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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 ottobre 2024

Cassazione n. 41970/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE d'APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso deciso de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen..

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decis9 in Roma, il 10 ottobre 2024 Il consigli re relato, e Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE d'APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso deciso de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulta sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art.613 cod. proc. pen.. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decis9 in Roma, il 10 ottobre 2024 Il consigli re relato, e Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41970/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris