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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02162/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; entite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere al ricorrente applicata dal GIP del Tribunale di Roma in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (partecipazione alla locale della città di Roma).

Al riguardo, deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla costituzione in Roma di una locale della ‘ndrangheta, quale propagazione di altra locale calabrese (di Cosoleto, RC).

Dopo avere ripercorso l'ipotesi di accusa per come emergente dal provvedimento cautelare genetico ed i temi a difesa sottoposti al giudizio di riesame, il ricorrente, richiamati anche gli esiti del giudizio a quo e le criticità ravvisabili nella costruzione motivazionale dell'ordinanza impugnata, muove all'ordinanza impugnata le seguenti contestazioni: - difettava un'idonea motivazione in ordine al momento di costituzione ed avvio della cd. locale romana, risultando la data indicata, collocata ai primi di agosto-fine settembre 2015 (ultimo periodo di libertà di movimento del Carzo), priva del benché minimo riscontro fattuale, distonica rispetto a quanto affermato nella conversazione (che a ritroso porterebbe la collocazione nel settembre 2016) ed anzi contrastata da elementi di segno contrario come dalla difesa specificamente confutato nella memoria depositata in sede di riesame.

In particolare, l'elemento di prova da cui si era ricavato che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto (in quel di Polsi) l'autorizzazione per costituire una locale in Roma, quale propaggine di quella di Cosoleto, era stato tratto dal contenuto di un'intercettazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ("la responsabilità me la sono presa non da ora.. sarà da un anno e mezzo..") dal significato equivoco in cui alcun riferimento era contenuto ad una "propaggine" e men che meno di "Consoleto" e ai tempi di organizzazione che sarebbero stati necessari per costituire la locale.

Peraltro, a ciò faceva seguito la totale incertezza su cosa fosse accaduto in questo iato temporale, risultando del tutto apodittico e congetturale, in assenza dei relativi elementi di sostegno, che fosse stato utilizzato per organizzarsi ed attuare il mandato ricevuto.

Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi con riguardo alla collocazione dell'investitura, in quel di Polsi a settembre 2015, sul rilievo che la libertà di movimento goduta dal Carzo che gli avrebbe permesso di raggiungere la Calabria sussisteva anche nel 2014, con la conseguenza che lo stesso arco temporale individuato dal P.M. (già di per sé ben distante dall'anno e mezzo a cui si faceva riferimento nella conversazione), si prestava a censure in punto di relativa pregnanza (al settembre 2014 sarebbero trascorsi circa quattro anni).

In conclusione, nessuna collocazione temporale rinvenibile con sufficiente affidabilità, nessuna coordinata in ordine all'estensione e caratteristiche della pretesa autorizzazione e della conseguente realizzazione di ciò che sarebbe stato autorizzato e su cosa sia successo in questo iato temporale, manifestandosi quale mera congettura l'assunto accusatorio in base al quale questo periodo (un anno e mezzo circa) sarebbe stato utilizzato per organizzarsi e per attuare il mandato ricevuto. - altro profilo di irragionevolezza si coglieva con riguardo alla costituzione della locale di 'ndrangheta nella libera città di Roma, con particolare riguardo all'assenza dell'esteriorizzazione del metodo mafioso con le altre organizzazioni criminali.

In particolare, si richiamano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Belnone e Iannò (il quale riferisce almeno sino al 2015 data della collaborazione) i quali avevano concordemente escluso che nella città di Roma si profilasse una colonizzazione esclusiva del territorio, a differenza di quanto accade nelle città di origine, per scelta deliberata dalle stesse storiche organizzazioni criminali di stampo mafioso, al fine di evitare una conflittualità che poteva nuocere agli affari.

Sostenere che la 'ndrina di Consolato avesse motu proprio deciso di dar vita aduna derivazione del tipo di quella prevista dall'art. 416-bis, comma 3, cod. pen., a tutto danno delle altre organizzazioni criminali comunque "presenti", avviando per tale motivo un percorso di rottura con la Casa madre, si poneva in termini illogici e distonici con la premessa in fatto di una città di Roma "libera", per come asseverato dai collaboratori.

Del resto, l'assenza di conflittualità territoriale - che sarebbe certamente seguita aduna scelta di rottura con la regola generale - dimostrava come il progetto di tale insediamento non avesse avuto luogo. - l'inconferenza del dato ricavato dagli esiti dell'indagine Rilancio posto che proprio la pendenza di quel procedimento (conclusosi in primo grado nel 2014 con l'affermazione di responsabilità degli imputati per l'ipotesi di reato di intestazione fittizia) rendeva illogico che in quell'arco temporale, in cui era alta l'attenzione investigativa, si desse vita ad una locale, così riconducendosi quegli elementi di tipo indiziario che il giudice della cautela aveva valorizzato (cautele negli incontri personali, timori che venisse configurato un reato associativo per la prudenza che aveva impedito ad alcuni di partecipare alla mangiata) alla differente e più logica causale dovuta alla pendenza della vicenda giudiziaria e non all'esistenza di una compagine mafiosa;- assenza di elementi dimostrativi dell'avvenuta costituzione della locale: quali il conferimento di doti (a cui il capo di imputazione faceva riferimento) nei confronti di alcuno, pur nella riconosciuta autonomia di tale derivata organizzazione di attribuirle iure proprio; la partecipazione a "mangiate", trattandosi, in realtà, di eventi in locali pubblici a cui partecipano soggetti di varia estrazione e, soprattutto, non partecipano, senza che si rinvengano giustificazioni di assenza, soggetti che secondo l'accusa avrebbero dovuto intervenire (in sostanza l'assenza di coloro che si assume componenti della locale, in difetto di giustificazione, rendeva equivoco l'elemento di carattere costitutivo desunto da tali accadimenti, in quanto le riunioni di persone possono ricondursi anche a questioni afferenti la criminalità organizzata, prescindendosi dall'esistenza della locale derivata da Cosoleto); analogamente poteva concludersi - in ragione della causale dell'evento e dei rapporti familiari in essere - con riguardo alla partecipazione a funerali; - assenza di esteriorizzazione del metodo mafioso, di consapevolezza diffusa e di condizionamento sociale ed ambientale.

Quanto al metodo si era fatto riferimento alla sola provenienza calabrese degli agenti, come idonea ad evocare la vis tipica di un sodalizio mafioso, difettando qualsiasi collegamento, anche a livello indiziario, con ambienti di 'ndrangheta percepiti e percepibili diffusamente dal contesto sociale in cui gli agenti dovrebbero operare e cioè nella libera città di Roma (mero automatismo fondato sull'origine territoriale dei soggetti, bastevole l'assunto per cui la propaggine abbia solo conservato la forza di intimidazione della casa madre); - assenza della c.d. omertà esterna, elemento che il Tribunale aveva ricavato facendo riferimento a conversazioni in cui i principali sodali spingevano gli interlocutori, per lo più oriundi calabresi dimoranti nella Capitale, ad essere silenti sui loro movimenti ed affari, così rinvenendo l'omertà in capo ad altri indagati nei fatti contestati, familiari o oriundi calabresi che conoscono la provenienza geografica dei due presunti promotori che si assume si incontrino in segreto; insomma un conchiuso contesto privo della necessaria percezione riconoscibile di quell'aurea di illegalità mafiosa che li circonda; né sul punto era probante l'affermazione che l'Alvaro nei rapporti che intratteneva con i terzi fosse espressone di un contropotere altrettanto efficace, sia perché il riferimento era alla sua qualità di "delinquente economico" e, dunque, vi era incertezza sulla stessa riconoscibilità di costui quale rappresentante di una locale, per come confermato dall'esito della stessa operazione Rilancio in cui, nel merito, era stata poi esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

Con la conseguenza che ricercare nel sistema "Alvaro" delineato dall'indagine Rilancio elementi di necessaria mafiosità difettava della necessaria continenza oltre che di base fattuale; - assenza di elementi dimostrativi di qualunque atteggiamento, pur se sistematico, di sopraffazione o di prevaricazione promanante dal vincolo associativo; difetto della condizione di assoggettamento e di omertà: si era fatto riferimento, anziché ad una esteriorizzazione che si dirigesse verso la comunità locale e i cittadini, era semmai rinvenibile nei rapporti con altre presunti consorterie (episodio del recupero crediti della [OSCURATO:PERSONA] che interessa il Pomponio, presunti accordi di mafia e di affari con Spagnuolo dato come referente della cosca [OSCURATO:PERSONA] o la discussione con Romeo considerato esponente dei Sanlucoti); quanto ai crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pomponio, esigiti dall'Alvaro nei confronti del debitore Guerra, non si era considerato che quest'ultimo non conosceva l'Alvaro ed aveva minacciato, alla richiesta di pagamento, di chiamare i CC, urlando per far accorrere gente in suo aiuto per timore che Alvaro potesse fargli del male; quanto alla fornitura di caffè in favore di [OSCURATO:PERSONA], al quale sarebbe stata imposta a prezzi più alti, si era omesso di considerare che il fornitore era lo zio di sua nuora e, dunque, tale "aggio" poteva ricondursi a rapporti ed equilibri parentali; solo accennato è l'episodio riferito al coindagato Santarelli; privo di rilievo sintomatico di condotta delittuosa mafiosamente tipica della locale era anche il riferimento alla vicenda contestata al capo 23) a [OSCURATO:PERSONA], consistente in un'ipotesi di riciclaggio volta ad agevolare la locale, invero annullata in sede di riesame (circostanza che non era stata evidenziata dall'ordinanza impugnata); - affermare infine che, pur mancando il controllo del territorio, esiste un potere pervasivo che costituisce, per un verso, un punto di riferimento per gli oriundi calabresi su Roma e, per altro, un limite agli altri poteri criminali presenti sul territorio, significa porsi in contrasto col fatto che il limite tra le diverse organizzazioni criminali deriva dalla pacifica coesistenza e non dall'esercizio del metodo mafioso che avrebbe al contrario determinato un elemento di disturbo che, a detta della stessa ordinanza, non risulta perturbato.

2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari e alla misura carceraria.

A fronte di una realtà delocalizzata con caratteristiche sue proprie e, soprattutto, al ruolo meramente gestorio posto in essere dall'indagato, alla luce degli intervenuti sequestri delle attività, il richiamo alla presunzione di cui all'art. 5 275 cod. proc. pen. non si rivela sufficiente a sostenere le ritenute esigenze e la misura di maggior rigore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.

1. Il primo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla costituzione in Roma di una locale della 'ndrangheta, quale propagazione di altra locale calabrese (di Cosoleto, RC) - è infondato.

La difesa, con riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha censurato, tanto sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, la ritenuta riconducibilità della cd.

"locale di Roma" al paradigma del sodalizio di stampo mafioso.

In particolare, il rilievo attiene all'assenza, in capo alla "locale di Roma", dell'elemento di fattispecie costituito dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, richiedendo la disposizione censurata che l'associazione abbia conseguito, nell'ambiente territoriale nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sé un alone di paura diffusa, oggettivamente percepibile, a prescindere dai singoli comportamenti o atti di violenza o minaccia realizzati da questo o quell'associato.

Al riguardo, è noto che la fattispecie associativa delineata dall'art. 416-bis cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi per colmare quello che appariva essere un deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica.

Il legislatore, peraltro, non si è limitato a "registrare" realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la "Sacra corona unita", ecc., da tempo dotate di un nomen (localisticamente connotativo: particolare importante perché evocativo del sincretismo che normativamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio, e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati, ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo", destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una "storia" criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note (da ultimo, con riguardo alle cd. mafie di nuova costituzione v.

Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745 - 02).

Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari.

Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere - allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti; all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso".

Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa - in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini.

Per questo le associazioni che non hanno una connotazione criminale qualificata sotto il profilo "storico", dovranno essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, in quanto per esse "non basta la parola" (il nomen di mafia, camorra, 'ndrangheta, ecc.); ed è evidente, che, in questa opera di ricostruzione, occorrerà porre particolare attenzione alle peculiarità di ciascuna specifica realtà delinquenziale, in quanto la norma mette in luce un problema di "assimilazione" normativa alle mafie "storiche" che rende necessaria un'attività interpretativa particolarmente attenta a porre in risalto "simmetrie" fenomeniche tra realtà fattuali, sociali ed umane, diverse fra loro (cfr. Sez. 2, sentenza n. 10255 del 2019, cit.).

Diverso, invece, è il caso delle c.d. locali di 'ndrangheta, ove assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre.

Infatti, proprio in forza dell'adozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice.

Con particolare riguardo ad un'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della 'ndrangheta radicato in Calabria, questa Corte i legittimità ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della `ndrangheta anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà, in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria (cfr., Sez. 5, n. 28722 del 24/5/2018, Demasi, Rv. 273093 - 01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo e altri, Rv. 270290 - 01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, PG c/Alampi, Rv. 281811 — 01).

Ciò premesso, non vi è dubbio che le peculiarità della vicenda oggetto del presente procedimento comportano la necessità di alcune puntualizzazioni che si riflettono tanto sul concetto di metodologia mafiosa che di struttura associativa "delocalizzata".

L'ordinanza oggetto di ricorso ha puntualmente messo in luce come la metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si saldi a doppio filo con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso.

Altro è infatti misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine cui questa metodologia e questo "stato di fatto" sono orientati sia rappresentato dalla commissione di specifici fatti criminali; altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione dell'associazione attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite.

In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche dell'intero gruppo.

In altri termini, l'ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni 'ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che finisce per autoalimentarsi, ma al tempo stesso per manifestare all'esterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata.

Problematica questa non ignota alla giurisprudenza di questa Suprema Corte che, in più occasioni, si è soffermata sulla c.d. articolazione "cellulare" delle organizzazioni di stampo terroristico eversivo, ove la riconducibilità della cellula "figlia" al tipo delineato dall'art. 270-bis cod. pen., si deve principalmente alla sua natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti dall'organizzazione "madre", sia pure attraverso un rapporto di tipo "smaterializzato" (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680 - 02).

Da ciò può già desumersi un primo corollario.

Come chiaramente emerge dallo stesso tenore delle intercettazioni telefoniche e dai singoli fatti "sintomatici" puntualmente indicati nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento oggetto di ricorso, la locale romana è stata "costituita" con l'evidente beneplacito della casa "madre", la cui fama ed il cui prestigio non possono essere messi in discussione sulla scorta dei diversi giudicati al riguardo intervenuti e in forza dell'esito degli altri procedimenti richiamati, con l'ovvia conseguenza che il modo di essere delle penetrazioni in variegati settori economici fosse per un verso finalizzato alla "occupazione" dei diversi settori presi di mira, mentre sotto altro profilo è proprio quel prestigio e quelle modalità di occupazione a rendere emblematico l'impiego di una metodologia tipica di quella consorteria e non certo ignota a quanti con essa avevano a che fare.

Emblematico a questo riguardo il rapporto "non conflittuale" che la locale intendeva stabilire con altre organizzazioni criminali insistenti sul territorio romano proprio per consentire un'attività la meno appariscente possibile di penetrazione e di controllo di settori sempre più vasti della economia cittadina, in aderenza, per come riferito dai collaboratori di giustizia, anche con la scelta deliberata dalle stesse storiche organizzazioni criminali di stampo mafioso, al fine di evitare una conflittualità che poteva nuocere agli affari.

In questo quadro di riferimento è evidente come non si richiedessero espliciti atteggiamenti di eclatante intimidazione, di coercizione o comunque di violenza in quanto l'obiettivo non era e non è quello della sopraffazione fisica o morale di quanti venivano in contatto con i vari personaggi della locale, ma all'inverso, quello di consentire l'appropriazione di settori economici che escludessero di fatto un fisiologico libero mercato a tutto vantaggio di una gestione "seppur settoriale" di tipo "monopolistico".

Il modello di insediamento dell'associazione storica di riferimento si adatta, pertanto, alla nuova realtà sociale ed economica di riferimento, venendo, pertanto, ad arricchirsi di un ulteriore contenuto, allo stesso modo invasivo e pervasivo.

Di conseguenza, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche" e della 'ndrangheta in particolare — in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative — connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei territori nei quali essa decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (Sez.

F, n. 56596 del 03/09/2018, P.G. c/Balsebre, Rv. 274753 - 01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, PG c/Alampi, Rv. 281811 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] sì ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997 - 01; Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093 - 01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, Cutano, non mass.).

Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale romana tragga la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al promotore [OSCURATO:PERSONA], appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e dell'appartenenza con la casa madre, giudizialmente accertata; che la locale mantiene i contatti con la casa madre, cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie; sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di ‘ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di cosca, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica; il possesso di armi; l'inquinamento diffuso, anche mediante la commissione di reati-tipo, del tessuto economico in variegati settori commerciali.

Inoltre, a corredo di una lettura comunque ancorata ai requisiti di tipicità della fattispecie, il Tribunale del riesame ha comunque evocato indici particolarmente significativi di esteriorizzazione del metodo, richiamando molteplici "episodi di paura" - alcuni dei quali persino sfociati in contestazioni di delitti fine caratterizzati dall'uso di minaccia e violenza in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare - che il Tribunale risulta avere letto in senso unitario in aderenza alla contestazione, in quanto coesi dal comune denominatore della forza di persuasione della 'ndrangheta e della finalità di agevolazione del consesso romano.

A ciò si è aggiunto l'ulteriore dato, di spiccato rilievo, costituito dal rapporto con altre consorterie mafiose che insistono sul territorio romano e di carattere variegato, ove le interlocuzioni tra i vari personaggi avvengono notoriamente su un piano paritario di reciproco riconoscimento.

Un dato, questo, di chiara percezione esterna di come la locale romana fosse accreditata nel contesto in cui intendeva operare quale articolazione dotata, stante il collegamento con la casa madre, di un capitale criminale concretamente ed all'occorrenza pienamente , spendibile (a tale proposito non priva di rilievo è la disponibilità armi)(sulla rilevanza, quale indice dimostrativo di operatività e riconoscibilità della cosca delocalizzata, «dell''apprezzata rilevanza nei rapporti con altri gruppi o soggetti criminali», Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037 - 01).

Lungi, dunque, dall'operare una lettura «sociologica» della fattispecie, il Tribunale del riesame non si è arrestato alla constatazione dell'esistenza di un gruppo a vocazione 'ndranghetista, ma ha ricercato indici di intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali, ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali premesse di fatto, così superandosi, in tal modo, anche le obiezioni di una ricostruzione della fattispecie in termini di reato associativo cd. puro, privo di quegli aspetti di necessaria dinamicità secondo l'insegnamento delle Sezioni unite "Modaffari" (sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01).

E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici.

Di conseguenza, il riferimento all'assenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'ordinanza impugnata, in quanto l'ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una colonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella "colonizzazione" del tessuto economico.

Un dato, questo, che non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono dell'organizzazione criminale di riferimento, in quanto la 'ndrangheta - per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 39774 del 7/05/2022, Aiello, non mass.), nonché sottolineato dalle Relazioni della Commissione parlamentare antimafia - si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione, nell'ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l'economia legale, ma che al tempo stesso garantiscono a queste strutture mafiose posizioni dominanti attraverso cui affidare il sostegno ai propri sodali e il riflusso del denaro pronto ad essere reinvestito.

La circostanza che l'obiettivo di predominio economico-imprenditoriale venga perseguito dalla 'ndrangheta, nella città di Roma, attraverso modalità differenti che risultano adattate al contesto sociale e territoriale di riferimento non elide l'identità di locale del sodalizio, in quanto, per come precisato dal giudice del merito, tale articolazione - che della casa madre replica i tratti salienti distintivi - è con essa collegata ed opera nell'ambito di un condiviso disegno di "conquista" del tessuto economico e sociale della città.

Connotazioni di carattere strutturale e finalistico, dunque, che ne mettono in risalto la differenza con l'alternativa fattispecie "comune" e che risultano, sul piano del disvalore, conferenti con la oggettività giuridica, a carattere molteplice, che caratterizza la fattispecie di stampo mafioso.

2. Inammissibili, poi, risultano le ulteriori doglianze con cui si censura la singola portata dimostrativa degli elementi declinati a corredo della sussistenza del sodalizio di stampo mafioso, in quanto involgenti il contenuto delle conversazioni ambientali, ovvero profili di fatto che attengono alla ricostruzione dei singoli episodi indicati quali segnali di vitalità interna ed esterna del sodalizio, ovvero ancora volti a prefigurare una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità.

Del resto, e ciò vale soprattutto con riguardo alle intercettazioni che il giudice della cautela ha posto a fondamento della gravità indiziaria, la denuncia del vizio di motivazione che di errata applicazione delle norme che regolano la prova, non consente alla S.C. un controllo sul significato concreto di ciascun indizio (controllo che invaderebbe, inevitabilmente, la competenza, ancora esclusiva, del giudice di merito), ma gli conferisce solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni, con le quali sia stata dimostrata la valenza probatoria dei vari indizi, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 6, n. 1898 del 17/11/1992, dep. 1993, Altamura, Rv. 193781 - 01).

E nessuna delle letture dei vari elementi di prova propugnata dal Tribunale del riesame sconta profili di manifesta illogicità ovvero si pone in chiara antitesi con il significato delle parole di volta in volta evocate.

3. Con riguardo, in particolare, al rilievo delle "mangiate" e, in specie, a quella del 15/10/2017 (a cui non aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA]), evento a cui l'ordinanza impugnata attribuisce particolare significato trattandosi di un elemento distintivo dei consessi mafiosi a stampo 'ndranghetista, il Tribunale del riesame ha evidenziato gli elementi che, per un verso, portano ad escludere che ci si trovi al cospetto di un mero momento conviviale e, per altro, che la mancata partecipazione dell'Alvaro, additato come uno dei capi della costola economica del sodalizio, assuma valenza distonica rispetto all'ipotesi associativa formulata.

Si è precisato come di tale occasione i partecipanti non avessero mai fatto riferimento nelle conversazioni telefoniche, a differenza, invece, di quelle captate in ambientale.

Pertanto, non manifestamente illogico è avere tratto da tale obiettiva "discrasia" la conclusione che se l'evento fosse stato finalizzato ad una mera riunione conviviale se ne sarebbe dovuto fare menzione apertamente anche nel corso delle conversazioni telefoniche e, dunque, la circostanza che ne venisse occultata l'occasione può leggersi anche come occultamento di un consesso avente anche finalità illecite, considerato che molti dei partecipanti sono additati di far parte della locale investigata.

Peraltro, a conferma della natura illecita della riunione, l'ordinanza impugnata richiama il contenuto delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA], indicato come uno dei capi della locale, sottolineando come tale evento fosse la conseguenza di una sua determinazione volta ad affrontare questioni di "cosca".

Infine, si indicano, non privi di significato, anche gli accorgimenti che hanno caratterizzato la preparazione dell'incontro e il recapito degli inviti.

Quanto, poi, alla "pubblicità" del luogo ove la "mangiata" è stata organizzata, l'ordinanza impugnata ha invece rimarcato, sulla scorta del contenuto dell'informativa di polizia giudiziaria, come in realtà si trattasse di un posto sicuro, in quanto ricadente in una zona ove vi erano le proprietà di altre famiglie legate alla 'ndrangheta e vicine anche ai soggetti coinvolti nella presente indagine e che, in parte, partecipavano alla "mangiata" (circostanza che spiega anche il riferimento a persone diverse dai componenti della locale che partecipavano alla "mangiata").

Inoltre, si è anche sottolineato come nel corso dell'indagine - sulla scorta di emergenze investigative tratte anche dal contenuto delle intercettazioni - sia emersa l'estrema accortezza dei soggetti coinvolti a dare adito a condotte evocative di tipologie comportamentali proprie dei consessi mafiosi, al fine di evitare di attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, con la conseguenza che nessun rilievo distonico assume l'avere utilizzato il "porticato" del rustico di un coindagato quale sedes per l'incontro della locale, ritenendo che meglio si prestava a camuffare le ragioni dell'evento.

Infine, proprio con riguardo alla mancata partecipazione di altri componenti della locale, in primis dell'[OSCURATO:PERSONA], all'evento, l'ordinanza impugnata, per un verso, ha chiarito, richiamando anche il contenuto delle intercettazioni, come ciò fosse dovuto al timore dello svolgimento di indagini in corso, anche in ragione dei pregressi procedimenti giudiziari che lo avevano visto coinvolto e, per altro, come tale assenza non si presentasse affatto distonica ai fini della sussistenza della locale e della sua ritenuta unitarietà, in ragione delle intese intervenute con il [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di una conclusione a cui il giudice del merito perviene valorizzando anche l'esito dell'attività di indagine ed il contenuto di una captazione del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 29) da cui è stato ricavato che gli incontri personali tra i due avvenivano solo se necessario e che "gli accorgimenti" riguardavano proprio i contatti tra i due capi della locale, essendosi precisato come la sporadicità degli incontri era voluta, stabilendosi le modalità dell'appuntamento attraverso una serie di filtri, costituiti da uomini di fiducia di entrambi.

4. Infine, le osservazioni difensive che fanno leva sulla autonomia precettiva delle figure di reato che alternativamente si renderebbero tipiche, quali il riciclaggio, il reimpiego e/o la intestazione fittizia di beni seppure aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen., si rivelano non decisive, in quanto è proprio dalla richiamata ipotizzabilità di queste figure di reato che, ove evocate — come nella specie — a vero e proprio sistema operativo funzionale alla esistenza stessa della locale romana, possono essere coerentemente dedotti fattori indicativi di una metodologia e di una operatività squisitamente riconducibili al metodo mafioso che la difesa contesta.

5. Manifestamente infondato, infine, è il motivo che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari e alla misura carceraria.

Gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'assenza di esigenze cautelari tali da escludere l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non si rivelano affatto continenti e risultano parziali.

Così in relazione agli intervenuti sequestri preventivi delle attività commerciali i cui effetti impeditivi semmai sono, in ipotesi, riferibili ai delitti fine e non al reato contestato, in relazione al quale rileva anche la messa a disposizione del ricorrente — indicato quale uomo di stretta fiducia di [OSCURATO:PERSONA] - dotata nel suo materiale esplicarsi di particolare dinamicità che ne fa apprezzare causalmente il contributo ai fini della vitalità dell'associazione.

Peraltro, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, ha più volte affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa (ex multis Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; entite le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere al ricorrente applicata dal GIP del Tribunale di Roma in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. (partecipazione alla locale della città di Roma). Al riguardo, deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla costituzione in Roma di una locale della ‘ndrangheta, quale propagazione di altra locale calabrese (di Cosoleto, RC). Dopo avere ripercorso l'ipotesi di accusa per come emergente dal provvedimento cautelare genetico ed i temi a difesa sottoposti al giudizio di riesame, il ricorrente, richiamati anche gli esiti del giudizio a quo e le criticità ravvisabili nella costruzione motivazionale dell'ordinanza impugnata, muove all'ordinanza impugnata le seguenti contestazioni: - difettava un'idonea motivazione in ordine al momento di costituzione ed avvio della cd. locale romana, risultando la data indicata, collocata ai primi di agosto-fine settembre 2015 (ultimo periodo di libertà di movimento del Carzo), priva del benché minimo riscontro fattuale, distonica rispetto a quanto affermato nella conversazione (che a ritroso porterebbe la collocazione nel settembre 2016) ed anzi contrastata da elementi di segno contrario come dalla difesa specificamente confutato nella memoria depositata in sede di riesame. In particolare, l'elemento di prova da cui si era ricavato che [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto (in quel di Polsi) l'autorizzazione per costituire una locale in Roma, quale propaggine di quella di Cosoleto, era stato tratto dal contenuto di un'intercettazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] ed altro soggetto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ("la responsabilità me la sono presa non da ora.. sarà da un anno e mezzo..") dal significato equivoco in cui alcun riferimento era contenuto ad una "propaggine" e men che meno di "Consoleto" e ai tempi di organizzazione che sarebbero stati necessari per costituire la locale. Peraltro, a ciò faceva seguito la totale incertezza su cosa fosse accaduto in questo iato temporale, risultando del tutto apodittico e congetturale, in assenza dei relativi elementi di sostegno, che fosse stato utilizzato per organizzarsi ed attuare il mandato ricevuto. Ad analoghe conclusioni doveva pervenirsi con riguardo alla collocazione dell'investitura, in quel di Polsi a settembre 2015, sul rilievo che la libertà di movimento goduta dal Carzo che gli avrebbe permesso di raggiungere la Calabria sussisteva anche nel 2014, con la conseguenza che lo stesso arco temporale individuato dal P.M. (già di per sé ben distante dall'anno e mezzo a cui si faceva riferimento nella conversazione), si prestava a censure in punto di relativa pregnanza (al settembre 2014 sarebbero trascorsi circa quattro anni). In conclusione, nessuna collocazione temporale rinvenibile con sufficiente affidabilità, nessuna coordinata in ordine all'estensione e caratteristiche della pretesa autorizzazione e della conseguente realizzazione di ciò che sarebbe stato autorizzato e su cosa sia successo in questo iato temporale, manifestandosi quale mera congettura l'assunto accusatorio in base al quale questo periodo (un anno e mezzo circa) sarebbe stato utilizzato per organizzarsi e per attuare il mandato ricevuto. - altro profilo di irragionevolezza si coglieva con riguardo alla costituzione della locale di 'ndrangheta nella libera città di Roma, con particolare riguardo all'assenza dell'esteriorizzazione del metodo mafioso con le altre organizzazioni criminali. In particolare, si richiamano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Belnone e Iannò (il quale riferisce almeno sino al 2015 data della collaborazione) i quali avevano concordemente escluso che nella città di Roma si profilasse una colonizzazione esclusiva del territorio, a differenza di quanto accade nelle città di origine, per scelta deliberata dalle stesse storiche organizzazioni criminali di stampo mafioso, al fine di evitare una conflittualità che poteva nuocere agli affari. Sostenere che la 'ndrina di Consolato avesse motu proprio deciso di dar vita aduna derivazione del tipo di quella prevista dall'art. 416-bis, comma 3, cod. pen., a tutto danno delle altre organizzazioni criminali comunque "presenti", avviando per tale motivo un percorso di rottura con la Casa madre, si poneva in termini illogici e distonici con la premessa in fatto di una città di Roma "libera", per come asseverato dai collaboratori. Del resto, l'assenza di conflittualità territoriale - che sarebbe certamente seguita aduna scelta di rottura con la regola generale - dimostrava come il progetto di tale insediamento non avesse avuto luogo. - l'inconferenza del dato ricavato dagli esiti dell'indagine Rilancio posto che proprio la pendenza di quel procedimento (conclusosi in primo grado nel 2014 con l'affermazione di responsabilità degli imputati per l'ipotesi di reato di intestazione fittizia) rendeva illogico che in quell'arco temporale, in cui era alta l'attenzione investigativa, si desse vita ad una locale, così riconducendosi quegli elementi di tipo indiziario che il giudice della cautela aveva valorizzato (cautele negli incontri personali, timori che venisse configurato un reato associativo per la prudenza che aveva impedito ad alcuni di partecipare alla mangiata) alla differente e più logica causale dovuta alla pendenza della vicenda giudiziaria e non all'esistenza di una compagine mafiosa;- assenza di elementi dimostrativi dell'avvenuta costituzione della locale: quali il conferimento di doti (a cui il capo di imputazione faceva riferimento) nei confronti di alcuno, pur nella riconosciuta autonomia di tale derivata organizzazione di attribuirle iure proprio; la partecipazione a "mangiate", trattandosi, in realtà, di eventi in locali pubblici a cui partecipano soggetti di varia estrazione e, soprattutto, non partecipano, senza che si rinvengano giustificazioni di assenza, soggetti che secondo l'accusa avrebbero dovuto intervenire (in sostanza l'assenza di coloro che si assume componenti della locale, in difetto di giustificazione, rendeva equivoco l'elemento di carattere costitutivo desunto da tali accadimenti, in quanto le riunioni di persone possono ricondursi anche a questioni afferenti la criminalità organizzata, prescindendosi dall'esistenza della locale derivata da Cosoleto); analogamente poteva concludersi - in ragione della causale dell'evento e dei rapporti familiari in essere - con riguardo alla partecipazione a funerali; - assenza di esteriorizzazione del metodo mafioso, di consapevolezza diffusa e di condizionamento sociale ed ambientale. Quanto al metodo si era fatto riferimento alla sola provenienza calabrese degli agenti, come idonea ad evocare la vis tipica di un sodalizio mafioso, difettando qualsiasi collegamento, anche a livello indiziario, con ambienti di 'ndrangheta percepiti e percepibili diffusamente dal contesto sociale in cui gli agenti dovrebbero operare e cioè nella libera città di Roma (mero automatismo fondato sull'origine territoriale dei soggetti, bastevole l'assunto per cui la propaggine abbia solo conservato la forza di intimidazione della casa madre); - assenza della c.d. omertà esterna, elemento che il Tribunale aveva ricavato facendo riferimento a conversazioni in cui i principali sodali spingevano gli interlocutori, per lo più oriundi calabresi dimoranti nella Capitale, ad essere silenti sui loro movimenti ed affari, così rinvenendo l'omertà in capo ad altri indagati nei fatti contestati, familiari o oriundi calabresi che conoscono la provenienza geografica dei due presunti promotori che si assume si incontrino in segreto; insomma un conchiuso contesto privo della necessaria percezione riconoscibile di quell'aurea di illegalità mafiosa che li circonda; né sul punto era probante l'affermazione che l'Alvaro nei rapporti che intratteneva con i terzi fosse espressone di un contropotere altrettanto efficace, sia perché il riferimento era alla sua qualità di "delinquente economico" e, dunque, vi era incertezza sulla stessa riconoscibilità di costui quale rappresentante di una locale, per come confermato dall'esito della stessa operazione Rilancio in cui, nel merito, era stata poi esclusa l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Con la conseguenza che ricercare nel sistema "Alvaro" delineato dall'indagine Rilancio elementi di necessaria mafiosità difettava della necessaria continenza oltre che di base fattuale; - assenza di elementi dimostrativi di qualunque atteggiamento, pur se sistematico, di sopraffazione o di prevaricazione promanante dal vincolo associativo; difetto della condizione di assoggettamento e di omertà: si era fatto riferimento, anziché ad una esteriorizzazione che si dirigesse verso la comunità locale e i cittadini, era semmai rinvenibile nei rapporti con altre presunti consorterie (episodio del recupero crediti della [OSCURATO:PERSONA] che interessa il Pomponio, presunti accordi di mafia e di affari con Spagnuolo dato come referente della cosca [OSCURATO:PERSONA] o la discussione con Romeo considerato esponente dei Sanlucoti); quanto ai crediti vantati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pomponio, esigiti dall'Alvaro nei confronti del debitore Guerra, non si era considerato che quest'ultimo non conosceva l'Alvaro ed aveva minacciato, alla richiesta di pagamento, di chiamare i CC, urlando per far accorrere gente in suo aiuto per timore che Alvaro potesse fargli del male; quanto alla fornitura di caffè in favore di [OSCURATO:PERSONA], al quale sarebbe stata imposta a prezzi più alti, si era omesso di considerare che il fornitore era lo zio di sua nuora e, dunque, tale "aggio" poteva ricondursi a rapporti ed equilibri parentali; solo accennato è l'episodio riferito al coindagato Santarelli; privo di rilievo sintomatico di condotta delittuosa mafiosamente tipica della locale era anche il riferimento alla vicenda contestata al capo 23) a [OSCURATO:PERSONA], consistente in un'ipotesi di riciclaggio volta ad agevolare la locale, invero annullata in sede di riesame (circostanza che non era stata evidenziata dall'ordinanza impugnata); - affermare infine che, pur mancando il controllo del territorio, esiste un potere pervasivo che costituisce, per un verso, un punto di riferimento per gli oriundi calabresi su Roma e, per altro, un limite agli altri poteri criminali presenti sul territorio, significa porsi in contrasto col fatto che il limite tra le diverse organizzazioni criminali deriva dalla pacifica coesistenza e non dall'esercizio del metodo mafioso che avrebbe al contrario determinato un elemento di disturbo che, a detta della stessa ordinanza, non risulta perturbato. 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari e alla misura carceraria. A fronte di una realtà delocalizzata con caratteristiche sue proprie e, soprattutto, al ruolo meramente gestorio posto in essere dall'indagato, alla luce degli intervenuti sequestri delle attività, il richiamo alla presunzione di cui all'art. 5 275 cod. proc. pen. non si rivela sufficiente a sostenere le ritenute esigenze e la misura di maggior rigore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Il primo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla costituzione in Roma di una locale della 'ndrangheta, quale propagazione di altra locale calabrese (di Cosoleto, RC) - è infondato. La difesa, con riferimento al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha censurato, tanto sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, la ritenuta riconducibilità della cd. "locale di Roma" al paradigma del sodalizio di stampo mafioso. In particolare, il rilievo attiene all'assenza, in capo alla "locale di Roma", dell'elemento di fattispecie costituito dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, richiedendo la disposizione censurata che l'associazione abbia conseguito, nell'ambiente territoriale nel quale essa opera, un'effettiva capacità di intimidazione, sino a estendere intorno a sé un alone di paura diffusa, oggettivamente percepibile, a prescindere dai singoli comportamenti o atti di violenza o minaccia realizzati da questo o quell'associato. Al riguardo, è noto che la fattispecie associativa delineata dall'art. 416-bis cod. pen., è stata introdotta nel "sistema" dei reati associativi per colmare quello che appariva essere un deficit di criminalizzazione di realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, in quanto "storicamente" dedite alla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica. Il legislatore, peraltro, non si è limitato a "registrare" realtà (talvolta secolari) già presenti, come la mafia, la 'ndrangheta, la camorra, la "Sacra corona unita", ecc., da tempo dotate di un nomen (localisticamente connotativo: particolare importante perché evocativo del sincretismo che normativamente caratterizza il binomio associazione mafiosa e territorio), con correlativi insediamenti, articolazioni periferiche, prestigio, e "fama" criminale da "spendere" come arma di pressione nei confronti dei consociati, ma ha anche aperto un indefinito ambito operativo, per così dire "parallelo", destinato a perseguire tutte le altre aggregazioni (anche straniere) che, malgrado prive di un nomen e di una "storia" criminale, utilizzino metodi e perseguano scopi corrispondenti alle associazioni di tipo mafioso già note (da ultimo, con riguardo alle cd. mafie di nuova costituzione v. Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep. 2020, Fasciani, Rv. 278745 - 02). Tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite, gli elementi tipizzanti le varie compagini criminali sono fra loro eterogenei, in quanto gli scopi avuti di mira dalle associazioni di stampo mafioso possono essere i più vari. Essi, infatti, spaziano dalla tradizionale realizzazione di un programma criminale - tipica di tutte le associazioni per delinquere - allo svolgimento di attività in sé lecite, come l'acquisizione, in modo diretto o indiretto, della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici; alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti; all'impedimento o all'ostacolo del libero esercizio del diritto di voto o per procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Un "mosaico" dunque, di finalità, tanto ampio che mal si concilia con l'individuazione di un elemento specializzante che possa definire il concetto di "tipo mafioso". Deve ritenersi, invece, che il nucleo della fattispecie incriminatrice si collochi nel terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa - in sostanza, quelle finalità che si qualificano solo se c'è uno specifico "metodo" che le alimenta - delineando in tal modo un reato associativo non soltanto strutturalmente peculiare, ma, soprattutto, a gamma applicativa assai estesa, perché destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini. Per questo le associazioni che non hanno una connotazione criminale qualificata sotto il profilo "storico", dovranno essere analizzate nel loro concreto atteggiarsi, in quanto per esse "non basta la parola" (il nomen di mafia, camorra, 'ndrangheta, ecc.); ed è evidente, che, in questa opera di ricostruzione, occorrerà porre particolare attenzione alle peculiarità di ciascuna specifica realtà delinquenziale, in quanto la norma mette in luce un problema di "assimilazione" normativa alle mafie "storiche" che rende necessaria un'attività interpretativa particolarmente attenta a porre in risalto "simmetrie" fenomeniche tra realtà fattuali, sociali ed umane, diverse fra loro (cfr. Sez. 2, sentenza n. 10255 del 2019, cit.). Diverso, invece, è il caso delle c.d. locali di 'ndrangheta, ove assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre. Infatti, proprio in forza dell'adozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice. Con particolare riguardo ad un'articolazione in una cittadina svizzera di un clan della 'ndrangheta radicato in Calabria, questa Corte i legittimità ha osservato che i moderni mezzi di comunicazione propri della globalità hanno reso noto il metodo mafioso proprio della `ndrangheta anche in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari o insensibili al condizionamento mafioso, per cui non è necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento o di omertà, in quanto l'impatto oppressivo sull'ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo dalla consorteria (cfr., Sez. 5, n. 28722 del 24/5/2018, Demasi, Rv. 273093 - 01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo e altri, Rv. 270290 - 01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, PG c/Alampi, Rv. 281811 — 01). Ciò premesso, non vi è dubbio che le peculiarità della vicenda oggetto del presente procedimento comportano la necessità di alcune puntualizzazioni che si riflettono tanto sul concetto di metodologia mafiosa che di struttura associativa "delocalizzata". L'ordinanza oggetto di ricorso ha puntualmente messo in luce come la metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si saldi a doppio filo con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso. Altro è infatti misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine cui questa metodologia e questo "stato di fatto" sono orientati sia rappresentato dalla commissione di specifici fatti criminali; altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione dell'associazione attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé in tutto lecite. In tale prospettiva, risulta evidente come la manifestazione esteriore del sodalizio abbia connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche dell'intero gruppo. In altri termini, l'ormai diffuso concetto di "locale" che caratterizza le estrinsecazioni per così dire extra-moenia delle varie organizzazioni 'ndranghetiste assume i connotati non di una semplice "delocalizzazione" del gruppo madre, ma di una realtà che, pur permanendo stretti vincoli rispetto alla associazione di origine, ha pur sempre un connotato di autonomia strutturale, funzionale e operativa che finisce per autoalimentarsi, ma al tempo stesso per manifestare all'esterno la capacità diffusiva di un'organizzazione così peculiarmente articolata. Problematica questa non ignota alla giurisprudenza di questa Suprema Corte che, in più occasioni, si è soffermata sulla c.d. articolazione "cellulare" delle organizzazioni di stampo terroristico eversivo, ove la riconducibilità della cellula "figlia" al tipo delineato dall'art. 270-bis cod. pen., si deve principalmente alla sua natura strumentale rispetto alla realizzazione degli obiettivi criminali perseguiti dall'organizzazione "madre", sia pure attraverso un rapporto di tipo "smaterializzato" (Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278680 - 02). Da ciò può già desumersi un primo corollario. Come chiaramente emerge dallo stesso tenore delle intercettazioni telefoniche e dai singoli fatti "sintomatici" puntualmente indicati nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento oggetto di ricorso, la locale romana è stata "costituita" con l'evidente beneplacito della casa "madre", la cui fama ed il cui prestigio non possono essere messi in discussione sulla scorta dei diversi giudicati al riguardo intervenuti e in forza dell'esito degli altri procedimenti richiamati, con l'ovvia conseguenza che il modo di essere delle penetrazioni in variegati settori economici fosse per un verso finalizzato alla "occupazione" dei diversi settori presi di mira, mentre sotto altro profilo è proprio quel prestigio e quelle modalità di occupazione a rendere emblematico l'impiego di una metodologia tipica di quella consorteria e non certo ignota a quanti con essa avevano a che fare. Emblematico a questo riguardo il rapporto "non conflittuale" che la locale intendeva stabilire con altre organizzazioni criminali insistenti sul territorio romano proprio per consentire un'attività la meno appariscente possibile di penetrazione e di controllo di settori sempre più vasti della economia cittadina, in aderenza, per come riferito dai collaboratori di giustizia, anche con la scelta deliberata dalle stesse storiche organizzazioni criminali di stampo mafioso, al fine di evitare una conflittualità che poteva nuocere agli affari. In questo quadro di riferimento è evidente come non si richiedessero espliciti atteggiamenti di eclatante intimidazione, di coercizione o comunque di violenza in quanto l'obiettivo non era e non è quello della sopraffazione fisica o morale di quanti venivano in contatto con i vari personaggi della locale, ma all'inverso, quello di consentire l'appropriazione di settori economici che escludessero di fatto un fisiologico libero mercato a tutto vantaggio di una gestione "seppur settoriale" di tipo "monopolistico". Il modello di insediamento dell'associazione storica di riferimento si adatta, pertanto, alla nuova realtà sociale ed economica di riferimento, venendo, pertanto, ad arricchirsi di un ulteriore contenuto, allo stesso modo invasivo e pervasivo. Di conseguenza, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui la reale connotazione delle forme di "delocalizzazione" delle "mafie storiche" e della 'ndrangheta in particolare — in ragione delle peculiarità strutturali, organizzative ed operative — connotata da forme di vere e propria colonizzazione dei territori nei quali essa decide di estendere la propria forza egemonica, risiede nell'intrinseca, e non implicita, forza di intimidazione derivante dal collegamento con le componenti centrali dell'associazione mafiosa, dalla riproduzione sui territori delle tipiche strutture organizzative della 'ndrangheta, dall'avvalimento della fama criminale conseguita, nel corso di decenni, nei territori di storico ed originario insediamento (Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, P.G. c/Balsebre, Rv. 274753 - 01; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, PG c/Alampi, Rv. 281811 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 27808 del 14/03/2019, Furnari: «la esteriorizzazione della forza di intimidazione come manifestazione percepibile del metodo mafioso delle associazioni riconducibili al paradigma normativo previsto dall'art. 416-bis cod. pen. è [...] necessaria solo ove il gruppo criminale debba accreditarsi nel contesto sociale nel quale intende operare e non quando [...] sì ricolleghi chiaramente ad una organizzazione storica, della quale eredita il capitale criminale»; nonché Sez. 2, n. 12362 del 02/03/2021, Mazzagatti, Rv. 280997 - 01; Sez. 5, n. 28722 del 24/05/2018, Demasi, Rv. 273093 - 01; Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270290; Sez. 5, n. 7575 del 25/11/2021, dep. 2022, Cutano, non mass.). Di tali condizioni l'ordinanza impugnata risulta avere dato motivatamente atto: si è evidenziato come la locale romana tragga la sua origine dalla casa madre, secondo un progetto che si deve al promotore [OSCURATO:PERSONA], appositamente autorizzato dalla Provincia in virtù dei suoi stretti legami e dell'appartenenza con la casa madre, giudizialmente accertata; che la locale mantiene i contatti con la casa madre, cui faceva riferimento per il mantenimento degli equilibri generali, per il controllo delle nomine, per l'ottenimento del nulla osta ai fini del conferimento delle cariche e per la risoluzione di eventuali controversie; sono descritte le modalità operative tipiche dei consessi di ‘ndrangheta, quali il possesso ed il conferimento di doti, le "mangiate" quali apposite riunioni per discutere di questioni di cosca, la distribuzione gerarchica dei ruoli, l'esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica; il possesso di armi; l'inquinamento diffuso, anche mediante la commissione di reati-tipo, del tessuto economico in variegati settori commerciali. Inoltre, a corredo di una lettura comunque ancorata ai requisiti di tipicità della fattispecie, il Tribunale del riesame ha comunque evocato indici particolarmente significativi di esteriorizzazione del metodo, richiamando molteplici "episodi di paura" - alcuni dei quali persino sfociati in contestazioni di delitti fine caratterizzati dall'uso di minaccia e violenza in relazione ai quali è stata emessa la misura cautelare - che il Tribunale risulta avere letto in senso unitario in aderenza alla contestazione, in quanto coesi dal comune denominatore della forza di persuasione della 'ndrangheta e della finalità di agevolazione del consesso romano. A ciò si è aggiunto l'ulteriore dato, di spiccato rilievo, costituito dal rapporto con altre consorterie mafiose che insistono sul territorio romano e di carattere variegato, ove le interlocuzioni tra i vari personaggi avvengono notoriamente su un piano paritario di reciproco riconoscimento. Un dato, questo, di chiara percezione esterna di come la locale romana fosse accreditata nel contesto in cui intendeva operare quale articolazione dotata, stante il collegamento con la casa madre, di un capitale criminale concretamente ed all'occorrenza pienamente , spendibile (a tale proposito non priva di rilievo è la disponibilità armi)(sulla rilevanza, quale indice dimostrativo di operatività e riconoscibilità della cosca delocalizzata, «dell''apprezzata rilevanza nei rapporti con altri gruppi o soggetti criminali», Sez. 6, n. 6933 del 04/07/2018, dep. 2019, Audia, Rv. 275037 - 01). Lungi, dunque, dall'operare una lettura «sociologica» della fattispecie, il Tribunale del riesame non si è arrestato alla constatazione dell'esistenza di un gruppo a vocazione 'ndranghetista, ma ha ricercato indici di intrinseca forza mafiosa non soltanto potenziali, ma concretamente spendibili e all'occorrenza spesi, valorizzando dati di fatto, ricavati anche dal compendio intercettivo, del tutto coerenti con tali premesse di fatto, così superandosi, in tal modo, anche le obiezioni di una ricostruzione della fattispecie in termini di reato associativo cd. puro, privo di quegli aspetti di necessaria dinamicità secondo l'insegnamento delle Sezioni unite "Modaffari" (sentenza n. 36958 del 27/05/2021, Rv. 281889-01). E di ciò ha dato conto con motivazione congrua e scevra da vizi logici. Di conseguenza, il riferimento all'assenza di un controllo effettivo del territorio romano non scalfisce, in punto di corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 416-bis cod. pen., l'ordinanza impugnata, in quanto l'ampiezza della città e la sua complessità sociale mal si prestano ad una colonizzazione del tipo di quella che le organizzazioni mafiose di provenienza esercitano nei territori di origine, cedendo, invece, il passo ad una forma di tipo differente, consistente nella "colonizzazione" del tessuto economico. Un dato, questo, che non pare affatto distonico rispetto al modello proprio ed autoctono dell'organizzazione criminale di riferimento, in quanto la 'ndrangheta - per come anche asseverato da noti procedimenti giudiziari e recenti decisioni di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 39774 del 7/05/2022, Aiello, non mass.), nonché sottolineato dalle Relazioni della Commissione parlamentare antimafia - si è mossa negli ultimi anni accaparrandosi progressivamente intere porzioni imprenditoriali nelle forniture, nel settore della ristorazione, nell'ambito del gioco: ha immesso capitali enormi che hanno alterato profondamente l'economia legale, ma che al tempo stesso garantiscono a queste strutture mafiose posizioni dominanti attraverso cui affidare il sostegno ai propri sodali e il riflusso del denaro pronto ad essere reinvestito. La circostanza che l'obiettivo di predominio economico-imprenditoriale venga perseguito dalla 'ndrangheta, nella città di Roma, attraverso modalità differenti che risultano adattate al contesto sociale e territoriale di riferimento non elide l'identità di locale del sodalizio, in quanto, per come precisato dal giudice del merito, tale articolazione - che della casa madre replica i tratti salienti distintivi - è con essa collegata ed opera nell'ambito di un condiviso disegno di "conquista" del tessuto economico e sociale della città. Connotazioni di carattere strutturale e finalistico, dunque, che ne mettono in risalto la differenza con l'alternativa fattispecie "comune" e che risultano, sul piano del disvalore, conferenti con la oggettività giuridica, a carattere molteplice, che caratterizza la fattispecie di stampo mafioso. 2. Inammissibili, poi, risultano le ulteriori doglianze con cui si censura la singola portata dimostrativa degli elementi declinati a corredo della sussistenza del sodalizio di stampo mafioso, in quanto involgenti il contenuto delle conversazioni ambientali, ovvero profili di fatto che attengono alla ricostruzione dei singoli episodi indicati quali segnali di vitalità interna ed esterna del sodalizio, ovvero ancora volti a prefigurare una rivalutazione o alternativa lettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità. Del resto, e ciò vale soprattutto con riguardo alle intercettazioni che il giudice della cautela ha posto a fondamento della gravità indiziaria, la denuncia del vizio di motivazione che di errata applicazione delle norme che regolano la prova, non consente alla S.C. un controllo sul significato concreto di ciascun indizio (controllo che invaderebbe, inevitabilmente, la competenza, ancora esclusiva, del giudice di merito), ma gli conferisce solo il compito di verificare l'adeguatezza e la coerenza logica delle argomentazioni, con le quali sia stata dimostrata la valenza probatoria dei vari indizi, in se stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 6, n. 1898 del 17/11/1992, dep. 1993, Altamura, Rv. 193781 - 01). E nessuna delle letture dei vari elementi di prova propugnata dal Tribunale del riesame sconta profili di manifesta illogicità ovvero si pone in chiara antitesi con il significato delle parole di volta in volta evocate. 3. Con riguardo, in particolare, al rilievo delle "mangiate" e, in specie, a quella del 15/10/2017 (a cui non aveva partecipato [OSCURATO:PERSONA]), evento a cui l'ordinanza impugnata attribuisce particolare significato trattandosi di un elemento distintivo dei consessi mafiosi a stampo 'ndranghetista, il Tribunale del riesame ha evidenziato gli elementi che, per un verso, portano ad escludere che ci si trovi al cospetto di un mero momento conviviale e, per altro, che la mancata partecipazione dell'Alvaro, additato come uno dei capi della costola economica del sodalizio, assuma valenza distonica rispetto all'ipotesi associativa formulata. Si è precisato come di tale occasione i partecipanti non avessero mai fatto riferimento nelle conversazioni telefoniche, a differenza, invece, di quelle captate in ambientale. Pertanto, non manifestamente illogico è avere tratto da tale obiettiva "discrasia" la conclusione che se l'evento fosse stato finalizzato ad una mera riunione conviviale se ne sarebbe dovuto fare menzione apertamente anche nel corso delle conversazioni telefoniche e, dunque, la circostanza che ne venisse occultata l'occasione può leggersi anche come occultamento di un consesso avente anche finalità illecite, considerato che molti dei partecipanti sono additati di far parte della locale investigata. Peraltro, a conferma della natura illecita della riunione, l'ordinanza impugnata richiama il contenuto delle conversazioni di [OSCURATO:PERSONA], indicato come uno dei capi della locale, sottolineando come tale evento fosse la conseguenza di una sua determinazione volta ad affrontare questioni di "cosca". Infine, si indicano, non privi di significato, anche gli accorgimenti che hanno caratterizzato la preparazione dell'incontro e il recapito degli inviti. Quanto, poi, alla "pubblicità" del luogo ove la "mangiata" è stata organizzata, l'ordinanza impugnata ha invece rimarcato, sulla scorta del contenuto dell'informativa di polizia giudiziaria, come in realtà si trattasse di un posto sicuro, in quanto ricadente in una zona ove vi erano le proprietà di altre famiglie legate alla 'ndrangheta e vicine anche ai soggetti coinvolti nella presente indagine e che, in parte, partecipavano alla "mangiata" (circostanza che spiega anche il riferimento a persone diverse dai componenti della locale che partecipavano alla "mangiata"). Inoltre, si è anche sottolineato come nel corso dell'indagine - sulla scorta di emergenze investigative tratte anche dal contenuto delle intercettazioni - sia emersa l'estrema accortezza dei soggetti coinvolti a dare adito a condotte evocative di tipologie comportamentali proprie dei consessi mafiosi, al fine di evitare di attirare l'attenzione delle forze dell'ordine, con la conseguenza che nessun rilievo distonico assume l'avere utilizzato il "porticato" del rustico di un coindagato quale sedes per l'incontro della locale, ritenendo che meglio si prestava a camuffare le ragioni dell'evento. Infine, proprio con riguardo alla mancata partecipazione di altri componenti della locale, in primis dell'[OSCURATO:PERSONA], all'evento, l'ordinanza impugnata, per un verso, ha chiarito, richiamando anche il contenuto delle intercettazioni, come ciò fosse dovuto al timore dello svolgimento di indagini in corso, anche in ragione dei pregressi procedimenti giudiziari che lo avevano visto coinvolto e, per altro, come tale assenza non si presentasse affatto distonica ai fini della sussistenza della locale e della sua ritenuta unitarietà, in ragione delle intese intervenute con il [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una conclusione a cui il giudice del merito perviene valorizzando anche l'esito dell'attività di indagine ed il contenuto di una captazione del [OSCURATO:PERSONA] (pag. 29) da cui è stato ricavato che gli incontri personali tra i due avvenivano solo se necessario e che "gli accorgimenti" riguardavano proprio i contatti tra i due capi della locale, essendosi precisato come la sporadicità degli incontri era voluta, stabilendosi le modalità dell'appuntamento attraverso una serie di filtri, costituiti da uomini di fiducia di entrambi. 4. Infine, le osservazioni difensive che fanno leva sulla autonomia precettiva delle figure di reato che alternativamente si renderebbero tipiche, quali il riciclaggio, il reimpiego e/o la intestazione fittizia di beni seppure aggravati ai sensi dell'art. 416-bis. 1 cod. pen., si rivelano non decisive, in quanto è proprio dalla richiamata ipotizzabilità di queste figure di reato che, ove evocate — come nella specie — a vero e proprio sistema operativo funzionale alla esistenza stessa della locale romana, possono essere coerentemente dedotti fattori indicativi di una metodologia e di una operatività squisitamente riconducibili al metodo mafioso che la difesa contesta. 5. Manifestamente infondato, infine, è il motivo che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle esigenze cautelari e alla misura carceraria. Gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno dell'assenza di esigenze cautelari tali da escludere l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non si rivelano affatto continenti e risultano parziali. Così in relazione agli intervenuti sequestri preventivi delle attività commerciali i cui effetti impeditivi semmai sono, in ipotesi, riferibili ai delitti fine e non al reato contestato, in relazione al quale rileva anche la messa a disposizione del ricorrente — indicato quale uomo di stretta fiducia di [OSCURATO:PERSONA] - dotata nel suo materiale esplicarsi di particolare dinamicità che ne fa apprezzare causalmente il contributo ai fini della vitalità dell'associazione. Peraltro, in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide, ha più volte affermato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa (ex multis Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131). 6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Consegue ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrent
Sentenza Cassazione n. 02162/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris