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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30924/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore [OSCURATO:PERSONA] depositate ai sensi dell'art.23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che insistono nell'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Genova in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 8 luglio 2020 ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto al capo 1) e ridotto per l'effetto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per le residue imputazioni di cui ai capi 2), 4), 5), 6), 7) e 8), confermando nel resto la sentenza di condanna.

La Corte di appello ha condiviso le argomentazioni della sentenza di primo grado rigettando le censure dedotte nell'atto di appello proposto dall'imputato, ritenendo pienamente provata sulla base di un corposo compendio probatorio (costituito da intercettazioni, dichiarazioni confessorie rese dai coimputati, dichia- razioni delle persone offese ed altre testimonianze) la sua responsabilità per avere nella qualità di funzionario dell'Agenzia dell'Entrate di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il commercialista [OSCURATO:PERSONA], ed altri commercialisti separatamente giudicati, commesso con abuso delle proprie funzioni una serie di reati di concussione, ten- tati e consumati, (capi da 4 a 8), avendo costretto diversi titolari di alcuni esercizi commerciali, sottoposti ad accertamento tributario, a versare in suo favore delle somme di denaro dietro la minaccia di subire delle gravi conseguenze per effetto della verifiche fiscali in corso.

Il ricorrente era stato condannato in primo grado anche per i reati di corru- zione propria (capi 1 e 2), per avere concordato, con i destinatari di atti di accer- tamento della maggiore imposta di registro dovuta per atti traslativi di aziende e beni immobili, il pagamento a suo favore di somme di denaro indebite come con- dizione per ottenere il mancato inoltro dell'accertamento tributario all'ufficio delle Agenzie dell'Entrate competente per l'IRPEF consentendo l'evasione della predetta imposta, e quindi in cambio di un vantaggio fiscale.

La Corte di appello ha proceduto soltanto alla riforma per sopravvenuta pre- scrizione del reato di corruzione di cui al capo 1), commesso in data 22 novembre 2012, dopo aver nuovamente riesaminato le singole imputazioni, ripercorrendo le valutazioni del primo giudice.

2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito indicati.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dal maresciallo-capo Mi- chele Grassi (allegate al ricorso), ed all'omesso vaglio delle prove contrarie (testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia dell'Entrate).

Si censura la sentenza impugnata per non avere dato risposta alla dedotta inverosimiglianza della testimonianza resa dal predetto carabiniere che avrebbe assistito al conteggio delle banconote da parte dell'imputato, appena dopo essere uscito dallo studio del complice, il commercialista Baldi, avvenuto all'interno della propria autovettura in una strada esposta ed in pieno giorno.

In particolare, sebbene fossero state eccepite, oltre alla insolita operazione di conteggio avvenuta in bella vista, anche l'incredibile omesso arresto e mancato sequestro del denaro da parte del predetto agente, la Corte di appello ha omesso di vagliare tale censura reputando come attendibile il teste per la qualifica rivestita senza esaminare la credibilità della descritta narrazione.

Secondo l'assunto del ricorrente, eliminata detta prova, tutte le altre di- chiarazioni rese dai coimputati commercialisti e dalle persone offese sono viziate nel loro complesso dal fenomeno della "circolarità delle prove".

Sotto altro profilo si censura l'assenza di motivazione in merito alla valuta- zione delle prove contrarie, con riferimento alla circostanza riferita dalla teste An- tonella Guerri, direttrice dell'Ufficio territoriale dell'Agenzia dell'entrate, sulla man- cata trasmissione della pratica all'[OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbe scaturito il man- cata accertamento delle imposte evase.

Tale circostanza avrebbe dovuto essere esaminata alla stregua delle indi- cazioni fornite dai testi a discarico circa le modalità del funzionamento della regi- strazione delle pratiche, la cui omissione contraddice il dato assunto come provato.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla determinazione dei singoli aumenti di pena in continuazione per i c.d. reati satellite.

3. Si deve dare atto che il ricorrente ha prodotto motivi nuovi con atto depositato tempestivamente in cancelleria con cui ha ribadito essenzialmente gli argomenti posti a sostegno del primo motivo sulla inattendibilità della testimo- nianza dell'agente di polizia giudiziaria che avrebbe assistito al conteggio del de- naro, costituente il profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Il primo motivo propone deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito dell'accertamento dei fatti da parte di questa Corte, non consentita in sede di le- gittimità in assenza di vizi logici della motivazione.

E' stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, at- traverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 25:3099).Le censure dedotte dal ricorrente non evidenziano alcuna palese illogicità della motivazione della sentenza impugnata.

Le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha rigettato le medesime cen- sure dedotte con l'atto di appello appaiono assolutamente coerenti con la valuta- zione delle risultanze istruttorie operate in modo conforme anche dal giudice di primo grado, senza che possa ravvisarsi la dedotta incongruenza logica.

Invero, il mancato arresto in flagranza dell'imputato non inficia l'attendibilità del teste, trattandosi di un profilo che viene dedotto genericamente senza consi- derare l'interesse investigativo alla prosecuzione delle indagini.

Le argomentazioni della sentenza impugnata si saldano poi con quelle della sentenza di primo grado, per la quantità degli elementi di prova vagliati che sono stati censurati sulla base di una indistinta e generica inattenclibilità delle plurime e diverse fonti di prova, senza un confronto con l'analisi delle singole prove dichia- rative attentamente vagliate nelle sentenze dei due gradi di merito nel quadro di una ricostruzione coerente di una pluralità di reati dello stesso tipo posti in essere con modalità seriali, che ha trovato conferma nelle ammissioni di responsabilità dei commercialisti coinvolti, nelle dichiarazioni rese dalle numerose persone offese e nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche.

Manifestamente infondata è anche la censura riferita all'inattendibilità della circostanza riferita dalla teste [OSCURATO:PERSONA], direttrice dell'Ufficio territoriale dell'Agenzia dell'entrate, sulla mancata trasmissione all'[OSCURATO:PERSONA] delle pra- tiche curare dal Romano, da cui sarebbe scaturito il mancato accertamento delle imposte evase.

Si tratta di una critica parcellizzata rispetto ad un dato concreto riferito dalla direttrice dell'ufficio sull'omessa trasmissione delle pratiche gestite da Ro- mano, argomentata sulla base di una ricostruzione astratta del funzionamento del sistema di archiviazione delle pratiche tributarie, del tutto inidonea a mettere in discussione l'attendibilità della testimonianza, riscontrata anche da elementi di prova documentale, e più in generale dalla ricostruzione complessiva delle omis- sioni addebitate all'imputato.

2. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella motivazione della sentenza impugnata sono state specificate le pene per i singoli reati unificati dal vincolo della continuazione (vedi pag. 21 della sentenza), ed è stata fornita ade- guata giustificazione della determinazione dei relativi aumenti di pena per la gra- vità dei fatti, in ragione della pervasività del sistema criminoso ideato dall'imputato e che ha visto il coinvolgimento di diversi studi di commercialista.3.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

Non possono essere liquidate le spese in favore della parte civile, Agenzia dell'Entrate, attesa la tardività del deposito delle conclusioni scritte avvenuto in data 3 luglio 2022, quindi senza l'osservanza del termine di giorni cinque prima dell'udienza previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con- vertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la procedura emergenziale pan- demica da Covid-19, considerato che la parte civile che presenti le proprie conclu- sioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148).

P.Q.1n11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- ratore [OSCURATO:PERSONA] depositate ai sensi dell'art.23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n.137, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA], che insistono nell'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Genova in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 8 luglio 2020 ha dichiarato la prescrizione del reato ascritto al capo 1) e ridotto per l'effetto la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per le residue imputazioni di cui ai capi 2), 4), 5), 6), 7) e 8), confermando nel resto la sentenza di condanna. La Corte di appello ha condiviso le argomentazioni della sentenza di primo grado rigettando le censure dedotte nell'atto di appello proposto dall'imputato, ritenendo pienamente provata sulla base di un corposo compendio probatorio (costituito da intercettazioni, dichiarazioni confessorie rese dai coimputati, dichia- razioni delle persone offese ed altre testimonianze) la sua responsabilità per avere nella qualità di funzionario dell'Agenzia dell'Entrate di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con il commercialista [OSCURATO:PERSONA], ed altri commercialisti separatamente giudicati, commesso con abuso delle proprie funzioni una serie di reati di concussione, ten- tati e consumati, (capi da 4 a 8), avendo costretto diversi titolari di alcuni esercizi commerciali, sottoposti ad accertamento tributario, a versare in suo favore delle somme di denaro dietro la minaccia di subire delle gravi conseguenze per effetto della verifiche fiscali in corso. Il ricorrente era stato condannato in primo grado anche per i reati di corru- zione propria (capi 1 e 2), per avere concordato, con i destinatari di atti di accer- tamento della maggiore imposta di registro dovuta per atti traslativi di aziende e beni immobili, il pagamento a suo favore di somme di denaro indebite come con- dizione per ottenere il mancato inoltro dell'accertamento tributario all'ufficio delle Agenzie dell'Entrate competente per l'IRPEF consentendo l'evasione della predetta imposta, e quindi in cambio di un vantaggio fiscale. La Corte di appello ha proceduto soltanto alla riforma per sopravvenuta pre- scrizione del reato di corruzione di cui al capo 1), commesso in data 22 novembre 2012, dopo aver nuovamente riesaminato le singole imputazioni, ripercorrendo le valutazioni del primo giudice. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motiva- zione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dal maresciallo-capo Mi- chele Grassi (allegate al ricorso), ed all'omesso vaglio delle prove contrarie (testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia dell'Entrate). Si censura la sentenza impugnata per non avere dato risposta alla dedotta inverosimiglianza della testimonianza resa dal predetto carabiniere che avrebbe assistito al conteggio delle banconote da parte dell'imputato, appena dopo essere uscito dallo studio del complice, il commercialista Baldi, avvenuto all'interno della propria autovettura in una strada esposta ed in pieno giorno. In particolare, sebbene fossero state eccepite, oltre alla insolita operazione di conteggio avvenuta in bella vista, anche l'incredibile omesso arresto e mancato sequestro del denaro da parte del predetto agente, la Corte di appello ha omesso di vagliare tale censura reputando come attendibile il teste per la qualifica rivestita senza esaminare la credibilità della descritta narrazione. Secondo l'assunto del ricorrente, eliminata detta prova, tutte le altre di- chiarazioni rese dai coimputati commercialisti e dalle persone offese sono viziate nel loro complesso dal fenomeno della "circolarità delle prove". Sotto altro profilo si censura l'assenza di motivazione in merito alla valuta- zione delle prove contrarie, con riferimento alla circostanza riferita dalla teste An- tonella Guerri, direttrice dell'Ufficio territoriale dell'Agenzia dell'entrate, sulla man- cata trasmissione della pratica all'[OSCURATO:PERSONA], da cui sarebbe scaturito il man- cata accertamento delle imposte evase. Tale circostanza avrebbe dovuto essere esaminata alla stregua delle indi- cazioni fornite dai testi a discarico circa le modalità del funzionamento della regi- strazione delle pratiche, la cui omissione contraddice il dato assunto come provato. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla determinazione dei singoli aumenti di pena in continuazione per i c.d. reati satellite. 3. Si deve dare atto che il ricorrente ha prodotto motivi nuovi con atto depositato tempestivamente in cancelleria con cui ha ribadito essenzialmente gli argomenti posti a sostegno del primo motivo sulla inattendibilità della testimo- nianza dell'agente di polizia giudiziaria che avrebbe assistito al conteggio del de- naro, costituente il profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Il primo motivo propone deduzioni che implicano una rivalutazione nel merito dell'accertamento dei fatti da parte di questa Corte, non consentita in sede di le- gittimità in assenza di vizi logici della motivazione. E' stato più volte ribadito che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, restando esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, at- traverso una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 25:3099).Le censure dedotte dal ricorrente non evidenziano alcuna palese illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Le argomentazioni con cui la Corte territoriale ha rigettato le medesime cen- sure dedotte con l'atto di appello appaiono assolutamente coerenti con la valuta- zione delle risultanze istruttorie operate in modo conforme anche dal giudice di primo grado, senza che possa ravvisarsi la dedotta incongruenza logica. Invero, il mancato arresto in flagranza dell'imputato non inficia l'attendibilità del teste, trattandosi di un profilo che viene dedotto genericamente senza consi- derare l'interesse investigativo alla prosecuzione delle indagini. Le argomentazioni della sentenza impugnata si saldano poi con quelle della sentenza di primo grado, per la quantità degli elementi di prova vagliati che sono stati censurati sulla base di una indistinta e generica inattenclibilità delle plurime e diverse fonti di prova, senza un confronto con l'analisi delle singole prove dichia- rative attentamente vagliate nelle sentenze dei due gradi di merito nel quadro di una ricostruzione coerente di una pluralità di reati dello stesso tipo posti in essere con modalità seriali, che ha trovato conferma nelle ammissioni di responsabilità dei commercialisti coinvolti, nelle dichiarazioni rese dalle numerose persone offese e nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche. Manifestamente infondata è anche la censura riferita all'inattendibilità della circostanza riferita dalla teste [OSCURATO:PERSONA], direttrice dell'Ufficio territoriale dell'Agenzia dell'entrate, sulla mancata trasmissione all'[OSCURATO:PERSONA] delle pra- tiche curare dal Romano, da cui sarebbe scaturito il mancato accertamento delle imposte evase. Si tratta di una critica parcellizzata rispetto ad un dato concreto riferito dalla direttrice dell'ufficio sull'omessa trasmissione delle pratiche gestite da Ro- mano, argomentata sulla base di una ricostruzione astratta del funzionamento del sistema di archiviazione delle pratiche tributarie, del tutto inidonea a mettere in discussione l'attendibilità della testimonianza, riscontrata anche da elementi di prova documentale, e più in generale dalla ricostruzione complessiva delle omis- sioni addebitate all'imputato. 2. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nella motivazione della sentenza impugnata sono state specificate le pene per i singoli reati unificati dal vincolo della continuazione (vedi pag. 21 della sentenza), ed è stata fornita ade- guata giustificazione della determinazione dei relativi aumenti di pena per la gra- vità dei fatti, in ragione della pervasività del sistema criminoso ideato dall'imputato e che ha visto il coinvolgimento di diversi studi di commercialista.3. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. Non possono essere liquidate le spese in favore della parte civile, Agenzia dell'Entrate, attesa la tardività del deposito delle conclusioni scritte avvenuto in data 3 luglio 2022, quindi senza l'osservanza del termine di giorni cinque prima dell'udienza previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con- vertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la procedura emergenziale pan- demica da Covid-19, considerato che la parte civile che presenti le proprie conclu- sioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148). P.Q.1n11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
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