CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09648/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Aloisio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Infantino;-controricorrente-avverso la sentenza n. 797/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Palermoil 28/10/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 454/2025Numero sezionale 311/2026Numero di raccolta generale 9648/2026Data pubblicazione 15/04/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali che, stante il consolidarsidell’orientamento di legittimità in epoca successiva alla proposizione delricorso, possono essere compensate tra le parti; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa le spese tra le parti.Così deciso in Roma, il 13/04/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]