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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11608/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo per pena sospesa, rigetto nel resto, statuizione di irrevocabilità per la responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza pronunciata in data 22/11/2019 dal Tribunale di Torino, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. ("2 n Kuh&

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., argomentando che la Corte di appello aveva escluso la speciale causa di non punibilità dando rilievo, in maniera non condivisibile, al quantitativo dello stupefacente; richiama il principio secondo cui la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, lamentando che la Corte di appello aveva confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice senza motivare sul punto; con il motivo di appello si era specificamente contestat$3,1a valutazione del primo giudice che aveva dato rilievo ostativo ai plurimi fotosegnalamenti dell'imputato per fatti illeciti omologhi, ma la Corte di merito era rimasta silente; lo stato di incensuratezza dell'imputato avrebbe dovuto indurre al riconoscimento del beneficio.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo sia delle modalità della condotta (non occasionalità del fatto e peculiarità del "modus agendi") che del quantitativo non irrisorio dello stupefacente detenuto.

Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il motivo di appello, con il quale si censurava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, era generico, perché contestativo di una sola delle due rationes decidendi (attività di spaccio non occasionale ed unica fonte di sostentamento per l'imputato; precedenti dattiloscopici per fatti illeciti omologhi) poste dal Tribunale a fondamento del diniego del beneficio.

Trova, pertanto, applicazione il principio consolidato in tema di motivazione della sentenza, in base al quale, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705).

3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo per pena sospesa, rigetto nel resto, statuizione di irrevocabilità per la responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Torino confermava la sentenza pronunciata in data 22/11/2019 dal Tribunale di Torino, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. ("2 n Kuh& 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., argomentando che la Corte di appello aveva escluso la speciale causa di non punibilità dando rilievo, in maniera non condivisibile, al quantitativo dello stupefacente; richiama il principio secondo cui la fattispecie di lieve entità di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. sono fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena, lamentando che la Corte di appello aveva confermato il trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice senza motivare sul punto; con il motivo di appello si era specificamente contestat$3,1a valutazione del primo giudice che aveva dato rilievo ostativo ai plurimi fotosegnalamenti dell'imputato per fatti illeciti omologhi, ma la Corte di merito era rimasta silente; lo stato di incensuratezza dell'imputato avrebbe dovuto indurre al riconoscimento del beneficio. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. rimarcando la gravità del fatto sulla base di una valutazione in senso negativo sia delle modalità della condotta (non occasionalità del fatto e peculiarità del "modus agendi") che del quantitativo non irrisorio dello stupefacente detenuto. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il motivo di appello, con il quale si censurava la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, era generico, perché contestativo di una sola delle due rationes decidendi (attività di spaccio non occasionale ed unica fonte di sostentamento per l'imputato; precedenti dattiloscopici per fatti illeciti omologhi) poste dal Tribunale a fondamento del diniego del beneficio. Trova, pertanto, applicazione il principio consolidato in tema di motivazione della sentenza, in base al quale, in sede di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili sia per genericità, sia per manifesta infondatezza (Sez.2, n.49007 del 16/09/2014, Rv.261423; Sez.3, n.53710 del 23/02/2016, Rv.268705). 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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