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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28438/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

N FATTO1.

Con ordinanza in data 18/12/2025, il Tribunale di Torino, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha riconosciuto in favore in favore di XXXXXXXXXXXXX ilvincolo della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti decisioni:1) sentenza del Tribunale di Torino in data 03/11/2023, irrevocabile il09/09/2024 per reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e possessoingiustificato di grimaldelli, fatti, avvinti dalla continuazione, per i quali era statainflitta la pena complessiva di un anno di reclusione;2) sentenza del Tribunale di Torino in data 20/02/2024, parzialmenteriformata dalla Corte di appello di Torino in data 10/01/2024, irrevocabile dal31/03/2025, per il reato di evasione, per il quale era stata inflitta la pena di mesidieci di reclusione;3) sentenza del Tribunale di Torino in data 11/03/2024, irrevocabile il10/04/2025 per reati di tentata rapina impropria ed evasione, fatti, avvinti dallacontinuazione, per i quali era stata inflitta la pena complessiva di un anno e duemesi di reclusione ed euro 300,00 di multa;4) sentenza del Tribunale di Torino in data 29/02/2024, irrevocabile dal04/07/2025, per il reato di evasione, per il quale era stata inflitta la pena di mesisei di reclusione.Il giudice dell’esecuzione aveva rideterminato la pena complessiva in annidue e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, in base al seguentecalcolo: pena base in relazione al fatto più grave, la tentata rapina impropria dicui alla sentenza sub 3), pari ad un anno e un mese di reclusione ed euro 300,00di multa, con aumento di un ulteriore mese per il reato di evasione di cui allastessa sentenza; in relazione ai fatti oggetto della sentenza sub 1), mesi quattrodi reclusione per il reato di resistenza continuata, mesi tre e giorni dieci direclusione per il reato di furto e giorni venti di reclusione per il possessoingiustificato di grimaldelli; per l’evasione di cui alla sentenza sub 2) mesi cinquedi reclusione e per l’evasione di cui alla sentenza sub 4) mesi tre di reclusione.2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXX e con un unico motivo, censurando violazione dell’art. 606,comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 672 cod. proc. pen.,385, 133 e 81 cod. pen., lamenta che il giudice dell’esecuzione ha commisuratol’aumento di pena per il reato di evasione di cui alla sentenza sub 2) in cinquemesi di reclusione e l’aumento di pena per il reato di evasione di cui allasentenza sub 4) in tre mesi di reclusione, a fronte della misura di pena per ilreato più grave di tentata rapina in un anno e un mese di reclusione edell’aumento di un solo mese di reclusione (in realtà venti giorni in ragione delsuccessivo abbattimento per il rito abbreviato) per altra ipotesi di evasione di cuialla sentenza sub 3).Secondo la difesa tale diversa proporzione degli aumenti per condotte deltutto analoghe è rimasta priva di alcuna specifica motivazione, non essendosufficiente il mero generico richiamo all’art. 133 cod. pen.3.

Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Insegna la giurisprudenza che «ai fini della determinazione della penarelativa a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, deve individuarsi,innanzitutto, la violazione più grave, desumibile dalla sanzione da irrogare perciascun reato, tenendo conto dell'eventuale applicazione di aggravanti o diopposto e di ogni altro elemento di valutazione e, una volta determinata la penaper il reato base, operare su di essa l'aumento per la continuazione» (Sez. 2, n.26902 del 27/05/2025, P., Rv. 288450 - 01).Il calcolo della pena base è, pertanto, rilevante perché costituisce ilparametro di riferimento per proporzionare la misura degli aumenti in relazioneai reati satellite.

«In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene).(Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reatisatellite, rientra, però, nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in casodi aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligomotivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravitàdei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025,Pg c.

Randisi, Rv. 288800 - 01).Tuttavia, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorioper ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementiche, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reatiunificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degliaumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispeciecontestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione delprincipio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per lacontinuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione allaviolazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestateaggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine,omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazionesanzionatoria ex art. 62-bis cod. pen.). (Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe,Rv. 286681 - 01)3.

Orbene nel provvedimento non vi è specifica indicazione dei motivi dellacommisurazione degli aumenti per i reati di evasione, che sono stati quantificatiin misura sensibilmente differente nonostante la stessa tipologia di condotta; inparticolare un mese di reclusione è stato calcolato in aumento per il reato dievasione di cui alla sentenza sub 3), che lo accertava come reato satellite dellatentata rapina impropria in relazione alla quale era stata fissata la pena baseessendo considerato il reato più grave; poi per l’evasione di cui alla sentenza sub2) l’aumento è stato determinato in mesi cinque di reclusione e per l’evasione dicui alla sentenza sub 4) in mesi tre di reclusioneIl giudice dell’esecuzione, nella sua discrezionalità, può certamente fissare gliaumenti relativi a reati satellite fra loro del tutto omogenei in misura anchesensibilmente diversi, ma deve dare conto con adeguata motivazione sia delladiversa gravità di ciascun fatto tale da giustificare una diversa reazione punitivasia delle ragioni di proporzione tra tali aumenti, la pena base stabilita per il reatopiù grave e gli aumenti fissati per gli altri reati satellite.4.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio dinanzi al Tribunale di Torino in funzione di giudice dell’esecuzione indiversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, letteraa), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che nonpossa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che hapronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto dellarichiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. 671 del medesimo codice).Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ademendare la motivazione della decisione seguendo i principi sopra esposti inordine alla determinazione degli aumenti di pena in relazione ai reati satellite.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52. comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali".

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
N FATTO1. Con ordinanza in data 18/12/2025, il Tribunale di Torino, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha riconosciuto in favore in favore di XXXXXXXXXXXXX ilvincolo della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti decisioni:1) sentenza del Tribunale di Torino in data 03/11/2023, irrevocabile il09/09/2024 per reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e possessoingiustificato di grimaldelli, fatti, avvinti dalla continuazione, per i quali era statainflitta la pena complessiva di un anno di reclusione;2) sentenza del Tribunale di Torino in data 20/02/2024, parzialmenteriformata dalla Corte di appello di Torino in data 10/01/2024, irrevocabile dal31/03/2025, per il reato di evasione, per il quale era stata inflitta la pena di mesidieci di reclusione;3) sentenza del Tribunale di Torino in data 11/03/2024, irrevocabile il10/04/2025 per reati di tentata rapina impropria ed evasione, fatti, avvinti dallacontinuazione, per i quali era stata inflitta la pena complessiva di un anno e duemesi di reclusione ed euro 300,00 di multa;4) sentenza del Tribunale di Torino in data 29/02/2024, irrevocabile dal04/07/2025, per il reato di evasione, per il quale era stata inflitta la pena di mesisei di reclusione.Il giudice dell’esecuzione aveva rideterminato la pena complessiva in annidue e mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, in base al seguentecalcolo: pena base in relazione al fatto più grave, la tentata rapina impropria dicui alla sentenza sub 3), pari ad un anno e un mese di reclusione ed euro 300,00di multa, con aumento di un ulteriore mese per il reato di evasione di cui allastessa sentenza; in relazione ai fatti oggetto della sentenza sub 1), mesi quattrodi reclusione per il reato di resistenza continuata, mesi tre e giorni dieci direclusione per il reato di furto e giorni venti di reclusione per il possessoingiustificato di grimaldelli; per l’evasione di cui alla sentenza sub 2) mesi cinquedi reclusione e per l’evasione di cui alla sentenza sub 4) mesi tre di reclusione.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXX e con un unico motivo, censurando violazione dell’art. 606,comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 672 cod. proc. pen.,385, 133 e 81 cod. pen., lamenta che il giudice dell’esecuzione ha commisuratol’aumento di pena per il reato di evasione di cui alla sentenza sub 2) in cinquemesi di reclusione e l’aumento di pena per il reato di evasione di cui allasentenza sub 4) in tre mesi di reclusione, a fronte della misura di pena per ilreato più grave di tentata rapina in un anno e un mese di reclusione edell’aumento di un solo mese di reclusione (in realtà venti giorni in ragione delsuccessivo abbattimento per il rito abbreviato) per altra ipotesi di evasione di cuialla sentenza sub 3).Secondo la difesa tale diversa proporzione degli aumenti per condotte deltutto analoghe è rimasta priva di alcuna specifica motivazione, non essendosufficiente il mero generico richiamo all’art. 133 cod. pen.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Insegna la giurisprudenza che «ai fini della determinazione della penarelativa a più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, deve individuarsi,innanzitutto, la violazione più grave, desumibile dalla sanzione da irrogare perciascun reato, tenendo conto dell'eventuale applicazione di aggravanti o diopposto e di ogni altro elemento di valutazione e, una volta determinata la penaper il reato base, operare su di essa l'aumento per la continuazione» (Sez. 2, n.26902 del 27/05/2025, P., Rv. 288450 - 01).Il calcolo della pena base è, pertanto, rilevante perché costituisce ilparametro di riferimento per proporzionare la misura degli aumenti in relazioneai reati satellite. «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la penacomplessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deveanche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno deireati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionalerichiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi etale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzionetra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati ilimiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reatisatellite, rientra, però, nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, in casodi aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obbligomotivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravitàdei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025,Pg c. Randisi, Rv. 288800 - 01).Tuttavia, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorioper ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementiche, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reatiunificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degliaumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispeciecontestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione delprincipio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per lacontinuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione allaviolazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestateaggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine,omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazionesanzionatoria ex art. 62-bis cod. pen.). (Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe,Rv. 286681 - 01)3. Orbene nel provvedimento non vi è specifica indicazione dei motivi dellacommisurazione degli aumenti per i reati di evasione, che sono stati quantificatiin misura sensibilmente differente nonostante la stessa tipologia di condotta; inparticolare un mese di reclusione è stato calcolato in aumento per il reato dievasione di cui alla sentenza sub 3), che lo accertava come reato satellite dellatentata rapina impropria in relazione alla quale era stata fissata la pena baseessendo considerato il reato più grave; poi per l’evasione di cui alla sentenza sub2) l’aumento è stato determinato in mesi cinque di reclusione e per l’evasione dicui alla sentenza sub 4) in mesi tre di reclusioneIl giudice dell’esecuzione, nella sua discrezionalità, può certamente fissare gliaumenti relativi a reati satellite fra loro del tutto omogenei in misura anchesensibilmente diversi, ma deve dare conto con adeguata motivazione sia delladiversa gravità di ciascun fatto tale da giustificare una diversa reazione punitivasia delle ragioni di proporzione tra tali aumenti, la pena base stabilita per il reatopiù grave e gli aumenti fissati per gli altri reati satellite.4. L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio dinanzi al Tribunale di Torino in funzione di giudice dell’esecuzione indiversa composizione (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiaratol’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, letteraa), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che nonpossa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che hapronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto dellarichiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, aisensi dell’art. 671 del medesimo codice).Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ademendare la motivazione della decisione seguendo i principi sopra esposti inordine alla determinazione degli aumenti di pena in relazione ai reati satellite.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52. comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torino.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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