Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08634/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, domicilio digitale come in atti- controricorrente -e controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – ADER- intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2697/2023 pubblicata il13.6.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].N. 144/24 R.G.

Numero registro generale 144/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026Con ricorso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Nola, evocandoin giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) e laDirezione Provinciale del Lavoro di Napoli, per la proposizione di opposizione aisensi dell’art. 22 della legge n. 689/81 e dell’art. 615 c.p.c. avverso unacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (emessa per l’importocomplessivo di € 33.046,69) ma in relazione alla sola cartella di pagamento n.071R07120110064621088000, creditore la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diNapoli e relativa a sanzione amministrativa per l’importo di € 1.808,07.

Asostegno dell’opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981, il ricorrentededusse che la cartella esattoriale non gli era stata mai notificata, mentre asostegno dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. eccepì invece l’intervenutaprescrizione, nonché l’abolizione delle norme applicate in relazione alla sanzioneamministrativa contestata.Si costituì l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando la fondatezzadell’opposizione ed eccependo l’inammissibilità della domanda per carenza diinteresse, ovvero per non impugnabilità del preavviso di ipoteca, nonché ilproprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni relative allacarenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo delle somme.

La DirezioneProvinciale del Lavoro di Napoli non si costituì e ne venne dichiarata lacontumacia.Con sentenza n. 420/2018 del 20.2.2018, il Tribunale di Nola annullò la cartellaimpugnata per intervenuta prescrizione, stante il decorso del terminequinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981, giacché l’agente per laNumero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G.

Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026riscossione non aveva fornito la prova della notificazione della cartella sottesa alpreavviso di ipoteca.Avverso detta sentenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Napoli propose gravame dinanzi alla Corte d’appello diNapoli e questa, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e con l’adesionedell’AdER, lo accolse con sentenza del 13.6.2023, annullando la sentenzaimpugnata e rimettendo la causa al giudice di primo grado per la rinnovazionedel giudizio, ex art. 354 c.p.c., stante la ritenuta nullità della notificazione delricorso introduttivo nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Napoli,in quanto eseguita direttamente presso la sede dell’ente e non pressol’Avvocatura dello Stato, come invece prescritto dall’art. 1 r.d. n. 1611/1933.

LaCorte territoriale, infine, condannò il Corbisiero alla rifusione delle spese dientrambi i gradi del giudizio.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scortadi quattro formali motivi, cui resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli.

L’AdER non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato ildeposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con il primo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 9 co.1 d.lgs. 149/2015 in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. sotto il profilodella ritenuta nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primogrado in quanto avvenuto nei riguardi dell’ente e non presso l’Avvocatura diStato e della ritenuta applicabilità dell’art.1 r.d. n. 1611/1933.

Il ricorrenteimpugna il capo con cui la Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto nulla laNumero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G.

Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei riguardi dellaDirezione Provinciale del Lavoro di Napoli (oggi [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro),ritenendo che nel caso di specie la notificazione andasse eseguita pressol’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art.1 r.d. n. 1611/1933.

Al riguardo, ilricorrente deduce che la Corte d’Appello abbia operato una violazione dell’art. 9d.lgs. 149/2015 in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. non ritenendo applicabile, perla controversia avente ad oggetto una cartella esattoriale emessa in tema disanzioni relative alla materia della tutela del lavoro, la deroga all’applicabilitàdell’art. 1 r.d. n. 1611/1933 prevista in maniera espressa per tali giudizi dall’art.9 d.lgs. 149/2015”.1.2 - Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazionedell’art.1 r.d. n.1611/1933 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. sotto il profilo dellaritenuta validità della notificazione dell’impugnazione nei riguardi dell’AgenziaEntrate Riscossione.

Il ricorrente impugna il capo con cui la Corte d’Appello diNapoli ha ritenuto valida la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio diappello nei riguardi dell’Agenzia Entrate Riscossione, non ritenendo che nel casodi specie la notificazione andasse eseguita presso l’Avvocatura dello Stato, aisensi dell’art. 1 r.d. n. 1611/1933.Al riguardo, il ricorrente deduce che con il Protocollo del 22 giugno 2017 tral'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato, vigenteall’epoca della costituzione dell’Agenzia Entrate Riscossione nel giudiziod’appello, prevedeva che il patrocinio della prima davanti alle Corti di Appello,per il “contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, “… nelle ipotesi in cui siaparte anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato …, fosseNumero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G.

Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026convenzionalmente affidato alla seconda, e che nel caso di specie, poichél’oggetto del giudizio era attinente all’attività di riscossione, essendo statoimpugnato un preavviso di ipoteca e la cartella esattoriale sottostante, l’appelloavrebbe dovuto essere notificato nei riguardi dell’Agenzia Entrate Riscossione,nel rispetto dell’art.11 r.d. n. 1611/1933, presso la sede dell’AvvocaturaDistrettuale dello Stato di Napoli”.1.3 - Con il terzo e il quarto motivo si denunciano la “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91 cpc e art. 354 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.sotto il profilo della liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado”,nonché la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cpc e dell’art. 1 e r.d.n.1611/1933 in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. sotto il profilo della liquidazionedelle spese relative al giudizio di appello in favore dell’Agenzia EntrateRiscossione sulla scorta della ritenuta validità della costituzione nel giudizio diappello del concessionario per la riscossione.

Il ricorrente impugna il capo dellasentenza della Corte d’Appello di Napoli con cui ha altresì regolato le spese dilite, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del doppiogrado di giudizio in favore del Ministero e dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Alriguardo, il ricorrente deduce che, nel riformare la sentenza ai sensi dell’art. 354co. 1 cpc a causa della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudiziodi primo grado, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto regolare le spese di liteafferenti al giudizio di primo grado, dovendosi limitare a regolare le sole spesedel giudizio d’appello.

In via di subordine, sempre in relazione al capo dicondanna alle spese di lite, il ricorrente impugna la sentenza nella parte in cuiha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado di appelloNumero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G.

Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026in favore dell’Agenzia Entrate Riscossione.

Sul punto, il ricorrente deduce che,alla luce dell’irregolare costituzione del rapporto processuale e della nullità dellacostituzione nel giudizio d’appello dell’Agenzia Entrate Riscossione, a causa delledisposizioni del Protocollo del 22 giugno 2017 innanzi richiamato con il capo 2del presente ricorso, la liquidazione delle spese processuali attinenti a tale gradoè avvenuta in violazione dell’art. 91 cpc e dell’art. 1 r.d. n. 1611/1933 inrelazione all’art. 360 n. 4 cpc, ed andrà cassata”.2.1 - Il primo motivo è infondato, benché la motivazione della sentenzaimpugnata debba essere corretta ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., inquanto la finale statuizione di nullità della notifica del ricorso introduttivo èconforme a diritto.La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto di dover inquadrare la vicenda dellanotifica dell’atto introduttivo come mera eccezione alla ipotesi di cui all’art. 9d.lgs. n. 149/2015; tale disposizione, tuttavia, attiene all’[OSCURATO:PERSONA], Agenzia autonoma istituita nel 2015 e – per quanto evincibile dagliquesto giudizio, mentre la notifica dell’atto introduttivo è stata effettuata (lo siripete, in data 11.2.2016) alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Napoli, enteche costituiva articolazione interna del Ministero del Lavoro e che aveva emesso,nel 2007, l’ordinanza ingiunzione su cui si fonda la cartella prima indicata.Già quanto precede consente senz’altro di escludere che l’art. 9 d.lgs. 149/2015possa avere alcun rilievo nella vicenda.Ma vi è, a ben vedere, una ragione ancor più assorbente, che denota l’erroneitàdella motivazione addotta dalla Corte partenopea a sostegno della statuizione diNumero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G.

Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026nullità della notifica.

Infatti, benché il Corbisiero abbia attribuito all’azionespiegata una duplice valenza, sia come opposizione ex art. 22 legge n.689/1981, sia come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., la controversiache costituisce senz’altro un giudizio contenzioso ordinario: per questo non puòche valere, dunque, la regola generale di cui all’art. 1 r.d. n. 1611/1933, sicchél’atto introduttivo avrebbe comunque dovuto essere notificato dal Corbisiero(oltre che all’agente della riscossione) all’ente effettivo titolare del credito epresso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato.Con detta correzione della motivazione della sentenza d’appello, dunque, ilmotivo in esame è rigettato, fermo restando che – stante l’esito non favorevoledel ricorso del Corbisiero, anche per le ragioni che si diranno subito appresso –compete al giudice di primo grado, investito ai sensi dell’art. 354, comma 1,c.p.c., verificare la corretta evocazione della iusta pars nel giudizio, con riguardoall’ente effettivo titolare del credito per cui è processo.3.1 - Il secondo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c.Infatti - a parte il fatto che l’AdER si era costituita nel giudizio di primo gradocon avvocato del libero foro e che la notifica del gravame non poteva che essereeffettuata a quest’ultimo – l’AdER stessa s’è regolarmente costituita nel giudiziod’appello (avvalendosi proprio di avvocato del libero foro, come le è senz’altroconsentito nel giudizio di merito: v., per tutte, Cass., Sez.

Un., n. 30008/2019),così sanando ogni eventuale (e, per vero, assai ipotetica) nullità.4.1 - Il terzo e il quarto motivo, proposti in subordine e da valutarsicongiuntamente perché connessi, sono infondati.Numero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G.

Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026Infatti, è stato condivisibilmente affermato che “Il giudice d'appello, qualorarinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare ilcontraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere inordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamentodelle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullitàche ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilirea chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, puòdecidere anche sulle spese di primo grado” (Cass. n. 32933/2024; conf.11865/2021).La Corte partenopea, dunque, aveva pieno titolo di regolare secondosoccombenza le spese sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, alcontrario di quanto opinato dal ricorrente.Quanto poi alla pretesa illegittima costituzione di AdER nel giudizio d’appello ealla conseguente pretesa illegittimità della statuizione di condanna alle spese diesso ricorrente in suo favore, valga quanto già osservato per il secondo motivo.5.1 - In definitiva, il primo motivo è infondato, benché la motivazionedell’impugnata sentenza debba essere corretta; il secondo motivo èinammissibile; il terzo e il quarto motivo sono infondati.Le spese del giudizio di legittimità, stante la riscontrata incertezza circa lacorretta individuazione dell’ente effettivo proprietario del credito in questione,possono integralmente compensarsi nei rapporti tra il ricorrente e l’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Napoli, mentre nulla va disposto nei rapporti con l’AdER,che non ha svolto difese.Numero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G.

Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso, previa correzione della motivazione, e compensa lespese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data13.2.2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, domicilio digitale come in atti- controricorrente -e controAGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – ADER- intimata –avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2697/2023 pubblicata il13.6.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 13.2.2026 dalConsigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].N. 144/24 R.G. Numero registro generale 144/2024Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026Con ricorso dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] adì il Tribunale di Nola, evocandoin giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione) e laDirezione Provinciale del Lavoro di Napoli, per la proposizione di opposizione aisensi dell’art. 22 della legge n. 689/81 e dell’art. 615 c.p.c. avverso unacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (emessa per l’importocomplessivo di € 33.046,69) ma in relazione alla sola cartella di pagamento n.071R07120110064621088000, creditore la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diNapoli e relativa a sanzione amministrativa per l’importo di € 1.808,07. Asostegno dell’opposizione ex art. 22 della legge n. 689/1981, il ricorrentededusse che la cartella esattoriale non gli era stata mai notificata, mentre asostegno dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. eccepì invece l’intervenutaprescrizione, nonché l’abolizione delle norme applicate in relazione alla sanzioneamministrativa contestata.Si costituì l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando la fondatezzadell’opposizione ed eccependo l’inammissibilità della domanda per carenza diinteresse, ovvero per non impugnabilità del preavviso di ipoteca, nonché ilproprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni relative allacarenza dei presupposti per l’iscrizione a ruolo delle somme. La DirezioneProvinciale del Lavoro di Napoli non si costituì e ne venne dichiarata lacontumacia.Con sentenza n. 420/2018 del 20.2.2018, il Tribunale di Nola annullò la cartellaimpugnata per intervenuta prescrizione, stante il decorso del terminequinquennale di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981, giacché l’agente per laNumero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G. Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026riscossione non aveva fornito la prova della notificazione della cartella sottesa alpreavviso di ipoteca.Avverso detta sentenza il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali -[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Napoli propose gravame dinanzi alla Corte d’appello diNapoli e questa, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA] e con l’adesionedell’AdER, lo accolse con sentenza del 13.6.2023, annullando la sentenzaimpugnata e rimettendo la causa al giudice di primo grado per la rinnovazionedel giudizio, ex art. 354 c.p.c., stante la ritenuta nullità della notificazione delricorso introduttivo nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Napoli,in quanto eseguita direttamente presso la sede dell’ente e non pressol’Avvocatura dello Stato, come invece prescritto dall’art. 1 r.d. n. 1611/1933. LaCorte territoriale, infine, condannò il Corbisiero alla rifusione delle spese dientrambi i gradi del giudizio.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scortadi quattro formali motivi, cui resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Napoli. L’AdER non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato ildeposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 - Con il primo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazionedell’art. 9 co.1 d.lgs. 149/2015 in relazione all’art.360 n.4 c.p.c. sotto il profilodella ritenuta nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primogrado in quanto avvenuto nei riguardi dell’ente e non presso l’Avvocatura diStato e della ritenuta applicabilità dell’art.1 r.d. n. 1611/1933. Il ricorrenteimpugna il capo con cui la Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto nulla laNumero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G. Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei riguardi dellaDirezione Provinciale del Lavoro di Napoli (oggi [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro),ritenendo che nel caso di specie la notificazione andasse eseguita pressol’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art.1 r.d. n. 1611/1933. Al riguardo, ilricorrente deduce che la Corte d’Appello abbia operato una violazione dell’art. 9d.lgs. 149/2015 in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. non ritenendo applicabile, perla controversia avente ad oggetto una cartella esattoriale emessa in tema disanzioni relative alla materia della tutela del lavoro, la deroga all’applicabilitàdell’art. 1 r.d. n. 1611/1933 prevista in maniera espressa per tali giudizi dall’art.9 d.lgs. 149/2015”.1.2 - Con il secondo motivo si denuncia la “Violazione e/o falsa applicazionedell’art.1 r.d. n.1611/1933 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. sotto il profilo dellaritenuta validità della notificazione dell’impugnazione nei riguardi dell’AgenziaEntrate Riscossione. Il ricorrente impugna il capo con cui la Corte d’Appello diNapoli ha ritenuto valida la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio diappello nei riguardi dell’Agenzia Entrate Riscossione, non ritenendo che nel casodi specie la notificazione andasse eseguita presso l’Avvocatura dello Stato, aisensi dell’art. 1 r.d. n. 1611/1933.Al riguardo, il ricorrente deduce che con il Protocollo del 22 giugno 2017 tral'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Avvocatura Generale dello Stato, vigenteall’epoca della costituzione dell’Agenzia Entrate Riscossione nel giudiziod’appello, prevedeva che il patrocinio della prima davanti alle Corti di Appello,per il “contenzioso afferente l’attività di Riscossione”, “… nelle ipotesi in cui siaparte anche un ente difeso dall’Avvocatura dello Stato …, fosseNumero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G. Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026convenzionalmente affidato alla seconda, e che nel caso di specie, poichél’oggetto del giudizio era attinente all’attività di riscossione, essendo statoimpugnato un preavviso di ipoteca e la cartella esattoriale sottostante, l’appelloavrebbe dovuto essere notificato nei riguardi dell’Agenzia Entrate Riscossione,nel rispetto dell’art.11 r.d. n. 1611/1933, presso la sede dell’AvvocaturaDistrettuale dello Stato di Napoli”.1.3 - Con il terzo e il quarto motivo si denunciano la “Violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 91 cpc e art. 354 cpc in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.sotto il profilo della liquidazione delle spese relative al giudizio di primo grado”,nonché la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cpc e dell’art. 1 e r.d.n.1611/1933 in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c. sotto il profilo della liquidazionedelle spese relative al giudizio di appello in favore dell’Agenzia EntrateRiscossione sulla scorta della ritenuta validità della costituzione nel giudizio diappello del concessionario per la riscossione. Il ricorrente impugna il capo dellasentenza della Corte d’Appello di Napoli con cui ha altresì regolato le spese dilite, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del doppiogrado di giudizio in favore del Ministero e dell’Agenzia Entrate Riscossione. Alriguardo, il ricorrente deduce che, nel riformare la sentenza ai sensi dell’art. 354co. 1 cpc a causa della nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudiziodi primo grado, la Corte d’Appello non avrebbe dovuto regolare le spese di liteafferenti al giudizio di primo grado, dovendosi limitare a regolare le sole spesedel giudizio d’appello. In via di subordine, sempre in relazione al capo dicondanna alle spese di lite, il ricorrente impugna la sentenza nella parte in cuiha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del grado di appelloNumero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G. Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026in favore dell’Agenzia Entrate Riscossione. Sul punto, il ricorrente deduce che,alla luce dell’irregolare costituzione del rapporto processuale e della nullità dellacostituzione nel giudizio d’appello dell’Agenzia Entrate Riscossione, a causa delledisposizioni del Protocollo del 22 giugno 2017 innanzi richiamato con il capo 2del presente ricorso, la liquidazione delle spese processuali attinenti a tale gradoè avvenuta in violazione dell’art. 91 cpc e dell’art. 1 r.d. n. 1611/1933 inrelazione all’art. 360 n. 4 cpc, ed andrà cassata”.2.1 - Il primo motivo è infondato, benché la motivazione della sentenzaimpugnata debba essere corretta ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., inquanto la finale statuizione di nullità della notifica del ricorso introduttivo èconforme a diritto.La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto di dover inquadrare la vicenda dellanotifica dell’atto introduttivo come mera eccezione alla ipotesi di cui all’art. 9d.lgs. n. 149/2015; tale disposizione, tuttavia, attiene all’[OSCURATO:PERSONA], Agenzia autonoma istituita nel 2015 e – per quanto evincibile dagliquesto giudizio, mentre la notifica dell’atto introduttivo è stata effettuata (lo siripete, in data 11.2.2016) alla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Napoli, enteche costituiva articolazione interna del Ministero del Lavoro e che aveva emesso,nel 2007, l’ordinanza ingiunzione su cui si fonda la cartella prima indicata.Già quanto precede consente senz’altro di escludere che l’art. 9 d.lgs. 149/2015possa avere alcun rilievo nella vicenda.Ma vi è, a ben vedere, una ragione ancor più assorbente, che denota l’erroneitàdella motivazione addotta dalla Corte partenopea a sostegno della statuizione diNumero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G. Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026nullità della notifica. Infatti, benché il Corbisiero abbia attribuito all’azionespiegata una duplice valenza, sia come opposizione ex art. 22 legge n.689/1981, sia come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., la controversiache costituisce senz’altro un giudizio contenzioso ordinario: per questo non puòche valere, dunque, la regola generale di cui all’art. 1 r.d. n. 1611/1933, sicchél’atto introduttivo avrebbe comunque dovuto essere notificato dal Corbisiero(oltre che all’agente della riscossione) all’ente effettivo titolare del credito epresso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato.Con detta correzione della motivazione della sentenza d’appello, dunque, ilmotivo in esame è rigettato, fermo restando che – stante l’esito non favorevoledel ricorso del Corbisiero, anche per le ragioni che si diranno subito appresso –compete al giudice di primo grado, investito ai sensi dell’art. 354, comma 1,c.p.c., verificare la corretta evocazione della iusta pars nel giudizio, con riguardoall’ente effettivo titolare del credito per cui è processo.3.1 - Il secondo motivo è inammissibile per difetto d’interesse, ex art. 100 c.p.c.Infatti - a parte il fatto che l’AdER si era costituita nel giudizio di primo gradocon avvocato del libero foro e che la notifica del gravame non poteva che essereeffettuata a quest’ultimo – l’AdER stessa s’è regolarmente costituita nel giudiziod’appello (avvalendosi proprio di avvocato del libero foro, come le è senz’altroconsentito nel giudizio di merito: v., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 30008/2019),così sanando ogni eventuale (e, per vero, assai ipotetica) nullità.4.1 - Il terzo e il quarto motivo, proposti in subordine e da valutarsicongiuntamente perché connessi, sono infondati.Numero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G. Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026Infatti, è stato condivisibilmente affermato che “Il giudice d'appello, qualorarinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per integrare ilcontraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere inordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamentodelle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullitàche ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilirea chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, puòdecidere anche sulle spese di primo grado” (Cass. n. 32933/2024; conf.11865/2021).La Corte partenopea, dunque, aveva pieno titolo di regolare secondosoccombenza le spese sia per il primo che per il secondo grado di giudizio, alcontrario di quanto opinato dal ricorrente.Quanto poi alla pretesa illegittima costituzione di AdER nel giudizio d’appello ealla conseguente pretesa illegittimità della statuizione di condanna alle spese diesso ricorrente in suo favore, valga quanto già osservato per il secondo motivo.5.1 - In definitiva, il primo motivo è infondato, benché la motivazionedell’impugnata sentenza debba essere corretta; il secondo motivo èinammissibile; il terzo e il quarto motivo sono infondati.Le spese del giudizio di legittimità, stante la riscontrata incertezza circa lacorretta individuazione dell’ente effettivo proprietario del credito in questione,possono integralmente compensarsi nei rapporti tra il ricorrente e l’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Napoli, mentre nulla va disposto nei rapporti con l’AdER,che non ha svolto difese.Numero registro generale 144/2024N. 144/24 R.G. Numero sezionale 594/2026Numero di raccolta generale 8634/2026Data pubblicazione 07/04/2026In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso, previa correzione della motivazione, e compensa lespese.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data13.2.2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08634/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris