CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24835/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Veneziavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Venezia, per quanto diinteresse in questa sede, su richiesta dell’imputato e con il consenso del Pubblicoministero, ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA] pena concordata per diversi reati contro il patrimonio tra i quali anche quello,contestato al capo 4) della complessiva imputazione, di furto aggravato dallaviolenza sulle cose.Più precisamente, all’imputato si contesta di essersi impossessato di unaborsa e due zaini posti all’interno di una vettura in uso ad [OSCURATO:PERSONA] avere rotto il lunotto posteriore destro del veicolo.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzodel suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base di un solo motivo diimpugnazione con il quale si duole dell’erronea qualificazione giuridica del fattocon conseguente violazione della legge penale, non essendo stata rilevata laimprocedibilità per difetto di querela.Più specificamente, il ricorrente evidenzia che l’automobile era di proprietàdi un soggetto diverso dalla derubata e che solo quest’ultima ha sporto querela esostiene che laddove il soggetto derubato e quello danneggiato non coincidano esolo il secondo abbia sporto querela è possibile procedere per il reato di furtosemplice, occorrendo per la procedibilità del reato di furto aggravato dallaviolenza sulle cose anche la querela del soggetto proprietario del benedanneggiato, in quanto in tale ipotesi il reato arreca danno a due diversiproprietari.Afferma il ricorrente che se è vero che il reato di furto aggravato da violenzasulle cose assorbe il reato di danneggiamento, poiché per la procedibilità diquest’ultimo occorre che sia stata sporta querela, alla medesima conclusionedeve pervenirsi rispetto all’aggravante della violenza sulle cose.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Dal testo della sentenza impugnata e precisamente dal capo di imputazionedel reato per il quale è stata pronunciata la predetta sentenza, risulta che laautomobile danneggiata per commettere il furto era in uso a [OSCURATO:PERSONA],ossia la querelante.Pertanto, anche laddove si aderisse alla tesi giuridica sostenuta dalricorrente, la querela sarebbe stata sporta dal soggetto legittimato anche inrelazione alla condotta di danneggiamento.Deve, infatti, ricordarsi che il diritto di querela per il reato previsto dall'art.635 cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine nonillegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicataprevisione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasititolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità (Sez.2, n. 17418 del 13/01/2015, Ghiuri, Rv. 263574 – 01; Sez. 2, n. 41391 del19/10/2010, Dimasi, Rv. 248925 - 01).2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod.proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una sommache si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 16/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]