CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 49645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia, in data 22 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 707 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in punto di prova della penale responsabilità, non è consentito in sede di legittimità in quanto, anche a fronte di un'argomentazione priva di criticità giustificative (si veda pag. 2 sull'inattendibilità della giustificazione fornita, in sede di conclusioni, dalla difesa), risulta essere volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 e n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novembre