CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02327/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 giugno 2022 il Tribunale di Salerno ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Salerno in relazione al reato di cui all'art. 589 bis cod.pen. per il quale veniva tratto in arresto in flagranza. L'ordinanza si fonda sul rilievo che la sospensione della patente di guida per cinque anni irrogata dal Predetto .di Salerno nei confronti del Lettieri é circostanza insufficiente a supportare il dedotto venir meno di qualsivoglia residua esigenza di cautela, rinvenibile al contrario proprio nelle modalità della condotta assunta dall'imputato. Il fatto ascritto al Lettieri è quello di aver cagionato colposamente alla guida della propria [OSCURATO:PERSONA] V tg. [OSCURATO:TARGA], omettendo di fermarsi allo stop imposto dalla luce semaforica rossa e versando in stato di alterazione dovuto all'assunzione di cannabinoidi, la mprte di [OSCURATO:PERSONA] attingendola mentre alla guida del motociclo Honda SH tg. ER11596 percorreva in senso opposto di marcia il medesimo tratto di strada (fatto avvenuto in Positano il 21.10.2021). In data 30 maggio 2022 il Gup del Tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA]; previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589 bis cod.pen., alla pena di anni cinque di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza il Lettieri, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 274 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. per contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Assume che il giudizio sulla persistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. deve fondarsi su elementi concreti e non congetturali ed in particolare sulla presenza di elementi indicativi tlell'effettività di un concreto ed attuale pericolo di reiterazione risultando la motivazione resa sul punto dal Tribunale manifestamente illogica. Rileva in particolare che erano state eluse le argomentazioni difensive circa la sopravvenuta cessazione di ogni esigenza cautelare. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Va premesso che in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice).( Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016 Rv. 268508 — 01). Nella specie il Tribunale di Salerno, è stato chiamato a pronunciarsi sull'appello cautelare proposto dalla difesa del Lettieri avverso l'ordinanza reiettiva della revoca della misura degli arresti domiciliari cui il medesimo era sottoposto prospettando quale elemento di novità, atto a determinare l'elisione delle esigenze cautelari, il provvedimento di sospensione della patente di guida per anni cinque emesso in data 13 dicembre 2021 dal Prefetto di Salerno. Ebbene, premesso che il thema decidendum era circoscritto alla sola valutazione degli elementi sopravvenuti incidenti sul quadro cautelare, il Tribunale ha in primis fatto richiamo all'ordinanza del Tribunale del riesame ed ha condiviso la valutazione del primo giudice in ordine alla inalterata sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. puntualmente motivando in relazione alla specifica fattispecie dedotta in giudizio, ovvero tenendo conto che la condotta ascritta al Lettieri, peraltro conducente professionale di mezzi, risulta sintomatica di una peculiare propensione a derogare sia alle normali regole di prudenza che alle disposizioni normative in tema di circolazione stradale. Il Tribunale ha invero evidenziato come non solo il Lettieri sia passato con il semaforo rosso in una strada a senso alternato ma inoltre abbia superato tre macchine ferme procedendo ad una velocità di circa 60/70 Km/h che non gli consentiva neanche di arrestarsi al sopraggiungere di un altro mezzo. Ha altresì precisato che la sospensione della patente di guida non inibisce comunque l'utilizzo di mezzi per i quali non sia richiesta il titolo abilitativo. Nel giungere a tali conclusioni, il Tribunale ha altresì esaminato le ulteriori argomentazioni difensive (esclusione dell'aggravante di cui all'art. 589 bis comma 2 cod.pen., avvenuto risarcimento del danno, ammissione dell'addebito, incensuratezza) poste a fondamento della richiesta revoca della misura ritenendo che le stesse abbiano una valenza neutra e che comunque siano già state valutate in sede di riesame. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam