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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11138/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Morresi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso di MorresiUditi:l'Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per MorresiRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 7 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona confermavala sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoMorresi colpevoli dei delitti di bancarotta documentale e patrimoniale consumatiquali amministratore unico, la [OSCURATO:PERSONA], e quale amministratore di fatto, il [OSCURATO:PERSONA],della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 15 dicembre 2011, per avere tenuto lescritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e delmovimento e degli affari (anche emettendo fatture per operazioni inesistenti) eper avere distratto i beni e le quote di partecipazione indicate al capo B.1.1.

In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservavaquanto segue.Era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad accreditarsi presso il curatore comel’amministratore di fatto della società, anche in epoca successiva alla dismissionedella carica, avvenuta nel 2007, consapevolmente riferendo delle scelte gestionalifatte.Di contro la madre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva anch’ella riferito dellagestione della società, così dimostrando di non essere stata solo una prestanomedel figlio.Quanto alla bancarotta documentale, negli ultimi anni, nel 2010 e nel 2011,non erano stati tenuti i libri contabili e tale condotta era evidentementestrumentale alle distrazioni realizzate.Distrazioni che erano state individuate grazie alla consulenza [OSCURATO:PERSONA],peraltro in termini che confutavano i raggiri che gli imputati asserivano di averepatito ad opera di terze persone.2.

Propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.2.1.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola cinque motivi.2.1.1.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione perla ritenuta sussistenza dei reati ascritti all’imputata.L’imputata non rivestiva ruolo gestionale alcuno nella società fallita.L’amministrava di fatto il figlio, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente ne era unamera prestanome.La Corte aveva affermato che, pur essendone [OSCURATO:PERSONA] l’amministratore difatto, sua madre, l’odierna ricorrente, si era dimostrata, trattando con il curatore,a perfetta conoscenza delle vicende della fallita, riferendone l’evoluzionesocietaria, il licenziamento dei dipendenti, indicandone il consulente del lavoro ela conoscenza del fatto che lo stesso consulente ed il commercialista avevanoadempiuto agli obblighi fiscali fino al 2009, nonché del fatto che, a partire dal2010, vi era stato un forte calo degli ordini e la società era andata in crisi.E tuttavia la Corte non aveva valutato in cosa fosse effettivamente consistitail ruolo di gestione della società da parte della prevenuta.

Anche considerando ilfatto che [OSCURATO:PERSONA] si era assunto ogni responsabilità.

Né poteva ritenersi, quantoalla bancarotta documentale, il dolo in re ipsa come aveva concluso la Corte.L’imputata era solo una prestanome ed in capo alla medesima era del tuttoassente l’elemento soggettivo del reato contestatole, il dolo, nel caso di specie,specifico.Si sarebbe dovuta, al più, ritenere l’ipotesi gradata, quella prevista dall’art.217 legge fall.2.1.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarottadocumentale, anche a seguito della produzione dei documenti offerti dalla difesa.La documentazione contabile (le fatture di acquisto e vendita) era stataconsegnata, seppure in ritardo, ed il curatore non l’aveva esaminata.Si doveva pertanto ritenere, anche per tale ragione, la sola bancarotta punitadall’art. 217 legge fall.E, tuttavia, la Corte aveva rilevato l’assenza delle scritture contabili (il librodegli inventari, il libro giornale, il registro dei beni ammortizzabili, il libro mastro)ed aveva ritenuto che tale omissione fosse strumentale alle distrazioni consumate.Ciò non rispondeva però al vero posto che, come si è detto, i documenti contabilierano stati consegnati, seppure in ritardo, né poteva avere rilievo il fatto che lefatture consegnate non risultassero essere state annotate.2.1.3.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarottapatrimoniale.Il consulente di parte aveva contestato le conclusioni sul punto del curatoreaffermando che le distrazioni erano la conseguenza delle truffe e dei prestiti adusura patiti che la società aveva contratto, per le quali pendeva un separatogiudizio penale.Ne era una riprova il fatto che le società Rubicone e [OSCURATO:PERSONA] (protagoniste ditale vicenda) non erano state ammesse al passivo, per avere agito, appunto, incasapevole danno della fallita.Era pertanto errato il giudizio della Corte secondo cui le due ipotesi dibancarotta contestate erano connesse e, in particolare, che la bancarottadocumentale era servita ad occultare le prove della bancarotta distrattiva.Non era stata, poi, accolta la richiesta della difesa di disporre una periziacontabile da parte del giudice, pur essendovene la necessità.2.1.4.

Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta di bancarottadocumentale nell’ipotesi prevista dall’art. 217 legge fall.Non si era, infatti, accertato lo scopo perseguito con l’oggettiva condotta diomessa tenuta della contabilità ed era pertanto evidente che doveva pervenirsialla invocata derubricazione con la conseguente declaratoria di estinzione del reatoper prescrizione.2.1.5.

Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Le si erano negate per il precedente specifico e per l’assenza di ragioni dimeritevolezza.

Le si sarebbero dovute riconoscere considerando il ruolo diprestanome ricoperto dalla ricorrente e l’avvenuta consegna dei documenticontabili.2.2.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola sei motivi diricorso.2.2.1.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione inriferimento al mancato rilievo della prescrizione dei reati.In particolare, non poteva condividersi la “prassi” seguita dai giudici del meritodi ritenere sospeso il termine di prescrizione per l’intero periodo del rinvio e nonper i sessanta giorni anche nel caso in cui lo stesso fosse stato determinatodall’astensione dei difensori dalle udienze, proclamata dalla Camere penali.Anche perché tale prassi determina un’estensione del processo che confliggecon il precetto costituzionale che ne impone la durata ragionevole.2.2.2.

Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine allavalutazione del compendio probatorio dichiarativo.Non si era tenuto conto del fatto che l’imputato aveva dismesso la carica diamministratore ben prima della consumazione dei fatti contestatigli.

Questi, poi,quando era stato sentito dal curatore, aveva mostrato di non essere a conoscenzadi tutti gli aspetti della gestione della società, così dimostrando di esserseneallontanato.Né si erano raccolti elementi di prova da cui fosse possibile dedurre che egline fosse stato l’amministratore di fatto.2.2.3.

Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento allaritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delle contestate condotte dibancarotta documentale.[OSCURATO:PERSONA] era rimasto vittima di condotte di usura, che ne avevano imposto lacondotta, così da non avere inteso agire in danno dei creditori ma solo asalvaguardia di se medesimo.La Corte non aveva considerato tale contesto neppure riqualificando labancarotta documentale nell’ipotesi di cui all’art. 217 legge fall., considerando poiche almeno parte della documentazione contabile era stata consegnata erichiedendo, il contestato delitto di bancarotta fraudolenta, il dolo specifico.Né si era neppure considerato che parte della documentazione era statasottoposta a sequestro (per il ricordato delitto di usura) e che l’imputato avevacercato di salvare la società immettendovi risorse proprie, consistite anche in beniimmobili di ingente valore.Nei confronti di un coimputato poi si era ritenuta in altro processo la solabancarotta semplice.Era del tutto mancata la prova della sussistenza del necessario dolo specifico.2.2.4.

Con il quarto motivo deduce il difetto di motivazione in relazione allacontraddizione insita nel fatto che la Corte avrebbe tratto la prova delle distrazionidalla documentazione contabile per poi affermare che la documentazione stessanon aveva consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affaridella fallita.2.2.5.

Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolaredegli artt. 63 cod. proc. pen. e 220 disp att. cod. proc. pen., per avere la Corteterritoriale utilizzato la deposizione del curatore nella parte in cui questi avevariferito delle dichiarazioni a lui rilasciate dall’imputato e dagli altri soggetti sentiti.2.2.6.

Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che,stante anche l’incensuratezza, avrebbero dovuto essere riconosciute.Sul punto la Corte, nonostante lo specifico motivo di appello, non avevamotivato.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi presentati nell’interesse degli imputati meritano accoglimento.1.

La censura preliminare, argomentata nel primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA],in riferimento alla sospensione del termine di prescrizione a seguito dellaastensione dei difensori dall’attività di udienza per l’intero periodo, è tuttaviainfondata.La decisione dei giudici del merito sul punto, infatti, non costituisce certo una“prassi” priva di idonea giustificazione ma segue l’orientamento, in diritto, diquesta Corte secondo cui, appunto, il rinvio del processo per l’adesione deidifensori alla astensione proclamata dai propri organi rappresentativi comporta lasospensione del termine di prescrizione per l’intero periodo.Si legga, in particolare e da ultimo, la motivazione della sentenza Sez. 3 n.2375 del 27/11/2024, dep. 2025, Wu, non mass., in cui si citano i precedenti, e leragioni, di tale indiscusso orientamento che muove dalla particolarità del rinvioottenuto, non per un assoluto impedimento a comparire ma per l’esplicitarsi dellalibertà associativa e professionale del difensore, orientamento espressamentecondiviso anche dalle sentenze delle Sezioni unite n. 40187 del 27/03/2014,Lattanzio e n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo (entrambe in motivazione).2.

Ritenuta infondata l’eccezione preliminare, risultano tuttavia meritevoli diaccoglimento le ulteriori doglianze, spese sulla ritenuta colpevolezza degli imputatiin ordine ai delitti di bancarotta ai medesimi ascritti.A fronte, infatti, degli articolati motivi di appello più sopra riassunti,argomentati sia in ordine al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella società (dicompartecipe alle scelte gestionali della fallita piuttosto che di mero prestanomedell’effettivo amministratore, il figlio coimputato, [OSCURATO:PERSONA]), sia in ordinealla sussistenza degli elementi essenziali e costitutivi dei delitti di bancarotta,patrimoniale e documentale, ascritti agli appellanti, la Corte di merito si eralimitata ad una motivazione apparente.Pur potendo utilizzare le dichiarazioni rilasciate al curatore dalla Mannamedesima (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 – 02), non siera, infatti, adeguatamente dimostrato in quali modi e termini la [OSCURATO:PERSONA] si fosseeffettivamente ingerita nell’amministrazione della fallita così da potersi concludereper la sua consapevolezza in ordine ai delitti consumati dal figlio, pacificamentel’amministratore di fatto della società.Quanto alla bancarotta patrimoniale, si era fatto solo un troppo generico rinvioa quanto motivato dal primo giudice ed a quanto accertato dal consulente senzacosì fornire adeguata risposta alle obiezioni delle difese circa la riconducibilità delsupposto depauperamento alle necessità derivanti dall’essere, l’imputato [OSCURATO:PERSONA],rimasto vittima di truffa e usura.In assenza di congrua motivazione sulle distrazioni, viene pertanto a cadereanche il presupposto fattuale e logico grazie al quale si era concluso per lasussistenza del delitto di bancarotta documentale specifica (per omessa tenutadella contabilità), che, appunto, si era ritenuta essere strumentale al piùcomplessivo intento depauperativo.2.

Vuoti motivazionali che dovranno essere colati nel giudizio di rinvio.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11138/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1629/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Morresi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso di MorresiUditi:l'Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per MorresiRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza del 7 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona confermavala sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoMorresi colpevoli dei delitti di bancarotta documentale e patrimoniale consumatiquali amministratore unico, la [OSCURATO:PERSONA], e quale amministratore di fatto, il [OSCURATO:PERSONA],della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 15 dicembre 2011, per avere tenuto lescritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e delmovimento e degli affari (anche emettendo fatture per operazioni inesistenti) eper avere distratto i beni e le quote di partecipazione indicate al capo B.1.1.

In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservavaquanto segue.Era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad accreditarsi presso il curatore comel’amministratore di fatto della società, anche in epoca successiva alla dismissionedella carica, avvenuta nel 2007, consapevolmente riferendo delle scelte gestionalifatte.Di contro la madre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva anch’ella riferito dellagestione della società, così dimostrando di non essere stata solo una prestanomedel figlio.Quanto alla bancarotta documentale, negli ultimi anni, nel 2010 e nel 2011,non erano stati tenuti i libri contabili e tale condotta era evidentementestrumentale alle distrazioni realizzate.Distrazioni che erano state individuate grazie alla consulenza [OSCURATO:PERSONA],peraltro in termini che confutavano i raggiri che gli imputati asserivano di averepatito ad opera di terze persone.2.

Propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.2.1.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola cinque motivi.2.1.1.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione perla ritenuta sussistenza dei reati ascritti all’imputata.L’imputata non rivestiva ruolo gestionale alcuno nella società fallita.L’amministrava di fatto il figlio, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente ne era unamera prestanome.La Corte aveva affermato che, pur essendone [OSCURATO:PERSONA] l’amministratore difatto, sua madre, l’odierna ricorrente, si era dimostrata, trattando con il curatore,a perfetta conoscenza delle vicende della fallita, riferendone l’evoluzionesocietaria, il licenziamento dei dipendenti, indicandone il consulente del lavoro ela conoscenza del fatto che lo stesso consulente ed il commercialista avevanoadempiuto agli obblighi fiscali fino al 2009, nonché del fatto che, a partire dal2010, vi era stato un forte calo degli ordini e la società era andata in crisi.E tuttavia la Corte non aveva valutato in cosa fosse effettivamente consistitail ruolo di gestione della società da parte della prevenuta.

Anche considerando ilfatto che [OSCURATO:PERSONA] si era assunto ogni responsabilità.

Né poteva ritenersi, quantoalla bancarotta documentale, il dolo in re ipsa come aveva concluso la Corte.L’imputata era solo una prestanome ed in capo alla medesima era del tuttoassente l’elemento soggettivo del reato contestatole, il dolo, nel caso di specie,specifico.Si sarebbe dovuta, al più, ritenere l’ipotesi gradata, quella prevista dall’art.217 legge fall.2.1.2.

Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarottadocumentale, anche a seguito della produzione dei documenti offerti dalla difesa.La documentazione contabile (le fatture di acquisto e vendita) era stataconsegnata, seppure in ritardo, ed il curatore non l’aveva esaminata.Si doveva pertanto ritenere, anche per tale ragione, la sola bancarotta punitadall’art. 217 legge fall.E, tuttavia, la Corte aveva rilevato l’assenza delle scritture contabili (il librodegli inventari, il libro giornale, il registro dei beni ammortizzabili, il libro mastro)ed aveva ritenuto che tale omissione fosse strumentale alle distrazioni consumate.Ciò non rispondeva però al vero posto che, come si è detto, i documenti contabilierano stati consegnati, seppure in ritardo, né poteva avere rilievo il fatto che lefatture consegnate non risultassero essere state annotate.2.1.3.

Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarottapatrimoniale.Il consulente di parte aveva contestato le conclusioni sul punto del curatoreaffermando che le distrazioni erano la conseguenza delle truffe e dei prestiti adusura patiti che la società aveva contratto, per le quali pendeva un separatogiudizio penale.Ne era una riprova il fatto che le società Rubicone e [OSCURATO:PERSONA] (protagoniste ditale vicenda) non erano state ammesse al passivo, per avere agito, appunto, incasapevole danno della fallita.Era pertanto errato il giudizio della Corte secondo cui le due ipotesi dibancarotta contestate erano connesse e, in particolare, che la bancarottadocumentale era servita ad occultare le prove della bancarotta distrattiva.Non era stata, poi, accolta la richiesta della difesa di disporre una periziacontabile da parte del giudice, pur essendovene la necessità.2.1.4.

Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta di bancarottadocumentale nell’ipotesi prevista dall’art. 217 legge fall.Non si era, infatti, accertato lo scopo perseguito con l’oggettiva condotta diomessa tenuta della contabilità ed era pertanto evidente che doveva pervenirsialla invocata derubricazione con la conseguente declaratoria di estinzione del reatoper prescrizione.2.1.5.

Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Le si erano negate per il precedente specifico e per l’assenza di ragioni dimeritevolezza.

Le si sarebbero dovute riconoscere considerando il ruolo diprestanome ricoperto dalla ricorrente e l’avvenuta consegna dei documenticontabili.2.2.

L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola sei motivi diricorso.2.2.1.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione inriferimento al mancato rilievo della prescrizione dei reati.In particolare, non poteva condividersi la “prassi” seguita dai giudici del meritodi ritenere sospeso il termine di prescrizione per l’intero periodo del rinvio e nonper i sessanta giorni anche nel caso in cui lo stesso fosse stato determinatodall’astensione dei difensori dalle udienze, proclamata dalla Camere penali.Anche perché tale prassi determina un’estensione del processo che confliggecon il precetto costituzionale che ne impone la durata ragionevole.2.2.2.

Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine allavalutazione del compendio probatorio dichiarativo.Non si era tenuto conto del fatto che l’imputato aveva dismesso la carica diamministratore ben prima della consumazione dei fatti contestatigli.

Questi, poi,quando era stato sentito dal curatore, aveva mostrato di non essere a conoscenzadi tutti gli aspetti della gestione della società, così dimostrando di esserseneallontanato.Né si erano raccolti elementi di prova da cui fosse possibile dedurre che egline fosse stato l’amministratore di fatto.2.2.3.

Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento allaritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delle contestate condotte dibancarotta documentale.[OSCURATO:PERSONA] era rimasto vittima di condotte di usura, che ne avevano imposto lacondotta, così da non avere inteso agire in danno dei creditori ma solo asalvaguardia di se medesimo.La Corte non aveva considerato tale contesto neppure riqualificando labancarotta documentale nell’ipotesi di cui all’art. 217 legge fall., considerando poiche almeno parte della documentazione contabile era stata consegnata erichiedendo, il contestato delitto di bancarotta fraudolenta, il dolo specifico.Né si era neppure considerato che parte della documentazione era statasottoposta a sequestro (per il ricordato delitto di usura) e che l’imputato avevacercato di salvare la società immettendovi risorse proprie, consistite anche in beniimmobili di ingente valore.Nei confronti di un coimputato poi si era ritenuta in altro processo la solabancarotta semplice.Era del tutto mancata la prova della sussistenza del necessario dolo specifico.2.2.4.

Con il quarto motivo deduce il difetto di motivazione in relazione allacontraddizione insita nel fatto che la Corte avrebbe tratto la prova delle distrazionidalla documentazione contabile per poi affermare che la documentazione stessanon aveva consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affaridella fallita.2.2.5.

Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolaredegli artt. 63 cod. proc. pen. e 220 disp att. cod. proc. pen., per avere la Corteterritoriale utilizzato la deposizione del curatore nella parte in cui questi avevariferito delle dichiarazioni a lui rilasciate dall’imputato e dagli altri soggetti sentiti.2.2.6.

Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che,stante anche l’incensuratezza, avrebbero dovuto essere riconosciute.Sul punto la Corte, nonostante lo specifico motivo di appello, non avevamotivato.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi presentati nell’interesse degli imputati meritano accoglimento.1.

La censura preliminare, argomentata nel primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA],in riferimento alla sospensione del termine di prescrizione a seguito dellaastensione dei difensori dall’attività di udienza per l’intero periodo, è tuttaviainfondata.La decisione dei giudici del merito sul punto, infatti, non costituisce certo una“prassi” priva di idonea giustificazione ma segue l’orientamento, in diritto, diquesta Corte secondo cui, appunto, il rinvio del processo per l’adesione deidifensori alla astensione proclamata dai propri organi rappresentativi comporta lasospensione del termine di prescrizione per l’intero periodo.Si legga, in particolare e da ultimo, la motivazione della sentenza Sez. 3 n.2375 del 27/11/2024, dep. 2025, Wu, non mass., in cui si citano i precedenti, e leragioni, di tale indiscusso orientamento che muove dalla particolarità del rinvioottenuto, non per un assoluto impedimento a comparire ma per l’esplicitarsi dellalibertà associativa e professionale del difensore, orientamento espressamentecondiviso anche dalle sentenze delle Sezioni unite n. 40187 del 27/03/2014,Lattanzio e n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo (entrambe in motivazione).2.

Ritenuta infondata l’eccezione preliminare, risultano tuttavia meritevoli diaccoglimento le ulteriori doglianze, spese sulla ritenuta colpevolezza degli imputatiin ordine ai delitti di bancarotta ai medesimi ascritti.A fronte, infatti, degli articolati motivi di appello più sopra riassunti,argomentati sia in ordine al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella società (dicompartecipe alle scelte gestionali della fallita piuttosto che di mero prestanomedell’effettivo amministratore, il figlio coimputato, [OSCURATO:PERSONA]), sia in ordinealla sussistenza degli elementi essenziali e costitutivi dei delitti di bancarotta,patrimoniale e documentale, ascritti agli appellanti, la Corte di merito si eralimitata ad una motivazione apparente.Pur potendo utilizzare le dichiarazioni rilasciate al curatore dalla Mannamedesima (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 – 02), non siera, infatti, adeguatamente dimostrato in quali modi e termini la [OSCURATO:PERSONA] si fosseeffettivamente ingerita nell’amministrazione della fallita così da potersi concludereper la sua consapevolezza in ordine ai delitti consumati dal figlio, pacificamentel’amministratore di fatto della società.Quanto alla bancarotta patrimoniale, si era fatto solo un troppo generico rinvioa quanto motivato dal primo giudice ed a quanto accertato dal consulente senzacosì fornire adeguata risposta alle obiezioni delle difese circa la riconducibilità delsupposto depauperamento alle necessità derivanti dall’essere, l’imputato [OSCURATO:PERSONA],rimasto vittima di truffa e usura.In assenza di congrua motivazione sulle distrazioni, viene pertanto a cadereanche il presupposto fattuale e logico grazie al quale si era concluso per lasussistenza del delitto di bancarotta documentale specifica (per omessa tenutadella contabilità), che, appunto, si era ritenuta essere strumentale al piùcomplessivo intento depauperativo.2.

Vuoti motivazionali che dovranno essere colati nel giudizio di rinvio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte diappello di Perugia.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte diappello di Perugia.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Morresi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso di MorresiUditi:l'Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per MorresiRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 7 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona confermavala sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoMorresi colpevoli dei delitti di bancarotta documentale e patrimoniale consumatiquali amministratore unico, la [OSCURATO:PERSONA], e quale amministratore di fatto, il [OSCURATO:PERSONA],della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 15 dicembre 2011, per avere tenuto lescritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e delmovimento e degli affari (anche emettendo fatture per operazioni inesistenti) eper avere distratto i beni e le quote di partecipazione indicate al capo B.1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservavaquanto segue.Era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad accreditarsi presso il curatore comel’amministratore di fatto della società, anche in epoca successiva alla dismissionedella carica, avvenuta nel 2007, consapevolmente riferendo delle scelte gestionalifatte.Di contro la madre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva anch’ella riferito dellagestione della società, così dimostrando di non essere stata solo una prestanomedel figlio.Quanto alla bancarotta documentale, negli ultimi anni, nel 2010 e nel 2011,non erano stati tenuti i libri contabili e tale condotta era evidentementestrumentale alle distrazioni realizzate.Distrazioni che erano state individuate grazie alla consulenza [OSCURATO:PERSONA],peraltro in termini che confutavano i raggiri che gli imputati asserivano di averepatito ad opera di terze persone.2. Propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.2.1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola cinque motivi.2.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione perla ritenuta sussistenza dei reati ascritti all’imputata.L’imputata non rivestiva ruolo gestionale alcuno nella società fallita.L’amministrava di fatto il figlio, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente ne era unamera prestanome.La Corte aveva affermato che, pur essendone [OSCURATO:PERSONA] l’amministratore difatto, sua madre, l’odierna ricorrente, si era dimostrata, trattando con il curatore,a perfetta conoscenza delle vicende della fallita, riferendone l’evoluzionesocietaria, il licenziamento dei dipendenti, indicandone il consulente del lavoro ela conoscenza del fatto che lo stesso consulente ed il commercialista avevanoadempiuto agli obblighi fiscali fino al 2009, nonché del fatto che, a partire dal2010, vi era stato un forte calo degli ordini e la società era andata in crisi.E tuttavia la Corte non aveva valutato in cosa fosse effettivamente consistitail ruolo di gestione della società da parte della prevenuta. Anche considerando ilfatto che [OSCURATO:PERSONA] si era assunto ogni responsabilità. Né poteva ritenersi, quantoalla bancarotta documentale, il dolo in re ipsa come aveva concluso la Corte.L’imputata era solo una prestanome ed in capo alla medesima era del tuttoassente l’elemento soggettivo del reato contestatole, il dolo, nel caso di specie,specifico.Si sarebbe dovuta, al più, ritenere l’ipotesi gradata, quella prevista dall’art.217 legge fall.2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarottadocumentale, anche a seguito della produzione dei documenti offerti dalla difesa.La documentazione contabile (le fatture di acquisto e vendita) era stataconsegnata, seppure in ritardo, ed il curatore non l’aveva esaminata.Si doveva pertanto ritenere, anche per tale ragione, la sola bancarotta punitadall’art. 217 legge fall.E, tuttavia, la Corte aveva rilevato l’assenza delle scritture contabili (il librodegli inventari, il libro giornale, il registro dei beni ammortizzabili, il libro mastro)ed aveva ritenuto che tale omissione fosse strumentale alle distrazioni consumate.Ciò non rispondeva però al vero posto che, come si è detto, i documenti contabilierano stati consegnati, seppure in ritardo, né poteva avere rilievo il fatto che lefatture consegnate non risultassero essere state annotate.2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarottapatrimoniale.Il consulente di parte aveva contestato le conclusioni sul punto del curatoreaffermando che le distrazioni erano la conseguenza delle truffe e dei prestiti adusura patiti che la società aveva contratto, per le quali pendeva un separatogiudizio penale.Ne era una riprova il fatto che le società Rubicone e [OSCURATO:PERSONA] (protagoniste ditale vicenda) non erano state ammesse al passivo, per avere agito, appunto, incasapevole danno della fallita.Era pertanto errato il giudizio della Corte secondo cui le due ipotesi dibancarotta contestate erano connesse e, in particolare, che la bancarottadocumentale era servita ad occultare le prove della bancarotta distrattiva.Non era stata, poi, accolta la richiesta della difesa di disporre una periziacontabile da parte del giudice, pur essendovene la necessità.2.1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta di bancarottadocumentale nell’ipotesi prevista dall’art. 217 legge fall.Non si era, infatti, accertato lo scopo perseguito con l’oggettiva condotta diomessa tenuta della contabilità ed era pertanto evidente che doveva pervenirsialla invocata derubricazione con la conseguente declaratoria di estinzione del reatoper prescrizione.2.1.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Le si erano negate per il precedente specifico e per l’assenza di ragioni dimeritevolezza. Le si sarebbero dovute riconoscere considerando il ruolo diprestanome ricoperto dalla ricorrente e l’avvenuta consegna dei documenticontabili.2.2. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola sei motivi diricorso.2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione inriferimento al mancato rilievo della prescrizione dei reati.In particolare, non poteva condividersi la “prassi” seguita dai giudici del meritodi ritenere sospeso il termine di prescrizione per l’intero periodo del rinvio e nonper i sessanta giorni anche nel caso in cui lo stesso fosse stato determinatodall’astensione dei difensori dalle udienze, proclamata dalla Camere penali.Anche perché tale prassi determina un’estensione del processo che confliggecon il precetto costituzionale che ne impone la durata ragionevole.2.2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine allavalutazione del compendio probatorio dichiarativo.Non si era tenuto conto del fatto che l’imputato aveva dismesso la carica diamministratore ben prima della consumazione dei fatti contestatigli. Questi, poi,quando era stato sentito dal curatore, aveva mostrato di non essere a conoscenzadi tutti gli aspetti della gestione della società, così dimostrando di esserseneallontanato.Né si erano raccolti elementi di prova da cui fosse possibile dedurre che egline fosse stato l’amministratore di fatto.2.2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento allaritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delle contestate condotte dibancarotta documentale.[OSCURATO:PERSONA] era rimasto vittima di condotte di usura, che ne avevano imposto lacondotta, così da non avere inteso agire in danno dei creditori ma solo asalvaguardia di se medesimo.La Corte non aveva considerato tale contesto neppure riqualificando labancarotta documentale nell’ipotesi di cui all’art. 217 legge fall., considerando poiche almeno parte della documentazione contabile era stata consegnata erichiedendo, il contestato delitto di bancarotta fraudolenta, il dolo specifico.Né si era neppure considerato che parte della documentazione era statasottoposta a sequestro (per il ricordato delitto di usura) e che l’imputato avevacercato di salvare la società immettendovi risorse proprie, consistite anche in beniimmobili di ingente valore.Nei confronti di un coimputato poi si era ritenuta in altro processo la solabancarotta semplice.Era del tutto mancata la prova della sussistenza del necessario dolo specifico.2.2.4. Con il quarto motivo deduce il difetto di motivazione in relazione allacontraddizione insita nel fatto che la Corte avrebbe tratto la prova delle distrazionidalla documentazione contabile per poi affermare che la documentazione stessanon aveva consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affaridella fallita.2.2.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolaredegli artt. 63 cod. proc. pen. e 220 disp att. cod. proc. pen., per avere la Corteterritoriale utilizzato la deposizione del curatore nella parte in cui questi avevariferito delle dichiarazioni a lui rilasciate dall’imputato e dagli altri soggetti sentiti.2.2.6. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che,stante anche l’incensuratezza, avrebbero dovuto essere riconosciute.Sul punto la Corte, nonostante lo specifico motivo di appello, non avevamotivato.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi presentati nell’interesse degli imputati meritano accoglimento.1. La censura preliminare, argomentata nel primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA],in riferimento alla sospensione del termine di prescrizione a seguito dellaastensione dei difensori dall’attività di udienza per l’intero periodo, è tuttaviainfondata.La decisione dei giudici del merito sul punto, infatti, non costituisce certo una“prassi” priva di idonea giustificazione ma segue l’orientamento, in diritto, diquesta Corte secondo cui, appunto, il rinvio del processo per l’adesione deidifensori alla astensione proclamata dai propri organi rappresentativi comporta lasospensione del termine di prescrizione per l’intero periodo.Si legga, in particolare e da ultimo, la motivazione della sentenza Sez. 3 n.2375 del 27/11/2024, dep. 2025, Wu, non mass., in cui si citano i precedenti, e leragioni, di tale indiscusso orientamento che muove dalla particolarità del rinvioottenuto, non per un assoluto impedimento a comparire ma per l’esplicitarsi dellalibertà associativa e professionale del difensore, orientamento espressamentecondiviso anche dalle sentenze delle Sezioni unite n. 40187 del 27/03/2014,Lattanzio e n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo (entrambe in motivazione).2. Ritenuta infondata l’eccezione preliminare, risultano tuttavia meritevoli diaccoglimento le ulteriori doglianze, spese sulla ritenuta colpevolezza degli imputatiin ordine ai delitti di bancarotta ai medesimi ascritti.A fronte, infatti, degli articolati motivi di appello più sopra riassunti,argomentati sia in ordine al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella società (dicompartecipe alle scelte gestionali della fallita piuttosto che di mero prestanomedell’effettivo amministratore, il figlio coimputato, [OSCURATO:PERSONA]), sia in ordinealla sussistenza degli elementi essenziali e costitutivi dei delitti di bancarotta,patrimoniale e documentale, ascritti agli appellanti, la Corte di merito si eralimitata ad una motivazione apparente.Pur potendo utilizzare le dichiarazioni rilasciate al curatore dalla Mannamedesima (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 – 02), non siera, infatti, adeguatamente dimostrato in quali modi e termini la [OSCURATO:PERSONA] si fosseeffettivamente ingerita nell’amministrazione della fallita così da potersi concludereper la sua consapevolezza in ordine ai delitti consumati dal figlio, pacificamentel’amministratore di fatto della società.Quanto alla bancarotta patrimoniale, si era fatto solo un troppo generico rinvioa quanto motivato dal primo giudice ed a quanto accertato dal consulente senzacosì fornire adeguata risposta alle obiezioni delle difese circa la riconducibilità delsupposto depauperamento alle necessità derivanti dall’essere, l’imputato [OSCURATO:PERSONA],rimasto vittima di truffa e usura.In assenza di congrua motivazione sulle distrazioni, viene pertanto a cadereanche il presupposto fattuale e logico grazie al quale si era concluso per lasussistenza del delitto di bancarotta documentale specifica (per omessa tenutadella contabilità), che, appunto, si era ritenuta essere strumentale al piùcomplessivo intento depauperativo.2. Vuoti motivazionali che dovranno essere colati nel giudizio di rinvio.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11138/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGRAZIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1629/2025ENRICO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCIANO CAVALLONEha pronunciato la seguenteSENTENZAsui ricorsi proposti da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Morresi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimentoimpugnato per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso di MorresiUditi:l'Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], per MorresiRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 7 aprile 2025, la Corte di appello di Ancona confermavala sentenza del Tribunale di Fermo che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e FrancescoMorresi colpevoli dei delitti di bancarotta documentale e patrimoniale consumatiquali amministratore unico, la [OSCURATO:PERSONA], e quale amministratore di fatto, il [OSCURATO:PERSONA],della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita il 15 dicembre 2011, per avere tenuto lescritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e delmovimento e degli affari (anche emettendo fatture per operazioni inesistenti) eper avere distratto i beni e le quote di partecipazione indicate al capo B.1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservavaquanto segue.Era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad accreditarsi presso il curatore comel’amministratore di fatto della società, anche in epoca successiva alla dismissionedella carica, avvenuta nel 2007, consapevolmente riferendo delle scelte gestionalifatte.Di contro la madre del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], aveva anch’ella riferito dellagestione della società, così dimostrando di non essere stata solo una prestanomedel figlio.Quanto alla bancarotta documentale, negli ultimi anni, nel 2010 e nel 2011,non erano stati tenuti i libri contabili e tale condotta era evidentementestrumentale alle distrazioni realizzate.Distrazioni che erano state individuate grazie alla consulenza [OSCURATO:PERSONA],peraltro in termini che confutavano i raggiri che gli imputati asserivano di averepatito ad opera di terze persone.2. Propongono distinti ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori.2.1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola cinque motivi.2.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione perla ritenuta sussistenza dei reati ascritti all’imputata.L’imputata non rivestiva ruolo gestionale alcuno nella società fallita.L’amministrava di fatto il figlio, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], e la ricorrente ne era unamera prestanome.La Corte aveva affermato che, pur essendone [OSCURATO:PERSONA] l’amministratore difatto, sua madre, l’odierna ricorrente, si era dimostrata, trattando con il curatore,a perfetta conoscenza delle vicende della fallita, riferendone l’evoluzionesocietaria, il licenziamento dei dipendenti, indicandone il consulente del lavoro ela conoscenza del fatto che lo stesso consulente ed il commercialista avevanoadempiuto agli obblighi fiscali fino al 2009, nonché del fatto che, a partire dal2010, vi era stato un forte calo degli ordini e la società era andata in crisi.E tuttavia la Corte non aveva valutato in cosa fosse effettivamente consistitail ruolo di gestione della società da parte della prevenuta. Anche considerando ilfatto che [OSCURATO:PERSONA] si era assunto ogni responsabilità. Né poteva ritenersi, quantoalla bancarotta documentale, il dolo in re ipsa come aveva concluso la Corte.L’imputata era solo una prestanome ed in capo alla medesima era del tuttoassente l’elemento soggettivo del reato contestatole, il dolo, nel caso di specie,specifico.Si sarebbe dovuta, al più, ritenere l’ipotesi gradata, quella prevista dall’art.217 legge fall.2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarottadocumentale, anche a seguito della produzione dei documenti offerti dalla difesa.La documentazione contabile (le fatture di acquisto e vendita) era stataconsegnata, seppure in ritardo, ed il curatore non l’aveva esaminata.Si doveva pertanto ritenere, anche per tale ragione, la sola bancarotta punitadall’art. 217 legge fall.E, tuttavia, la Corte aveva rilevato l’assenza delle scritture contabili (il librodegli inventari, il libro giornale, il registro dei beni ammortizzabili, il libro mastro)ed aveva ritenuto che tale omissione fosse strumentale alle distrazioni consumate.Ciò non rispondeva però al vero posto che, come si è detto, i documenti contabilierano stati consegnati, seppure in ritardo, né poteva avere rilievo il fatto che lefatture consegnate non risultassero essere state annotate.2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarottapatrimoniale.Il consulente di parte aveva contestato le conclusioni sul punto del curatoreaffermando che le distrazioni erano la conseguenza delle truffe e dei prestiti adusura patiti che la società aveva contratto, per le quali pendeva un separatogiudizio penale.Ne era una riprova il fatto che le società Rubicone e [OSCURATO:PERSONA] (protagoniste ditale vicenda) non erano state ammesse al passivo, per avere agito, appunto, incasapevole danno della fallita.Era pertanto errato il giudizio della Corte secondo cui le due ipotesi dibancarotta contestate erano connesse e, in particolare, che la bancarottadocumentale era servita ad occultare le prove della bancarotta distrattiva.Non era stata, poi, accolta la richiesta della difesa di disporre una periziacontabile da parte del giudice, pur essendovene la necessità.2.1.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta di bancarottadocumentale nell’ipotesi prevista dall’art. 217 legge fall.Non si era, infatti, accertato lo scopo perseguito con l’oggettiva condotta diomessa tenuta della contabilità ed era pertanto evidente che doveva pervenirsialla invocata derubricazione con la conseguente declaratoria di estinzione del reatoper prescrizione.2.1.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche.Le si erano negate per il precedente specifico e per l’assenza di ragioni dimeritevolezza. Le si sarebbero dovute riconoscere considerando il ruolo diprestanome ricoperto dalla ricorrente e l’avvenuta consegna dei documenticontabili.2.2. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], articola sei motivi diricorso.2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione inriferimento al mancato rilievo della prescrizione dei reati.In particolare, non poteva condividersi la “prassi” seguita dai giudici del meritodi ritenere sospeso il termine di prescrizione per l’intero periodo del rinvio e nonper i sessanta giorni anche nel caso in cui lo stesso fosse stato determinatodall’astensione dei difensori dalle udienze, proclamata dalla Camere penali.Anche perché tale prassi determina un’estensione del processo che confliggecon il precetto costituzionale che ne impone la durata ragionevole.2.2.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine allavalutazione del compendio probatorio dichiarativo.Non si era tenuto conto del fatto che l’imputato aveva dismesso la carica diamministratore ben prima della consumazione dei fatti contestatigli. Questi, poi,quando era stato sentito dal curatore, aveva mostrato di non essere a conoscenzadi tutti gli aspetti della gestione della società, così dimostrando di esserseneallontanato.Né si erano raccolti elementi di prova da cui fosse possibile dedurre che egline fosse stato l’amministratore di fatto.2.2.3. Con il terzo motivo denuncia il vizio di motivazione in riferimento allaritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo delle contestate condotte dibancarotta documentale.[OSCURATO:PERSONA] era rimasto vittima di condotte di usura, che ne avevano imposto lacondotta, così da non avere inteso agire in danno dei creditori ma solo asalvaguardia di se medesimo.La Corte non aveva considerato tale contesto neppure riqualificando labancarotta documentale nell’ipotesi di cui all’art. 217 legge fall., considerando poiche almeno parte della documentazione contabile era stata consegnata erichiedendo, il contestato delitto di bancarotta fraudolenta, il dolo specifico.Né si era neppure considerato che parte della documentazione era statasottoposta a sequestro (per il ricordato delitto di usura) e che l’imputato avevacercato di salvare la società immettendovi risorse proprie, consistite anche in beniimmobili di ingente valore.Nei confronti di un coimputato poi si era ritenuta in altro processo la solabancarotta semplice.Era del tutto mancata la prova della sussistenza del necessario dolo specifico.2.2.4. Con il quarto motivo deduce il difetto di motivazione in relazione allacontraddizione insita nel fatto che la Corte avrebbe tratto la prova delle distrazionidalla documentazione contabile per poi affermare che la documentazione stessanon aveva consentito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affaridella fallita.2.2.5. Con il quinto motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolaredegli artt. 63 cod. proc. pen. e 220 disp att. cod. proc. pen., per avere la Corteterritoriale utilizzato la deposizione del curatore nella parte in cui questi avevariferito delle dichiarazioni a lui rilasciate dall’imputato e dagli altri soggetti sentiti.2.2.6. Con il sesto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio dimotivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche che,stante anche l’incensuratezza, avrebbero dovuto essere riconosciute.Sul punto la Corte, nonostante lo specifico motivo di appello, non avevamotivato.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi presentati nell’interesse degli imputati meritano accoglimento.1. La censura preliminare, argomentata nel primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA],in riferimento alla sospensione del termine di prescrizione a seguito dellaastensione dei difensori dall’attività di udienza per l’intero periodo, è tuttaviainfondata.La decisione dei giudici del merito sul punto, infatti, non costituisce certo una“prassi” priva di idonea giustificazione ma segue l’orientamento, in diritto, diquesta Corte secondo cui, appunto, il rinvio del processo per l’adesione deidifensori alla astensione proclamata dai propri organi rappresentativi comporta lasospensione del termine di prescrizione per l’intero periodo.Si legga, in particolare e da ultimo, la motivazione della sentenza Sez. 3 n.2375 del 27/11/2024, dep. 2025, Wu, non mass., in cui si citano i precedenti, e leragioni, di tale indiscusso orientamento che muove dalla particolarità del rinvioottenuto, non per un assoluto impedimento a comparire ma per l’esplicitarsi dellalibertà associativa e professionale del difensore, orientamento espressamentecondiviso anche dalle sentenze delle Sezioni unite n. 40187 del 27/03/2014,Lattanzio e n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo (entrambe in motivazione).2. Ritenuta infondata l’eccezione preliminare, risultano tuttavia meritevoli diaccoglimento le ulteriori doglianze, spese sulla ritenuta colpevolezza degli imputatiin ordine ai delitti di bancarotta ai medesimi ascritti.A fronte, infatti, degli articolati motivi di appello più sopra riassunti,argomentati sia in ordine al ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nella società (dicompartecipe alle scelte gestionali della fallita piuttosto che di mero prestanomedell’effettivo amministratore, il figlio coimputato, [OSCURATO:PERSONA]), sia in ordinealla sussistenza degli elementi essenziali e costitutivi dei delitti di bancarotta,patrimoniale e documentale, ascritti agli appellanti, la Corte di merito si eralimitata ad una motivazione apparente.Pur potendo utilizzare le dichiarazioni rilasciate al curatore dalla Mannamedesima (Sez. 5, n. 17828 del 09/02/2023, Caserta, Rv. 284589 – 02), non siera, infatti, adeguatamente dimostrato in quali modi e termini la [OSCURATO:PERSONA] si fosseeffettivamente ingerita nell’amministrazione della fallita così da potersi concludereper la sua consapevolezza in ordine ai delitti consumati dal figlio, pacificamentel’amministratore di fatto della società.Quanto alla bancarotta patrimoniale, si era fatto solo un troppo generico rinvioa quanto motivato dal primo giudice ed a quanto accertato dal consulente senzacosì fornire adeguata risposta alle obiezioni delle difese circa la riconducibilità delsupposto depauperamento alle necessità derivanti dall’essere, l’imputato [OSCURATO:PERSONA],rimasto vittima di truffa e usura.In assenza di congrua motivazione sulle distrazioni, viene pertanto a cadereanche il presupposto fattuale e logico grazie al quale si era concluso per lasussistenza del delitto di bancarotta documentale specifica (per omessa tenutadella contabilità), che, appunto, si era ritenuta essere strumentale al piùcomplessivo intento depauperativo.2. Vuoti motivazionali che dovranno essere colati nel giudizio di rinvio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte diappello di Perugia.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore    Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MiccoliP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte diappello di Perugia.Così deciso, in Roma il 18 dicembre 2025.Il Consigliere estensore    Il PresidenteEnrico [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris