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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 00934/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria in luogo di quello di furto, nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (invocandosi, per tale delitto, la causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.), sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pp. 9-11, sul ristretto arco temporale tra la commissione del furto e la fuga, finalizzata ad assicurarsi il possesso del bene, nonché sulla resistenza dell'imputato ai pubblici ufficiali, che era sfociata in una aggressione fisica nei confronti degli stessi; sui certificati medici attestanti le lesioni e sulle ragioni del diniego della causa di non punibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA].r estensore [OSCURATO:PERSONA]-$id> te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina impropria in luogo di quello di furto, nonché in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (invocandosi, per tale delitto, la causa di non punibilità di cui all'art. 393-bis cod. pen.), sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. pp. 9-11, sul ristretto arco temporale tra la commissione del furto e la fuga, finalizzata ad assicurarsi il possesso del bene, nonché sulla resistenza dell'imputato ai pubblici ufficiali, che era sfociata in una aggressione fisica nei confronti degli stessi; sui certificati medici attestanti le lesioni e sulle ragioni del diniego della causa di non punibilità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA].r estensore [OSCURATO:PERSONA]-$id> te
Sentenza Cassazione n. 00934/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris