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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01890/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29557/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Taranto, [OSCURATO:PERSONA] 75/A. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1156/2021, depositata in data 12.5.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1156/2021, il Tribunale di Taranto ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]: sanzioni amministrative Simonetti avverso la sentenza del Giudice di pace n. 1012/2017, ritenendo che l’appellante non si fosse costituito nel termine di legge, avendo iscritto a ruolo la causa con il deposito di un ricorso alla Commissione tributaria regionale.

Inoltre, poiché il gravame era stato proposto con citazione e non con ricorso,come previsto dal d.lgs. 150/2011 , e poiché l’atto non era stato depositato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, l’appello – secondo il giudice di merito - doveva considerarsi comunque tardivo.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Taranto si difende con controricorso.

Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c. e il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza: le censure espongono i fatti di causa e le violazioni denunciate con argomentazioni adeguatamente sviluppate e con un puntuale richiamo agli atti processuali, consentendo a questa Corte la decisione sulle questioni sollevate sulla base di quanto esposto nell’atto di impugnazione, non occorrendo una più analitica specificazione del contenuto dei documenti, delle questioni proposte nei precedenti gradi di causa e delle decisioni di merito.

3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 113, 165, comma primo, 347, 348 c.p.c., sostenendo che l’iscrizione a ruolo era stata regolarmente e tempestivamente effettuata mediante il deposito dell’atto di appello e della sentenza impugnata, pur essendo stata allegata all’atto introduttivo anche una velina di un ricorso alla Commissione tributaria regionale.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dolendosi che l’improcedibilità dell’appello sia stata pronunciata senza che l’amministrazione avesse tempestivamente sollevato eccezioni sulla regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente, essendosi inizialmente difesa solo nel merito.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 e 32 d.lgs. 150/2011.

Si afferma che l’appello era stato proposto correttamente con citazione, essendo stata impugnate intimazioni di pagamento sottoposte al rito ordinario.

4. I tre motivi sono fondati.

Dall’esame degli atti di causa si rileva che il ricorrente aveva proceduto all’iscrizione a ruolo nel rispetto del termine di legge: è in atti l’attestazione di cancelleria che comprova la tempestività della costituzione, effettuata nei dieci giorni dalla notifica del gravame (in data 8.11.2017) ed è annotato nell’indice del fascicolo d’ufficio il deposito della citazione di appello che, in mancanza di rilievi del cancelliere, d eve considerarsi prodott o al momento dell’iscrizione (Cass. 20817/2006 ) , al più in allegato ad un ricorso tributario.

L'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, c.p.c. per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell'improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva, inosservante delle forme di legge, soggiace al regime della nullità e al principio del raggiungimento dello scopo, in mancanza di rituale eccezione formulata nella prima difesa utile (Cass.

S.U. 16598/2016; Cass.1063/2018; Cass. 7679/2019).

La tempestività dell’iscrizione a ruolo non consentiva, quindi, di dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., mentre, in mancanza di eccezioni formulate nella prima difesa utile, eventuali nullità, riconducibili alla mancata osservanza delle forme di costituzione da parte dell’appellante, erano sanate, con obbligo del Tribunale di valutare il merito delle contestazioni sollevate.

Difatti, il Comune di Taranto, costituendosi nel rispetto del termine di legge, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito, senza denunciare l’irregolarità - o l’assoluta mancanza - dell’iscrizione a ruolo (contestazione sollevata solo direttamente all’udienza d el [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Va infine osservato che, essendo state impugnate ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910, l’appello era stato correttamente proposto con citazione, in applicazione del rito ordinario prescritto dall’art. 32 D.LGS. 150/2011, venendo in considerazione, ai fini della tempestività del gravame, la data di notifica della citazione, eseguita entro il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c., e non quella del deposito in cancelleria.

Sono quindi accolti i tre motivi di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Taranto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Taranto, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29557/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Taranto, [OSCURATO:PERSONA] 75/A. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1156/2021, depositata in data 12.5.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 9.12.2022dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1156/2021, il Tribunale di Taranto ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]: sanzioni amministrative Simonetti avverso la sentenza del Giudice di pace n. 1012/2017, ritenendo che l’appellante non si fosse costituito nel termine di legge, avendo iscritto a ruolo la causa con il deposito di un ricorso alla Commissione tributaria regionale. Inoltre, poiché il gravame era stato proposto con citazione e non con ricorso,come previsto dal d.lgs. 150/2011 , e poiché l’atto non era stato depositato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, l’appello – secondo il giudice di merito - doveva considerarsi comunque tardivo. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in tre motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Taranto si difende con controricorso. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c. e il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza: le censure espongono i fatti di causa e le violazioni denunciate con argomentazioni adeguatamente sviluppate e con un puntuale richiamo agli atti processuali, consentendo a questa Corte la decisione sulle questioni sollevate sulla base di quanto esposto nell’atto di impugnazione, non occorrendo una più analitica specificazione del contenuto dei documenti, delle questioni proposte nei precedenti gradi di causa e delle decisioni di merito. 3. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 113, 165, comma primo, 347, 348 c.p.c., sostenendo che l’iscrizione a ruolo era stata regolarmente e tempestivamente effettuata mediante il deposito dell’atto di appello e della sentenza impugnata, pur essendo stata allegata all’atto introduttivo anche una velina di un ricorso alla Commissione tributaria regionale. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c., dolendosi che l’improcedibilità dell’appello sia stata pronunciata senza che l’amministrazione avesse tempestivamente sollevato eccezioni sulla regolarità della costituzione in giudizio del ricorrente, essendosi inizialmente difesa solo nel merito. Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 7 e 32 d.lgs. 150/2011. Si afferma che l’appello era stato proposto correttamente con citazione, essendo stata impugnate intimazioni di pagamento sottoposte al rito ordinario. 4. I tre motivi sono fondati. Dall’esame degli atti di causa si rileva che il ricorrente aveva proceduto all’iscrizione a ruolo nel rispetto del termine di legge: è in atti l’attestazione di cancelleria che comprova la tempestività della costituzione, effettuata nei dieci giorni dalla notifica del gravame (in data 8.11.2017) ed è annotato nell’indice del fascicolo d’ufficio il deposito della citazione di appello che, in mancanza di rilievi del cancelliere, d eve considerarsi prodott o al momento dell’iscrizione (Cass. 20817/2006 ) , al più in allegato ad un ricorso tributario. L'improcedibilità dell'appello è comminata dall'art. 348, primo comma, c.p.c. per l'inosservanza del termine di costituzione dell'appellante, non per il mancato rispetto delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime dell'improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione tempestiva, inosservante delle forme di legge, soggiace al regime della nullità e al principio del raggiungimento dello scopo, in mancanza di rituale eccezione formulata nella prima difesa utile (Cass. S.U. 16598/2016; Cass.1063/2018; Cass. 7679/2019). La tempestività dell’iscrizione a ruolo non consentiva, quindi, di dichiarare l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 c.p.c., mentre, in mancanza di eccezioni formulate nella prima difesa utile, eventuali nullità, riconducibili alla mancata osservanza delle forme di costituzione da parte dell’appellante, erano sanate, con obbligo del Tribunale di valutare il merito delle contestazioni sollevate. Difatti, il Comune di Taranto, costituendosi nel rispetto del termine di legge, aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza nel merito, senza denunciare l’irregolarità - o l’assoluta mancanza - dell’iscrizione a ruolo (contestazione sollevata solo direttamente all’udienza d el [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Va infine osservato che, essendo state impugnate ingiunzioni di pagamento ex R.D. 639/1910, l’appello era stato correttamente proposto con citazione, in applicazione del rito ordinario prescritto dall’art. 32 D.LGS. 150/2011, venendo in considerazione, ai fini della tempestività del gravame, la data di notifica della citazione, eseguita entro il termine semestrale dell’art. 327 c.p.c., e non quella del deposito in cancelleria. Sono quindi accolti i tre motivi di ricorso. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Taranto, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie i tre motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Taranto, in persona di altro Magistrato, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda
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