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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32532/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OODPVE0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti in primo grado pronunciata per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 99, comma 4, cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2018).

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Il diritto vivente ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, nella specie dettagliato e ampio circa l'indicazione delle ragioni per le quali la condotta (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

3.2. Ciò premesso, si osserva che, come rilevato nell'ordinanza impugnata, le censure formulate con l'unico motivo di appello proposto, protese ad ottenere la disapplicazione della recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale, contestata e ritenuta, o, almeno, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n. 4 in regime di prevalenza sull'aggravante ex art. 99, comma 4, cod. pen., risultano genericamente formulate, vuoi perché sono sviluppate (quanto alla richiesta di esclusione della recidiva) tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza appellata, vuoi perché non tengono conto che rispetto alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. vige il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sancito dall'art. 69, comma 4, cod. pen..

3.3. Ne viene che il rilevato difetto di specificità del gravame, nel senso prospettato dalla Corte d'appello, risulta senz'altro sussistente e il motivo di ricorso si sforza di porvi rimedio mediante argomenti privi di effettivo confronto critico con le rationes della decisione impugnata.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI OODPVE0) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna nei suoi confronti in primo grado pronunciata per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 99, comma 4, cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA] il 13 dicembre 2018). 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Il diritto vivente ha enunciato il principio di diritto secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato, nella specie dettagliato e ampio circa l'indicazione delle ragioni per le quali la condotta (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.2. Ciò premesso, si osserva che, come rilevato nell'ordinanza impugnata, le censure formulate con l'unico motivo di appello proposto, protese ad ottenere la disapplicazione della recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale, contestata e ritenuta, o, almeno, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62 n. 4 in regime di prevalenza sull'aggravante ex art. 99, comma 4, cod. pen., risultano genericamente formulate, vuoi perché sono sviluppate (quanto alla richiesta di esclusione della recidiva) tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza appellata, vuoi perché non tengono conto che rispetto alla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. vige il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sancito dall'art. 69, comma 4, cod. pen.. 3.3. Ne viene che il rilevato difetto di specificità del gravame, nel senso prospettato dalla Corte d'appello, risulta senz'altro sussistente e il motivo di ricorso si sforza di porvi rimedio mediante argomenti privi di effettivo confronto critico con le rationes della decisione impugnata. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore
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