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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 17481/2024

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ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 5161-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ Giovanni e MALAGO’ Ludovica, rappresentat i e difes i d agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA]; REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – avverso la sentenza delConsiglio di Stato, n. 10062/2023, depositata il 23 novembre 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle part i ricorrentiil 7 maggio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbia no chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna le parti ricorrent i in solido al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] gli atti del procedimento n. 5161-2024 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ Giovanni e MALAGO’ Ludovica, rappresentat i e difes i d agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’[OSCURATO:PERSONA]; REGIONE LAZIO, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i – avverso la sentenza delConsiglio di Stato, n. 10062/2023, depositata il 23 novembre 2023; rilevatoche è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle part i ricorrentiil 7 maggio 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che leparti ricorrent i abbia no chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenutoche, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna le parti ricorrent i in solido al pagamento, in favore delle part i controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna,in euro 4.200, di cui euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, l
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