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, avrebbe elaborato unamotivazione ingiusta e illogica, siccome fondata sul presupposto, erroneo, delmendacio del ricorrente, nonostante il fatto che nel primo giudizio diimpugnazione già la difesa avesse denunciato le ragioni dell'insussistenza di falsedichiarazioni, cui la Suprema Corte avrebbe aderito. La Corte d'appello quindi,non avrebbe seguito le indicazioni della Corte di cassazione come elaborate insede rescindente, se non per aspetti marginali. Si sottolinea anche, come non visarebbe alcuna motivazione, seppur richiesta dalla Suprema Corte, sullacompatibilità della rapina con taluni avvistamenti del richiedente in relazione aluoghi, date ed orari, se non per dire che le dichiarazioni dei testi, decisive perl'assoluzione, al momento dell'applicazione della cautela non erano ancora noteperché non erano state ancora rese. Purtuttavia tali dichiarazioni sarebbero notein ogni caso alla Corte d'appello che, nonostante la loro incompatibilità con lapossibilità che il ricorrente avesse perpetrato la rapina contestata, insiste nelsostenere il mendacio del ricorrente laddove ha dichiarato di non essersi recato aSant' [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] e quasi mette in discussione l'esito assolutorio delgiudizio dibattimentale.Inoltre la Corte valorizzerebbe un avvistamento del ricorrente operato daun vicebrigadiere, che sarebbe stato sconfessato nella sua decisività, posto chela direzione di una vettura lungo una strada che vada verso una data località nonsignifica che la meta finale sia necessariamente tale località, a fronte del fattoche la strada conduce anche verso altri luoghi. Neppure può valorizzarsi, persostenere il mendacio, il riconoscimento fotografico del ricorrente operato dallepersone offese, siccome poi ritenuto inattendibile. Peraltro, altri elementi sin dasubito avrebbero escluso la gravità indiziaria, così da dover indurre il giudicedella cautela a non dare un peso determinante sul punto alla solo apparente, avoler concedere, dichiarazione mendace del ricorrente. Con doverosa esclusione,quindi, da parte della corte di appello, del dolo o della negligenza necessari perescludere il beneficio della riparazione. Piuttosto, il ritenuto mendacio rientravasolo nell'ambito di una strategia difensiva, senza alcun rapporto di causa adeffetto rispetto alla detenzione. Causa-effetto che non risulta motivata. siaggiunge, infine, che i giudici non avrebbero speso alcuna motivazione sullacircostanza del pregiudizio alla reputazione personale, subito dal ricorrente.4. È sufficiente premettere che la Corte di Cassazione, con la decisione dirinvio assunta in fase rescindente, aveva evidenziato, con riguardo al mendaciodel ricorrente, come valorizzato nella prima decisione adottata dalla Corted'appello in ordine alla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione, che lapredetta Corte aveva ravvisato il falso del ricorrente in ordine alla circostanza dinon essersi recato presso Sant'[OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], non considerando tuttaviache, in realtà, dai risultati dell'indagine era emersa la più precisa quantodifferente circostanza per cui il ricorrente "si sarebbe dileguato a bordo di unavettura nelle strade Interpoderali in direzione Sant'[OSCURATO:PERSONA] ma nonche si sia ivi recato". Su tale aspetto quindi, la motivazione impugnata nonappare coerente con i dati di indagine, pur richiamati e immediatamente sopracitati, laddove si insiste nel valorizzare il mendacio del ricorrente nei termini giàcensurati da questa Suprema Corte. Né pare corretto valorizzare in questa sedela ricognizione fotografica del ricorrente, che sarebbe stata effettuata dallepersone offese e poi valutata in sede di merito come inattendibile, alla luce delprincipio per cui è impossibile rivalutare, in sede di riparazione per ingiustadetenzione, quanto intervenuto nel giudizio assolutorio e le sue articolazionimotivazionali e valutative, tra cui, appunto, il giudizio sull'attendibilità o meno ditestimoni.Inoltre, nel giudizio rescindente si era anche evidenziato, senzacorrispondenti riscontri nella sentenza impugnata, come non apparisseintelleggibile l'apparato motivazionale in ordine alla compatibilità della rapinacome gli intervenuti avvistamenti del richiedente, circa luoghi, date ed orari.Emerge dunque, una motivazione che non pare rispondere alle indicazionidel giudizio rescindente, e in ultima analisi risulta apparente, quanto allasoluzione del necessario tema del concorso del ricorrente nella produzionedell'evento della ingiusta detenzione.Consegue l'annullamento con rinvio, perchè la Corte di appello formulinuovo giudizio alla luce delle indicazioni riportate nella prima sentenzarescindente di questa Corte, del 28.2.2023. P.Q.MAnnulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezionedella Corte di appello di Napoli.Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]