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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 aprile 2026

Cassazione n. 10235/2026

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appresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 62E63 H501O)-ricorrente-nei confronti diMAROTTA Filippo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A06 B428G)rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56H64 B302I) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RSN LSN66R18 C413U)[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per-sona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

RTAGNN 52R15 H501U)-controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bolo-gna n. 2645/2022, pubblicata in data 28 dicembre 2022;udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza indata 26 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];uditi:Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 1 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-Numero di raccolta generale 10235/2026nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come da Data pubblicazione 19/04/2026requisitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (anche in sostituzione dell’avvo-cato [OSCURATO:PERSONA]), per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA];l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti dell’avvocatosume di aver subito a causa del negligente adempimento diquest’ultimo alle obbligazioni derivanti da un contratto d’operaprofessionale avente ad oggetto la proposizione di un ricorsoper cassazione.

Il professionista ha chiamato in giudizio la pro-pria assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), per essereeventualmente garantito, in caso di soccombenza.La domanda dell’attrice è stata rigettata dal Tribunale di Mo-dena.La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione diprimo grado.Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Resistono con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:SOCIETA]..È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi-glio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..Con ordinanza interlocutoria n. 29272 del 5 novembre 2025, laCorte ha, peraltro, disposto la trattazione in pubblica udienza,ritenendola opportuna in relazione alla questione di diritto postacon il primo motivo del ricorso.Le parti hanno depositato memorie ai sensi degli artt. 380-bis.1e 378 c.p.c..Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026Ragioni della decisioneData pubblicazione 19/04/20261.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsaapplicazione artt. 2236 c.c. 1176 c.c. (art. 360 c.p.c.)».La ricorrente deduce, in primo luogo, che « … la sentenza diAppello (al pari di quella di prime cure) si dedica unicamentead analizzare la prognosi di risultato che il giudizio promossodalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] – a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –avrebbe avuto ove il ricorso dallo stesso proposto davanti allaS.C. non fosse stato dichiarato inammissibile.

Nulla dice, in-vece, in merito al fatto che si trattasse di un errore grossolanodel legale e che dallo stesso è discesa come conseguenza im-mediata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e con essola condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali pereuro 3000,00 + accessori».Aggiunge, richiamando un indirizzo di questa stessa Corte, che,«persino ove si opinasse che la causa promossa dalla Dott.ssaDel Carlo fosse destinata ad insuccesso, la condotta diligentedel professionista avrebbe comunque potuto limitare il pregiu-dizio dalla stessa subito, non solo sotto il profilo della perditadel bene della vita reclamato, ma quanto meno sotto il profilodella condanna al pagamento delle spese legali».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.1.1 Nella decisione impugnata si afferma la necessità, ai finidell’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla ri-corrente, della verifica in concreto del probabile esito positivodel ricorso dichiarato inammissibile a causa della negligenzaprofessionale del convenuto, sotto il profilo del nesso di causatra inadempimento (non in discussione) e danno.Il principio di diritto applicato dalla corte territoriale è conformeall’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offreragioni idonee ad indurre a rimeditare, ed al quale va data con-tinuità, secondo il quale «la responsabilità professionale dell’av-vocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato,Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il qualeNumero di raccolta generale 10235/2026trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza Data pubblicazione 19/04/2026del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionalemedia esigibile, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., da com-misurare alla natura dell’attività esercitata; inoltre, non po-tendo il professionista garantire l’esito comunque favorevoleauspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omis-sioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri ne-cessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omis-sione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’inda-gine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non cen-surabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata edimmune da vizi logici e giuridici» (ex multis: Cass., Sez. 2, n.6967 del 27/03/2006; Sez. 3, n. 25234 del 14/12/2010; Sez.3, n. 3355 del 13/02/2014; Sez. 3, n. 25112 del 24/10/2017;Sez. 3, n. 8516 del 06/05/2020; Sez. 3, n. 2109 del19/01/2024; Sez. 3, n. 24007 del 06/09/2024; Sez. 3, n. 24670del 13/09/2024; Sez. 2, n. 15526 del 10/06/2025; in partico-lare, per l’esclusione della possibilità di applicare, in tema diresponsabilità professionale dell’avvocato, i principi che rego-lano il danno da perdita di chance, «essendo sempre possibile,sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulareun giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento delrisultato anelato dal cliente», con la conseguenza che si ricade«nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento,inteso come lesione piena dell’interesse avuto di mira dal cre-ditore», da ultimo: Cass., Sez. 3, n. 21045 del 27/07/2024).La corte d’appello ha effettuato il giudizio prognostico in ordineall’esito del ricorso proposto dalla ricorrente con il patrocinio delprofessionista convenuto ed ha accertato che lo stesso sarebbestato, con ogni probabilità, comunque rigettato nel merito, es-sendo infondate (o inammissibili in sede di legittimità) le ragioniposte alla sua base.

Di conseguenza, ha escluso la sussistenzaRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026di un danno risarcibile in nesso di causa con l’inadempimentoNumero di raccolta generale 10235/2026(come già chiarito, nella specie fuori discussione) all’obbliga- Data pubblicazione 19/04/2026zione professionale.1.2 I giudici di secondo grado, nel richiamare i consolidati indi-rizzi della giurisprudenza di legittimità (in ordine alla nullità deicontratti elusivi del divieto di patto commissorio) che avrebberoimpedito, comunque, l’accoglimento del ricorso nel merito,hanno, inoltre, almeno implicitamente, escluso, di fatto, anchela possibilità di una diversa disciplina delle spese del giudizio dilegittimità, rispetto all’ordinaria applicazione del principio dellasoccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., che ne prevedono il paga-mento a carico della parte soccombente.In base all’accertamento prognostico operato dai giudici di me-rito, dunque, l’esito del giudizio di legittimità non avrebbe po-tuto essere diverso neanche in relazione alla decisione sullespese processuali.1.3 Il profilo della censura con cui si solleva la questione deldanno eventualmente ricollegabile all’onere delle spese di liteè, d’altra parte, inammissibile anche per difetto di specificità,in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..Dalla sentenza impugnata emerge, in effetti, che, con il primomotivo del proprio atto di appello, l’attrice aveva richiamato unindirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale«l’attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, alfine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizionedel cliente.

Il difensore può non accettare una causa che pre-vede di perdere ma non può accettarla e poi disinteressarsenedel tutto, con il pretesto che si tratti di una causa persa ed èsuo onere ad es. tentare una soluzione transattiva della lite»(cfr. Cass., Sez. 3, n. 15717 del 02/07/2010; in proposito, cfr.anche Sez. 3, n. 30169 del 22/11/2018).Da tale premessa, la stessa aveva, in sostanza, fatto, peraltro,discendere esclusivamente che fosse «errato l’assunto,Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026secondo il quale la responsabilità del difensore deve ritenersiNumero di raccolta generale 10235/2026esclusa se, all’esito di un giudizio probabilistico, si possa rite- Data pubblicazione 19/04/2026nere che la parte non avrebbe comunque ottenuto il riconosci-mento delle proprie ragioni».Tale ultimo principio di diritto è stato, invece, correttamenteribadito dalla corte territoriale, nel rigettare l’indicato motivo digravame e, come appena chiarito nel paragrafo precedente, ladecisione è, sotto tale profilo, conforme al costante indirizzo diquesta Corte, cui va data continuità.1.4 In realtà i due indirizzi richiamati non sono affatto in con-trasto, diversamente da quanto parrebbe in qualche modo as-sumere la ricorrente.Dall’inesatto adempimento dell’obbligazione professionale e, inparticolare, di quella dell’avvocato, che può avvenire sotto varie diversi profili, possono derivare vari e diversi pregiudizi alcliente, con danni di diversa natura.In primo luogo, vanno ribaditi gli obblighi di corretta informa-zione che gravano sul legale, in quanto «nell’adempimentodell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza daosservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176,comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, siaall’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svol-gimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dis-suasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappre-sentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto,comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato,o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richie-dergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsi-gliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito pro-babilmente sfavorevole» (Cass., Sez. 3, n. 19520 del19/07/2019; Sez. 3, n. 8494 del 06/05/2020; cfr., anche, sottovari e diversi profili connessi all’obbligo di informazione: Sez.3, n. 25699 del 25/09/2024; Sez. 2, n. 25889 del 22/09/2025).Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026D’altra parte, specie per le vicende complesse e, in particolare,Data pubblicazione 19/04/2026per quelle in relazione alle quali non è certo e/o probabile o,addirittura, è improbabile un esito vittorioso in giudizio per ilcliente, in base agli indirizzi di questa Corte fin qui richiamati,resta fermo che il legale officiato – laddove la controversia giu-diziaria si prospetti difficilmente vittoriosa – può e deve attivarsianche per ricercare eventualmente soluzioni transattive conve-nienti per il suo cliente ovvero, quanto meno, per ridurre alminimo il rischio degli oneri riconducibili ad una possibile (o,addirittura, probabile) soccombenza in giudizio.Naturalmente, quelli derivanti dall’inadempimento del profes-sionista alle sue obbligazioni, sotto i profili appena indicati, co-stituiscono danni di natura differente da quelli riconducibili almancato esito vittorioso dell’azione giudiziaria astrattamentefondata, per errori nello svolgimento dell’attività difensiva.Si tratta di danni che possono essere di natura patrimoniale (siacon riguardo, ad esempio, all’obbligo di perseguire la limita-zione del pregiudizio economico insito nella posizione delcliente, sia con riguardo alle conseguenze di una inesatta infor-mazione in ordine alle più o meno favorevoli prospettive di ungiudizio che abbia indotto il cliente a proporre azioni che, secorrettamente informato, non avrebbe intrapreso o a resistereinfondatamente ad azioni altrui), ma possono essere anche dinatura non patrimoniale (con riguardo, ad esempio, alle conse-guenze di una inesatta o incompleta informazione in ordine alleprospettive di un giudizio, che abbia inciso sul diritto all’auto-determinazione del cliente, laddove ne siano derivate conse-guenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal dannoconseguente alla soccombenza in giudizio e ai connessi pregiu-dizi economici).In ogni caso, si tratta di danni che devono essere specifica-mente allegati e provati dal cliente che agisca contro ilRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026professionista, anche con riguardo al nesso di causa rispettoData pubblicazione 19/04/2026all’inadempimento di quest’ultimo.1.5 Nel caso di specie, la ricorrente non allega in modo suffi-cientemente specifico di avere eventualmente sostenuto, siacon l’atto introduttivo del giudizio, sia, soprattutto, con il gra-vame avverso la decisione di primo grado, che era possibileperseguire, in concreto, una definizione transattiva della con-troversia in cui era assistita dal professionista convenuto, ov-vero che sussistevano eccezionali ragioni per cui, se il ricorsoper cassazione fosse stato proposto in maniera da non incorrerenella sanzione dell’ammissibilità, le spese del giudizio (quantomeno di quello di legittimità) sarebbero state presumibilmentecompensate, nonostante il rigetto del medesimo nel merito.Anzi, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata,l’onere delle spese legali a carico dell’attrice pare fosse, in qual-che modo, coperto da una polizza di assicurazione, il cui esattooggetto non è, peraltro, neanche adeguatamente chiarito nelricorso.È, dunque, assorbente, in proposito, il rilievo che nel ricorsonon è richiamato, neanche genericamente, il contenuto dell’attodi appello, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6,c.p.c..Non è possibile, quindi, verificare se in tale atto, diversamenteda quanto emerge dalla sentenza impugnata, ed eventual-mente in quali esatti termini e sulla base di quali ragioni di fattoe di diritto, fosse stato eventualmente già avanzato, con il so-stegno di specifici argomenti e l’allegazione di specifici danni,l’assunto (che richiede anche accertamenti di fatto, come è evi-dente) per cui il negligente svolgimento della prestazione pro-fessionale da parte del convenuto potesse avere inciso, se non«sotto il profilo della perdita del bene della vita reclamato»,«quanto meno sotto il profilo della condanna al pagamentodelle spese legali», come si sostiene nel ricorso.Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/20261.6 Pare opportuno, altresì, osservare che, in un passaggioData pubblicazione 19/04/2026della sentenza impugnata si fa riferimento ad una questione,che parrebbe essere stata oggetto di discussione nel giudizio dimerito, relativa al “divieto di cumulo” tra le somme percepitedall’attrice dalla propria assicuratrice, a copertura delle speselegali del giudizio che aveva avuto esito sfavorevole, e quellepretese dal convenuto a titolo risarcitorio: ma tale questionenon risulta, poi, direttamente affrontata nella sentenza impu-gnata, essendo stata evidentemente ritenuta assorbita dallacorte territoriale.Con riguardo ad essa, peraltro, non viene avanzata alcuna spe-cifica censura nel ricorso, neanche sotto il profilo di una even-tuale omessa pronuncia.Anche sotto tale profilo, quindi, la censura relativa all’eventualedanno costituito dalla condanna al pagamento delle spese pro-cessuali del giudizio di legittimità sconta un evidente difetto dispecificità.1.7 Infine, è opportuno sottolineare che neanche risulta esserestata dedotta dalla ricorrente, né nel giudizio di merito, né nellapresente sede (se non, solo tardivamente, nelle memorie de-positate ai sensi degli artt. 380-bis.1 e/o 378 c.p.c.), una even-tuale responsabilità del professionista convenuto per non averlefornito una adeguata informazione in ordine alle effettive, ra-gionevoli e concrete prospettive di esito vittorioso del ricorso e,tanto meno, un danno direttamente derivante da tale eventualeinesatto adempimento della prestazione professionale, neanchesotto il profilo non patrimoniale.1.8 In definitiva, per quanto emerge dagli atti e dalla stessaesposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, la ricorrenteha fatto valere, nel corso del giudizio di merito, con l’atto intro-duttivo del giudizio e, in particolare, con l’appello, esclusiva-mente il danno (patrimoniale e non patrimoniale) derivante dalmancato esame nel merito del suo ricorso in sede di legittimità,Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 9 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026sulla base dell’unico assunto che tale esame avrebbe portatoData pubblicazione 19/04/2026ragionevolmente all’accoglimento dello stesso.Ma, sotto tale profilo, la decisione impugnata deve ritenersiconforme a diritto, per avere escluso il suddetto danno, in baseal giudizio prognostico sull’esito negativo del ricorso.Con riguardo agli altri profili di responsabilità e di conseguentedanno cui si fa riferimento nel ricorso, che non sono oggettodella decisione impugnata, non è possibile una valutazione dimerito da parte di questa Corte, per difetto di esposizione deifatti di causa e per difetto di specificità delle censure, in viola-zione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..2.

Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa appli-cazione artt. 2744 – 1704 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c) omessoesame di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5c.p.c.) – violazione e falsa applicazione art. 2236 c.c.».La ricorrente deduce che «la Corte d’Appello, nel compiere lavalutazione prognostica sull’esito del giudizio intrapreso dallaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], al fine di valutare la responsabilità dell’Avv.Marotta ha confermato la sentenza di prime cure; ciò – come èevidente dalla su riportata motivazione – sul presupposto chel’indirizzo giurisprudenziale in materia di patto di riscatto o diretrovendita e violazione del patto commissorio, recepito nellasentenza di merito era sfavorevole alla tesi della sig.ra DelCarlo, sicché la Corte di Cassazione avrebbe sicuramente riget-tato il ricorso, ove fosse stato ammissibile.

Sennonchè tutti iprecedenti richiamati nella sentenza di appello, in materia di“vendita a scopo di garanzia e\o patto commissorio” presup-pongono che il rapporto di debito derivante dal contratto di mu-tuo intercorresse tra Acquirente – mutuante e Venditore – mu-tuatario.

Nel caso di specie era incontestato, invece, che Di MieriPaolo fosse soggetto “terzo” e non venditore dell’immobile, inquanto non proprietario dello stesso, ma mero procuratore deigenitori … … il [OSCURATO:PERSONA] – che aveva contratto il debito –Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 10 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026era solo un procuratore che poteva incassare a nome dei ven-Data pubblicazione 19/04/2026ditori ma non utilizzare il danaro a propri fini personali».

So-stiene che il debitore « … [OSCURATO:PERSONA] non era titolare delbene, aspetto decisivo della controversia, immotivatamenteignorato dalla Corte d’ Appello che è quindi incorsa nella viola-zione dell’art. 360 n. 5 c.p.c..

Ne deriva che la costruzione logicadi cui in sentenza, fondata sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] fosseproprietario del terreno, oggetto della scrittura, era assoluta-mente inesistente; così come fuori luogo era il richiamo ai pre-cedenti della S.C. in materia di vendita a scopo di garanzia».Il motivo è inammissibile.2.1 In primo luogo, non è vero che la corte d’appello avrebbe«immotivatamente ignorato» la circostanza di fatto che il debi-tore non era il proprietario dell’immobile oggetto del contrattodi vendita ritenuto nullo per violazione del patto commissorio,ai sensi dell’art. 2744 c.c..Al contrario, tale circostanza è stata considerata e di essa sitiene espressamente conto nella decisione impugnata.La corte territoriale, infatti, dopo aver precisato che le questionirelative all’asserita errata valutazione del materiale istruttorioerano riservate, in via esclusiva, all’apprezzamento discrezio-nale dei giudici di merito e dopo aver richiamato il consolidatoindirizzo interpretativo, fatto proprio anche da questa Corte,secondo il quale la vendita con patto di riscatto o di retrovenditastipulata fra debitore e creditore è nulla anche quando implichiun trasferimento effettivo della proprietà (con condizione riso-lutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il pattoprevisto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura un mezzo pereludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa il-lecita che rende applicabile all’intero contratto la sanzionedell’art. 1344 c.c., ha così motivato, sul punto: «dalla letturadelle precedenti sentenze di merito (Tribunale di Modena eCorte di Appello di Bologna) emerge chiaramente che ilRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 11 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026contratto preliminare di vendita era stato stipulato tra la DelNumero di raccolta generale 10235/2026Carlo e il [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale procuratore gene- Data pubblicazione 19/04/2026rale dei propri genitori effettivi proprietari dell’immobile, in fun-zione della garanzia di un prestito di denaro concesso dalla DelCarlo a [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, era certamente ravvisabile unavendita in funzione di garanzia con conseguente illiceità delcontratto per illiceità della causa, senza che potesse assumerealcun rilievo giuridico la sola circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesseagito come procuratore dei propri genitori e che quindi il rap-porto di debito derivante dal contratto di mutuo non fosse in-tercorso, direttamente, tra acquirente e venditore».2.2 In ogni caso, secondo il consolidato indirizzo di questaCorte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime-ditare, «nel giudizio di responsabilità dell’avvocato per negli-gente svolgimento dell’attività professionale verso il cliente, lavalutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giu-diziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l’attivitàomessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto deri-vare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale,non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valu-tazione si fondi su un presupposto manifestamente e total-mente errato di modo che la questione posta al giudice del me-rito sia di puro diritto, poiché l’errore di sussunzione è deduci-bile con il ricorso per cassazione» (Cass., Sez. 3, n. 28903 del11/11/2024; Sez. 3, n. 3355 del 13/02/2014; Cass., Sez. 2, n.6967 del 27/03/2006).Nella specie, tale giudizio prognostico risulta effettuato dai giu-dici del merito, con doppia decisione conforme, ed è sostenutoda una adeguata motivazione, non meramente apparente, néinsanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale nonsindacabile nella presente sede.Esso, inoltre, non può ritenersi fondato su un presupposto, infatto o in diritto, manifestamente e totalmente errato.Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 12 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026Entrambi i giudici del merito del presente giudizio (avente adData pubblicazione 19/04/2026oggetto la responsabilità professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA])hanno, infatti, ritenuto che, nella sostanza, il contratto della cuivalidità si discuteva nel giudizio per il quale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] stato officiato dalla [OSCURATO:PERSONA], era stato stipulato al fine dieludere il divieto del patto commissorio, il che ne determinavala nullità, a prescindere da chi fossero formalmente i venditoridell’immobile e da chi fosse il debitore, come del resto già rite-nuto dai giudici del merito di quel giudizio.Si tratta di una valutazione fondata su un presupposto in dirittonon manifestamente infondato e che implica l’accertamento, infatto, della effettiva intenzione delle parti nella stipulazione delcontratto, non censurabile nella presente sede.3.

Con il terzo motivo si denunzia «violazione e falsa applica-zione artt. 1917 cc. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)».La ricorrente contesta la statuizione di condanna al pagamentodelle spese del giudizio di merito (di primo e secondo grado),emessa nei suoi confronti, sostenendo che la disposizione di cuiall’art. 1917 c.c., la quale prevede che le «spese sostenute perresistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono acarico dell’assicuratore nei limiti di ¼ della somma assicurata»,derogherebbe all’art. 91 c.p.c., onde tali spese, se ben si in-tende il senso della censura (non chiarissima nell’esposizione),avrebbero dovuto essere poste a carico della compagnia assi-curatrice del convenuto.Il motivo è manifestamente infondato.La corte d’appello ha correttamente applicato l’art. 91 c.p.c.: a)sia nel rigettare il terzo motivo del gravame dell’attrice e nelconfermare, quindi, la decisione di primo grado, che aveva po-sto a carico della stessa le spese processuali del grado, tantonei confronti del convenuto quanto nei confronti della compa-gnia assicuratrice da quest’ultimo chiamata in garanzia; b) siacondannandola al pagamento delle spese del giudizio diRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 13 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026secondo grado, quale parte appellante che era rimasta integral-Data pubblicazione 19/04/2026mente soccombente, nei confronti di entrambe le parti appel-late.È, infatti, destituito di fondamento l’assunto in diritto posto abase del motivo di ricorso in esame, secondo il quale la disci-plina prevista dall’art. 1917 c.c. derogherebbe all’art. 91 c.p.c.,imponendo di porre a carico dell’assicuratore della responsabi-lità civile chiamato in causa dal preteso responsabile del dannole spese processuali, anche nei rapporti con la parte attrice,pretesa danneggiata, in caso di rigetto della domanda risarci-toria e di conseguente assorbimento di quella di garanzia.L’art. 1917 c.c., come correttamente affermato dalla corte d’ap-pello, disciplina esclusivamente i rapporti tra l’assicuratore el’assicurato, non quelli tra l’assicuratore e il preteso terzo dan-neggiato e neanche quelli tra quest’ultimo e l’assicurato.

Diconseguenza, nei rapporti processuali intercorrenti tra il pre-teso terzo danneggiato e, rispettivamente, l’assicurato conve-nuto in giudizio, nonché la compagnia assicuratrice chiamata ingaranzia da quest’ultimo, la regolamentazione delle spese giu-diziali resta disciplinata integralmente dagli artt. 91 e 92 c.p.c.e l’art. 1917 c.c. non viene in alcun modo in rilievo.Come di recente chiarito da questa stessa Corte, proprio conriguardo alla previsione dell’art. 1917 c.c., «in materia di assi-curazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e de-vono costituire oggetto di specifiche domande con indicazionedella rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso dellespese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturiscedalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale ovirtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato; b) il di-ritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917,comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e pre-scinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei con-fronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese diRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 14 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l’as-Numero di raccolta generale 10235/2026sicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova Data pubblicazione 19/04/2026fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limitedel massimale» (Cass., Sez. 3, n. 4275 del 16/02/2024; Sez.3, n. 33013 del 17/12/2024).Quelli appena indicati (segnatamente, gli ultimi due: sub b e c)sono i rapporti in relazione ai quali opera l’art. 1917 c.c..Al contrario, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello,la disposizione di cui all’art. 1917 c.c. non pone alcuna derogaal regime della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (fermo re-stando il temperamento possibile al criterio della soccombenza,come previsto dall’art. 92 c.p.c.), in relazione al regime dellespese di lite, nei rapporti tra il terzo danneggiato che agisce perottenere il risarcimento dall’assicurato e quest’ultimo, nonchétra il primo e l’assicuratore eventualmente chiamato in garan-zia.4.

Il ricorso è rigettato.Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral-mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi-cienti a tal fine, sia in considerazione della peculiarità della fat-tispecie concreta, connotata da un grave inadempimento delprofessionista convenuto alle obbligazioni su di lui gravantinell’ambito dello svolgimento del suo mandato difensivo, sia inconsiderazione delle questioni giuridiche affrontate ai fini delladecisione del ricorso, soprattutto con riguardo alla necessariaprecisazione ed armonizzazione degli indirizzi interpretativi diquesta stessa Corte in merito agli obblighi ed alla responsabilitàdel professionista in caso di vicende giudiziarie caratterizzateda scarsa probabilità di successo per il cliente.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 15 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/202630 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, dellaData pubblicazione 19/04/2026legge 24 dicembre 2012 n. 228.per questi motiviLa Corte:- rigetta il ricorso;- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti lespese del giudizio di legittimità;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ul-teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stessosia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile della Corte di Cassazione, in data 26 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAugusto TATANGELO Chiara GRAZIOSIRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 16 di 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 62E63 H501O)-ricorrente-nei confronti diMAROTTA Filippo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 54A06 B428G)rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 56H64 B302I) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RSN LSN66R18 C413U)[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in per-sona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. RTAGNN 52R15 H501U)-controricorrenti-per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bolo-gna n. 2645/2022, pubblicata in data 28 dicembre 2022;udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza indata 26 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];uditi:Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 1 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-Numero di raccolta generale 10235/2026nerale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso, come da Data pubblicazione 19/04/2026requisitoria scritta già depositata, per il rigetto del ricorso;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente;l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (anche in sostituzione dell’avvo-cato [OSCURATO:PERSONA]), per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA];l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..[OSCURATO:PERSONA] ha agito in giudizio nei confronti dell’avvocatosume di aver subito a causa del negligente adempimento diquest’ultimo alle obbligazioni derivanti da un contratto d’operaprofessionale avente ad oggetto la proposizione di un ricorsoper cassazione. Il professionista ha chiamato in giudizio la pro-pria assicuratrice della responsabilità civile, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi divenuta [OSCURATO:SOCIETA].), per essereeventualmente garantito, in caso di soccombenza.La domanda dell’attrice è stata rigettata dal Tribunale di Mo-dena.La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione diprimo grado.Ricorre la [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.Resistono con distinti controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:SOCIETA]..È stata inizialmente disposta la trattazione in camera di consi-glio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..Con ordinanza interlocutoria n. 29272 del 5 novembre 2025, laCorte ha, peraltro, disposto la trattazione in pubblica udienza,ritenendola opportuna in relazione alla questione di diritto postacon il primo motivo del ricorso.Le parti hanno depositato memorie ai sensi degli artt. 380-bis.1e 378 c.p.c..Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 2 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026Ragioni della decisioneData pubblicazione 19/04/20261. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsaapplicazione artt. 2236 c.c. 1176 c.c. (art. 360 c.p.c.)».La ricorrente deduce, in primo luogo, che « … la sentenza diAppello (al pari di quella di prime cure) si dedica unicamentead analizzare la prognosi di risultato che il giudizio promossodalla Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] – a ministero dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –avrebbe avuto ove il ricorso dallo stesso proposto davanti allaS.C. non fosse stato dichiarato inammissibile. Nulla dice, in-vece, in merito al fatto che si trattasse di un errore grossolanodel legale e che dallo stesso è discesa come conseguenza im-mediata la declaratoria di inammissibilità del ricorso e con essola condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali pereuro 3000,00 + accessori».Aggiunge, richiamando un indirizzo di questa stessa Corte, che,«persino ove si opinasse che la causa promossa dalla Dott.ssaDel Carlo fosse destinata ad insuccesso, la condotta diligentedel professionista avrebbe comunque potuto limitare il pregiu-dizio dalla stessa subito, non solo sotto il profilo della perditadel bene della vita reclamato, ma quanto meno sotto il profilodella condanna al pagamento delle spese legali».Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.1.1 Nella decisione impugnata si afferma la necessità, ai finidell’accoglimento della domanda risarcitoria avanzata dalla ri-corrente, della verifica in concreto del probabile esito positivodel ricorso dichiarato inammissibile a causa della negligenzaprofessionale del convenuto, sotto il profilo del nesso di causatra inadempimento (non in discussione) e danno.Il principio di diritto applicato dalla corte territoriale è conformeall’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offreragioni idonee ad indurre a rimeditare, ed al quale va data con-tinuità, secondo il quale «la responsabilità professionale dell’av-vocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato,Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 3 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il qualeNumero di raccolta generale 10235/2026trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza Data pubblicazione 19/04/2026del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionalemedia esigibile, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c., da com-misurare alla natura dell’attività esercitata; inoltre, non po-tendo il professionista garantire l’esito comunque favorevoleauspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omis-sioni in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri ne-cessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell’omis-sione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un’inda-gine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non cen-surabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata edimmune da vizi logici e giuridici» (ex multis: Cass., Sez. 2, n.6967 del 27/03/2006; Sez. 3, n. 25234 del 14/12/2010; Sez.3, n. 3355 del 13/02/2014; Sez. 3, n. 25112 del 24/10/2017;Sez. 3, n. 8516 del 06/05/2020; Sez. 3, n. 2109 del19/01/2024; Sez. 3, n. 24007 del 06/09/2024; Sez. 3, n. 24670del 13/09/2024; Sez. 2, n. 15526 del 10/06/2025; in partico-lare, per l’esclusione della possibilità di applicare, in tema diresponsabilità professionale dell’avvocato, i principi che rego-lano il danno da perdita di chance, «essendo sempre possibile,sulla base delle leggi e dei principi applicabili al caso, formulareun giudizio prognostico sulle probabilità di conseguimento delrisultato anelato dal cliente», con la conseguenza che si ricade«nel campo di una relazione causale tra condotta ed evento,inteso come lesione piena dell’interesse avuto di mira dal cre-ditore», da ultimo: Cass., Sez. 3, n. 21045 del 27/07/2024).La corte d’appello ha effettuato il giudizio prognostico in ordineall’esito del ricorso proposto dalla ricorrente con il patrocinio delprofessionista convenuto ed ha accertato che lo stesso sarebbestato, con ogni probabilità, comunque rigettato nel merito, es-sendo infondate (o inammissibili in sede di legittimità) le ragioniposte alla sua base. Di conseguenza, ha escluso la sussistenzaRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 4 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026di un danno risarcibile in nesso di causa con l’inadempimentoNumero di raccolta generale 10235/2026(come già chiarito, nella specie fuori discussione) all’obbliga- Data pubblicazione 19/04/2026zione professionale.1.2 I giudici di secondo grado, nel richiamare i consolidati indi-rizzi della giurisprudenza di legittimità (in ordine alla nullità deicontratti elusivi del divieto di patto commissorio) che avrebberoimpedito, comunque, l’accoglimento del ricorso nel merito,hanno, inoltre, almeno implicitamente, escluso, di fatto, anchela possibilità di una diversa disciplina delle spese del giudizio dilegittimità, rispetto all’ordinaria applicazione del principio dellasoccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., che ne prevedono il paga-mento a carico della parte soccombente.In base all’accertamento prognostico operato dai giudici di me-rito, dunque, l’esito del giudizio di legittimità non avrebbe po-tuto essere diverso neanche in relazione alla decisione sullespese processuali.1.3 Il profilo della censura con cui si solleva la questione deldanno eventualmente ricollegabile all’onere delle spese di liteè, d’altra parte, inammissibile anche per difetto di specificità,in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..Dalla sentenza impugnata emerge, in effetti, che, con il primomotivo del proprio atto di appello, l’attrice aveva richiamato unindirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale«l’attività del difensore, se bene svolta, può essere preziosa, alfine di limitare o di escludere il pregiudizio insito nella posizionedel cliente. Il difensore può non accettare una causa che pre-vede di perdere ma non può accettarla e poi disinteressarsenedel tutto, con il pretesto che si tratti di una causa persa ed èsuo onere ad es. tentare una soluzione transattiva della lite»(cfr. Cass., Sez. 3, n. 15717 del 02/07/2010; in proposito, cfr.anche Sez. 3, n. 30169 del 22/11/2018).Da tale premessa, la stessa aveva, in sostanza, fatto, peraltro,discendere esclusivamente che fosse «errato l’assunto,Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 5 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026secondo il quale la responsabilità del difensore deve ritenersiNumero di raccolta generale 10235/2026esclusa se, all’esito di un giudizio probabilistico, si possa rite- Data pubblicazione 19/04/2026nere che la parte non avrebbe comunque ottenuto il riconosci-mento delle proprie ragioni».Tale ultimo principio di diritto è stato, invece, correttamenteribadito dalla corte territoriale, nel rigettare l’indicato motivo digravame e, come appena chiarito nel paragrafo precedente, ladecisione è, sotto tale profilo, conforme al costante indirizzo diquesta Corte, cui va data continuità.1.4 In realtà i due indirizzi richiamati non sono affatto in con-trasto, diversamente da quanto parrebbe in qualche modo as-sumere la ricorrente.Dall’inesatto adempimento dell’obbligazione professionale e, inparticolare, di quella dell’avvocato, che può avvenire sotto varie diversi profili, possono derivare vari e diversi pregiudizi alcliente, con danni di diversa natura.In primo luogo, vanno ribaditi gli obblighi di corretta informa-zione che gravano sul legale, in quanto «nell’adempimentodell’incarico professionale conferitogli, l’obbligo di diligenza daosservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176,comma 2, e 2236 c.c. impone all’avvocato di assolvere, siaall’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svol-gimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dis-suasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappre-sentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto,comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato,o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richie-dergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsi-gliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito pro-babilmente sfavorevole» (Cass., Sez. 3, n. 19520 del19/07/2019; Sez. 3, n. 8494 del 06/05/2020; cfr., anche, sottovari e diversi profili connessi all’obbligo di informazione: Sez.3, n. 25699 del 25/09/2024; Sez. 2, n. 25889 del 22/09/2025).Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 6 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026D’altra parte, specie per le vicende complesse e, in particolare,Data pubblicazione 19/04/2026per quelle in relazione alle quali non è certo e/o probabile o,addirittura, è improbabile un esito vittorioso in giudizio per ilcliente, in base agli indirizzi di questa Corte fin qui richiamati,resta fermo che il legale officiato – laddove la controversia giu-diziaria si prospetti difficilmente vittoriosa – può e deve attivarsianche per ricercare eventualmente soluzioni transattive conve-nienti per il suo cliente ovvero, quanto meno, per ridurre alminimo il rischio degli oneri riconducibili ad una possibile (o,addirittura, probabile) soccombenza in giudizio.Naturalmente, quelli derivanti dall’inadempimento del profes-sionista alle sue obbligazioni, sotto i profili appena indicati, co-stituiscono danni di natura differente da quelli riconducibili almancato esito vittorioso dell’azione giudiziaria astrattamentefondata, per errori nello svolgimento dell’attività difensiva.Si tratta di danni che possono essere di natura patrimoniale (siacon riguardo, ad esempio, all’obbligo di perseguire la limita-zione del pregiudizio economico insito nella posizione delcliente, sia con riguardo alle conseguenze di una inesatta infor-mazione in ordine alle più o meno favorevoli prospettive di ungiudizio che abbia indotto il cliente a proporre azioni che, secorrettamente informato, non avrebbe intrapreso o a resistereinfondatamente ad azioni altrui), ma possono essere anche dinatura non patrimoniale (con riguardo, ad esempio, alle conse-guenze di una inesatta o incompleta informazione in ordine alleprospettive di un giudizio, che abbia inciso sul diritto all’auto-determinazione del cliente, laddove ne siano derivate conse-guenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal dannoconseguente alla soccombenza in giudizio e ai connessi pregiu-dizi economici).In ogni caso, si tratta di danni che devono essere specifica-mente allegati e provati dal cliente che agisca contro ilRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 7 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026professionista, anche con riguardo al nesso di causa rispettoData pubblicazione 19/04/2026all’inadempimento di quest’ultimo.1.5 Nel caso di specie, la ricorrente non allega in modo suffi-cientemente specifico di avere eventualmente sostenuto, siacon l’atto introduttivo del giudizio, sia, soprattutto, con il gra-vame avverso la decisione di primo grado, che era possibileperseguire, in concreto, una definizione transattiva della con-troversia in cui era assistita dal professionista convenuto, ov-vero che sussistevano eccezionali ragioni per cui, se il ricorsoper cassazione fosse stato proposto in maniera da non incorrerenella sanzione dell’ammissibilità, le spese del giudizio (quantomeno di quello di legittimità) sarebbero state presumibilmentecompensate, nonostante il rigetto del medesimo nel merito.Anzi, per quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata,l’onere delle spese legali a carico dell’attrice pare fosse, in qual-che modo, coperto da una polizza di assicurazione, il cui esattooggetto non è, peraltro, neanche adeguatamente chiarito nelricorso.È, dunque, assorbente, in proposito, il rilievo che nel ricorsonon è richiamato, neanche genericamente, il contenuto dell’attodi appello, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6,c.p.c..Non è possibile, quindi, verificare se in tale atto, diversamenteda quanto emerge dalla sentenza impugnata, ed eventual-mente in quali esatti termini e sulla base di quali ragioni di fattoe di diritto, fosse stato eventualmente già avanzato, con il so-stegno di specifici argomenti e l’allegazione di specifici danni,l’assunto (che richiede anche accertamenti di fatto, come è evi-dente) per cui il negligente svolgimento della prestazione pro-fessionale da parte del convenuto potesse avere inciso, se non«sotto il profilo della perdita del bene della vita reclamato»,«quanto meno sotto il profilo della condanna al pagamentodelle spese legali», come si sostiene nel ricorso.Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 8 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/20261.6 Pare opportuno, altresì, osservare che, in un passaggioData pubblicazione 19/04/2026della sentenza impugnata si fa riferimento ad una questione,che parrebbe essere stata oggetto di discussione nel giudizio dimerito, relativa al “divieto di cumulo” tra le somme percepitedall’attrice dalla propria assicuratrice, a copertura delle speselegali del giudizio che aveva avuto esito sfavorevole, e quellepretese dal convenuto a titolo risarcitorio: ma tale questionenon risulta, poi, direttamente affrontata nella sentenza impu-gnata, essendo stata evidentemente ritenuta assorbita dallacorte territoriale.Con riguardo ad essa, peraltro, non viene avanzata alcuna spe-cifica censura nel ricorso, neanche sotto il profilo di una even-tuale omessa pronuncia.Anche sotto tale profilo, quindi, la censura relativa all’eventualedanno costituito dalla condanna al pagamento delle spese pro-cessuali del giudizio di legittimità sconta un evidente difetto dispecificità.1.7 Infine, è opportuno sottolineare che neanche risulta esserestata dedotta dalla ricorrente, né nel giudizio di merito, né nellapresente sede (se non, solo tardivamente, nelle memorie de-positate ai sensi degli artt. 380-bis.1 e/o 378 c.p.c.), una even-tuale responsabilità del professionista convenuto per non averlefornito una adeguata informazione in ordine alle effettive, ra-gionevoli e concrete prospettive di esito vittorioso del ricorso e,tanto meno, un danno direttamente derivante da tale eventualeinesatto adempimento della prestazione professionale, neanchesotto il profilo non patrimoniale.1.8 In definitiva, per quanto emerge dagli atti e dalla stessaesposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso, la ricorrenteha fatto valere, nel corso del giudizio di merito, con l’atto intro-duttivo del giudizio e, in particolare, con l’appello, esclusiva-mente il danno (patrimoniale e non patrimoniale) derivante dalmancato esame nel merito del suo ricorso in sede di legittimità,Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 9 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026sulla base dell’unico assunto che tale esame avrebbe portatoData pubblicazione 19/04/2026ragionevolmente all’accoglimento dello stesso.Ma, sotto tale profilo, la decisione impugnata deve ritenersiconforme a diritto, per avere escluso il suddetto danno, in baseal giudizio prognostico sull’esito negativo del ricorso.Con riguardo agli altri profili di responsabilità e di conseguentedanno cui si fa riferimento nel ricorso, che non sono oggettodella decisione impugnata, non è possibile una valutazione dimerito da parte di questa Corte, per difetto di esposizione deifatti di causa e per difetto di specificità delle censure, in viola-zione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c..2. Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa appli-cazione artt. 2744 – 1704 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c) omessoesame di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5c.p.c.) – violazione e falsa applicazione art. 2236 c.c.».La ricorrente deduce che «la Corte d’Appello, nel compiere lavalutazione prognostica sull’esito del giudizio intrapreso dallaDott.ssa [OSCURATO:PERSONA], al fine di valutare la responsabilità dell’Avv.Marotta ha confermato la sentenza di prime cure; ciò – come èevidente dalla su riportata motivazione – sul presupposto chel’indirizzo giurisprudenziale in materia di patto di riscatto o diretrovendita e violazione del patto commissorio, recepito nellasentenza di merito era sfavorevole alla tesi della sig.ra DelCarlo, sicché la Corte di Cassazione avrebbe sicuramente riget-tato il ricorso, ove fosse stato ammissibile. Sennonchè tutti iprecedenti richiamati nella sentenza di appello, in materia di“vendita a scopo di garanzia e\o patto commissorio” presup-pongono che il rapporto di debito derivante dal contratto di mu-tuo intercorresse tra Acquirente – mutuante e Venditore – mu-tuatario. Nel caso di specie era incontestato, invece, che Di MieriPaolo fosse soggetto “terzo” e non venditore dell’immobile, inquanto non proprietario dello stesso, ma mero procuratore deigenitori … … il [OSCURATO:PERSONA] – che aveva contratto il debito –Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 10 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026era solo un procuratore che poteva incassare a nome dei ven-Data pubblicazione 19/04/2026ditori ma non utilizzare il danaro a propri fini personali». So-stiene che il debitore « … [OSCURATO:PERSONA] non era titolare delbene, aspetto decisivo della controversia, immotivatamenteignorato dalla Corte d’ Appello che è quindi incorsa nella viola-zione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.. Ne deriva che la costruzione logicadi cui in sentenza, fondata sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] fosseproprietario del terreno, oggetto della scrittura, era assoluta-mente inesistente; così come fuori luogo era il richiamo ai pre-cedenti della S.C. in materia di vendita a scopo di garanzia».Il motivo è inammissibile.2.1 In primo luogo, non è vero che la corte d’appello avrebbe«immotivatamente ignorato» la circostanza di fatto che il debi-tore non era il proprietario dell’immobile oggetto del contrattodi vendita ritenuto nullo per violazione del patto commissorio,ai sensi dell’art. 2744 c.c..Al contrario, tale circostanza è stata considerata e di essa sitiene espressamente conto nella decisione impugnata.La corte territoriale, infatti, dopo aver precisato che le questionirelative all’asserita errata valutazione del materiale istruttorioerano riservate, in via esclusiva, all’apprezzamento discrezio-nale dei giudici di merito e dopo aver richiamato il consolidatoindirizzo interpretativo, fatto proprio anche da questa Corte,secondo il quale la vendita con patto di riscatto o di retrovenditastipulata fra debitore e creditore è nulla anche quando implichiun trasferimento effettivo della proprietà (con condizione riso-lutiva), atteso che, pur non integrando direttamente il pattoprevisto e vietato dall’art. 2744 c.c., configura un mezzo pereludere tale norma imperativa e, quindi, esprime una causa il-lecita che rende applicabile all’intero contratto la sanzionedell’art. 1344 c.c., ha così motivato, sul punto: «dalla letturadelle precedenti sentenze di merito (Tribunale di Modena eCorte di Appello di Bologna) emerge chiaramente che ilRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 11 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026contratto preliminare di vendita era stato stipulato tra la DelNumero di raccolta generale 10235/2026Carlo e il [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo quale procuratore gene- Data pubblicazione 19/04/2026rale dei propri genitori effettivi proprietari dell’immobile, in fun-zione della garanzia di un prestito di denaro concesso dalla DelCarlo a [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, era certamente ravvisabile unavendita in funzione di garanzia con conseguente illiceità delcontratto per illiceità della causa, senza che potesse assumerealcun rilievo giuridico la sola circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesseagito come procuratore dei propri genitori e che quindi il rap-porto di debito derivante dal contratto di mutuo non fosse in-tercorso, direttamente, tra acquirente e venditore».2.2 In ogni caso, secondo il consolidato indirizzo di questaCorte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rime-ditare, «nel giudizio di responsabilità dell’avvocato per negli-gente svolgimento dell’attività professionale verso il cliente, lavalutazione prognostica circa il probabile esito dell’azione giu-diziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l’attivitàomessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto deri-vare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale,non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valu-tazione si fondi su un presupposto manifestamente e total-mente errato di modo che la questione posta al giudice del me-rito sia di puro diritto, poiché l’errore di sussunzione è deduci-bile con il ricorso per cassazione» (Cass., Sez. 3, n. 28903 del11/11/2024; Sez. 3, n. 3355 del 13/02/2014; Cass., Sez. 2, n.6967 del 27/03/2006).Nella specie, tale giudizio prognostico risulta effettuato dai giu-dici del merito, con doppia decisione conforme, ed è sostenutoda una adeguata motivazione, non meramente apparente, néinsanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale nonsindacabile nella presente sede.Esso, inoltre, non può ritenersi fondato su un presupposto, infatto o in diritto, manifestamente e totalmente errato.Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 12 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026Entrambi i giudici del merito del presente giudizio (avente adData pubblicazione 19/04/2026oggetto la responsabilità professionale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA])hanno, infatti, ritenuto che, nella sostanza, il contratto della cuivalidità si discuteva nel giudizio per il quale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] stato officiato dalla [OSCURATO:PERSONA], era stato stipulato al fine dieludere il divieto del patto commissorio, il che ne determinavala nullità, a prescindere da chi fossero formalmente i venditoridell’immobile e da chi fosse il debitore, come del resto già rite-nuto dai giudici del merito di quel giudizio.Si tratta di una valutazione fondata su un presupposto in dirittonon manifestamente infondato e che implica l’accertamento, infatto, della effettiva intenzione delle parti nella stipulazione delcontratto, non censurabile nella presente sede.3. Con il terzo motivo si denunzia «violazione e falsa applica-zione artt. 1917 cc. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)».La ricorrente contesta la statuizione di condanna al pagamentodelle spese del giudizio di merito (di primo e secondo grado),emessa nei suoi confronti, sostenendo che la disposizione di cuiall’art. 1917 c.c., la quale prevede che le «spese sostenute perresistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono acarico dell’assicuratore nei limiti di ¼ della somma assicurata»,derogherebbe all’art. 91 c.p.c., onde tali spese, se ben si in-tende il senso della censura (non chiarissima nell’esposizione),avrebbero dovuto essere poste a carico della compagnia assi-curatrice del convenuto.Il motivo è manifestamente infondato.La corte d’appello ha correttamente applicato l’art. 91 c.p.c.: a)sia nel rigettare il terzo motivo del gravame dell’attrice e nelconfermare, quindi, la decisione di primo grado, che aveva po-sto a carico della stessa le spese processuali del grado, tantonei confronti del convenuto quanto nei confronti della compa-gnia assicuratrice da quest’ultimo chiamata in garanzia; b) siacondannandola al pagamento delle spese del giudizio diRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 13 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/2026secondo grado, quale parte appellante che era rimasta integral-Data pubblicazione 19/04/2026mente soccombente, nei confronti di entrambe le parti appel-late.È, infatti, destituito di fondamento l’assunto in diritto posto abase del motivo di ricorso in esame, secondo il quale la disci-plina prevista dall’art. 1917 c.c. derogherebbe all’art. 91 c.p.c.,imponendo di porre a carico dell’assicuratore della responsabi-lità civile chiamato in causa dal preteso responsabile del dannole spese processuali, anche nei rapporti con la parte attrice,pretesa danneggiata, in caso di rigetto della domanda risarci-toria e di conseguente assorbimento di quella di garanzia.L’art. 1917 c.c., come correttamente affermato dalla corte d’ap-pello, disciplina esclusivamente i rapporti tra l’assicuratore el’assicurato, non quelli tra l’assicuratore e il preteso terzo dan-neggiato e neanche quelli tra quest’ultimo e l’assicurato. Diconseguenza, nei rapporti processuali intercorrenti tra il pre-teso terzo danneggiato e, rispettivamente, l’assicurato conve-nuto in giudizio, nonché la compagnia assicuratrice chiamata ingaranzia da quest’ultimo, la regolamentazione delle spese giu-diziali resta disciplinata integralmente dagli artt. 91 e 92 c.p.c.e l’art. 1917 c.c. non viene in alcun modo in rilievo.Come di recente chiarito da questa stessa Corte, proprio conriguardo alla previsione dell’art. 1917 c.c., «in materia di assi-curazione della responsabilità civile vanno tenuti distinti e de-vono costituire oggetto di specifiche domande con indicazionedella rispettiva causa petendi: a) il diritto al rimborso dellespese di lite sostenute per la chiamata in causa, che scaturiscedalla sentenza ed ha per presupposto la soccombenza reale ovirtuale dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato; b) il di-ritto alla refusione delle spese di resistenza ex art. 1917,comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione e pre-scinde da una pronuncia di condanna dell’assicurato nei con-fronti del terzo; c) il diritto alla rifusione delle spese diRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 14 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026soccombenza ex art. 1917, comma 1, c.c. ossia quelle che l’as-Numero di raccolta generale 10235/2026sicurato è condannato a pagare al terzo vittorioso, che trova Data pubblicazione 19/04/2026fondamento nel contratto di assicurazione ed incontra il limitedel massimale» (Cass., Sez. 3, n. 4275 del 16/02/2024; Sez.3, n. 33013 del 17/12/2024).Quelli appena indicati (segnatamente, gli ultimi due: sub b e c)sono i rapporti in relazione ai quali opera l’art. 1917 c.c..Al contrario, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello,la disposizione di cui all’art. 1917 c.c. non pone alcuna derogaal regime della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. (fermo re-stando il temperamento possibile al criterio della soccombenza,come previsto dall’art. 92 c.p.c.), in relazione al regime dellespese di lite, nei rapporti tra il terzo danneggiato che agisce perottenere il risarcimento dall’assicurato e quest’ultimo, nonchétra il primo e l’assicuratore eventualmente chiamato in garan-zia.4. Il ricorso è rigettato.Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral-mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi-cienti a tal fine, sia in considerazione della peculiarità della fat-tispecie concreta, connotata da un grave inadempimento delprofessionista convenuto alle obbligazioni su di lui gravantinell’ambito dello svolgimento del suo mandato difensivo, sia inconsiderazione delle questioni giuridiche affrontate ai fini delladecisione del ricorso, soprattutto con riguardo alla necessariaprecisazione ed armonizzazione degli indirizzi interpretativi diquesta stessa Corte in merito agli obblighi ed alla responsabilitàdel professionista in caso di vicende giudiziarie caratterizzateda scarsa probabilità di successo per il cliente.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali(rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi-lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.Ric. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 15 di 16Numero registro generale 4303/2023Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 10235/202630 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, dellaData pubblicazione 19/04/2026legge 24 dicembre 2012 n. 228.per questi motiviLa Corte:- rigetta il ricorso;- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti lespese del giudizio di legittimità;- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri-getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n.228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ul-teriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stessosia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-vile della Corte di Cassazione, in data 26 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteAugusto TATANGELO Chiara GRAZIOSIRic. n. 4303/2023 – Sez. 3 - Ud. 26 marzo 2026 – Sentenza – Pagina 16 di 16
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