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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34739/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 10 giugno 2023 del Magistrato di sorveglianza della stessa città che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione ai periodi 6 agosto 2013-7 dicembre 2013, 1° gennaio 2023 — 10 marzo 2023.

A fondamento del rigetto è stata posta la denuncia, in data 10 marzo 2016, per narcotraffico e quella del 10 ottobre 2017 per spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata, oltre che la condizione di irreperibilità a seguito dell'ordine di carcerazione del 5 febbraio 2021.

Il Tribunale ha ritenuto insussistenti anche i presupposti per la liberazione anticipata speciale di cui al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 avendo commesso il detenuto, dopo il primo periodo (6 agosto 2013-7 dicembre 2013) un grave delitto di natura associativa.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge.

Ha richiamato plurimi provvedimenti di concessione della liberazione anticipata emessi in proprio favore in relazione ai diversi semestri, di volta in volta, maturati.

In particolare, ha individuato profili di criticità del provvedimento per avere compiuto una valutazione di mancata partecipazione alla rieducazione smentita (ad altri fini) dallo stesso Magistrato di sorveglianza e per avere omesso ogni motivazione con riferimento alla porzione di semestre ricadente nel 2023.

Anche con riguardo alla liberazione anticipata speciale, il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'effettiva partecipazione del ricorrente all'attività di rieducazione, come emergente dai plurimi provvedimenti di concessione della liberazione anticipata.

Ha, infine, evidenziato la ricorrenza del fine pena in data 19 dicembre 2023.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione.

2. L'interesse che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez.

U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez.

U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez.

U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez.

U, n. 6624 del 2011 cit.).

Risulta da quanto emergente dalla consultazione dell'archivio SIDET del Ministero della Giustizia che il ricorrente ha espiato la pena in esecuzione in data 19 dicembre 2023 quando è stato rimesso in libertà con la causale «uscita per scarcerazione».

Nella materia di interesse è stato deciso e deve essere, ancora una volta, ribadito che «non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena. (In motivazione, la Corte ha osservato che è inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso)» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, gt) Rv. 277825).

Dall'eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe derivare al ricorrente alcun effetto favorevole.

Deve ritenersi, quindi, che sia venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso.

3. Da quanto premesso discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 10 giugno 2023 del Magistrato di sorveglianza della stessa città che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata in relazione ai periodi 6 agosto 2013-7 dicembre 2013, 1° gennaio 2023 — 10 marzo 2023. A fondamento del rigetto è stata posta la denuncia, in data 10 marzo 2016, per narcotraffico e quella del 10 ottobre 2017 per spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata, oltre che la condizione di irreperibilità a seguito dell'ordine di carcerazione del 5 febbraio 2021. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti anche i presupposti per la liberazione anticipata speciale di cui al d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 avendo commesso il detenuto, dopo il primo periodo (6 agosto 2013-7 dicembre 2013) un grave delitto di natura associativa. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge. Ha richiamato plurimi provvedimenti di concessione della liberazione anticipata emessi in proprio favore in relazione ai diversi semestri, di volta in volta, maturati. In particolare, ha individuato profili di criticità del provvedimento per avere compiuto una valutazione di mancata partecipazione alla rieducazione smentita (ad altri fini) dallo stesso Magistrato di sorveglianza e per avere omesso ogni motivazione con riferimento alla porzione di semestre ricadente nel 2023. Anche con riguardo alla liberazione anticipata speciale, il Tribunale avrebbe omesso di valutare l'effettiva partecipazione del ricorrente all'attività di rieducazione, come emergente dai plurimi provvedimenti di concessione della liberazione anticipata. Ha, infine, evidenziato la ricorrenza del fine pena in data 19 dicembre 2023. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e, in subordine, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse all'impugnazione. 2. L'interesse che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a «rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale» ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale «decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693). Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell'interesse deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165). A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che «in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.). Risulta da quanto emergente dalla consultazione dell'archivio SIDET del Ministero della Giustizia che il ricorrente ha espiato la pena in esecuzione in data 19 dicembre 2023 quando è stato rimesso in libertà con la causale «uscita per scarcerazione». Nella materia di interesse è stato deciso e deve essere, ancora una volta, ribadito che «non sussiste l'interesse del condannato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della liberazione anticipata allorché, in corso di procedimento, il medesimo sia stato scarcerato per intervenuta espiazione della pena. (In motivazione, la Corte ha osservato che è inidoneo a fondare detto interesse il credito di pena derivante dalla positiva delibazione della richiesta di riduzione, atteso che, ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., la fungibilità in sede esecutiva non è applicabile per un reato non ancora commesso)» (Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019, Frisari, gt) Rv. 277825). Dall'eventuale accoglimento del ricorso, pertanto, non potrebbe derivare al ricorrente alcun effetto favorevole. Deve ritenersi, quindi, che sia venuto meno l'interesse alla decisione del ricorso. 3. Da quanto premesso discende la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
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