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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2026

Cassazione n. 11208/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40770/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 476 comma 2, 482 cod. pen.

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità della ricorrente (primo motivo); violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo)— sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], quanto al giudizio sulla responsabilità, che è la stessa ricorrente che, nel ricorso, ammette che non vi era alcuna gravidanza - il che evidenzia la falsità dei certificati - e che, comunque, la p.g. aveva verificato che la donna non era mai stata visitata presso VASL Napoli 2 nord, che comprende sia l'ospedale di Giugliano che quello di Frattamaggiore, sicché le critiche dell'impugnativa, già formulate in appello e motivatamente disattese, sono meramente ripetitive. [OSCURATO:PERSONA], quanto al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che il ricorso reitera le censure già formulate, non dialogando criticamente con la motivazione circa la gravità della condotta, sia per le possibili conseguenze sul medico firmatario, sia per le futili ragioni alla base dell'agire (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in spregio al dovere di specificità ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. 11208 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 4144/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 40770/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40770/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 476 comma 2, 482 cod. pen.

Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità della ricorrente (primo motivo); violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo)— sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], quanto al giudizio sulla responsabilità, che è la stessa ricorrente che, nel ricorso, ammette che non vi era alcuna gravidanza - il che evidenzia la falsità dei certificati - e che, comunque, la p.g. aveva verificato che la donna non era mai stata visitata presso VASL Napoli 2 nord, che comprende sia l'ospedale di Giugliano che quello di Frattamaggiore, sicché le critiche dell'impugnativa, già formulate in appello e motivatamente disattese, sono meramente ripetitive. [OSCURATO:PERSONA], quanto al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che il ricorso reitera le censure già formulate, non dialogando criticamente con la motivazione circa la gravità della condotta, sia per le possibili conseguenze sul medico firmatario, sia per le futili ragioni alla base dell'agire (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in spregio al dovere di specificità ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M/17767 1 .3P.Q.M/17767 1 .3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40770/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 476 comma 2, 482 cod. pen. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità della ricorrente (primo motivo); violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo)— sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], quanto al giudizio sulla responsabilità, che è la stessa ricorrente che, nel ricorso, ammette che non vi era alcuna gravidanza - il che evidenzia la falsità dei certificati - e che, comunque, la p.g. aveva verificato che la donna non era mai stata visitata presso VASL Napoli 2 nord, che comprende sia l'ospedale di Giugliano che quello di Frattamaggiore, sicché le critiche dell'impugnativa, già formulate in appello e motivatamente disattese, sono meramente ripetitive. [OSCURATO:PERSONA], quanto al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che il ricorso reitera le censure già formulate, non dialogando criticamente con la motivazione circa la gravità della condotta, sia per le possibili conseguenze sul medico firmatario, sia per le futili ragioni alla base dell'agire (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in spregio al dovere di specificità ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                   11208 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                   - Presidente -        Ord. n. sez. 4144/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    - Relatore -          R.G.N. 40770/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 40770/2025 -Udienza del 11 marzo 2026 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 476 comma 2, 482 cod. pen. Rilevato che il primo e il secondo motivo di ricorso — che deducono, rispettivamente, vizio di motivazione in ordine al giudizio di penale responsabilità della ricorrente (primo motivo); violazione di legge quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. (secondo motivo)— sono manifestamente infondati in quanto basati su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). [OSCURATO:PERSONA], quanto al giudizio sulla responsabilità, che è la stessa ricorrente che, nel ricorso, ammette che non vi era alcuna gravidanza - il che evidenzia la falsità dei certificati - e che, comunque, la p.g. aveva verificato che la donna non era mai stata visitata presso VASL Napoli 2 nord, che comprende sia l'ospedale di Giugliano che quello di Frattamaggiore, sicché le critiche dell'impugnativa, già formulate in appello e motivatamente disattese, sono meramente ripetitive. [OSCURATO:PERSONA], quanto al proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., che il ricorso reitera le censure già formulate, non dialogando criticamente con la motivazione circa la gravità della condotta, sia per le possibili conseguenze sul medico firmatario, sia per le futili ragioni alla base dell'agire (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata), in spregio al dovere di specificità ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.                     P.Q.M/17767 1 .3P.Q.M/17767 1 .3
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