CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TERAMO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di L'Aquila, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per fattispecie in materia di stupefacenti, ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessa in concorso con altro soggetto (escludendone la sussumibilità nel fatto di «lieve entità» di cui al comma quinto del citato art. 73). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, di seguito enunciati nei termini strettamente necessari alla motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con i primi due motivi si deducono il difetto assoluto di motivazione in merito al riconoscimento dell'imputato operato dalla polizia giudiziaria in un momento successivo rispetto all'intervento delle forze dell'ordine (primo Motivo), nonché la violazione dell'art 110 cod. pen. (secondo motivo). Sotto tale profilo la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente la condotta concorsuale dell'imputato in assenza di elementi sintomatici della stessa e anche se, a dire del ricorrente, la fuga di [OSCURATO:PERSONA] dal luogo ove era occultato lo stupefacente alla vista delle forze dell'ordine, attuata insieme al correo e a bordo del ciclomotore in suo uso, potrebbe essere giustificata dalla sua presenza in loco per mera curiosità o al fine di accompagnarvi l'altro indagato ovvero ancora per l'eventuale intenzione di acquistare lo stupefacente. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione ovvero la sua manifesta illogicità nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso la sussumibilità dell'accertata fattispecie nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, trascurando di considerare ogni prospettazione difensiva in merito. 2.3. Con i motivi quarto e quinto si deduce la mancanza della motivazione in merito alla commisurazione giudiziale della pena, con riferimento anche alle invocate circostanze attenuanti 3. La Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del Sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha discusso e concluso per il rigetto del ricorso mentre la difesa ha insistito nell'accoglimento delle censure. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. I primi due motivi, suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle relative questioni, sono inammissibili in forza del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione. 2.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2.2. Orbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente nonché ribadito in sede di discussione, la sentenza non è caratterizzata da difetto assoluto di motivazione in quanto la Corte territoriale, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», ha argomentato in termini non contraddittori né manifestamente illogici circa l'avvenuta individuazione dell'imputato, quale essere uno dei due soggetti presenti sui luoghi, effettuato dalle forze dell'ordine, che in un primo momento avevano relazionato in termini differenti, facendo riferimento alla descrizione del reo datosi alla fuga oltre che alla conoscenza dello stesso da parte della polizia giudiziaria in ragione di una perquisizione personale eseguita nei suoi confronti e durata per più di due ore. Sequestrato lo stupefacente occultato nel vigneto, eseguito in forza dell'intervento della polizia giudiziaria, e datosi alla fuga l'imputato, sono state altresì rinvenute nella disponibilità del correo ([OSCURATO:PERSONA]) un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Ne consegue dunque l'inammissibilità della censura di cui al secondo motivo di ricorso, inerente all'accertata condotta concorsuale dell'imputato, anche per difetto di specificità in ragione della formulazione solo ipotetica della doglianza.A fronte della ricostruzione di cui innanzi, argomentata in termini congrui, coerenti e non manifestamente illogici, il ricorrente si limita difatti a proporre una propria ricostruzione alternativa laddove prospetta che la presenza presso il luogo di occultamento dello stupefacente (all'interno di un vigneto) di [OSCURATO:PERSONA], a bordo di un ciclomotore in suo uso e datosi alla fuga nel contesto spazio- temporale del rinvenimento sulla persona del correo di materiale per il confezionamento e bilancino, potrebbe essere giustificata dalla sua presenza per mera curiosità o al fine di accompagnarvi l'altro soggetto ovvero ancora per l'eventuale intenzione di acquistare lo stupefacente. La censura, comunque prospettata in termini meramente ipotetici nonché fondata su una parcellizzazione dell'apparato motivazionale sotteso alla decisione impugnata, dimentica difatti che la regola di giudizio compendiata nella formula «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.) rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione, differentemente da quanto avvenuto nella specie, si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non avendo la Suprema Corte alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 4, n. 30827 del 16/06/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108-01, nonché, con particolare riferimento ai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245-01). In sede di legittimità, poi, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento a elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (ex plurimis, Sez. 4, n. 30827/2022, Castello, in motivazione; Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237-01). 3. Parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso in quanto manifestamente infondato. 3.1. Deve preliminarmente ribadirsi che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. La configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01). In argomento si registra altresì l'intervento delle Sezioni Unite per le quali la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 20130/2022, Donato, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15490/2022, Gonzales, cit., in motivazione). 3.2. Orbene, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità». Il giudice di secondo grado, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto congruamente, coerentemente e logicamente motivate, ha in particolare escluso la minima offensività penale della condotta dell'imputato collocandola in una «valutazione globale del fatto» tale da considerare mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente. È stato difatti argomentato dall'apprezzabile entità del dato ponderale della sostanza sequestrata, 117 gr di cocaina, con un principio attivo pari a 69,9 °h, e dalla disponibilità da parte dei correi di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi. Gli elementi di cui innanzi sono stati poi letti alla luce anche delle modalità di occultamento dello stupefacente, mediante suo seppellimento in un vigneto. 4. Quanto al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, genericamente censurato con il quarto motivo, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella 6 •Yr specie, avendo la Corte territoriale, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», esplicitamente considerato le deduzioni difensive in merito alla determinazione del giudice di primo grado argomentando correttamente dal dato quanti- qualitativo della sostanza e dalle già descritte modalità della condotta. Il riferimento ad essa di cui a pag. 5, ai fini della commisurazione giudiziale della pena, operato senza una reiterazione della sua descrizione, deve difatti essere letto con quanto specificato dal giudice di merito nelle pagine precedenti, in particolare la n. 4, ove la motivazione è sul punto maggiormente diffusa. 5. Quanto, infine, al profilo inerente alle circostanze attenuanti generiche, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). 5.1. Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. 5.2. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi, nel merito cassatorio, la manifesta infondatezza della doglianza. Deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). Ne consegue, nella specie, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata, emergendo la pronuncia della Corte territoriale sul punto ancorché in termini di insussistenza di elementi di segno positivo, tra cui una condotta processuale particolarmente meritevole. 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno