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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 19280/2022

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guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il riconoscimento della decisione delle competenti Autorità della Slovenia, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250 per violazione del Codice della strada.

2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito illustrato.

Il ricorrente invoca, in primo luogo, l'applicazione dell'art.625-bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello rilevato, a causa di un disguido della cancelleria, che il ricorrente aveva provveduto ad estinguere la sanzione pecuniaria in data anteriore allo svolgimento dell'udienza del 15 febbraio 2022, non essendo stata inserita nel fascicolo la memoria difensiva con cui si chiedeva l'emissione di una sentenza di non luogo a provvedere per intervenuto pagamento della sanzione.

In secondo luogo, ove non si riconosca l'applicabilità del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per l'errore di fatto, si invoca l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ragione dell'omessa valutazione della memoria difensiva e degli allegati documenti attestanti il pagamento della sanzione.

3. Il ricorso è inammissibile.

È palese l'inapplicabilità della impugnazione straordinaria di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen. prevista per le sole decisioni emesse dalla Corte di cassazione, trattandosi nel caso di specie dell'impugnazione di sentenza emessa da una Corte di appello.

Deve preliminarmente rilevarsi la tardività dell'impugnazione proposta.

Contro le decisioni della Corte di appello in materia di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie puo' essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art.11, comma 5, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, con cui è stata data attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Detta normativa richiama le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69, che fissano il termine perentorio di giorni cinque dalla conoscenza legale della sentenza per la presentazione del ricorso.

La sentenza impugnata risulta essere stata depositata all'udienza camerale del 15 febbraio 2022 svoltasi in presenza delle parti che hanno concluso come da verbale.Il ricorso risulta essere stato proposto con deposito presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 febbraio 2021 e risulta pervenuto presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 marzo 2022, quindi in ogni caso dopo la scadenza di detto termine.

Va tenuto conto, peraltro, che in base alla disciplina richiamata delle impugnazioni in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice dei sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto (Sez. 6, Ordinanza n. 22819 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005.

Così deciso in Roma il 12 maggi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata in accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il riconoscimento della decisione delle competenti Autorità della Slovenia, con cui è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250 per violazione del Codice della strada. 2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo di doglianza il cui contenuto viene qui di seguito illustrato. Il ricorrente invoca, in primo luogo, l'applicazione dell'art.625-bis cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello rilevato, a causa di un disguido della cancelleria, che il ricorrente aveva provveduto ad estinguere la sanzione pecuniaria in data anteriore allo svolgimento dell'udienza del 15 febbraio 2022, non essendo stata inserita nel fascicolo la memoria difensiva con cui si chiedeva l'emissione di una sentenza di non luogo a provvedere per intervenuto pagamento della sanzione. In secondo luogo, ove non si riconosca l'applicabilità del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per l'errore di fatto, si invoca l'annullamento della sentenza per violazione di legge e vizio della motivazione in ragione dell'omessa valutazione della memoria difensiva e degli allegati documenti attestanti il pagamento della sanzione. 3. Il ricorso è inammissibile. È palese l'inapplicabilità della impugnazione straordinaria di cui all'art. 625- bis cod. proc. pen. prevista per le sole decisioni emesse dalla Corte di cassazione, trattandosi nel caso di specie dell'impugnazione di sentenza emessa da una Corte di appello. Deve preliminarmente rilevarsi la tardività dell'impugnazione proposta. Contro le decisioni della Corte di appello in materia di riconoscimento delle sanzioni pecuniarie puo' essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art.11, comma 5, del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 37, con cui è stata data attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. Detta normativa richiama le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69, che fissano il termine perentorio di giorni cinque dalla conoscenza legale della sentenza per la presentazione del ricorso. La sentenza impugnata risulta essere stata depositata all'udienza camerale del 15 febbraio 2022 svoltasi in presenza delle parti che hanno concluso come da verbale.Il ricorso risulta essere stato proposto con deposito presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 febbraio 2021 e risulta pervenuto presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 14 marzo 2022, quindi in ogni caso dopo la scadenza di detto termine. Va tenuto conto, peraltro, che in base alla disciplina richiamata delle impugnazioni in tema di mandato di arresto europeo, il ricorso per cassazione deve essere necessariamente presentato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, non potendo trovare applicazione il disposto dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. che autorizza il deposito dell'impugnazione anche nella cancelleria di un ufficio giudiziario del diverso luogo in cui il ricorrente eventualmente si trovi, posto che, diversamente, verrebbero vanificate le esigenze di speditezza costituenti la ratio ispiratrice dei sottosistema normativo relativo all'istituto in oggetto (Sez. 6, Ordinanza n. 22819 del 23/07/2020, [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69/2005. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della L. n. 69 del 2005. Così deciso in Roma il 12 maggi
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