Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05676/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20644 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20644del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A18 H264A) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L23 E463J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] MILANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- Ric. n. 20644/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 607/2021, pubblicatain data 28 gennaio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso sette cartelle di pagamento notificategli dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto cre- diti iscritti a ruolo derivanti da sanzioni amministrative per vio- lazioni del codice della strada.

L’opposizione è stata solo in parte accolta dal Giudice di Pace di Milano (in relazionea tre delle cartelle opposte), con compen- sazione delle spese di lite.

Il Tribunale di Milanoha confermatola decisione di primo grado, rigettando sia il gravame dell’opponente che quello dell’agente della riscossione.

Ricorre il Matichecchia, sulla basedi un unico motiv o .

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati.

Èstata disposta la tratta zione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazioneex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 2935 cc, 112 cpc – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.. quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della ecce- zione di prescrizione, di omessa motivazione sulla invalidità delle notifiche edanche in ordine alle spese».

Il ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata sarebbe stata omessa la decisione in ordine alla sua eccezione di Ric. n. 20644/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 prescrizione, ovveroche la stessa sarebbe priva di una effettiva motivazione, non essendo stateprese in esame le contestazioni in merito ai vizi di notificazione delle cartelle di pagamento og- getto di opposizione.Altrettanto sostiene con riguardo alla re- golamentazione delle spese processuali del primo grado.

Il ricorso, ad avviso del Collegio, nonrispetta il requisito di am- missibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

2. Le censure svolte dal ricorrente non risultano sufficiente- mente specifiche e, comunque, non sono sostenute da un ade- guato richiamo al contenuto degli atti e dei documenti sui quali si fondano. 2.1Si sostiene in primo luogo nel ricorso che il giudice di primo grado avrebbe omesso la pronuncia con riguardo ai dedotti vizi di notifica delle cartelle di pagamento opposte.

In proposito è, peraltro, sufficiente osservare che nella pre- sente sede non possono ovviamente ritenersi ammissibili cen- sure aventi direttamente ad oggetto la pronuncia di primo grado.

D’altra parte, la decisione impugnata (cioè quella di secondo grado) contiene una espressa decisione (nella parte finale di pag. 3 ed in quella iniziale di pag. 4) in ordine alla regolarità della notificazione di tutte e sette le cartelle di pagamento og- getto di opposizione (che si afferma essere stata sufficiente- mente provata dall’agente della riscossione, con specifico ri- chiamo dei documenti da questo prodotti a sostegno del rela- tivo assunto) ed alla conseguente esclusione del decorso del termine di prescrizione (espressamente indicato come quin- quennale) per le quattro di esse notificate a partire dal marzo 2014, con riferimento alla data di introduzione del presente giu- dizio (che ha avuto inizio nel 2017).

La predetta decisione è sostenuta da una motivazione ade- guata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, Ric. n. 20644/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 peraltro conforme in diritto ai consolidati principi enunciati in materia da questa stessa Corte. 2.2 In ogni caso, è assorbente la considerazione che, nel ri- corso,non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti e dei documenti di cui si assume l’omessa o erronea valutazioneda parte del giudice di secondo grado: in particolare, non solo manca il richiamo del preciso contenuto dell’atto di appello, con riguardo agli specifici vizi delle singole notificazioni delle cartelle di pagamento che sarebbero stati in concreto dedotti dall’opponente (e che non sarebbero stati ade- guatamente valutati dal giudice di pace), ma non è richiamato in modo puntuale neanche il contenuto di ciascuna delle rela- zioni di notificazione oggetto di contestazione; gli indicatiatti e documenti non sono nemmeno precisamente localizzat i nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità), con precisa indicazione delle parti di essi in concreto rilevanti ai fini della decisione.

Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez.

U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del Ric. n. 20644/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez.

U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez.

L , Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda farvalere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez.

L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 2.3Per quanto poi riguarda la censura di omessa decisione in ordine alla questione della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (compensate dal giudice di pace, in virtù della parziale soccombenza reciproca, essendo stata accolta solo in parte l’opposizione), manca qualsiasi riferimento, nel ri- corso, al concreto contenuto di un eventuale specifico motivo di gravame avente ad oggetto tale questione (che addirittura il ricorrente non richiama neanche tra quelle da lui poste con l’atto di appello, nell’esporre i fatti di causa), il che impedisce di valutare nel merito la censura stessa, anche tenuto conto del fatto che la decisione di primo grado è stata integralmente con- fermata dal tribunale. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 20644/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente c ontroricorrente, liquidan- dole in complessivi € 1.500,00, oltreeventuali spese pre- notate a debitoed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 12 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 20644 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20644del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70A18 H264A) rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L23 E463J) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] MILANO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -intimati- Ric. n. 20644/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 per la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 607/2021, pubblicatain data 28 gennaio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., avverso sette cartelle di pagamento notificategli dall’agente della riscossione, aventi ad oggetto cre- diti iscritti a ruolo derivanti da sanzioni amministrative per vio- lazioni del codice della strada. L’opposizione è stata solo in parte accolta dal Giudice di Pace di Milano (in relazionea tre delle cartelle opposte), con compen- sazione delle spese di lite. Il Tribunale di Milanoha confermatola decisione di primo grado, rigettando sia il gravame dell’opponente che quello dell’agente della riscossione. Ricorre il Matichecchia, sulla basedi un unico motiv o . Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate -Riscossione. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri enti intimati. Èstata disposta la tratta zione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazioneex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione degli artt. 2935 cc, 112 cpc – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiex art. 360 comma 1 n. 5) c.p.c.. quanto alla motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile sul punto della ecce- zione di prescrizione, di omessa motivazione sulla invalidità delle notifiche edanche in ordine alle spese». Il ricorrente sostiene che nella sentenza impugnata sarebbe stata omessa la decisione in ordine alla sua eccezione di Ric. n. 20644/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 prescrizione, ovveroche la stessa sarebbe priva di una effettiva motivazione, non essendo stateprese in esame le contestazioni in merito ai vizi di notificazione delle cartelle di pagamento og- getto di opposizione.Altrettanto sostiene con riguardo alla re- golamentazione delle spese processuali del primo grado. Il ricorso, ad avviso del Collegio, nonrispetta il requisito di am- missibilità prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 2. Le censure svolte dal ricorrente non risultano sufficiente- mente specifiche e, comunque, non sono sostenute da un ade- guato richiamo al contenuto degli atti e dei documenti sui quali si fondano. 2.1Si sostiene in primo luogo nel ricorso che il giudice di primo grado avrebbe omesso la pronuncia con riguardo ai dedotti vizi di notifica delle cartelle di pagamento opposte. In proposito è, peraltro, sufficiente osservare che nella pre- sente sede non possono ovviamente ritenersi ammissibili cen- sure aventi direttamente ad oggetto la pronuncia di primo grado. D’altra parte, la decisione impugnata (cioè quella di secondo grado) contiene una espressa decisione (nella parte finale di pag. 3 ed in quella iniziale di pag. 4) in ordine alla regolarità della notificazione di tutte e sette le cartelle di pagamento og- getto di opposizione (che si afferma essere stata sufficiente- mente provata dall’agente della riscossione, con specifico ri- chiamo dei documenti da questo prodotti a sostegno del rela- tivo assunto) ed alla conseguente esclusione del decorso del termine di prescrizione (espressamente indicato come quin- quennale) per le quattro di esse notificate a partire dal marzo 2014, con riferimento alla data di introduzione del presente giu- dizio (che ha avuto inizio nel 2017). La predetta decisione è sostenuta da una motivazione ade- guata, non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, Ric. n. 20644/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 peraltro conforme in diritto ai consolidati principi enunciati in materia da questa stessa Corte. 2.2 In ogni caso, è assorbente la considerazione che, nel ri- corso,non è riprodotto, né direttamente né indirettamente, il contenuto degli atti e dei documenti di cui si assume l’omessa o erronea valutazioneda parte del giudice di secondo grado: in particolare, non solo manca il richiamo del preciso contenuto dell’atto di appello, con riguardo agli specifici vizi delle singole notificazioni delle cartelle di pagamento che sarebbero stati in concreto dedotti dall’opponente (e che non sarebbero stati ade- guatamente valutati dal giudice di pace), ma non è richiamato in modo puntuale neanche il contenuto di ciascuna delle rela- zioni di notificazione oggetto di contestazione; gli indicatiatti e documenti non sono nemmeno precisamente localizzat i nell’ambito del fascicolo processuale (né di quello del giudizio di merito, né di quello del giudizio di legittimità), con precisa indicazione delle parti di essi in concreto rilevanti ai fini della decisione. Risultano con ciò violati i principi della consolidata giurispru- denza di questa Corte, secondo cui «il ricorrente per cassa- zione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valuta- zione di un documento da parte del giudice di merito, ha il du- plice onere –imposto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto; il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase pro- cessuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento; la viola- zione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inam- missibile» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22303 del 04/09/2008, Rv. 604828 –01; Sez. U, Sentenza n. 28547 del 02/12/2008, Rv. 605631 – 01; conf.: Sez. 3 , Ordinanza n. 15628 del 03/07/2009, Rv. 609583 –01; Sez. 3 , Ordinanza n. 20535 del Ric. n. 20644/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 23/09/2009, Rv. 613342 – 01; Sez. 3 , Ordinanza n. 29 del 05/01/2010, Rv. 610934 – 01; Sez. U , Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109 – 01; Sez. L , Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 17602 del23/08/2011, Rv. 619544 –01; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 124 del04/01/2013, Rv. 624588 – 01; Sez. 5 , Sentenza n. 26174 del 12/12/2014 , Rv. 633667 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 19048del 28/09/2016 , Rv. 642130 – 01; Sez. 5 , Ordinanza n. 14107 del 07/06/2017 , Rv. 644546 – 01 , in cui si specifica espressamente che il principio è valido anche ove il ricorrente intenda farvalere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, in relazione alla valutazione del documento; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 27475 del 20/11/2017 , Rv. 646829 – 01;Sez. L, Sentenza n. 20914 del 05/08/2019 , Rv. 654796 – 02; in senso analogo, Cass. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 -01). 2.3Per quanto poi riguarda la censura di omessa decisione in ordine alla questione della regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado (compensate dal giudice di pace, in virtù della parziale soccombenza reciproca, essendo stata accolta solo in parte l’opposizione), manca qualsiasi riferimento, nel ri- corso, al concreto contenuto di un eventuale specifico motivo di gravame avente ad oggetto tale questione (che addirittura il ricorrente non richiama neanche tra quelle da lui poste con l’atto di appello, nell’esporre i fatti di causa), il che impedisce di valutare nel merito la censura stessa, anche tenuto conto del fatto che la decisione di primo grado è stata integralmente con- fermata dal tribunale. 3.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 20644/2021 –Sez. 3 – A d. 12 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1qua- ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’ente c ontroricorrente, liquidan- dole in complessivi € 1.500,00, oltreeventuali spese pre- notate a debitoed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dov
Sentenza Cassazione n. 05676/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris