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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2018

ECLI:EU:C:2018:819
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016CC0680

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 4 ottobre 2018 ( 1 ) Causa C‑680/16 P Dr. [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Direttiva 2001/83/CE – Medicinali per uso umano – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ordina agli Stati membri la revoca e la modifica delle autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio dei medicinali per uso topico contenenti lo 0,01% di peso di estradiolo – Presupposti del deferimento al comitato per i medicinali per uso umano – Imparzialità oggettiva – Diritto di essere sentiti – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento» Indice

I. Contesto normativo

II. Fatti

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

V. Analisi A. Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 31 e 32 del codice HUM

1. Sulla prima parte, relativa all’interpretazione erronea dell’articolo 31 del codice HUM

a) Sintesi degli argomenti delle parti

b) Valutazione

2. Sulla seconda parte, relativa alla violazione dell’obbligo di neutralità sancito dall’articolo 32, paragrafo 2, del codice HUM e del principio di un esame diligente e imparziale enunciato all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta

a) Sintesi degli argomenti delle parti

b) Valutazione

3. Sulla terza parte, relativa alla violazione dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM e del diritto di essere sentiti

a) Sintesi degli argomenti delle parti

b) Valutazione

4. Conclusione sul primo motivo di impugnazione B. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 116, paragrafo 1, e 126, paragrafo 1, del codice HUM

1. Sulla prima parte, relativa alla violazione dei principi di ripartizione dell’onere di allegazione e dell’onere della prova, derivante dal fatto che l’esistenza di un rischio è fondata sulla mancanza di studi successivi all’autorizzazione

a) Sintesi degli argomenti delle parti

b) Valutazione

2. Sulla seconda parte, relativa alla mancanza di un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP

a) Sintesi degli argomenti delle parti

b) Valutazione

3. Sulla terza parte, relativa alla valutazione erronea dei rischi dovuta alla mancata considerazione dei dati della farmacovigilanza

a) Sintesi degli argomenti delle parti

b) Valutazione

4. Sulla quarta parte, relativa alla presentazione erronea dei dati di farmacovigilanza disponibili e all’inesattezza del contenuto degli orientamenti scientifici nel parere definitivo del CHMP

a) Sintesi degli argomenti delle parti

b) Valutazione

5. Conclusione sul secondo motivo di impugnazione C. Sul terzo motivo, concernente la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

1. Sulla prima parte, fondata sulla violazione del principio di proporzionalità

a) Sintesi degli argomenti delle parti

b) Valutazione

2. Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio della parità di trattamento

a) Sintesi degli argomenti delle parti

b) Valutazione

3. Conclusione sul terzo motivo di impugnazione

VI. Sul ricorso dinanzi al Tribunale

VII. Sulle spese

VIII. Conclusione

1. Con la loro impugnazione, la Dr. [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «prima ricorrente») e la [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑672/14, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:623 ).

2. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso delle menzionate società diretto all’annullamento della decisione di esecuzione C(2014) 6030 final della [OSCURATO:PERSONA], del 19 agosto 2014, relativa, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali contenenti estradiolo ad alto dosaggio per uso topico (in prosieguo: la «decisione di esecuzione»).

Tale decisione di esecuzione aveva stabilito, sulla scorta delle conclusioni del parere definitivo del comitato per i medicinali per uso umano (in prosieguo: il «CHMP»), che il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») del medicinale di cui trattasi, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] N, doveva essere subordinato alla condizione di una limitazione a quattro settimane della durata del trattamento con contemporanea esclusione di un’applicazione ripetuta.

3. La presente impugnazione fornisce alla Corte l’occasione di pronunciarsi per la prima volta sull’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( 2 ) (in prosieguo: il «codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano» o il «codice HUM»), e in particolare sulle condizioni per il deferimento al CHMP da parte delle autorità nazionali competenti nel contesto di tale procedura.

La Corte è inoltre chiamata a pronunciarsi per la prima volta sull’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM, precisando la portata del diritto di essere sentiti conferito da tale disposizione al richiedente o al titolare dell’AIC, nonché sulla questione se la nomina a relatore generale del CHMP di un membro dell’autorità nazionale che l’ha adito, nell’ambito della procedura prevista all’articolo 31 del codice HUM, sia compatibile con il principio di imparzialità sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

I. Contesto normativo

4. L’articolo 31 del codice HUM dispone quanto segue: «1.

In casi particolari che coinvolgono gli interessi dell’Unione, gli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA], il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio adiscono il comitato [per i medicinali per uso umano] affinché si applichi la procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34 prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio, oppure su qualsiasi altra variazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio che appare necessaria.

Qualora [tale rinvio risulti necessario a seguito della] valutazione di dati connessi alla farmacovigilanza di un medicinale autorizzato [...], la questione è deferita al comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e si può applicare l’articolo 107 undecies , paragrafo

2. Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza formula una raccomandazione secondo la procedura di cui all’articolo

32. La raccomandazione finale è trasmessa al comitato per i medicinali per uso umano o al gruppo di coordinamento, secondo il caso, e si applica la procedura di cui all’articolo 107 duodecies (…)».

5. L’articolo 32 del codice HUM così prevede: «1.

Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato esamina la questione ed emette un parere motivato entro 60 giorni dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta.

Tuttavia, nei casi sottoposti al comitato a norma degli articoli 30 e 31, il comitato può prorogare tale termine per un ulteriore periodo fino a 90 giorni, tenendo conto dei pareri dei richiedenti o dei titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio interessati.

In caso d’urgenza e su proposta del suo presidente, il comitato può fissare un termine più breve.

2. Per esaminare la questione, il comitato designa uno dei propri membri come relatore.

Esso può inoltre nominare esperti indipendenti per una consulenza su questioni specifiche.

Nella nomina il comitato definisce i compiti degli esperti e specifica il termine per l’espletamento di tali compiti.

3. Prima di emettere un parere, il comitato dà al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio la facoltà di presentare spiegazioni scritte o orali, entro un termine che preciserà.

Il parere del comitato è accompagnato dalla bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e dalle bozze di etichettatura e di foglietto illustrativo.

Se necessario, il comitato può invitare altre persone a fornirgli informazioni riguardanti la questione all’esame.

Il comitato può sospendere il decorso dei termini di cui al paragrafo 1 per consentire al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di preparare le sue spiegazioni.

4. L’agenzia [europea per i medicinali] informa immediatamente il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio se dal parere del comitato risulta una delle seguenti circostanze: a) la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione; b) il riassunto delle caratteristiche del prodotto presentato dal richiedente o dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’articolo 11 dovrebbe essere modificato; c) l’autorizzazione dovrebbe essere subordinata a determinate condizioni, con riferimento alle condizioni considerate fondamentali per l’uso sicuro ed efficace del medicinale, inclusa la farmacovigilanza; d) l’autorizzazione all’immissione in commercio dovrebbe essere sospesa, modificata o revocata.

Entro 15 giorni dalla ricezione del parere, il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può comunicare per iscritto all’agenzia che intende presentare domanda di riesame del parere.

In tal caso egli trasmette all’agenzia una motivazione particolareggiata della sua domanda entro 60 giorni dalla ricezione del parere.

Nei 60 giorni successivi alla ricezione dei motivi della domanda, il comitato riesamina il proprio parere a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 726/2004 [ ( 3 )].

Le motivazioni delle conclusioni sono allegate alla relazione di valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

5. Nei 15 giorni successivi all’adozione l’agenzia trasmette il parere definitivo del comitato agli Stati membri, alla [OSCURATO:PERSONA] e al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, unitamente a una relazione che illustra la valutazione del medicinale e la motivazione delle conclusioni raggiunte.

Se il parere è favorevole al rilascio o alla conferma di un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale in oggetto, al parere sono allegati i seguenti documenti: a) una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto, di cui all’articolo 11; b) le eventuali condizioni alle quali è subordinata l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 4, lettera c); c) l’elenco dettagliato delle condizioni o restrizioni raccomandate per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale; d) le bozze di etichettatura e di foglietto illustrativo».

6. L’articolo 33 del codice HUM così dispone: «Entro 15 giorni dalla ricezione del parere, la [OSCURATO:PERSONA] elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto della normativa comunitaria.

Qualora il progetto di decisione preveda il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, vanno allegati i documenti di cui all’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma.

Qualora eccezionalmente il progetto di decisione si discosti dal parere dell’agenzia, la [OSCURATO:PERSONA] allega le precise motivazioni delle divergenze.

Il progetto di decisione è trasmesso agli Stati membri e al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio».

7. L’articolo 34 del codice HUM così recita: «1. [OSCURATO:PERSONA] adotta la decisione definitiva secondo la procedura di cui all’articolo 121, paragrafo 3, ed entro 15 giorni dalla conclusione della stessa. (…)».

8. L’articolo 116, primo comma, del codice HUM prevede quanto segue: «Le autorità competenti sospendono, revocano o variano l’autorizzazione all’immissione in commercio allorché si ritenga che il medicinale sia nocivo o privo di efficacia terapeutica, che il rapporto rischio/beneficio non sia favorevole, o infine che il medicinale non abbia la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata.

L’efficacia terapeutica è assente quando risulta che il medicinale non permette di ottenere risultati terapeutici».

9. A termini dell’articolo 126 del codice HUM: «L’autorizzazione all’immissione in commercio può essere rifiutata, sospesa o revocata, solamente per i motivi enunciati nella presente direttiva.

Le decisioni di sospensione della fabbricazione, o dell’importazione di medicinali provenienti da paesi terzi, di divieto di fornitura e di ritiro dal commercio di un medicinale possono essere prese solamente per i motivi indicati negli articoli 117 e 118».

II. Fatti

10. Dai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è titolare delle AIC in vari Stati membri, tra cui la Repubblica federale di Germania, del medicinale [OSCURATO:PERSONA] N o [OSCURATO:PERSONA] N 0,1 mg/g o [OSCURATO:PERSONA] N 0,1 mg/g vaginal cream (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] N»). [OSCURATO:PERSONA] è titolare dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N in Croazia.

11. [OSCURATO:PERSONA] N è una crema per il trattamento di disturbi atrofici della vagina e della vulva nelle donne in periodo di menopausa.

Esso contiene, quale sostanza attiva, l’ormone estradiolo in misura pari a 100 microgrammi per grammo.

12. Tale medicinale è stato autorizzato per la prima volta in Germania nel 1978.

Il 26 settembre 2005 le autorità tedesche competenti, ossia il Bundesinstitut für [OSCURATO:PERSONA] und Medizinprodukte (Istituto federale per i medicinali e i dispositivi medici, Germania; in prosieguo: il «BfArM»), negavano il rinnovo dell’autorizzazione.

Di conseguenza, la prima ricorrente proponeva anzitutto un ricorso avverso detta decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania), che lo respingeva con sentenza del 27 ottobre 2009.

Essa interponeva quindi appello dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das [OSCURATO:PERSONA]‑Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia, Germania).

Con sentenza del 13 marzo 2013, detto giudice annullava la decisione del 26 settembre 2005 e ordinava al BfArM di pronunciarsi nuovamente sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] N tenendo conto del suo parere giuridico.

Conseguentemente, con provvedimento dell’11 luglio 2013, dette autorità accordavano il rinnovo dell’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] N per talune presentazioni.

13. Nelle more del procedimento giurisdizionale sopra descritto, il 24 maggio 2012 le autorità tedesche adivano il CHMP dell’Agenzia europea per i medicinali in riferimento al [OSCURATO:PERSONA] N, in applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM.

14. Il CHMP designava quale relatore, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 32, paragrafo 2, del codice HUM, il proprio membro di nazionalità tedesca, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale era una dipendente del BfArM.

15. Il 19 dicembre 2013 il CHMP emetteva un parere provvisorio, di cui la prima ricorrente chiedeva il riesame.

Il 25 aprile 2014 il CHMP dava il suo parere definitivo.

Il 19 agosto 2014 la [OSCURATO:PERSONA] europea adottava la decisione di esecuzione.

16. Conformemente alle misure proposte nel parere definitivo del CHMP, tale decisione stabilisce, nell’allegato IV, che il riassunto delle caratteristiche del prodotto e i foglietti illustrativi di medicinali quali il [OSCURATO:PERSONA] N devono prevedere trattamenti della durata massima di quattro settimane, senza ripetizione.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

17. Il 19 settembre 2014 le ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi diretti all’annullamento parziale della decisione controversa.

18. Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2014, le ricorrenti hanno proposto una domanda di provvedimenti urgenti, nella quale chiedevano al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata.

Con ordinanza del 15 dicembre 2014, il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda e riservato le spese.

19. Avendo disatteso tutti i motivi dedotti dalle ricorrenti, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e condannato le ricorrenti alle spese.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

20. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 dicembre 2016, le ricorrenti hanno proposto la presente impugnazione.

21. Le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa.

In subordine, esse chiedono altresì di rinviare la causa al Tribunale.

Infine, chiedono che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese.

22. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese.

V. Analisi

23. A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione degli articoli 31 e 32 del codice HUM, sulla violazione dell’articolo 116 di tale codice, in combinato disposto con l’articolo 126 del medesimo codice, e sulla violazione di principi generali di diritto dell’Unione, quali il principio di proporzionalità e il principio della parità di trattamento.

A. Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 31 e 32 del codice HUM

24. Tale motivo si fonda su tre parti.

In primo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere interpretato erroneamente l’articolo 31 del codice HUM, in quanto esso avrebbe trascurato, nella sentenza impugnata, il fatto che detta disposizione subordina l’avvio della procedura ivi prevista a condizioni specifiche.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’articolo 32, paragrafo 2, del codice HUM, ignorando l’obbligo di neutralità sancito da tale disposizione nonché il principio di un esame diligente e imparziale enunciato all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta.

In terzo luogo, esse addebitano al Tribunale di avere violato l’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM e il diritto di essere sentiti.

1. Sulla prima parte, relativa all’interpretazione erronea dell’articolo 31 del codice HUM a) Sintesi degli argomenti delle parti

25. La prima parte del primo motivo è diretta contro i punti 29, 37, 38, da 44 a 49, nonché contro i punti 59, 61, 63, 65 e 67 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che l’articolo 31 del codice HUM subordina l’avvio della procedura ad hoc ivi prevista a una condizione di natura temporale nonché alla sussistenza di «interessi dell’Unione».

26. Le ricorrenti sostengono, infatti, che, secondo l’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM fornita dal Tribunale, l’avvio di tale procedura sarebbe subordinato alla sola condizione che il medicinale di cui trattasi sia stato autorizzato in più di uno Stato membro.

Di conseguenza, un’autorità nazionale competente potrebbe esigere in qualunque momento l’esame di un medicinale da parte del CHMP, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 31 del codice HUM, senza che l’adozione di una decisione sull’autorizzazione del medicinale in questione a livello nazionale impedisca l’avvio di detta procedura.

27. A parere delle ricorrenti, tale tesi sarebbe in contrasto, anzitutto, con il dettato dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM.

Infatti, il termine «prima» contenuto in tale disposizione indicherebbe chiaramente che gli Stati membri non possono adire il comitato in qualsiasi momento.

Al contrario, essi potrebbero adirlo soltanto anteriormente all’adozione di una decisione nazionale.

28. Nel caso di specie, le ricorrenti sostengono che la Repubblica federale di Germania ha avviato la procedura prevista dall’articolo 31 del codice HUM il 31 maggio 2012, vale a dire ben dopo la data in cui le autorità tedesche hanno statuito sull’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] N (26 settembre 2005).

Il Tribunale, ritenendo che la decisione nazionale pertinente fosse quella con cui le autorità tedesche hanno concesso il rinnovo dell’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] N in data 11 luglio 2013, non distinguerebbe correttamente tra il potere decisionale dell’amministrazione e i procedimenti giurisdizionali.

29. Le ricorrenti sostengono inoltre che, per definire la finalità dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM, il Tribunale non avrebbe dovuto basarsi sulla guida elaborata dalla convenuta al fine di valutare la legittimità degli atti adottati dalla stessa convenuta, salvo violare il principio della separazione dei poteri.

30. Inoltre, secondo le ricorrenti, la Repubblica federale di Germania avrebbe commesso un abuso di diritto avviando la procedura prevista dall’articolo 31 del codice HUM al solo scopo di evitare di rimanere soccombente nei procedimenti avviati dalle ricorrenti dinanzi ai giudici tedeschi avverso la decisione del 26 settembre 2005, data in cui le autorità tedesche hanno statuito sull’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, rifiutando di rinnovarla.

31. Infine, da un lato, le ricorrenti ritengono che, conducendo a valutazioni divergenti nei diversi Stati membri, l’avvio della procedura in parola a seguito dell’adozione di una decisione divergente da parte di un’autorità nazionale sarebbe in contrasto con l’obiettivo del codice HUM, che consiste nel prevenire gli ostacoli agli scambi di medicinali sul mercato.

32. Dall’altro, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha altresì valutato erroneamente la condizione secondo cui la procedura prevista all’articolo 31 del codice HUM può essere avviata «in casi particolari che coinvolgono gli interessi dell’Unione».

Infatti, in presenza di un medicinale già autorizzato, siffatti interessi sussisterebbero laddove le conoscenze del momento relative alla sua efficacia e sicurezza giustifichino il deferimento al CHMP.

A tale proposito, il fatto che gli studi esaminati dal CHMP in tale contesto risalissero al 2004 dimostrerebbe che non esistevano nuovi dati atti a giustificare l’avvio della procedura ai sensi dell’articolo 31 del codice HUM.

33. [OSCURATO:PERSONA] considera che il Tribunale abbia interpretato correttamente l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM.

Dopo avere rilevato che non appare certo, tenuto conto del testo di tale disposizione, che l’adozione a livello nazionale di un atto concernente l’AIC, anche qualora si tratti di un atto che è stato impugnato dinanzi ai giudici nazionali, privi gli organi nazionali della possibilità di consultare il CHMP, il Tribunale avrebbe basato la sua interpretazione sul contesto di detto articolo e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], esso sarebbe quindi correttamente giunto alla conclusione che tali obiettivi depongono a favore di un’interpretazione estensiva delle condizioni per l’avvio della procedura ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM e che ogni Stato membro ha interesse ad avviare tale procedura fintanto che esso possa ancora intervenire in relazione a un’AIC.

34. Inoltre, tale istituzione ritiene che non si possa addebitare al Tribunale di essersi basato, tra altri elementi, per definire l’obiettivo della disposizione citata, su una guida redatta dalla [OSCURATO:PERSONA], che costituisce un documento giuridicamente non vincolante.

35. Per quanto concerne la condizione relativa alla sussistenza di «interessi dell’Unione», la [OSCURATO:PERSONA] replica che detto presupposto riguarda la necessità di valutare un medicinale, o una sostanza attiva, a livello dell’Unione, e che siffatta necessità si manifesterebbe con tutta evidenza quando la medesima sostanza attiva sia stata autorizzata in più di uno Stato membro, come avverrebbe nel caso di specie.

In tale contesto, la questione del carattere di novità o meno dei dati pertinenti non influirebbe sulla valutazione di questo presupposto. b) Valutazione

36. Occorre rammentare che l’articolo 31 del codice HUM enuncia che la procedura ivi prevista deve essere avviata, da un lato, in presenza di interessi dell’Unione e, dall’altro, prima che lo Stato membro adotti una decisione sulla domanda di AIC.

37. Le ricorrenti sostengono che le due condizioni sono state valutate erroneamente nella sentenza impugnata.

38. Inizierò esaminando la censura delle ricorrenti relativa alla condizione degli «interessi dell’Unione».

39. Ai punti da 59 a 66 della sentenza impugnata, dopo avere osservato che tale nozione di «interessi dell’Unione» non è definita nel codice HUM, il Tribunale ha dichiarato che essa deve essere interpretata in modo da assicurare il bilanciamento tra gli obiettivi fondamentali di detto codice, ossia tutelare la salute pubblica nell’Unione e garantire la libera circolazione dei medicinali nel mercato dell’Unione.

Di conseguenza, essa riguarda il coordinamento concordato tra gli Stati membri che hanno rilasciato AIC per medicinali contenenti la medesima sostanza attiva ai fini della tutela della salute pubblica nell’Unione.

La nozione in parola svolge pienamente la sua funzione, secondo il Tribunale, quando siano state rilasciate AIC per il medesimo medicinale in più Stati membri e vengano sollevati dubbi sulla sostanza attiva, come nel caso di specie.

40. In tale contesto, il fatto che il BfArM non avesse dimostrato, in occasione del deferimento al CHMP, che tali incertezze erano fondate sul sospetto di un rischio «grave e nuovo» non ha, ad avviso del Tribunale, alcuna conseguenza, dato che quest’ultima nozione non si applica nell’ambito della procedura a norma dell’articolo 31 del codice HUM.

41. Tale valutazione mi sembra scevra da errori di diritto.

42. Infatti, la nozione di «interessi dell’Unione» non è definita in alcun punto del codice HUM.

Come osservato dal Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata, essa è menzionata, oltre che all’articolo 31, solo al considerando 57 del codice HUM, in quanto consiste nel garantire la coerenza dei sistemi di farmacovigilanza, in cui rientrano i medicinali sottoposti a una delle procedure di autorizzazione.

Orbene, non mi sembra che tale elemento possa contribuire a delineare i contorni della nozione di cui trattasi.

43. Di conseguenza, il contenuto della nozione di «interessi dell’Unione» deve essere il risultato di una ponderazione tra gli obiettivi concorrenti del codice HUM, vale a dire la tutela della salute pubblica nell’Unione e la libera circolazione dei medicinali.

Essa deve quindi lasciare ad ogni Stato membro la possibilità di sollevare qualsiasi dubbio sulla sostanza attiva di un medicinale che benefici già di un’AIC in altri Stati membri, assicurando al contempo che la decisione definitiva sulla sospensione o la revoca di tali AIC sia adottata a livello dell’Unione.

44. La lettura del capo III degli orientamenti pubblicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nella Comunità europea», volume II: «Guida ad uso dei richiedenti per le domande di [AIC] dei prodotti medicinali per uso umano negli Stati membri della Comunità europea» (in prosieguo: la «guida per i richiedenti» o la «guida») non giustifica, a mio parere, una diversa interpretazione.

Infatti, ai termini della guida per i richiedenti, la nozione di «interessi dell’Unione»«si riferisce in particolare agli interessi della salute pubblica inerenti ai medicinali nell’Unione alla luce dei dati concernenti la qualità, la sicurezza e l’efficacia[,] e alla libera circolazione dei prodotti nell’Unione».

45. Mi sembra dunque che, mentre la decisione finale sulla sospensione o la revoca delle AIC debba essere adottata a livello dell’Unione, la definizione del livello di tutela della salute atto a giustificare il deferimento al CHMP rientri nella competenza dei singoli Stati membri .

46. Per tale motivo ritengo che la prima censura delle ricorrenti, secondo cui il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la nozione di «interessi dell’Unione», in quanto non ha considerato che il deferimento al CHMP è giustificato solo in presenza di «dati nuovi» che suscitino dubbi in ordine all’efficacia o alla sicurezza del medicinale di cui trattasi, non possa essere accolta, giacché avrebbe l’effetto di limitare il potere discrezionale degli Stati membri nella scelta del livello appropriato di tutela della salute.

47. Infatti, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, dall’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del codice HUM [« Qualora [tale rinvio risulti necessario a seguito della] valutazione di dati connessi alla farmacovigilanza di un medicinale autorizzato (…)]» risulta chiaramente che l’esistenza di nuovi dati della farmacovigilanza è solo uno dei motivi atti a fondare il deferimento al CHMP ( 4 ).

48. Pertanto, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto laddove ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], accettando un deferimento al CHMP da parte del BfArM che non era giustificato sulla base di dati nuovi, non aveva violato l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM.

49. Esaminerò adesso la censura relativa all’asserita interpretazione erronea, da parte del Tribunale, della condizione secondo cui il CHMP può essere adito dall’autorità nazionale competente solo prima che venga adottata una decisione sulla domanda di AIC.

50. Prima di iniziare la mia analisi, mi sembra utile riassumere brevemente il passo della sentenza impugnata contro il quale è diretta tale censura, passo che inizia al punto 28 e termina al punto 49 di detta sentenza.

51. Anzitutto, il Tribunale ha ritenuto che, dal momento che il testo dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM non forniva una risposta certa sulla questione se l’adozione di una decisione relativa a un’AIC impedisca l’avvio della procedura prevista da tale articolo, occorresse interpretare tale disposizione alla luce degli obiettivi perseguiti dal codice HUM.

52. A tale proposito, il Tribunale ha osservato che il codice HUM è inteso, da un lato, a rimuovere gli ostacoli agli scambi di medicinali tra gli Stati membri evitando divergenze nelle valutazioni scientifiche di medicinali comparabili e, dall’altro, a contribuire alla tutela della salute garantendo standard elevati di qualità e sicurezza.

Esso ha poi rammentato che la procedura di cui all’articolo 31 del suddetto codice ha la funzione di coordinare e dare un orientamento comune all’intervento delle autorità competenti.

Pertanto, la finalità di tale articolo deporrebbe, ad avviso del Tribunale, a favore di un’interpretazione flessibile delle condizioni per il deferimento ivi previste.

53. Lo stesso ampio approccio sarebbe suggerito, secondo il Tribunale, dal fatto che la procedura risultante dall’articolo 31 del codice HUM si conclude con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che produce effetti obbligatori nei confronti degli Stati membri, mentre una simile decisione non aveva efficacia vincolante prima dell’adozione della direttiva 2004/27/CE ( 5 ).

54. Un ulteriore elemento a sostegno della suddetta interpretazione si desumerebbe, ad avviso del Tribunale, dalla lettura del capo I della guida per i richiedenti, dalla quale emergerebbe che gli Stati membri hanno il diritto di avviare la procedura a norma dell’articolo 31 del codice HUM fintanto che possono ancora intervenire in relazione a un’AIC.

55. In base a tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che, adottando la decisione di esecuzione in esito alla procedura conseguente al deferimento al CHMP da parte di un’autorità nazionale, in circostanze nelle quali detta procedura era proseguita in parallelo con un procedimento giurisdizionale promosso contro la decisione iniziale di detta autorità relativa a un’AIC nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM.

56. Dal canto mio, ritengo, al pari delle ricorrenti, che tale conclusione sia errata.

57. Anzitutto, sono convinto che il testo dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM consenta di risolvere la questione in modo certo, come hanno sostanzialmente affermato le ricorrenti.

Infatti, il termine «prima» contenuto nel testo di tale articolo si riferisce inequivocabilmente alla successione nel tempo delle misure adottate dai diversi attori della procedura dinanzi al CHMP.

Ne discende un principio elementare, vale a dire che la procedura dinanzi al CHMP deve precedere l’adozione della decisione nazionale .

Ciò implica che la «decisione» cui fa riferimento l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM è la decisione presa dalle autorità amministrative competenti, e non anche quella delle autorità giurisdizionali ( 6 ).

In conclusione, ritengo che, se il legislatore dell’Unione avesse voluto lasciare alle autorità nazionali la libertà di adire il CHMP in qualunque momento in presenza di interessi dell’Unione, avrebbe formulato tale disposizione in modo diverso.

58. È quindi sorprendente, a mio parere, che il Tribunale sia giunto così rapidamente alla conclusione che il tenore testuale dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM non fornisce chiarimenti sulla questione oggetto della censura in esame.

59. Inoltre, non mi sembra che l’interpretazione teleologica di tale disposizione, adottata dal Tribunale, sia idonea a mettere in discussione la conclusione restrittiva che si trae dalla lettura del suo testo.

60. A tale proposito, non nego che il Tribunale abbia individuato correttamente la finalità della procedura prevista dall’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM, vale a dire evitare valutazioni divergenti nei diversi Stati membri e gli ostacoli agli scambi che ne derivano, attraverso il coordinamento e l’orientamento comune dell’esercizio delle competenze nazionali.

Tuttavia, non condivido la deduzione del Tribunale secondo cui tale elemento deporrebbe a favore di un’interpretazione estensiva della condizione per il deferimento al CHMP della quale si discute.

61. Per spiegare la ragione del mio disaccordo, mi permetto di rammentare che la procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM, il quale rientra nel capo 4 di detto codice, relativo alle procedure di mutuo riconoscimento e decentrate, è solo una delle procedure di deferimento al CHMP, che comprendono anche quelle previste dagli articoli 29 e 30 del medesimo codice.

62. Per quanto riguarda più in particolare l’articolo 30 del codice HUM, esso trova applicazione quando gli Stati membri interessati abbiano assunto decisioni divergenti in ordine all’AIC di uno stesso medicinale, oppure alla sospensione o alla revoca della stessa.

La sua finalità consiste dunque nel rimuovere un ostacolo agli scambi di medicinali che è già insorto al momento dell’adozione di tali decisioni.

63. Essendo ragionevole presumere che non vi siano sovrapposizioni tra gli ambiti di applicazione di due disposizioni diverse dello stesso codice, sono incline a ritenere che la funzione dell’articolo 31 del codice HUM sia complementare a quella dell’articolo 30 di detto codice.

Di conseguenza, mi sembra che quest’ultima disposizione debba essere intesa nel senso che è diretta a prevenire gli ostacoli agli scambi di medicinali.

64. Ciò premesso, si può certamente presumere, tenuto conto della realtà economica, che, a seguito di una decisione amministrativa di diniego dell’AIC, quale quella adottata nel caso di specie dal BfArM il 26 settembre 2005, un ostacolo agli scambi sia già insorto .

Pertanto, l’avvio della procedura prevista all’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM dopo l’adozione di una simile decisione, molto prima che un’autorità giurisdizionale nazionale si sia pronunciata su un ricorso contro detta decisione, sarebbe palesemente in contrasto con le finalità di tale procedura.

65. A mio parere, la [OSCURATO:PERSONA], date tali circostanze, non avrebbe quindi dovuto accettare il deferimento al CHMP da parte del BfArM nel caso di specie.

66. Il secondo argomento su cui il Tribunale fonda il rigetto di questa parte, vale a dire il carattere vincolante della decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] al termine della procedura in esame, non mi sembra idoneo a contestare tale conclusione.

67. Alla luce delle considerazioni svolte, la censura delle ricorrenti deve essere accolta.

68. Mentre l’interpretazione teleologica non corrobora quella adottata dal Tribunale, la guida redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] non modifica in alcun modo l’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM da me proposta, essendo pacifico che detta guida non è vincolante per la Corte.

69. Infine, per quanto attiene alla censura secondo cui la Repubblica federale di Germania avrebbe commesso un abuso di diritto per aver avviato la procedura prevista dall’articolo 31 del codice HUM unicamente al fine di evitare che il BfArM rimanesse soccombente nel procedimento d’appello avverso la sua decisione pendente dinanzi ai giudici amministrativi tedeschi, sono dell’avviso che il Tribunale non abbia commesso alcun errore, laddove ha dichiarato che le ricorrenti avevano fornito solo «accuse e supposizioni», quale la circostanza che il BfArM aveva tentato di ottenere una sospensione del procedimento dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA] settentrionale‑Vestfalia).

Riguardo a tale circostanza, mi sembra che neppure il fatto che il BfArM abbia espressamente dichiarato nella sua memoria che la sospensione del procedimento era stata chiesta in attesa della conclusione della procedura dinanzi al CHMP sia sufficiente a dimostrare il carattere abusivo delle azioni intraprese dallo stesso BfArM.

Pertanto, ritengo che tale censura debba essere parimenti respinta.

70. Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima parte del primo motivo deve, a mio parere, essere accolta, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM ammettendo, nel caso di specie, il deferimento al CHMP, sebbene esso fosse intervenuto dopo l’adozione della decisione iniziale delle autorità amministrative tedesche.

2. Sulla seconda parte, relativa alla violazione dell’obbligo di neutralità sancito dall’articolo 32, paragrafo 2, del codice HUM e del principio di un esame diligente e imparziale enunciato all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta a) Sintesi degli argomenti delle parti

71. Le ricorrenti sostengono che, ai punti da 94 a 104 della sentenza impugnata, il Tribunale ha subordinato l’applicazione del principio di imparzialità a condizioni eccessivamente restrittive.

72. Affinché ricorra una violazione di tale principio, non sarebbe necessario, a loro parere, che sia stato effettivamente constatato un atto non imparziale, ma sarebbe sufficiente che le circostanze esteriori inducano un «sospetto» ragionevole che i fatti non siano stati esaminati in modo neutro ed obiettivo.

L’imparzialità oggettiva sarebbe, perciò, compromessa segnatamente quando sussistano conflitti di interesse risultanti da legami istituzionali, il cui esempio tipico sarebbe quello di una sovrapposizione di funzioni.

Di conseguenza, la duplice veste della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di dipendente dell’autorità nazionale competente, da un lato, e di relatore generale presso il CHMP, dall’altro, secondo le ricorrenti, renderebbe impossibile qualsiasi decisione obiettiva e imparziale.

Ove il sospetto di parzialità gravi su uno dei responsabili della decisione del CHMP, l’imparzialità oggettiva non sarebbe garantita, a parere delle ricorrenti, dal fatto che il CHMP ha assunto tale decisione collegialmente o che detta decisione è stata adottata all’unanimità.

73. Quanto all’imparzialità soggettiva, le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in veste di relatore del CHMP, abbia consigliato di revocare l’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, in conformità con la precedente decisione del suo datore di lavoro, il BfArM, sarebbe la prova che la valutazione molto sfavorevole al [OSCURATO:PERSONA] N espressa dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non era imparziale.

Secondo le ricorrenti, la parzialità di tale valutazione sarebbe dimostrata anche dal fatto che, nel suo parere definitivo, il CHMP ha adottato un approccio più sfumato, nel senso che si è limitato a raccomandare una semplice modifica dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. 74. [OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi secondo cui la nomina a relatore del membro tedesco del CHMP in una procedura avviata dalla Repubblica federale di Germania dinanzi a tale comitato avrebbe indotto il sospetto, fondato su circostanze oggettive, che i fatti non fossero stati esaminati in modo neutro e obiettivo.

A tale proposito, il Tribunale avrebbe, infatti, già statuito che, in mancanza di altri elementi, detta circostanza è irrilevante.

Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti trascurerebbero il fatto che il Tribunale ha correttamente supposto che l’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento n. 726/2004, il quale vieta espressamente agli Stati membri di «dare ai membri dei comitati e agli esperti istruzioni incompatibili con i compiti loro assegnati e con i compiti e le responsabilità dell’agenzia», sia idoneo di per sé a garantire un esame neutro e obiettivo.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era solo uno dei quattro relatori incaricati di valutare il [OSCURATO:PERSONA] N nella procedura dinanzi al CHMP. b) Valutazione

75. In via preliminare, occorre dissipare ogni possibile malinteso riguardo all’oggetto della presente parte del primo motivo, delimitandone accuratamente i contorni.

76. In primo luogo, tale parte non è affatto fondata, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, sulla circostanza che il CHMP ha designato quale relatore generale un membro avente la stessa nazionalità dell’autorità che ha avviato la procedura a norma dell’articolo 31 del codice HUM.

77. In secondo luogo, nonostante il titolo, la presente parte non verte sulla violazione dell’articolo 32, paragrafo 2, del codice HUM.

Al contrario, le ricorrenti riconoscono che tale articolo non pone alcun limite al potere discrezionale di cui dispone il CHMP all’atto della nomina a relatore di uno dei suoi membri ( 7 ).

78. L’unica disposizione di cui si lamenta la violazione è, come si evince dalla semplice lettura degli argomenti svolti dalle ricorrenti, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, che sancisce il «diritto ad una buona amministrazione», nella misura in cui esso afferma l’esigenza che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione trattino in modo imparziale le questioni riguardanti ogni persona ( 8 ).

79. Occorre anzitutto delimitare la portata dell’obbligo di imparzialità, quale interpretato dalla giurisprudenza pertinente.

80. Detto obbligo è già stato interpretato dalla Corte nell’ambito della valutazione della presunta violazione del diritto a un processo equo previsto all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») ( 9 ).

In un simile contesto, la Corte ha considerato che il dovere di imparzialità dei tribunali presenta due componenti, vale a dire, da un lato, l’imparzialità soggettiva , ossia che nessuno dei membri del tribunale in questione manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, l’imparzialità oggettiva , ossia che detto tribunale offra garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio ( 10 ).

81. Nella sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑439/11 P , EU:C:2013:513 , punto 154 ), la Corte ha inoltre riconosciuto che detta interpretazione deve essere applicata, per analogia, all’obbligo di imparzialità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, quale risulta dall’articolo 41 della Carta.

82. Di conseguenza, nella valutazione dell’azione amministrativa dell’Unione, l’imparzialità soggettiva va esaminata tenendo conto delle convinzioni personali e del comportamento del membro interessato dell’istituzione, organo o organismo di cui trattasi.

Essendo presunta fino a prova contraria ( 11 ), l’imparzialità soggettiva è difficile da contestare.

83. Orbene, non mi convincono le affermazioni delle ricorrenti, secondo cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe agito con imparzialità allorché ha proposto, in conformità con la precedente decisione del suo datore di lavoro, la revoca dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. A tale proposito, il Tribunale non è incorso in errore, a mio avviso, per aver dichiarato, al punto 97 della sentenza impugnata, che tale presa di posizione da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] corrisponde all’esercizio delle funzioni affidate ai relatori del CHMP.

Inoltre, a mio parere, il Tribunale ha considerato altrettanto correttamente, al punto 98 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non avessero dimostrato che l’assenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in occasione della seconda audizione dinanzi al CHMP avrebbe condotto alla conclusione che l’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N doveva essere mantenuta.

Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non viene fornita alcuna prova in tal senso ai punti da 37 a 42 del ricorso né in alcun altro punto dello stesso.

84. In ogni caso, le censure esposte dalle ricorrenti nell’impugnazione riguardano in particolare la componente oggettiva dell’obbligo di imparzialità derivante dall’articolo 41 della Carta.

85. A tale proposito, ricordo che, ai fini dell’esame dell’imparzialità oggettiva, occorre accertare se, indipendentemente dalla condotta individuale del membro in questione dell’amministrazione europea, taluni fatti verificabili autorizzino l’interessato a sospettare dell’imparzialità di detto membro, e che possono assumere rilevanza anche le apparenze ( 12 ).

A tale proposito, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha precisato che l’elemento determinante consiste nello stabilire se le preoccupazioni dell’interessato possano essere ritenute oggettivamente giustificate ( 13 ).

86. Se si intende in tal modo l’imparzialità oggettiva, non vi è alcun dubbio, a mio avviso, che essa possa risultare compromessa in caso di conflitto di interessi risultante da una sovrapposizione di funzioni, come sostengono le ricorrenti nella loro impugnazione.

87. Tuttavia, una semplice sovrapposizione di funzioni non è sufficiente, di per sé, a rendere oggettivamente giustificate le preoccupazioni dell’interessato riguardo all’esistenza di un eventuale pregiudizio, legittimando in tal modo la constatazione di una violazione dell’imparzialità oggettiva.

88. Ciò si desume senza difficoltà dalla sentenza del Tribunale del 5 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Hristov ( T‑26/15 P , EU:T:2016:390 ).

Nell’accogliere l’impugnazione, il Tribunale ha, infatti, considerato che la conclusione raggiunta dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza del 13 novembre 2014, Hristov/[OSCURATO:PERSONA] e EMA ( F‑2/12 , EU:F:2014:245 ), secondo cui la circostanza che un membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (organo di decisione) facesse parte anche del comitato di preselezione di detta agenzia (organo di proposta) poteva giustificare un legittimo dubbio sull’imparzialità di detto comitato, era giuridicamente erronea, in quanto il Tribunale della funzione pubblica non aveva dimostrato che l’appartenenza dei membri in questione al consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali aveva un’«importanza pratica» rispetto al loro ruolo presso il comitato di preselezione ( 14 ).

89. A mio parere, la giurisprudenza ha elaborato i criteri per stabilire in quali circostanze la «duplice veste» di un membro di un organismo dell’Unione presenti la suddetta «importanza pratica» rispetto al suo ruolo presso quest’ultimo.

90. Mi riferisco in particolare alla sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio ( C‑521/15 , EU:C:2017:982 ).

In tale causa, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna addebitava alla [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, di avere violato l’imparzialità oggettiva affidando l’istruttoria di un procedimento di indagine diretto a verificare l’esattezza dei dati relativi al disavanzo forniti da detto Stato membro a una squadra composta, in larga misura, da agenti di Eurostat che avevano già partecipato alle visite in Spagna, in base alle cui indicazioni la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che sussistessero seri indizi di fatti idonei a giustificare l’avvio del procedimento ( 15 ).

91. Tale motivo è stato respinto dalla Corte sulla base dei seguenti rilievi.

In primo luogo, oltre ad essere riconducibili a contesti giuridici distinti, le visite in questione, da un lato, e il procedimento di indagine, dall’altro, perseguivano una finalità differente ( 16 ).

Infatti, mentre le visite che Eurostat può effettuare negli Stati membri mirano a consentire ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a valutare la qualità dei dati notificati dagli Stati membri in ordine al loro debito pubblico e al loro disavanzo pubblico, il procedimento di indagine è preordinato a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l’esistenza di false dichiarazioni relative a tali dati, fornite volontariamente o per negligenza grave, quando essa ritenga che sussistano seri indizi di fatti idonei a configurare tali dichiarazioni.

In secondo luogo, avuto riguardo a tali distinti contesti giuridici e a tali obiettivi differenti, anche qualora i dati oggetto di tali visite e di tale procedimento di indagine potessero parzialmente coincidere, le valutazioni che Eurostat e la [OSCURATO:PERSONA] erano rispettivamente chiamati a svolgere in merito a tali dati risultavano, invece, necessariamente diverse ( 17 ).

In terzo luogo, è alla [OSCURATO:PERSONA], e pertanto ai commissari che agiscono collegialmente, che la normativa pertinente ( 18 ) riserva il potere di decidere di avviare il procedimento di indagine, la responsabilità di condurre l’indagine e la facoltà di sottoporre al Consiglio le raccomandazioni e le proposte che si rivelino necessarie all’esito di tale procedimento, mentre detta normativa non conferisce alcuna responsabilità propria agli agenti di Eurostat ( 19 ).

92. Ritengo che, a questo punto, occorra applicare al caso di specie i suesposti criteri.

Ciò consentirà anche di stabilire se la nomina della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a relatore generale del CHMP nell’ambito della procedura relativa alla domanda di rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N fosse idonea a suscitare nelle ricorrenti preoccupazioni oggettivamente giustificate riguardo a un eventuale pregiudizio da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che ella è una dipendente del BfArM, vale a dire l’autorità nazionale che ha adito il CHMP, che la stessa autorità aveva già adottato una decisione negativa in ordine a detto rinnovo e che la stessa era inoltre parte convenuta in una controversia dinanzi ai giudici amministrativi nazionali vertente sulla validità della sua decisione di diniego.

93. Occorre quindi accertare (i) se la procedura relativa all’esercizio delle funzioni del BfArM abbia lo stesso oggetto di quella relativa alle funzioni del CHMP ( 20 ), (ii) se le valutazioni che il BfArM e il CHMP sono rispettivamente chiamati a compiere abbiano la stessa natura e (iii) se sia stata conferita una «responsabilità propria» alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura dinanzi al CHMP.

A quest’ultimo proposito, ritengo che dal seguito della sentenza sopra esaminata possa dedursi che una simile responsabilità propria sussisterebbe nel caso di specie soltanto se il ruolo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse ritenuto dirimente ai fini dello svolgimento o dell’esito della procedura in questione ( 21 ).

94. In primo luogo, mi sembra indubbio che la procedura relativa all’esercizio delle funzioni del BfArM abbia lo stesso oggetto di quella relativa all’esercizio delle funzioni del CHMP.

In entrambi i casi, infatti, lo scopo della procedura è quello di dare all’organismo interessato la possibilità di effettuare tutte le valutazioni mediche o scientifiche sulla qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali necessarie per adottare una decisione sul rilascio di un’AIC.

95. In secondo luogo, tenuto conto dell’identità di oggetto fra tali procedure, le valutazioni relative alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia dei medicinali svolte dal BfArM, da un lato, e dal CHMP, dall’altro, hanno necessariamente la stessa natura ( 22 ).

96. In terzo luogo, non si può negare, secondo me, che il CHMP abbia conferito alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità propria nell’ambito della procedura riguardante il rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. Infatti, dato che il ruolo del relatore generale consiste, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 726/2004, nel «coordin[are] la valutazione» del medicinale in esame, tale ruolo ha sicuramente dato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di esercitare una notevole influenza sullo svolgimento di detta procedura ( 23 ).

97. Ciò detto, è evidente che la circostanza che ella fosse affiancata nell’espletamento del suo compito da un secondo relatore, vale a dire il membro olandese del CHMP, non è idonea a rimettere in discussione la conclusione che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità di esercitare una notevole influenza sullo svolgimento della procedura.

Né lo è, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, il fatto che altri due membri del CHMP, vale a dire i membri spagnolo e austriaco, si siano uniti ai primi due, rispettivamente come relatore generale e secondo relatore, nella fase del riesame.

Infatti, ciò non può controbilanciare l’influenza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era in grado di esercitare, in quanto il riesame ha un oggetto molto meno ampio di quello della prima fase della procedura, poiché, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 726/2004, esso «può riguardare solo punti del parere inizialmente individuati dal richiedente».

98. Dal momento che i tre criteri risultanti dalla giurisprudenza sono soddisfatti, ritengo che la nomina della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a relatore generale del CHMP nell’ambito della procedura relativa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N configuri una violazione della componente oggettiva dell’obbligo di imparzialità derivante dall’articolo 41 della Carta, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte.

99. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto per aver dichiarato che l’articolo 41 della Carta è stato rispettato dal CHMP nel caso di specie.

100. A mio parere, la seconda parte del primo motivo deve quindi essere accolta.

3. Sulla terza parte, relativa alla violazione dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM e del diritto di essere sentiti a) Sintesi degli argomenti delle parti

101. Secondo le ricorrenti, risulterebbe dai punti da 106 a 112 della sentenza impugnata che il Tribunale ha ignorato la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti, in quanto non avrebbe riconosciuto che tale diritto comprende necessariamente la possibilità di esprimersi in ordine a tutti i fatti pertinenti ai fini della decisione, quale la restrizione fondamentale connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N (divieto di applicazione ripetuta del medicinale).

102. La violazione del diritto di essere sentiti avrebbe avuto ripercussioni anche sulla decisione finale della [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, se la prima ricorrente avesse potuto esprimere il suo punto di vista nel corso della procedura dinanzi al CHMP, quest’ultimo sarebbe stato obbligato a valutare le censure dedotte segnatamente nell’ambito del terzo motivo (violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento).

103. [OSCURATO:PERSONA] nega che la prima ricorrente non sia stata sentita, nell’ambito della procedura dinanzi al CHMP, in merito alla prevista misura di divieto di applicazione ripetuta del [OSCURATO:PERSONA] N. 104.

Inoltre, essa sostiene che le ricorrenti non hanno fornito prove che l’interpretazione accolta dal Tribunale, al punto 110 della sentenza impugnata, secondo la quale il diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM impone al CHMP soltanto di fornire spiegazioni entro un termine da esso precisato, era giuridicamente erronea.

Sarebbe indubbio, a parere della [OSCURATO:PERSONA], che tale diritto è stato rispettato. b) Valutazione

105. Rammento che l’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM dispone che «[p]rima di emettere un parere, il [CHMP] dà al richiedente o al titolare dell’[AIC] la facoltà di presentare spiegazioni scritte o orali, entro un termine che preciserà».

106. Nella sentenza impugnata, la questione se detta disposizione sia stata violata dal CHMP nell’ambito della procedura dinanzi ad esso è stata risolta in senso negativo.

Nella sua valutazione, il Tribunale ha considerato, al punto 109 della sentenza impugnata, che la prima ricorrente aveva avuto, in varie occasioni, la possibilità di fornire spiegazioni orali (audizioni del 19 marzo, 18 novembre e 16 dicembre 2013) e scritte (questionari ricevuti in date 20 novembre 2012, 22 febbraio, 25 marzo, 20 settembre e 18 novembre 2013).

107. Per quanto riguarda le asserite irregolarità relative all’audizione del 18 novembre 2013, e l’impressione delle ricorrenti che il CHMP intendesse unicamente adattare il testo informativo del [OSCURATO:PERSONA] N in funzione del testo sul quale era basata l’autorizzazione croata, il Tribunale ha ribadito che il diritto di essere sentiti implica soltanto che il CHMP debba offrire agli interessati la possibilità di fornire spiegazioni entro un termine da questo stabilito, cosa che esso avrebbe fatto nel caso di specie (punto 110 della sentenza impugnata).

Pertanto, il CHMP non aveva l’obbligo, secondo il Tribunale, di garantire che si sarebbe attenuto a un determinato testo informativo senza modificarlo.

108. Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, che gli addebiti delle ricorrenti relativi al comportamento tenuto dal CHMP durante l’audizione del 13 dicembre 2013 e al termine per rispondere al quinto questionario riguardavano mere «irregolarità fattuali» che, in quanto tali, non erano idonee a determinare una violazione dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM ( 24 ).

109. Preliminarmente, preciso che non intendo minimamente contestare la conclusione del Tribunale secondo cui il CHMP ha rispettato gli obblighi procedurali che gli incombevano in forza della disposizione in parola.

Ricordo tuttavia che, come fatto valere dalle ricorrenti, la parte sottoposta all’esame del Tribunale riguardava anche la portata sostanziale del diritto di essere sentiti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM.

110. Ciò si evince chiaramente dalla lettura delle memorie presentate dalle ricorrenti in primo grado.

111. Nel ricorso in primo grado, tale parte conteneva, oltre alle suddette censure di ordine procedurale ( 25 ), una terza censura, di natura sostanziale, intitolata «La prima ricorrente non è stata sentita in merito alla limitazione a quattro settimane della durata del trattamento con il [OSCURATO:PERSONA] N e alla contemporanea esclusione di un’applicazione ripetuta».

112. L’autonomia di tale censura rispetto alle prime due trova conferma nella replica presentata in primo grado, e in particolare nella lettura combinata dei punti 41, secondo cui, «contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, lo scopo dell’audizione non si esaurisce nel fatto di fornire, formalmente, la possibilità di esprimersi oralmente sulle conclusioni scientifiche del CHMP; l’audizione deve anche consentire di prendere posizione sulle conseguenze giuridiche derivanti da tali conclusioni (…)», e 42, in cui è esposto dettagliatamente il contenuto della censura: «(…) la [OSCURATO:PERSONA] non può tenere conto di argomenti sui quali gli interessati non hanno avuto modo di fornire spiegazioni.

Entro tali limiti, si deve riconoscere che la convenuta ammette che il CHMP non ha avvertito la prima ricorrente della limitazione dell’uso del medicinale [OSCURATO:PERSONA] N ad un’unica applicazione nella vita di una paziente ».

113. In conclusione, la parte del motivo in esame, lungi dall’essere limitata al fatto che il Tribunale ha escluso la violazione degli obblighi procedurali che incombevano al CHMP, contiene anche la censura secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla violazione del diritto della prima ricorrente di essere sentita dal CHMP in merito alla condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, vale a dire la limitazione a quattro settimane della durata del trattamento con contemporanea esclusione di un’applicazione ripetuta.

114. Il Tribunale ha esaminato la censura in questione nella sentenza impugnata?

115. Si potrebbero legittimamente sollevare dubbi al riguardo.

Apparentemente, infatti, i punti da 109 a 112 della sentenza impugnata non sembrano contenere una risposta esplicita del Tribunale alla questione se la circostanza che la prima ricorrente non sia stata sentita in merito alla restrizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N configurasse una violazione del diritto di essere sentiti.

116. Tuttavia, rammento che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione del Tribunale può anche essere implicita , purché consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 26 ).

117. A tal riguardo, occorre verificare se la penultima frase del punto 110 della sentenza impugnata, letta nel contesto del medesimo punto, risponda a tali condizioni e sia quindi idonea a soddisfare l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale.

118. Al menzionato punto 110, dopo avere rilevato, nell’ambito dell’esame delle asserite irregolarità relative all’audizione del 18 novembre 2013 ( 27 ), che il diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM, implica soltanto che il CHMP debba offrire agli interessati la possibilità di fornire spiegazioni entro un termine che preciserà, il Tribunale ha considerato che «il CHMP non era quindi affatto tenuto a garantire che si sarebbe basato unicamente su un determinato testo informativo e che quest’ultimo non potesse essere modificato» ( 28 ).

119. Tale frase potrebbe essere intesa, con uno sforzo interpretativo, nel senso che il CHMP non era tenuto, allorché ha adottato il suo parere, ad attenersi al testo sul quale le ricorrenti avevano potuto prendere posizione, vale a dire quello sul quale si basava l’autorizzazione croata, e aveva quindi il diritto di modificarlo introducendovi la condizione relativa alla limitazione a quattro settimane della durata del trattamento con contemporanea esclusione di un’applicazione ripetuta senza dare prima alle ricorrenti la possibilità di esprimersi su questo punto.

120. Pertanto, l’inserimento della condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, effettuato nel caso di specie mediante la modifica del testo informativo del medicinale, non sarebbe soggetto, secondo il Tribunale, al diritto di essere sentita conferito alla prima ricorrente dall’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM.

121. Tale è l’interpretazione del punto 110 della sentenza impugnata sulla quale si fonda il mio ragionamento.

122. Tuttavia, prima di iniziare l’analisi, non posso esimermi dall’esprimere una critica generale alla risposta data dal Tribunale alla censura in questione.

Infatti, quand’anche si potesse concludere che la suddetta frase del punto 110 della sentenza impugnata costituisce una «motivazione implicita» ai sensi della giurisprudenza, è deplorevole che il Tribunale abbia assolto il suo obbligo mediante una motivazione così concisa e criptica.

123. Tuttavia, avendo concluso per l’insussistenza di una violazione dell’obbligo di motivazione, passerò ora al merito, e in particolare alla questione se il Tribunale abbia giudicato in maniera corretta che le spiegazioni che il CHMP ha invitato le ricorrenti a fornire avrebbero dovuto includere la loro posizione sulla condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. 124.

A tale proposito rilevo anzitutto che, poiché finora l’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM non è mai stato oggetto di interpretazione da parte della Corte, la portata sostanziale del diritto di essere sentiti conferito dalla disposizione in parola deve essere dedotta dalla giurisprudenza che ha definito i contorni di tale diritto in quanto principio generale del diritto dell’Unione.

125. Il diritto di essere sentiti costituisce, infatti, un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.

Tale disposizione lo definisce come «il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio».

126. A tale proposito, la Corte ha dichiarato in varie occasioni che i titolari del diritto di essere sentiti devono essere posti in grado di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegate, nonché sugli elementi di prova di cui si è tenuto conto per suffragare dette allegazioni ( 29 ).

Tale portata è ulteriormente precisata da una serie di sentenze nelle quali la Corte ha concluso che il diritto di essere sentiti si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non alla posizione definitiva che l’amministrazione intende adottare ( 30 ).

127. È sulla base di tale giurisprudenza, a mio parere, che si deve valutare se la conclusione del Tribunale sia condivisibile.

128. Nel caso di specie occorre quindi stabilire se la condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N debba essere considerata un elemento di fatto sul quale si fonda la decisione di esecuzione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito del parere del CHMP o se essa costituisca invece un elemento della decisione stessa, in quanto risulta da una valutazione degli elementi di fatto.

129. A tal fine, mi sembra essenziale anzitutto stabilire se la violazione del diritto di essere sentiti lamentata dalle ricorrenti riguardi detta condizione in quanto tale , oppure l’accertamento scientifico sotteso a tale condizione, secondo cui la sicurezza endometriale degli estrogeni somministrati per via vaginale a lungo termine o in modo ripetuto non può essere garantita in caso di trattamento protratto per oltre quattro settimane ( 31 ).

Infatti, la condizione in quanto tale fa parte, a mio avviso, della posizione definitiva che la [OSCURATO:PERSONA] intende adottare a seguito della valutazione dei fatti ( 32 ), mentre l’accertamento scientifico ad essa sotteso è uno degli elementi di fatto sui quali si fonda tale posizione.

130. Orbene, mi sembra che dall’impugnazione emerga inequivocabilmente che le ricorrenti addebitano al CHMP di non avere sentito la prima ricorrente in merito alla condizione in quanto tale.

Esse sostengono, infatti, che il diritto di essere sentita della prima ricorrente si estendeva alla «questione relativa a quale misura sia necessaria secondo l’autorità per tenere conto dei risultati dell’analisi» ( 33 ).

131. Tale condizione fa quindi parte della posizione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, non è oggetto del diritto di essere sentita della prima ricorrente.

132. Pertanto, ritengo che la terza parte del primo motivo debba essere respinta.

4. Conclusione sul primo motivo di impugnazione

133. Tenuto conto di quanto precede, suggerisco alla Corte di accogliere la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione e, pertanto, di dichiarare fondato tale motivo.

B. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 116, paragrafo 1, e 126, paragrafo 1, del codice HUM

134. Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, ai punti da 121 a 199 della sentenza impugnata, valutando le diverse parti del secondo motivo dedotto in primo grado, non ha compreso pienamente l’oggetto delle censure formulate e ha perso di vista la sostanza dell’argomento delle ricorrenti.

135. Il motivo in parola si fonda su quattro parti.

In primo luogo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia violato il principio della ripartizione dell’onere di allegazione e dell’onere della prova, in quanto la sua interpretazione equivarrebbe ad imporre al titolare dell’AIC l’obbligo di dimostrare la sicurezza del medicinale di cui trattasi anche dopo il rilascio dell’AIC.

In secondo luogo, esse addebitano al Tribunale di avere commesso un errore per aver affermato che il CHMP ha stabilito nel suo parere un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni.

In terzo luogo, esse sostengono che il Tribunale ha trascurato il fatto che i dati della farmacovigilanza rivestono un’importanza fondamentale ai fini della valutazione dei rischi inerenti ai medicinali immessi in commercio.

In quarto luogo, affermano che il Tribunale ha valutato erroneamente le loro critiche secondo le quali le conclusioni scientifiche del CHMP erano inesatte, perché la presentazione dei dati di farmacovigilanza disponibili sulla sicurezza del [OSCURATO:PERSONA] N era sbagliata, e non ha risposto ai loro argomenti relativi alla presentazione inesatta del contenuto degli orientamenti per quanto riguarda l’applicazione di estrogeni per via topica.

1. Sulla prima parte, relativa alla violazione dei principi di ripartizione dell’onere di allegazione e dell’onere della prova, derivante dal fatto che l’esistenza di un rischio è fondata sulla mancanza di studi successivi all’autorizzazione a) Sintesi degli argomenti delle parti

136. Le ricorrenti sostengono che, dichiarando che la mancanza di studi atti a fugare i dubbi del CHMP circa l’esistenza dei rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N era sufficiente a giustificare una modifica dell’AIC di quest’ultimo, il Tribunale ha violato i principi della ripartizione dell’onere di allegazione e dell’onere della prova.

Infatti, esso avrebbe in tal modo creato de facto, in capo al titolare dell’autorizzazione, l’obbligo di dimostrare la sicurezza del medicinale, mediante studi, anche dopo il rilascio dell’AIC.

137. A tale proposito, la lettura delle disposizioni pertinenti del regime della farmacovigilanza previsto nel titolo IX del codice HUM confermerebbe, secondo le ricorrenti, che il titolare di un’AIC non è tenuto a svolgere studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione.

Ne conseguirebbe che non si può neanche opporre a detto titolare la mancanza di tali studi.

138. Le ricorrenti sostengono inoltre che le conclusioni del Tribunale non trovano fondamento nemmeno nei rilievi dedicati al principio di precauzione ai punti da 137 a 140 della sentenza impugnata, in quanto esso non avrebbe tenuto conto del fatto che la valutazione dei rischi non può basarsi su considerazioni puramente ipotetiche.

Orbene, le supposizioni del CHMP, esposte dal Tribunale al punto 143 della sentenza impugnata, secondo le quali i rischi noti derivanti dall’applicazione di trattamenti ormonali sostitutivi potevano sussistere anche per il [OSCURATO:PERSONA] N, dovrebbero essere considerate, a parere delle ricorrenti, come considerazioni ipotetiche del genere.

139. Infatti, secondo le ricorrenti, l’unica eccezione al principio secondo cui la valutazione dei rischi non può basarsi su considerazioni ipotetiche non sarebbe applicabile nel caso di specie.

Ai sensi della giurisprudenza, tale eccezione ricorrerebbe solo qualora si riveli impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, i quali suscitino tuttavia seri dubbi circa l’innocuità del medicinale, e sia quindi probabile che esista un danno reale per la salute pubblica.

Nondimeno, il sistema di farmacovigilanza previsto per i medicinali consentirebbe, nel caso di specie, di determinare con certezza l’esistenza o la portata dei rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N. Inoltre, la Corte avrebbe dichiarato nella sentenza del 9 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑236/01 , EU:C:2003:431 ) che talune misure di protezione non potevano essere motivate con una valutazione puramente ipotetica dei rischi, salvo nel caso di nuovi prodotti alimentari.

Un medicinale come il [OSCURATO:PERSONA] N, presente sul mercato da oltre 45 anni, non sarebbe, però, un prodotto nuovo.

140. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe risposto correttamente alle uniche due questioni di diritto inerenti alla ripartizione dell’onere della prova.

Da un lato, al punto 135 della sentenza impugnata, esso avrebbe affermato che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare un deterioramento del rapporto rischio/beneficio del [OSCURATO:PERSONA] N. Dall’altro, ai punti da 137 a 140 e 174 di detta sentenza, avrebbe considerato che il principio di precauzione giustifica l’adozione di una misura restrittiva quando si riveli impossibile dimostrare con certezza l’esistenza o la portata dell’asserito rischio.

Orbene, le ricorrenti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non avrebbero minimamente contestato nel merito la valutazione di tali questioni di diritto.

Esse si sarebbero invece limitate a contestare al Tribunale le osservazioni fatte ai punti 142, 143 e da 171 a 173 della sentenza impugnata, nonché nella conclusione tratta al punto 179 di detta sentenza, vale a dire che la [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l’onere della prova.

I loro argomenti riguarderebbero quindi soltanto l’esame delle prove effettuato dal Tribunale.

Di conseguenza, la presente parte del secondo motivo sarebbe irricevibile in fase di impugnazione. b) Valutazione

141. In via preliminare, ritengo utile ricordare brevemente il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti da 135 a 144 della sentenza impugnata.

142. Anzitutto, il Tribunale ha rilevato che, per quanto riguarda la revoca, la sospensione o la variazione dell’AIC ai sensi dell’articolo 116 del codice HUM, l’onere di dimostrare l’efficacia e l’innocuità di un medicinale spetta all’autorità competente, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA].

143. Per quanto riguarda lo standard probatorio incombente alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rammentato che, a fronte di una situazione di incertezza circa l’esistenza o la portata dei rischi per la salute delle persone, il principio di precauzione consente di adottare misure di protezione, al fine di far prevalere le esigenze connesse alla salute pubblica sugli interessi economici, senza attendere che siano pienamente dimostrate l’effettività e la gravità del rischio, in presenza di nuovi dati che suscitino seri dubbi quanto alla sicurezza del medicinale di cui trattasi o alla sua efficacia e inducano una valutazione sfavorevole del rapporto rischio/beneficio relativo a detto medicinale.

Ciò premesso, il Tribunale ha affermato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a fornire «indizi seri e concludenti i quali, senza eliminare l’incertezza scientifica, consentano ragionevolmente di dubitare dell’innocuità o dell’efficacia del medicinale» ( 34 ).

A tale proposito, il Tribunale ha osservato che, secondo il CHMP, i rischi noti derivanti dall’uso di prodotti sistemici contenenti estrogeni ai fini di trattamenti ormonali sostitutivi potevano sussistere anche per il [OSCURATO:PERSONA] N. Ritenendo che si trattasse di «indizi seri e concludenti», il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva in tal modo soddisfatto lo standard probatorio ad essa incombente.

144. Quanto alla ricevibilità della parte in esame, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], mi limito a rilevare che l’asserita violazione della ripartizione dell’onere della prova costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione ( 35 ).

La parte in esame deve quindi essere considerata ricevibile.

145. Nel merito, tuttavia, l’argomento delle ricorrenti non mi convince.

146. Come ricorda il Tribunale al punto 135 della sentenza impugnata, il principio generale in materia di ripartizione dell’onere della prova nel contesto dell’articolo 116 del codice HUM implica che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] accertare se ricorrano le condizioni relative alla revoca, alla sospensione e alla variazione dell’AIC.

Per contro, il titolare dell’AIC di un medicinale non è tenuto, nel periodo di validità di tale AIC, a fornire la prova dell’efficacia o dell’innocuità del medicinale interessato.

147. In situazioni di incertezza scientifica circa l’esistenza o la portata dei rischi per la salute, la giurisprudenza applicata dal Tribunale stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] può adottare una misura di protezione (revoca, sospensione o variazione dell’AIC) senza attendere che i rischi in questione si concretizzino, in applicazione del principio di precauzione, ma unicamente a condizione che essa fondi su indizi seri e concludenti i propri ragionevoli dubbi riguardo all’innocuità o all’efficacia del medicinale in questione .

148. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che fornissero siffatti «indizi seri e concludenti» le osservazioni del CHMP secondo le quali i rischi noti connessi all’uso di trattamenti ormonali sostitutivi potevano sussistere anche per il [OSCURATO:PERSONA] N. 149.

Non ho il minimo dubbio che questa valutazione del Tribunale, fondata sulla giurisprudenza della Corte, non sia tale da comportare un’inversione dell’onere della prova e imporre in tal modo al titolare dell’AIC l’obbligo dimostrare la sicurezza del medicinale mediante studi successivi all’autorizzazione, come affermato dalle ricorrenti.

Al contrario, sebbene in questo caso lo standard probatorio che la [OSCURATO:PERSONA] deve soddisfare sia meno oneroso, incombe comunque a detta istituzione l’obbligo di dimostrare i fatti dai quali dipende la fondatezza della sua posizione secondo cui una simile misura di protezione appare necessaria in ragione del deterioramento del rapporto rischio/beneficio relativo al [OSCURATO:PERSONA] N. 150.

Peraltro, il Tribunale ha già espressamente statuito, in una sentenza recente, che «il fatto di adottare provvedimenti in forza dell’articolo 116 del codice HUM in caso di incertezza scientifica o di dubbi ragionevoli sull’efficacia o l’innocuità di un medicinale non può essere assimilato a un’inversione dell’onere della prova» ( 36 ).

151. Per quanto riguarda la situazione di incertezza scientifica relativa all’esistenza o alla portata del rischio per la salute che poteva giustificare l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una misura di tutela in applicazione del principio di precauzione, non condivido l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di interpretazione della giurisprudenza per aver trascurato il fatto che una simile situazione non possa presentarsi laddove si applichi il codice HUM, data l’esistenza in tale contesto del sistema di farmacovigilanza.

152. A tale proposito, rilevo che il giudice dell’Unione ha già applicato il principio di precauzione nel settore del codice HUM, dopo avere individuato una simile situazione di incertezza scientifica, nella sentenza dell’11 dicembre 2014, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑189/13 , non pubblicata, EU:T:2014:1056 , punti 37 e segg.).

Orbene, mi sembra che la Corte dovrebbe condividere tale posizione del Tribunale, data l’importanza che assume il principio di precauzione al fine di far prevalere, nel settore farmaceutico, le esigenze connesse alla tutela della salute pubblica sugli interessi di natura economica.

153. Infine, per quanto riguarda l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale un’incertezza scientifica potrebbe esistere solo per i nuovi prodotti, e quindi non per il [OSCURATO:PERSONA] N, che è presente sul mercato da vari decenni, ritengo che tale conclusione non possa essere dedotta dalla sentenza del 9 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑236/01 , EU:C:2003:431 ), principalmente per due motivi.

In primo luogo, tale sentenza è stata resa in un settore diverso da quello sul quale verte il presente procedimento.

In secondo luogo, se è pur vero che, nella sentenza citata, la Corte ha dichiarato che le misure di protezione (restrizione provvisoria o sospensione dell’immissione in commercio) potevano essere validamente motivate con l’esistenza di rischi potenziali nel caso di nuovi prodotti alimentari, mi sembra che detta sentenza non escluda affatto che tale motivazione possa essere considerata sufficiente anche nel caso di prodotti alimentari già esistenti sul mercato.

In quell’occasione, infatti, la Corte era semplicemente chiamata ad interpretare talune disposizioni del regolamento relativo ai nuovi prodotti e ai nuovi ingredienti alimentari ( 37 ).

154. Alla luce delle precedenti considerazioni, ritengo che la prima parte del secondo motivo debba essere respinta.

2. Sulla seconda parte, relativa alla mancanza di un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP a) Sintesi degli argomenti delle parti

155. Per quanto riguarda i punti da 149 a 164 e da 188 a 197 della sentenza impugnata, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha omesso di rilevare che il CHMP non aveva sempre esposto i motivi per i quali si era discostato dalle conclusioni contenute nelle relazioni o negli studi fatti valere dalle ricorrenti.

Inoltre, le considerazioni del Tribunale sarebbero spesso contraddittorie, incomplete o inesatte.

156. In primo luogo, le ricorrenti affermano che, sebbene il Tribunale abbia fatto riferimento, al punto 147 della sentenza impugnata, ai loro argomenti relativi alla difficoltà di applicare a un trattamento locale la valutazione dei rischi basata su un’esposizione sistemica, e al fatto che la frequenza delle applicazioni del [OSCURATO:PERSONA] N è meno significativa rispetto a quella di un trattamento ormonale sostitutivo per via sistemica, dalla lettura delle conclusioni del CHMP, citate ai punti da 151 a 158 di detta sentenza, si evince che tale comitato non ha tenuto conto di questi argomenti nella sua valutazione.

157. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che è incomprensibile e contraddittoria la conclusione, tratta dal Tribunale al punto 160 della sentenza impugnata in risposta al loro argomento, secondo la quale, considerati i valori di base postmenopausali, l’impiego da parte del CHMP di soglie inferiori a quelle utilizzate dalla letteratura scientifica non era idoneo a mettere in discussione la coerenza e la logica del parere scientifico dello stesso CHMP.

Infatti, il superamento dei valori di base postmenopausali rappresentava, secondo il CHMP, un elemento essenziale della valutazione del rischio.

158. In terzo luogo, al punto 161 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe risposto, secondo le ricorrenti, al loro argomento secondo cui il CHMP non avrebbe adeguatamente tenuto conto, nella sua relazione, del fatto che l’aumento del livello di estradiolo nel sangue risultante dall’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] N non superava, nell’arco di un ciclo di somministrazione di detto medicinale, i limiti dei valori di base postmenopausali.

159. In quarto luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di non avere esaminato, nell’ambito della valutazione esposta al punto 162 della sentenza impugnata, il loro argomento secondo cui il fatto che la dose di mantenimento del [OSCURATO:PERSONA] N sia comparativamente superiore a quella di altri preparati a base di estradiolo destinati alla terapia vaginale per via topica non determina un aumento del rischio.

160. In quinto luogo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare una tabella comparativa, da loro presentata in occasione dell’udienza dinanzi a detto giudice, che estendeva il confronto realizzato dal CHMP nella sua relazione di valutazione finale tra il [OSCURATO:PERSONA] N e i prodotti a dosaggio inferiore ai trattamenti ormonali sostitutivi per via sistemica.

Tale tabella evidenzierebbe, secondo le ricorrenti, che la percentuale di estradiolo risultante da più applicazioni del [OSCURATO:PERSONA] N e quella risultante dal trattamento ormonale sostitutivo per via sistemica «Estreva» non sono affatto analoghe, e che detti valori non sono molto superiori nel caso del [OSCURATO:PERSONA] N rispetto a un medicinale a dosaggio inferiore.

Di conseguenza, la conclusione del Tribunale secondo cui l’esposizione all’estradiolo del [OSCURATO:PERSONA] N è comparabile più a quella di un trattamento ormonale sostitutivo per via sistemica sarebbe priva di qualsiasi fondamento logico. 161.

Infine, le ricorrenti affermano che il Tribunale non ha risposto al loro argomento secondo cui un medicinale per applicazione vaginale comporta un rischio minore di tromboembolia venosa rispetto a un trattamento ormonale sostitutivo per via orale.

162. [OSCURATO:PERSONA] replica che, con le censure sollevate in questa parte, le ricorrenti si limitano a sostenere che il parere definitivo del CHMP non sarebbe concludente.

Nessuna delle censure farebbe emergere un’irregolarità procedurale o una violazione del diritto dell’Unione.

Pertanto, tale parte non sarebbe ricevibile.

163. In particolare, per quanto concerne la tabella comparativa presentata dalle ricorrenti all’udienza dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che quest’ultimo non ha commesso un errore respingendo tale mezzo di prova, dato che esso sarebbe stato presentato per la prima volta all’udienza, senza alcuna giustificazione, in violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la tabella in parola sarebbe soltanto un mezzo di prova, la cui valutazione spetta al Tribunale.

In ogni caso, quand’anche la Corte non concordasse su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non avrebbe potuto essere indotto a concludere che detta tabella avrebbe privato di logica la motivazione del parere definitivo del CHMP, giacché quest’ultimo disponeva di altre comparazioni che il Tribunale ha esaminato adeguatamente, come dimostrerebbero i punti 155, 156 e 158 della sentenza impugnata.

In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il medicinale Estreva, menzionato nella tabella comparativa, non sarebbe comparabile con il [OSCURATO:PERSONA] N. Infatti, esso sarebbe utilizzato come trattamento ormonale sostitutivo, mentre il [OSCURATO:PERSONA] N sarebbe usato solo come sostituto ormonale locale. b) Valutazione

164. Occorre anzitutto rammentare che, per quanto riguarda il parere del CHMP, il controllo del Tribunale si esercita solamente sulla regolarità dei lavori del CHMP, nonché sulla coerenza interna e sulla motivazione del suo parere.

A proposito di quest’ultimo aspetto, dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che quest’ultimo è unicamente legittimato a verificare se il parere contenga una motivazione che consente di valutare le considerazioni sulle quali esso si basa e se esso stabilisca un nesso comprensibile fra gli accertamenti medici e/o scientifici e le conclusioni cui perviene ( 38 ).

Trattandosi di una semplice applicazione al settore scientifico della giurisprudenza consolidata secondo cui il controllo giurisdizionale delle valutazioni complesse della [OSCURATO:PERSONA] non può che essere limitato, dato che quest’ultima dispone di un ampio potere discrezionale ( 39 ), invito la Corte a confermare anzitutto l’esattezza della giurisprudenza del Tribunale.

165. Applicata al caso di specie, tale giurisprudenza implica, a mio avviso, che la prova che le parti ricorrenti devono fornire non può essere limitata alla circostanza che il Tribunale non ha rilevato l’erroneità di uno degli elementi considerati dal CHMP nella sua valutazione medica o scientifica.

Esse sono anche tenute a dimostrare che questo elemento è talmente fondamentale che un errore al riguardo è idoneo a far venire meno il nesso logico esistente tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP.

166. È alla luce di tali principi che esaminerò la ricevibilità, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e, se del caso, il merito di ciascuna delle censure sollevate dalle ricorrenti.

167. Per quanto riguarda la difficoltà di applicare a un trattamento locale, quale il [OSCURATO:PERSONA] N, la valutazione dei rischi fondata su un’esposizione sistemica, ritengo che tale censura possa essere oggetto di esame da parte della Corte nell’ambito dell’impugnazione.

168. Infatti, un errore sulla possibilità di confrontare i risultati della valutazione dei rischi del [OSCURATO:PERSONA] N e dei trattamenti ormonali sostitutivi per via sistemica è idoneo, come sembrano sostenere le ricorrenti, a far venire meno il «nesso comprensibile» tra l’accertamento scientifico essenziale del CHMP (il livello di estradiolo nel sangue dopo la somministrazione del [OSCURATO:PERSONA] N è analogo a quello raggiunto con il trattamento ormonale sostitutivo per via sistemica) e le conclusioni del suo parere definitivo (l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] N comporta gli stessi rischi dei prodotti destinati al trattamento ormonale sostitutivo per via sistemica ed è quindi necessaria una misura di limitazione del suo utilizzo).

Pertanto, a mio avviso, la censura in parola è ricevibile.

169. Nel merito, ritengo tuttavia che il Tribunale non sia incorso nella violazione lamentata.

Mi sembra, infatti, che i punti da 151 a 158 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale riassume le conclusioni del CHMP, indichino i motivi per cui quest’ultimo aveva considerato che i risultati della valutazione dei rischi dei trattamenti ormonali sostitutivi possono essere applicati a un trattamento locale, quale il [OSCURATO:PERSONA] N. 170.

Da detto riassunto si evince che (i) il CHMP aveva presentato una comparazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e altri medicinali per uso topico, fondata su dati farmacocinetici, dai quali emergeva che la percentuale di estradiolo dopo la somministrazione del [OSCURATO:PERSONA] N era nettamente superiore a quella osservata dopo la somministrazione di altri prodotti a base di estradiolo a dosaggi inferiori e che (ii) la percentuale di estradiolo dopo la somministrazione del [OSCURATO:PERSONA] N era altrettanto elevata quanto nel caso di un trattamento ormonale sostitutivo temporaneo.

171. Sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha potuto concludere, al punto 158 della sentenza impugnata, che, «pur mantenendo la distinzione fra il trattamento topico e il [trattamento ormonale sostitutivo], il CHMP ha stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici e scientifici relativi alle caratteristiche del [OSCURATO:PERSONA] N e le conclusioni del parere definitivo del 25 aprile 2014».

172. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la prima censura debba essere respinta.

173. In secondo luogo, per quanto riguarda l’impiego di soglie relative ai valori base di estradiolo postmenopausali inferiori a quelle utilizzate nella letteratura scientifica ( 40 ), il Tribunale ha dichiarato, al punto 160 della sentenza impugnata, che, sebbene le ricorrenti avessero fornito prove a sostegno di tale argomento, «[esse] non dimostrano in misura sufficiente che tale specifico elemento del ragionamento del CHMP dovrebbe condurre a una conclusione diametralmente opposta e rimetterebbe in discussione la coerenza e la logica del parere scientifico».

174. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che l’elemento in questione era talmente fondamentale che un errore al riguardo poteva far venire meno il nesso logico esistente tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni raggiunte dal CHMP.

175. Faccio presente fin d’ora che la censura in esame non mi convince.

176. Non nego che le soglie relative ai valori di base postmenopausali appaiano prima facie come un elemento indispensabile per valutare se gli effetti sistemici che determinano, in definitiva, un’esposizione a rischi analoghi a quelli associati ai trattamenti ormonali sostitutivi possano verificarsi dopo la somministrazione di un prodotto a base di estradiolo.

Ciò risulta peraltro dalla citazione delle conclusioni scientifiche del CHMP contenuta al punto 151 della sentenza impugnata, secondo cui «si possono attendere effetti sistemici dato che le percentuali di estradiolo superano le percentuali postmenopausali ».

Tuttavia, si potrebbe ritenere, a mio avviso, che tale nesso di causa/effetto si riferisse al rapporto tra gli effetti sistemici e l’aumento delle percentuali di estradiolo oltrepassanti le soglie relative ai valori di base postmenopausali utilizzate dal CHMP .

In altri termini, supponendo che, utilizzando le soglie identificate dalle ricorrenti, che sono più elevate di quelle utilizzate dal CHMP, l’aumento delle percentuali di estradiolo non comportasse il superamento di tali soglie, in linea di massima non si potrebbe escludere che si manifestino ugualmente effetti sistemici.

177. L’osservazione sopra svolta è idonea, secondo me, a suffragare la conclusione del Tribunale secondo cui le ricorrenti non hanno spiegato a sufficienza, nel loro ricorso, per quale motivo la circostanza che i valori di base postmenopausali non fossero corretti sarebbe sufficiente, di per sé, ad inficiare le conclusioni raggiunte dal CHMP.

178. Pertanto, sebbene non mi sfugga che, idealmente, il rigetto della presente censura avrebbe richiesto un’analisi ben più approfondita da parte del Tribunale, ritengo che l’esame della risposta risultante dal punto 160 della sentenza impugnata debba indurre a concludere che il Tribunale non è venuto meno al proprio obbligo di motivazione.

179. Tenuto conto di quanto precede, ritengo che la censura in esame debba essere respinta.

180. In terzo luogo, per quanto riguarda la mancata risposta da parte del Tribunale all’argomento secondo cui il CHMP non aveva sufficientemente tenuto conto del fatto che l’aumento del livello di estradiolo nel sangue risultante dall’uso del [OSCURATO:PERSONA] N era soltanto transitorio, mi sembra che le ricorrenti non siano riuscite a dimostrare che il Tribunale non ha tenuto conto di tale elemento nella sua valutazione.

181. Infatti, al punto 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rammentato che il CHMP aveva indicato, sulla base di due studi scientifici (SCO 5109 e SCO 5174), che le percentuali di estradiolo, in caso di somministrazione del [OSCURATO:PERSONA] N per due volte alla settimana, corrispondevano a quelli di un trattamento ormonale sostitutivo e che tali percentuali elevate non erano sempre tornate al valore iniziale dopo trentasei ore.

182. Non sembra quindi che il Tribunale abbia ignorato il fatto che l’aumento dei livelli di estradiolo nel sangue risultante dall’uso del [OSCURATO:PERSONA] N era transitorio e che le concentrazioni di estradiolo potevano tornare al valore iniziale dopo oltre trentasei ore.

183. Orbene, se pure l’effettiva presa in considerazione di tale elemento da parte del Tribunale risulta solo implicitamente dal punto 161 della sentenza impugnata, ciò non costituisce affatto un’omissione di motivazione, come sostengono in sostanza le ricorrenti.

A tale proposito, è sufficiente rammentare la giurisprudenza, già richiamata al paragrafo 116 delle presenti conclusioni, secondo cui il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e la motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo, condizione che mi sembra chiaramente soddisfatta nel caso di specie.

184. In ogni caso, la censura in esame non è idonea a dimostrare che questo elemento, vale a dire la natura temporanea dell’aumento dei livelli di estradiolo nel sangue, fosse idoneo a far venire meno il nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP.

185. Date tali circostanze, ritengo che la censura in esame debba essere respinta.

186. In quarto luogo, per quanto attiene all’asserita omissione, nella sentenza impugnata, dell’esame dell’argomento delle ricorrenti secondo cui il fatto che la dose di mantenimento del [OSCURATO:PERSONA] N fosse superiore a quella di altri preparati a base di estradiolo non determinava un aumento del rischio, è sufficiente rilevare che una valutazione del genere rientra senza alcun dubbio nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in una materia come quella di cui trattasi, che le impone di effettuare valutazioni mediche o scientifiche complesse, e pertanto non è soggetta al controllo giuridico del Tribunale, salvo in caso di errore manifesto, sviamento di potere o qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale, circostanza che non è stata dedotta nella fattispecie.

Di conseguenza, la ricorrente non può addebitare al Tribunale di non essersi pronunciato su tale punto.

187. In quinto luogo, per quanto concerne il mancato esame della tabella comparativa, rilevo anzitutto, al pari della [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, che detta tabella è stata presentata per la prima volta in occasione dell’udienza dinanzi al Tribunale e che dal verbale di quest’ultima non risulta che le ricorrenti abbiano fornito alcuna giustificazione per tale ritardo, in violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale.

Se non era effettivamente stata fornita alcuna giustificazione, il mancato esame di detta tabella nella sentenza impugnata si spiegherebbe con il fatto che il Tribunale l’avrebbe giustamente dichiarata implicitamente irricevibile.

188. In ogni caso, condivido la posizione assunta in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, secondo cui, quand’anche fosse ritenuta ricevibile ed esaminata nel merito, la tabella comparativa in questione sarebbe inconferente, in quanto non avrebbe potuto indurre il Tribunale a concludere che era venuto meno il nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP.

189. Anzitutto, il valore probatorio di tale tabella è palesemente limitato, dato che essa offre unicamente un confronto tra il [OSCURATO:PERSONA] N e un unico altro medicinale, l’Estreva.

190. Inoltre, il confronto tra il [OSCURATO:PERSONA] N e l’Estreva non sembra compatibile con la logica sottesa al ragionamento svolto dal CHMP nel suo parere definitivo, quale riassunto dal Tribunale ai punti da 151 a 158 della sentenza impugnata.

191. Infatti, come rilevato dal Tribunale al punto 158 di detta sentenza, la conclusione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] N determinava temporaneamente percentuali di estradiolo comparabili a quelli risultanti dall’utilizzo di trattamenti ormonali sostitutivi era stata raggiunta dal CHMP «mantenendo la distinzione tra il trattamento topico e il [trattamento ormonale sostitutivo]», vale a dire confrontando il [OSCURATO:PERSONA] N unicamente con altri trattamenti topici.

Pertanto, l’Estreva, che viene utilizzato come trattamento ormonale sostitutivo e ha quindi una modalità di somministrazione diversa, non può essere confrontato con il [OSCURATO:PERSONA] N. 192.

Di conseguenza, qualora la Corte dichiarasse ricevibile la censura in esame, ritengo che essa dovrebbe essere respinta nel merito.

193. Propongo quindi di respingere integralmente la seconda parte del secondo motivo.

3. Sulla terza parte, relativa alla valutazione erronea dei rischi dovuta alla mancata considerazione dei dati della farmacovigilanza a) Sintesi degli argomenti delle parti

194. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe perso di vista, nei rilievi svolti ai punti da 170 a 172 della sentenza impugnata e nella conclusione contenuta al punto 176 di detta sentenza, che i dati della farmacovigilanza, secondo la filosofia del codice HUM, rivestono un’importanza fondamentale nella valutazione dei rischi concreti connessi ai medicinali immessi in commercio.

195. Per quanto riguarda il punto 171 della sentenza impugnata, le ricorrenti rilevano che è contraddittorio vedere nel numero esiguo o addirittura nell’assenza di segnalazioni relative alla sicurezza dell’uso del [OSCURATO:PERSONA] N la prova dell’esistenza di un rischio, come avrebbe fatto il Tribunale.

Quanto alle considerazioni svolte al punto 172 della sentenza impugnata, relative alla mancanza di interesse per le comunicazioni spontanee, le ricorrenti affermano che il Tribunale non si è pronunciato sul loro argomento secondo cui non esisterebbe alcuna prova scientifica di «mancate segnalazioni» per i medicinali più vecchi.

A tale proposito, il Tribunale non avrebbe risposto, a parere delle ricorrenti, all’argomento secondo cui, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] N è un medicinale che viene rilasciato unicamente su prescrizione di un ginecologo, che ne controlla l’utilizzo a lungo termine, sarebbe poco plausibile che nessun ginecologo abbia comunicato i rischi connessi a siffatto utilizzo, se questi ultimi fossero effettivamente esistiti.

Infine, le ricorrenti addebitano al Tribunale di non avere risposto al loro argomento secondo cui, anche considerando una percentuale di mancate segnalazioni del 90%, i rischi che si suppone derivino dall’uso del [OSCURATO:PERSONA] N, se fossero esistiti, si sarebbero comunque concretizzati.

196. [OSCURATO:PERSONA] replica che gli argomenti delle ricorrenti non sono diretti a contestare una valutazione giuridica del Tribunale, bensì una valutazione del CHMP.

197. In particolare, per quanto riguarda la mancata risposta all’argomento secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] N sarebbe un farmaco rilasciato unicamente su prescrizione e il cui utilizzo a lungo termine sarebbe sottoposto al controllo di un ginecologo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale argomento non è sostenuto da un’offerta di prova e, in ogni caso, è stato dedotto soltanto all’udienza in primo grado senza alcuna giustificazione per tale ritardo, in violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. b) Valutazione

198. Con la prima censura, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha riconosciuto l’importanza fondamentale dei dati della farmacovigilanza ai fini della rivalutazione del rapporto rischio/beneficio dei medicinali immessi in commercio, in quanto non avrebbe rilevato che il CHMP aveva dedotto la prova dei rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N dal numero esiguo, o addirittura dalla mancanza, di segnalazioni relative a tali rischi , il che sarebbe intrinsecamente contraddittorio.

In tal modo, le ricorrenti addebitano al Tribunale, in sostanza, di non avere dichiarato che l’errore del CHMP su detto elemento aveva l’effetto di far venire meno il nesso comprensibile tra gli accertamenti scientifici e medici e le conclusioni del CHMP.

199. A mio parere, il Tribunale ha correttamente dichiarato che le critiche delle ricorrenti contro la valutazione del Tribunale, ribadite nella loro impugnazione, si fondavano su una lettura errata del parere del CHMP.

200. Infatti, nelle sue conclusioni scientifiche, il CHMP non ha considerato, come sostengono le ricorrenti, che l’esiguo numero di dati di farmacovigilanza disponibili (undici casi in totale, di cui solo uno relativo al [OSCURATO:PERSONA] N) costituisse la prova dei rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N. Esso ha invece ritenuto che, per quanto si dovesse presumere un’«alta percentuale di effetti indesiderati non dichiarati» per un prodotto medico vecchio quale il [OSCURATO:PERSONA] N, era impossibile trarre conclusioni sulla sua sicurezza dai dati di farmacovigilanza .

201. A fronte di tale situazione d’incertezza scientifica, come spiegato dal Tribunale ai punti da 174 a 176 della sentenza impugnata, il CHMP ha fornito indizi seri e concludenti, conformemente alla giurisprudenza in materia di applicazione del principio di precauzione, che consentono ragionevolmente di dubitare dell’innocuità o dell’efficacia del [OSCURATO:PERSONA] N. 202.

Il CHMP non ha quindi dedotto la prova dei rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N dall’esiguo numero di segnalazioni relative a tali rischi, bensì dai dubbi che aveva ragionevolmente espresso in ordine all’innocuità e all’efficacia del [OSCURATO:PERSONA] N, come ha giustamente rilevato il Tribunale.

203. Pertanto, considerato che il Tribunale ha correttamente dimostrato l’esistenza di un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP riguardo all’esistenza di rischi, ritengo che la censura in esame debba essere respinta.

204. Quanto alla mancanza di risposta, al punto 172 della sentenza impugnata, all’argomento secondo cui non esiste alcuna prova scientifica di segnalazioni mancanti per i medicinali più vecchi, è sufficiente rilevare che una simile valutazione rientra nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in questa materia, che le impone di effettuare valutazioni mediche o scientifiche complesse, ed è quindi soggetta soltanto a un controllo marginale da parte del Tribunale ( 41 ).

Di conseguenza, le ricorrenti non possono addebitare al Tribunale di non essersi pronunciato su questo punto.

205. Alla luce di quanto precede, ritengo che anche la censura in esame debba essere respinta.

206. Per quanto attiene alla mancata risposta, da parte del Tribunale, all’argomento secondo cui il fatto che l’uso a lungo termine del [OSCURATO:PERSONA] N sia sottoposto al controllo di un ginecologo implicherebbe che quest’ultimo avrebbe comunicato i suddetti rischi qualora si fossero concretizzati, rilevo anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene erroneamente che tale argomento è stato dedotto per la prima volta all’udienza.

Infatti, dai documenti del procedimento dinanzi al Tribunale si evince inequivocabilmente che esso era già stato esposto al punto 150 del ricorso ( 42 ).

207. Tuttavia, anche ammesso che tale argomento, che non è sostenuto da un’offerta di prova, si fondi su una circostanza esatta, ricordo ancora una volta che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, purché tale motivazione implicita consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo ( 43 ), il che impone nella fattispecie una risposta in senso affermativo.

Infatti, il Tribunale precisa chiaramente, al punto 172 della sentenza impugnata, che non vi era interesse a fornire comunicazioni spontanee, cosicché il loro numero esiguo non consentiva di concludere per la sicurezza del [OSCURATO:PERSONA] N. 208.

Le suesposte considerazioni valgono del pari, a mio avviso, per l’ultima censura di questa parte, relativa alla presunta mancata risposta del Tribunale all’argomento secondo cui, anche ammettendo per ipotesi una percentuale di mancate segnalazioni pari al 90%, i rischi che si suppone derivino dall’uso del [OSCURATO:PERSONA], se fossero effettivamente esistiti, si sarebbero concretizzati.

209. Pertanto, la terza parte del secondo motivo deve essere integralmente respinta.

4. Sulla quarta parte, relativa alla presentazione erronea dei dati di farmacovigilanza disponibili e all’inesattezza del contenuto degli orientamenti scientifici nel parere definitivo del CHMP a) Sintesi degli argomenti delle parti

210. Le ricorrenti criticano la presentazione superficiale, nelle conclusioni scientifiche del CHMP, dei dati della farmacovigilanza relativi al [OSCURATO:PERSONA] N. Infatti, tali conclusioni scientifiche potrebbero indurre, secondo le ricorrenti, la falsa impressione che l’uso del [OSCURATO:PERSONA] N avrebbe dato luogo a undici casi di notifica legati ai rischi asseriti dal CHMP, mentre, come avrebbe rilevato il Tribunale, si trattava di casi di reazione a seguito di trattamenti con estradiolo per uso topico. 211.

Esse sostengono inoltre che il Tribunale non ha risposto, al punto 196 della sentenza impugnata, al loro argomento secondo cui la citazione inesatta, da parte del CHMP, del contenuto degli orientamenti scientifici poteva indurre la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere, erroneamente, che l’uso di medicinali a dosi elevate non fosse raccomandato da detti orientamenti.

212. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dal momento che le ricorrenti hanno espressamente riconosciuto che il Tribunale ha esposto una presentazione corrispondente a quella del CHMP, il loro argomento risulta irricevibile. b) Valutazione

213. Per quanto riguarda la censura vertente sulla «presentazione superficiale» dei dati di farmacovigilanza relativi al [OSCURATO:PERSONA] N, non ho alcun dubbio che tale censura riguardi un semplice accertamento di fatto del Tribunale, che esula, in quanto tale, dalla competenza della Corte nel contesto dell’impugnazione, tranne nei casi in cui l’inesattezza materiale di detto accertamento risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, circostanza che tuttavia non è stata addotta dalle ricorrenti nel caso di specie ( 44 ).

214. Quanto alla censura relativa alla citazione inesatta del contenuto degli orientamenti scientifici da parte del CHMP, ritengo che l’omissione di motivazione addebitata al Tribunale dalle ricorrenti non possa essere constatata.

Infatti, al punto 197 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le ricorrenti non avevano spiegato come la citazione inesatta del contenuto degli orientamenti scientifici avrebbe potuto influire sulla sua conclusione generale relativa alla valutazione del rapporto rischio/beneficio rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] N. Mi sembra che tale risposta del Tribunale copra anche la citazione inesatta dei menzionati orientamenti che porterebbe a concludere che l’uso di medicinali a dosi elevate non era raccomandata da detti orientamenti.

215. A mio parere, questa risposta soddisfaceva le condizioni stabilite dalla giurisprudenza, richiamata più volte nelle presenti conclusioni, secondo cui una motivazione può essere implicita purché consenta ai ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo.

216. Ritengo, pertanto, che la quarta parte del secondo motivo debba essere respinta.

5. Conclusione sul secondo motivo di impugnazione

217. Alla luce di quanto precede, propongo di respingere integralmente il secondo motivo di impugnazione.

C. Sul terzo motivo, concernente la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento

1. Sulla prima parte, fondata sulla violazione del principio di proporzionalità a) Sintesi degli argomenti delle parti

218. A parere delle ricorrenti, il Tribunale non avrebbe esaminato il loro argomento secondo cui occorre considerare, nell’ambito del controllo di proporzionalità, la probabilità estremamente scarsa che i rischi si concretizzino.

In particolare, esse ritengono che, anche ammesso che il principio di precauzione imponga di adottare misure di limitazione dell’AIC, tali misure andrebbero obbligatoriamente scelte tenendo conto del fatto che la valutazione dei rischi si fonda unicamente su ipotesi.

Una valutazione puramente ipotetica, come quella del caso di specie, potrebbe giustificare soltanto misure poco restrittive, quale un aggiornamento delle avvertenze e delle controindicazioni nel testo informativo o la conduzione di uno studio sul rischio di iperplasia endometriale ipotizzato dal CHMP.

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ignorato tale aspetto ai punti da 204 a 206 della sentenza impugnata.

219. Esse fanno inoltre valere che, concludendo al punto 206 di tale sentenza che l’esclusione dell’applicazione ripetuta rappresentava il meno restrittivo dei possibili interventi ammessi dall’articolo 116, paragrafo 1, del codice HUM, il Tribunale ha perso di vista il fatto che l’esclusione dell’applicazione ripetuta avrebbe prodotto effetti equivalenti a quelli di una revoca parziale dell’autorizzazione, dato che l’atrofia vaginale è uno stato che richiede un trattamento a lungo termine.

220. Le conclusioni del Tribunale, di cui al punto 207 della sentenza impugnata, sulla presunta impossibilità di ordinare studi supplementari, secondo le ricorrenti sarebbero giuridicamente errate, come risulterebbe in particolare dall’articolo 32, paragrafo 4, lettera c), e paragrafo 5, lettera c), del codice HUM, secondo cui le autorizzazioni possono essere subordinate a determinate condizioni considerate essenziali per l’uso sicuro ed efficace del medicinale interessato.

221. Secondo le ricorrenti, il Tribunale non avrebbe spiegato, al punto 207 della sentenza impugnata, per quale motivo la frequenza quinquennale prevista per la compilazione delle relazioni sull’innocuità dei medicinali contenenti estradiolo non sarebbe idonea a dimostrare l’innocuità del medicinale.

A tale proposito, esse ritengono, infatti, che le relazioni sulla sicurezza avrebbero costituito un mezzo adeguato per fugare i dubbi derivanti dalla mancanza di dati relativi alla sicurezza del [OSCURATO:PERSONA] N. 222.

Infine, secondo le ricorrenti, il Tribunale non avrebbe esaminato la loro proposta al CHMP di una terapia alternata come misura meno restrittiva.

223. [OSCURATO:PERSONA] replica che le censure delle ricorrenti dirette contro il punto 207 della sentenza impugnata sono irricevibili perché equivalgono a contestare la valutazione dei mezzi di prova svolta dal Tribunale.

In ogni caso, esse sarebbero inconferenti poiché riguarderebbero un punto della motivazione di detta sentenza ad abundantiam.

224. Essa aggiunge che, per di più, le ricorrenti non addebitano al Tribunale di avere proceduto a un controllo della proporzionalità errato in diritto, bensì di avere adottato un approccio «formalistico» che l’avrebbe condotto a valutare erroneamente il parere definitivo del CHMP.

In tal modo le ricorrenti metterebbero in dubbio, in maniera irricevibile, la valutazione dei mezzi di prova compiuta dal Tribunale. b) Valutazione

225. Il principio di proporzionalità, che rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione, impone che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa controversa.

Pertanto, qualora debba scegliere tra più misure appropriate, l’istituzione deve ricorrere a quella meno restrittiva e, qualora dette misure presentino degli inconvenienti, deve assicurarsi che tali inconvenienti non siano sproporzionati rispetto allo scopo perseguito ( 45 ).

226. Nel caso di specie, l’atto interessato è la decisione di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui essa subordina il rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N alla condizione che la durata del suo utilizzo sia limitata a quattro settimane con contemporanea esclusione dell’applicazione ripetuta.

227. Le ricorrenti non contestano che l’inclusione di tale condizione nella nuova AIC del [OSCURATO:PERSONA] N sia idonea a conseguire lo scopo perseguito, vale a dire l’eliminazione dei rischi per la salute pubblica connessi all’aumento del livello di estradiolo nel sangue risultante dall’uso di detto medicinale, ma sostengono che il medesimo obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto con una misura meno restrittiva.

228. Per accertare se il principio di proporzionalità sia stato effettivamente violato nel caso di specie, occorre anzitutto riassumere i passi principali della motivazione sulla quale il Tribunale ha fondato il rigetto della parte vertente sulla proporzionalità, ai punti da 204 a 207 della sentenza impugnata.

229. Dopo avere riconosciuto che, per quanto riguarda le incertezze circa le conseguenze della somministrazione del [OSCURATO:PERSONA] N, il CHMP si era basato sul principio di precauzione, il Tribunale ha osservato che una semplice variazione dell’AIC, come quella del caso di specie, è il meno restrittivo degli interventi ammessi dall’articolo 116 del codice HUM.

Infatti, gli altri interventi previsti da detta disposizione (sospensione o revoca) avrebbero avuto conseguenze molto più gravi, secondo il Tribunale, sulla situazione giuridica delle ricorrenti e avrebbero oltrepassato i limiti di ciò che doveva essere considerato una misura necessaria alla luce del parere definitivo del CHMP.

Il Tribunale ha poi considerato, ad abundantiam, che né l’imposizione dell’obbligo di condurre studi supplementari, che non rientra tra le misure adottabili nella procedura a norma dell’articolo 31 del codice HUM, né le relazioni sulla sicurezza riguardanti i medicinali che contengono estradiolo, data la loro frequenza (cinque anni), costituivano misure idonee ad escludere i rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N. 230.

Esaminerò adesso le censure dedotte dalle ricorrenti nell’impugnazione avverso una simile motivazione.

231. La prima riguarda l’asserita omessa considerazione, da parte del Tribunale, dell’argomento delle ricorrenti secondo cui il fatto che la valutazione dei rischi effettuata dal CHMP si fondasse sull’applicazione del principio di precauzione avrebbe potuto giustificare soltanto misure meno restrittive rispetto alla modifica dell’AIC mediante l’inserimento della condizione sopra menzionata.

Orbene, dalla motivazione contenuta nei punti da 204 a 206 della sentenza impugnata emerge chiaramente che, a differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non ha omesso di rispondere su questo punto.

Si deve, infatti, interpretare in tal modo il fatto che, dopo avere ricordato che il CHMP ha applicato il principio di precauzione, il Tribunale ha avuto cura di rilevare che la variazione dell’AIC è la misura meno restrittiva tra quelle ammesse dall’articolo 116 del codice HUM.

232. La censura in questione deve pertanto essere respinta.

233. La seconda censura riguarda proprio l’affermazione del Tribunale secondo cui la variazione dell’AIC è la misura meno restrittiva tra quelle ammesse dall’articolo 116 del codice HUM.

Essa addebita al Tribunale, in sostanza, che tale affermazione non è sufficiente a fondare il rigetto della parte vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, perché detto giudice avrebbe dovuto considerare anche che, sostanzialmente, l’esclusione dell’applicazione ripetuta provocata da tale modifica equivaleva a una revoca parziale dell’AIC, tenuto conto del fatto che l’atrofia vaginale, al cui trattamento è destinato il [OSCURATO:PERSONA] N, richiede un trattamento a lungo termine.

234. Se l’esclusione di un’applicazione ripetuta avesse l’effetto di privare il [OSCURATO:PERSONA] N di qualsiasi utilità rispetto alle esigenze dei pazienti, come sostengono le ricorrenti, ciò, a mio avviso, influirebbe sull’esame relativo alla proporzionalità della condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. 235.

Orbene, devo rilevare, non senza sorpresa, che tale censura, la quale rappresenta indubbiamente il nocciolo della parte in esame, non è stata minimamente esaminata dal Tribunale.

236. Conseguentemente, ritengo che la sentenza impugnata sia viziata da carenza di motivazione.

La censura in esame deve quindi essere accolta.

237. Nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse tale conclusione, dedicherò i prossimi paragrafi all’analisi delle altre censure di questa parte del terzo motivo d’impugnazione, vertenti sulle misure meno restrittive che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto imporre per conseguire l’obiettivo di eliminare i rischi per la salute derivanti dall’uso del [OSCURATO:PERSONA] N. 238.

Per quel che riguarda l’asserita impossibilità di ordinare studi supplementari sui rischi di iperplasia endometriale e la mancanza di spiegazioni, al punto 207 della sentenza impugnata, del motivo per cui la frequenza quinquennale prevista per la compilazione delle relazioni sull’innocuità dell’estradiolo non sarebbe atta a dimostrare l’innocuità del [OSCURATO:PERSONA] N, è sufficiente rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, che si tratta in entrambi i casi di una censura diretta contro un punto della motivazione della sentenza impugnata ad abundantiam, come dimostra l’espressione «[a]d ogni modo» all’inizio del punto in parola ( 46 ).

Non essendo idonea a determinare l’annullamento di detta sentenza, tale censura è inconferente.

239. Quanto alla mancanza di un esame della proposta, presentata al CHMP dalle ricorrenti, di una terapia alternata quale misura meno restrittiva, ritengo che, supponendo che il Tribunale abbia già valutato correttamente il rispetto del principio di proporzionalità mediante le considerazioni contenute nei punti da 203 a 206 della sentenza impugnata, si debba concludere, conformemente alla giurisprudenza citata ripetutamente nelle presenti conclusioni, che il Tribunale ha assolto il suo obbligo di motivazione, dato che quest’ultima può essere implicita se consente alle ricorrenti di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

Tale censura deve pertanto essere respinta.

240. In conclusione, ritengo che la prima parte del terzo motivo debba essere accolta, in ragione di insufficienza della motivazione fornita dal Tribunale.

2. Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio della parità di trattamento a) Sintesi degli argomenti delle parti

241. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, nella sintesi del loro argomento, ha ignorato la censura secondo cui il principio della parità di trattamento sarebbe stato violato per il fatto che la misura contestata di divieto di applicazione ripetuta avrebbe collocato il [OSCURATO:PERSONA] N sullo stesso piano dei medicinali che presentano un rischio comprovato di minaccia grave per la salute, o addirittura letale.

242. Inoltre, a parere delle ricorrenti, sussisterebbe una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto il Tribunale non avrebbe incluso nella valutazione dei rischi altri due farmaci per il trattamento dell’atrofia vaginale contenenti estradiolo, vale a dire l’Estring 2 mg e il Vagifem 25 mg.

243. Le ricorrenti ribadiscono anche l’argomento secondo cui la percentuale di estradiolo del [OSCURATO:PERSONA] N non va confrontata soltanto con quella dei medicinali a dosaggio inferiore per uso topico, ma anche con quella dei trattamenti ormonali sostitutivi.

Tale approccio, che non sarebbe stato adottato dal CHMP, comporterebbe che il [OSCURATO:PERSONA] N debba essere collocato, considerato il livello di estradiolo nel sangue, sullo stesso piano dei primi, e non su quello dei trattamenti ormonali sostitutivi.

244. Infine, le ricorrenti sostengono altresì che, poiché il CHMP aveva osservato, come precisa lo stesso Tribunale al punto 151 della sentenza impugnata, che il raggiungimento di un livello di estradiolo nel sangue superiore ai valori di base postmenopausali era un criterio determinante per concludere che il [OSCURATO:PERSONA] N presentava un rischio elevato, risulta incomprensibile l’affermazione, al punto 213 della sentenza impugnata, secondo cui le ricorrenti non avrebbero dimostrato, sotto il profilo del criterio determinante, che il [OSCURATO:PERSONA] N non è paragonabile agli altri medicinali per uso topico. 245. [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’esclusione dell’elemento di prova al punto 212 della sentenza impugnata (l’aumento del livello di estradiolo nel sangue oltre i valori di base postmenopausali), che ha portato il Tribunale alla conclusione di cui al punto 213 della sentenza impugnata, sarebbe in contrasto con il punto 151 di detta sentenza.

Ad avviso di tale istituzione, il menzionato punto 151 riassumerebbe semplicemente le affermazioni contenute nel parere definitivo del CHMP, mentre il punto 212 della sentenza impugnata riguarderebbe le conclusioni tratte da detto comitato.

In ogni caso, dal momento che la risposta alla questione se, e in quale misura, il [OSCURATO:PERSONA] N fosse o meno comparabile con altri medicinali contenenti estradiolo era rinvenibile nel parere definitivo del CHMP, l’argomento delle ricorrenti equivarrebbe a contestare un accertamento di fatto del Tribunale e sarebbe pertanto irricevibile. b) Valutazione

246. Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio della parità di trattamento, si deve ricordare che, ai punti da 211 a 213 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accertato che i medicinali per uso topico utilizzati a fini comparativi negli studi scientifici si trovavano in una situazione dalle caratteristiche diverse rispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA] N, per il fatto che quest’ultimo determina una concentrazione di estradiolo nell’organismo più elevata rispetto ad altri medicinali presi in considerazione dal CHMP.

Tale diversa situazione, che le ricorrenti non sono riuscite a confutare, giustificava un trattamento diverso.

247. Secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità ( 47 ).

248. La prima censura delle ricorrenti verte sul fatto che, imponendo un divieto di applicazione ripetuta quale condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, il CHMP avrebbe trattato allo stesso modo due situazioni diverse.

Infatti, la situazione del [OSCURATO:PERSONA] N si discosterebbe da quella dei farmaci il cui uso è subordinato alla stessa condizione, vale a dire quelli che presentano un rischio particolarmente grave per la salute o letale.

La seconda censura verte sulla circostanza che, non avendo incluso nel confronto con il [OSCURATO:PERSONA] N altri due farmaci per uso topico a dosaggio inferiore (Estring 2 mg e Vagifem 25 mg), il CHMP avrebbe trattato in modo diverso due situazioni analoghe.

Questi due argomenti sarebbero stati ignorati dal Tribunale in primo grado.

249. Con tali censure, la Corte sarà chiamata a rispondere alla questione se e in quale misura il [OSCURATO:PERSONA] N sia paragonabile ad altri farmaci che non sono stati presi in considerazione dal CHMP nell’ambito della procedura per la valutazione del rischio.

A questo proposito ritengo che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, tali determinazioni, di natura scientifica, debbano essere considerate rientrare nel potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] allorché è chiamata a compiere valutazioni complesse e costituiscano quindi accertamenti di fatto che, in linea di principio, non possono formare oggetto di esame da parte della Corte nella fase dell’impugnazione.

Pertanto, le due censure in esame sono, a mio parere, irricevibili.

250. Le stesse considerazioni devono valere, a mio avviso, per la censura delle ricorrenti secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] N andrebbe collocato, tenuto conto del livello di estradiolo nel sangue, sullo stesso piano dei trattamenti ormonali sostitutivi.

251. L’ultima censura contesta la conclusione di cui al punto 213 della sentenza impugnata, secondo la quale le ricorrenti non erano riuscite a dimostrare che gli altri medicinali per uso topico confrontati con il [OSCURATO:PERSONA] N nell’ambito della procedura per la valutazione del rischio si trovavano, per quanto riguarda l’elemento che ha motivato la misura di limitazione del suo uso, nella stessa situazione di quest’ultimo.

Siffatta conclusione sarebbe infatti contraddetta dalla circostanza che, come rammenterebbe lo stesso Tribunale, il CHMP aveva ritenuto che l’elemento che giustificava la misura di limitazione dell’uso del [OSCURATO:PERSONA] N fosse l’aumento del livello di estradiolo nel sangue oltre i valori di base postmenopausali .

252. Il motivo di tale contraddizione non è esplicitato dalle ricorrenti.

Tuttavia, mi sembra che esse si riferiscano a una delle censure contenute nella seconda parte del secondo motivo, in cui esse sostengono che il CHMP aveva adottato soglie relative ai valori di base postmenopausali inferiori a quelle utilizzate dalla letteratura scientifica.

Se non fosse stato commesso tale errore, secondo le ricorrenti, il livello di estradiolo nel sangue risultante dall’uso del [OSCURATO:PERSONA] N non avrebbe superato i suddetti valori e si sarebbe quindi trovato nella stessa situazione dei medicinali per uso topico. 253.

Benché sia ricevibile, in quanto diretta a contestare la valutazione del Tribunale relativa al nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP, tale censura, a mio avviso, non è fondata, dal momento che le ricorrenti non hanno dimostrato a sufficienza, come risulta dalle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi da 173 a 179 delle presenti conclusioni, che il valore di base postmenopausale fosse un elemento a tal punto fondamentale che un errore al riguardo avrebbe potuto far venire meno detto nesso comprensibile.

Pertanto, la censura in esame non può essere accolta.

254. Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta.

3. Conclusione sul terzo motivo di impugnazione

255. Sulla base di quanto precede, propongo di accogliere la prima parte del terzo motivo di impugnazione e di respingere la seconda.

VI. Sul ricorso dinanzi al Tribunale

256. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta e la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

257. Nel caso di specie, ritengo che la Corte sia in grado di statuire sulla prima e sulla terza parte del primo motivo dedotto dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale.

258. Per quanto riguarda la prima parte, l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM è stato violato, come risulta dai rilievi svolti ai paragrafi da 49 a 65 delle presenti conclusioni, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso il deferimento al CHMP da parte del BfArM sebbene tale rinvio fosse intervenuto dopo l’adozione della decisione amministrativa iniziale di quest’ultima autorità.

259. Pertanto, la prima parte del primo motivo deve essere accolta.

260. Per quanto riguarda la terza parte, come si evince dai paragrafi da 78 a 100 delle presenti conclusioni, il principio di imparzialità sancito dall’articolo 41 della Carta è stato violato a motivo della nomina della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a relatore generale del CHMP nell’ambito della procedura relativa alla domanda di rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. 261.

Pertanto, la terza parte del primo motivo deve essere parimenti accolta.

262. Di conseguenza, ritengo che la decisione di esecuzione debba essere annullata.

263. Ad ogni buon conto, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che le due parti sopra menzionate debbano essere respinte, faccio presente che il Tribunale ha esaminato soltanto parzialmente la prima parte del terzo motivo.

264. Atteso che la controversia non può essere risolta relativamente a tale parte, riterrei opportuno rinviare la presente causa al Tribunale affinché proceda alle valutazioni di natura fattuale che risultino necessarie per statuire sulla questione se la variazione dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, imposta nel parere definitivo del CHMP, nella parte in cui comportava l’esclusione dell’applicazione ripetuta di detto medicinale, equivalesse a una revoca parziale dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, e si debba quindi ritenere che sia stato violato il principio di proporzionalità.

265. Date tali circostanze, occorre inoltre riservare le spese.

VII. Sulle spese

266. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

267. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, si deve condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alle spese della presente impugnazione.

VIII.

Conclusione

268. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑672/14 , non pubblicata, EU:T:2016:623 ), è annullata. 2) La decisione di esecuzione C(2014) 6030 final della [OSCURATO:PERSONA], del 19 agosto 2014, relativa, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali contenenti estradiolo ad alto dosaggio per uso topico è annullata. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese dei due gradi di giudizio. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2001, L 311, pag. 67 . ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali ( GU 2004, L 136, pag. 1 ). ( 4 ) La circostanza, fatta valere dalle ricorrenti, secondo cui dai fatti che hanno dato luogo alle sentenze del 7 marzo 2013, Acino/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑539/10 , non pubblicata, EU:T:2013:110 ), e dell’11 dicembre 2014, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑189/13 , non pubblicata, EU:T:2014:1056 ), pronunciate dal Tribunale in passato, risulta che il CHMP era stato sempre adito ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM sulla base di nuovi dati della farmacovigilanza non può certo portare, di per sé, a confutare tale interpretazione. ( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU 2004, L 136, pag. 34 ). ( 6 ) Rilevo peraltro che, nel testo del capo IV del codice HUM, il termine «decisione» si riferisce, senza alcuna eccezione, alla decisione adottata dalle autorità amministrative nazionali in risposta alla documentazione presentata a tal fine dal richiedente. ( 7 ) Punto 33 dell’atto di impugnazione. ( 8 ) L’articolo 41 della Carta così recita: «Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione».

V. altresì il Codice europeo di buona condotta amministrativa pubblicato dal Mediatore europeo, disponibile all’indirizzo Internet https://www.ombudsman.europa.eu/it/publication/it/3510, e in particolare gli articoli 8 («Il funzionario è imparziale e indipendente.

Il funzionario si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi») e 11 («Il funzionario opera in modo imparziale, equo e ragionevole»). ( 9 ) Infatti, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il diritto a un processo equo derivante, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, poteva essere oggetto di interpretazione da parte della Corte data la sua natura di diritto fondamentale che l’Unione europea rispettava in quanto principio generale in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, TUE.

V., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 44 ). ( 10 )

V. sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 54 ), e del 19 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( C‑308/07 P , EU:C:2009:103 , punto 46 ), che richiamano la giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sentenze del 24 febbraio 1993, Fey c.

Austria, serie A n. 255‑A, pag. 12, § 28, del 25 febbraio 1997, Findlay c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions 1997‑I, pag. 281, § 73, e del 4 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] SA c.

Romania, nn. 63610/00 e 38692/05, non ancora pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions . ( 11 )

V. giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata nelle conclusioni dell’avvocato generale Bot relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑385/07 P , EU:C:2009:210 , paragrafo 326 ). ( 12 ) Corte EDU, del 24 maggio 1989, Hauschildt c.

Danimarca, serie A n. 154, § 48.

V. altresì sentenza della Corte EDU del 18 ottobre 2000, Morel c.

Francia, §

42. Mi sembra che tale criterio sia generalmente più difficile da soddisfare rispetto al «ragionevole sospetto che i fatti non siano stati esaminati in modo neutro e obiettivo» addotto dalle ricorrenti. ( 13 ) V., in particolare, sentenze della Corte EDU del 26 ottobre 2007, Hirschhorn c.

Romania, § 73, e del 26 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, §

31. ( 14 ) Ibidem, punto

50. ( 15 ) In detta causa era pacifico che tre dei quattordici agenti che avevano partecipato alle visite effettuate da Eurostat in Spagna, prima dell’adozione della decisione di avvio dell’indagine, avessero altresì fatto parte della squadra di quattro persone che era stata successivamente attivata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del procedimento di indagine. ( 16 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio ( C‑521/15 , EU:C:2017:982 , punti da 96 a 98 ). ( 17 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio ( C‑521/15 , EU:C:2017:982 , punti 99 e 100 ). ( 18 ) Si tratta del regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ( GU 2011, L 306, pag. 1 ). ( 19 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio ( C‑521/15 , EU:C:2017:982 , punti 102 e 103 ). ( 20 ) È irrilevante, a mio avviso, che l’altro soggetto di cui fa parte il membro in questione sia un’altra istituzione o un altro organo o organismo dell’Unione, oppure l’autorità nazionale competente, come nel caso di specie. ( 21 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio ( C‑521/15 , EU:C:2017:982 , punto 104 ). ( 22 ) Atteso che le procedure in questione perseguono la medesima finalità, la circostanza che esse rientrino in contesti normativi nazionali, come avviene nel caso del BfArM, oppure di diritto dell’Unione, come nel caso del CHMP, non inficia, a mio avviso, tale conclusione. ( 23 ) Alla luce della mia interpretazione di questo terzo criterio, quale esposta al paragrafo 93 delle presenti conclusioni, ritengo che, affinché si possa constatare una violazione dell’imparzialità oggettiva, non occorre che sia dimostrato che il procedimento dinanzi al CHMP avrebbe avuto un esito diverso qualora la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata invitata a partecipare alla procedura in qualità di relatore generale.

Al contrario, è sufficiente che, proprio per la notevole influenza esercitata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sullo svolgimento della procedura, tale esito diverso non possa essere escluso , come hanno peraltro sostenuto le ricorrenti. ( 24 ) Punti 111 e 112 della sentenza impugnata. ( 25 ) Tali censure recano rispettivamente il titolo «La prima ricorrente non è stata sentita in merito alla modifica della decisione del CHMP, adottata dopo la seconda audizione del 18 novembre 2013, di adattare i testi informativi alla versione utilizzata in Croazia» e «Termine eccessivamente breve per presentare osservazioni sul quinto elenco delle questioni e diniego di una terza audizione della prima ricorrente da parte del CHMP». ( 26 ) V., in particolare, sentenze del 22 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑620/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:2309 , punto 56 ); del 10 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑553/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:805 , punto 78 ); dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punto 38 ), e del 28 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑629/15 P e C‑630/15 P , EU:C:2017:498 , punto 86 ). ( 27 ) Le censure delle ricorrenti vertono sul fatto che il CHMP non le avrebbe sentite in merito alla modifica della decisione da esso adottata dopo l’audizione del 18 novembre 2013 di adattare i testi informativi alla versione utilizzata in Croazia.

V. nota 25 delle presenti conclusioni. ( 28 )

V. paragrafo 107 delle presenti conclusioni. ( 29 )

V. sentenza del 14 settembre 2017, LG [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑588/15 P e C‑622/15 P , EU:C:2017:679 , e giurisprudenza citata). ( 30 ) V., in particolare, sentenze del 26 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da C‑454/16 P a C‑456/16 P e C‑458/16 P , non pubblicata, EU:C:2017:818 , punto 66 ), e del 12 dicembre 2012,

1. garantovaná/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑392/09 , non pubblicata, EU:T:2012:674 , punto 74 ). ( 31 ) Peraltro, è pacifico che le ricorrenti sono state effettivamente messe in grado di prendere posizione su tale accertamento scientifico nel corso della procedura, in particolare mediante le «Conclusioni scientifiche» e il parere provvisorio del CHMP. ( 32 ) Ritengo che il carattere dirimente della condizione controversa sia implicitamente ammesso dalle ricorrenti nell’impugnazione, laddove esse affermano che l’esclusione dell’applicazione ripetuta del [OSCURATO:PERSONA] N prevista dalla condizione in parola equivale a una revoca parziale della stessa AIC, in violazione del principio di proporzionalità.

L’incidenza che esse attribuiscono in tal modo a detta condizione corrisponde tipicamente a quella di una componente di un atto normativo o decisionale. ( 33 ) Punto 45 dell’atto di impugnazione. ( 34 ) Punto 140 della sentenza impugnata, che richiama la sentenza dell’11 dicembre 2014, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑189/13 , non pubblicata, EU:T:2014:1056 , punto 37 ). ( 35 ) Sentenza del 16 giugno 2016, SKW Stahl‑[OSCURATO:PERSONA] e SKW Stahl‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑154/14 P , EU:C:2016:445 , punto 37 e giurisprudenza citata). ( 36 ) Sentenza dell’11 dicembre 2014, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑189/13 , non pubblicata, EU:T:2014:1056 , punto 43 ). ( 37 ) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ( GU 1997, L 43, pag. 1 ). ( 38 ) Sentenze del 26 novembre 2002, Artegodan e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑74/00, T‑76/00, da T‑83/00 a T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 e T‑141/00 , EU:T:2002:283 , punto 200 ); del 7 marzo 2013, Acino/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑539/10 , non pubblicata, EU:T:2013:110 , punto 93 ), e dell’11 dicembre 2014, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑189/13 , non pubblicata, EU:T:2014:1056 , punto 52 ). ( 39 ) V., nell’ambito scientifico, sentenza del 21 gennaio 1999, Upjohn ( C‑120/97 , EU:C:1999:14 , punto 34 ). ( 40 ) Come risulta dagli atti, l’importanza dell’identificazione dei valori di base postmenopausali normali deriva dal fatto che, nel considerare la percentuale di estradiolo nel plasma osservabile dopo l’uso o l’assorbimento del principio attivo nel sangue, è essenziale metterla in rapporto con tali valori. ( 41 )

V. nota 40 delle presenti conclusioni. ( 42 ) In tale punto si legge quanto segue: «(…) occorre infine considerare altresì che il [OSCURATO:PERSONA] N è un farmaco che viene rilasciato solo su prescrizione e in particolare che l’uso a lungo termine di tale farmaco è sottoposto al controllo costante del ginecologo che ha rilasciato la prescrizione.

Di conseguenza, si può presumere che, nei 45 anni di presenza del [OSCURATO:PERSONA] N sul mercato, i ginecologi che hanno rilasciato le prescrizioni avrebbero redatto, almeno in un’occasione, una relazione, diretta alle autorità competenti, sugli ipotetici rischi gravi derivanti dall’uso di questo farmaco, se tali rischi si fossero effettivamente concretizzati». ( 43 )

V. paragrafi 116 e 183 delle presenti conclusioni. ( 44 )

V. sentenze del 3 dicembre 2015, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ( C‑82/15 P , non pubblicata, EU:C:2015:796 , punto 27 ), e del 10 aprile 2014, Acino/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑269/13 P , EU:C:2014:255 , punto 34 ). ( 45 ) Sentenza del 21 luglio 2011, Etimine ( C‑15/10 , EU:C:2011:504 , punto 124 e giurisprudenza citata). ( 46 ) In ogni caso, non posso fare a meno di mettere in dubbio l’affermazione formulata dal Tribunale al punto 207 della sentenza impugnata, secondo cui l’ordine di svolgere studi supplementari non rientrerebbe tra le misure che possono essere adottate nell’ambito della procedura a norma dell’articolo 31 del codice HUM.

Infatti, come osservato dalle ricorrenti nell’atto di impugnazione, dall’articolo 32, paragrafo 4, lettera c), del codice HUM risulta che l’EMA può rilasciare un’AIC solo a determinate condizioni che possano essere considerate «fondamentali per l’uso sicuro ed efficace del medicinale».

Tale formulazione mi sembra sufficientemente ampia da includere anche l’ordine di svolgere studi supplementari sull’innocuità del medicinale considerato.

Questa interpretazione è inoltre suffragata dalla lettura dell’articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera b), del codice HUM, il quale prevede espressamente, tra le possibili condizioni dell’AIC, «svolgere studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione». ( 47 ) V., ex multis, sentenza del 7 luglio 2009, S.P.C.M. e a. ( C‑558/07 , EU:C:2009:430 , punto 74 e giurisprudenza citata).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016CC0680 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 4 ottobre 2018 ( 1 ) Causa C‑680/16 P Dr. [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. contro [OSCURATO:PERSONA] europea «Impugnazione – Direttiva 2001/83/CE – Medicinali per uso umano – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ordina agli Stati membri la revoca e la modifica delle autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio dei medicinali per uso topico contenenti lo 0,01% di peso di estradiolo – Presupposti del deferimento al comitato per i medicinali per uso umano – Imparzialità oggettiva – Diritto di essere sentiti – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento» Indice I. Contesto normativo II. Fatti III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti V. Analisi A. Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 31 e 32 del codice HUM 1. Sulla prima parte, relativa all’interpretazione erronea dell’articolo 31 del codice HUM a) Sintesi degli argomenti delle parti b) Valutazione 2. Sulla seconda parte, relativa alla violazione dell’obbligo di neutralità sancito dall’articolo 32, paragrafo 2, del codice HUM e del principio di un esame diligente e imparziale enunciato all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta a) Sintesi degli argomenti delle parti b) Valutazione 3. Sulla terza parte, relativa alla violazione dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM e del diritto di essere sentiti a) Sintesi degli argomenti delle parti b) Valutazione 4. Conclusione sul primo motivo di impugnazione B. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 116, paragrafo 1, e 126, paragrafo 1, del codice HUM 1. Sulla prima parte, relativa alla violazione dei principi di ripartizione dell’onere di allegazione e dell’onere della prova, derivante dal fatto che l’esistenza di un rischio è fondata sulla mancanza di studi successivi all’autorizzazione a) Sintesi degli argomenti delle parti b) Valutazione 2. Sulla seconda parte, relativa alla mancanza di un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP a) Sintesi degli argomenti delle parti b) Valutazione 3. Sulla terza parte, relativa alla valutazione erronea dei rischi dovuta alla mancata considerazione dei dati della farmacovigilanza a) Sintesi degli argomenti delle parti b) Valutazione 4. Sulla quarta parte, relativa alla presentazione erronea dei dati di farmacovigilanza disponibili e all’inesattezza del contenuto degli orientamenti scientifici nel parere definitivo del CHMP a) Sintesi degli argomenti delle parti b) Valutazione 5. Conclusione sul secondo motivo di impugnazione C. Sul terzo motivo, concernente la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento 1. Sulla prima parte, fondata sulla violazione del principio di proporzionalità a) Sintesi degli argomenti delle parti b) Valutazione 2. Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio della parità di trattamento a) Sintesi degli argomenti delle parti b) Valutazione 3. Conclusione sul terzo motivo di impugnazione VI. Sul ricorso dinanzi al Tribunale VII. Sulle spese VIII. Conclusione 1. Con la loro impugnazione, la Dr. [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]» o la «prima ricorrente») e la [OSCURATO:PERSONA] d.o.o. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑672/14, non pubblicata, in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2016:623 ). 2. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso delle menzionate società diretto all’annullamento della decisione di esecuzione C(2014) 6030 final della [OSCURATO:PERSONA], del 19 agosto 2014, relativa, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali contenenti estradiolo ad alto dosaggio per uso topico (in prosieguo: la «decisione di esecuzione»). Tale decisione di esecuzione aveva stabilito, sulla scorta delle conclusioni del parere definitivo del comitato per i medicinali per uso umano (in prosieguo: il «CHMP»), che il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio (in prosieguo: l’«AIC») del medicinale di cui trattasi, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] N, doveva essere subordinato alla condizione di una limitazione a quattro settimane della durata del trattamento con contemporanea esclusione di un’applicazione ripetuta. 3. La presente impugnazione fornisce alla Corte l’occasione di pronunciarsi per la prima volta sull’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( 2 ) (in prosieguo: il «codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano» o il «codice HUM»), e in particolare sulle condizioni per il deferimento al CHMP da parte delle autorità nazionali competenti nel contesto di tale procedura. La Corte è inoltre chiamata a pronunciarsi per la prima volta sull’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM, precisando la portata del diritto di essere sentiti conferito da tale disposizione al richiedente o al titolare dell’AIC, nonché sulla questione se la nomina a relatore generale del CHMP di un membro dell’autorità nazionale che l’ha adito, nell’ambito della procedura prevista all’articolo 31 del codice HUM, sia compatibile con il principio di imparzialità sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). I. Contesto normativo 4. L’articolo 31 del codice HUM dispone quanto segue: «1.   In casi particolari che coinvolgono gli interessi dell’Unione, gli Stati membri, la [OSCURATO:PERSONA], il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio adiscono il comitato [per i medicinali per uso umano] affinché si applichi la procedura di cui agli articoli 32, 33 e 34 prima che sia presa una decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca dell’autorizzazione all’immissione in commercio, oppure su qualsiasi altra variazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio che appare necessaria. Qualora [tale rinvio risulti necessario a seguito della] valutazione di dati connessi alla farmacovigilanza di un medicinale autorizzato [...], la questione è deferita al comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza e si può applicare l’articolo 107 undecies , paragrafo 2. Il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza formula una raccomandazione secondo la procedura di cui all’articolo 32. La raccomandazione finale è trasmessa al comitato per i medicinali per uso umano o al gruppo di coordinamento, secondo il caso, e si applica la procedura di cui all’articolo 107 duodecies (…)». 5. L’articolo 32 del codice HUM così prevede: «1.   Nei casi in cui è fatto riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato esamina la questione ed emette un parere motivato entro 60 giorni dalla data in cui la questione gli è stata sottoposta. Tuttavia, nei casi sottoposti al comitato a norma degli articoli 30 e 31, il comitato può prorogare tale termine per un ulteriore periodo fino a 90 giorni, tenendo conto dei pareri dei richiedenti o dei titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio interessati. In caso d’urgenza e su proposta del suo presidente, il comitato può fissare un termine più breve. 2.   Per esaminare la questione, il comitato designa uno dei propri membri come relatore. Esso può inoltre nominare esperti indipendenti per una consulenza su questioni specifiche. Nella nomina il comitato definisce i compiti degli esperti e specifica il termine per l’espletamento di tali compiti. 3.   Prima di emettere un parere, il comitato dà al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio la facoltà di presentare spiegazioni scritte o orali, entro un termine che preciserà. Il parere del comitato è accompagnato dalla bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto e dalle bozze di etichettatura e di foglietto illustrativo. Se necessario, il comitato può invitare altre persone a fornirgli informazioni riguardanti la questione all’esame. Il comitato può sospendere il decorso dei termini di cui al paragrafo 1 per consentire al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio di preparare le sue spiegazioni. 4.   L’agenzia [europea per i medicinali] informa immediatamente il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio se dal parere del comitato risulta una delle seguenti circostanze: a) la domanda non è conforme ai criteri di autorizzazione; b) il riassunto delle caratteristiche del prodotto presentato dal richiedente o dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio a norma dell’articolo 11 dovrebbe essere modificato; c) l’autorizzazione dovrebbe essere subordinata a determinate condizioni, con riferimento alle condizioni considerate fondamentali per l’uso sicuro ed efficace del medicinale, inclusa la farmacovigilanza; d) l’autorizzazione all’immissione in commercio dovrebbe essere sospesa, modificata o revocata. Entro 15 giorni dalla ricezione del parere, il richiedente o il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio può comunicare per iscritto all’agenzia che intende presentare domanda di riesame del parere. In tal caso egli trasmette all’agenzia una motivazione particolareggiata della sua domanda entro 60 giorni dalla ricezione del parere. Nei 60 giorni successivi alla ricezione dei motivi della domanda, il comitato riesamina il proprio parere a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 726/2004 [ ( 3 )]. Le motivazioni delle conclusioni sono allegate alla relazione di valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 5.   Nei 15 giorni successivi all’adozione l’agenzia trasmette il parere definitivo del comitato agli Stati membri, alla [OSCURATO:PERSONA] e al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, unitamente a una relazione che illustra la valutazione del medicinale e la motivazione delle conclusioni raggiunte. Se il parere è favorevole al rilascio o alla conferma di un’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale in oggetto, al parere sono allegati i seguenti documenti: a) una bozza di riassunto delle caratteristiche del prodotto, di cui all’articolo 11; b) le eventuali condizioni alle quali è subordinata l’autorizzazione ai sensi del paragrafo 4, lettera c); c) l’elenco dettagliato delle condizioni o restrizioni raccomandate per quanto riguarda l’uso sicuro ed efficace del medicinale; d) le bozze di etichettatura e di foglietto illustrativo». 6. L’articolo 33 del codice HUM così dispone: «Entro 15 giorni dalla ricezione del parere, la [OSCURATO:PERSONA] elabora un progetto di decisione riguardante la domanda, tenendo conto della normativa comunitaria. Qualora il progetto di decisione preveda il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, vanno allegati i documenti di cui all’articolo 32, paragrafo 5, secondo comma. Qualora eccezionalmente il progetto di decisione si discosti dal parere dell’agenzia, la [OSCURATO:PERSONA] allega le precise motivazioni delle divergenze. Il progetto di decisione è trasmesso agli Stati membri e al richiedente o al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio». 7. L’articolo 34 del codice HUM così recita: «1.   [OSCURATO:PERSONA] adotta la decisione definitiva secondo la procedura di cui all’articolo 121, paragrafo 3, ed entro 15 giorni dalla conclusione della stessa. (…)». 8. L’articolo 116, primo comma, del codice HUM prevede quanto segue: «Le autorità competenti sospendono, revocano o variano l’autorizzazione all’immissione in commercio allorché si ritenga che il medicinale sia nocivo o privo di efficacia terapeutica, che il rapporto rischio/beneficio non sia favorevole, o infine che il medicinale non abbia la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata. L’efficacia terapeutica è assente quando risulta che il medicinale non permette di ottenere risultati terapeutici». 9. A termini dell’articolo 126 del codice HUM: «L’autorizzazione all’immissione in commercio può essere rifiutata, sospesa o revocata, solamente per i motivi enunciati nella presente direttiva. Le decisioni di sospensione della fabbricazione, o dell’importazione di medicinali provenienti da paesi terzi, di divieto di fornitura e di ritiro dal commercio di un medicinale possono essere prese solamente per i motivi indicati negli articoli 117 e 118». II. Fatti 10. Dai punti da 1 a 12 della sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] è titolare delle AIC in vari Stati membri, tra cui la Repubblica federale di Germania, del medicinale [OSCURATO:PERSONA] N o [OSCURATO:PERSONA] N 0,1 mg/g o [OSCURATO:PERSONA] N 0,1 mg/g vaginal cream (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] N»). [OSCURATO:PERSONA] è titolare dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N in Croazia. 11. [OSCURATO:PERSONA] N è una crema per il trattamento di disturbi atrofici della vagina e della vulva nelle donne in periodo di menopausa. Esso contiene, quale sostanza attiva, l’ormone estradiolo in misura pari a 100 microgrammi per grammo. 12. Tale medicinale è stato autorizzato per la prima volta in Germania nel 1978. Il 26 settembre 2005 le autorità tedesche competenti, ossia il Bundesinstitut für [OSCURATO:PERSONA] und Medizinprodukte (Istituto federale per i medicinali e i dispositivi medici, Germania; in prosieguo: il «BfArM»), negavano il rinnovo dell’autorizzazione. Di conseguenza, la prima ricorrente proponeva anzitutto un ricorso avverso detta decisione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di Colonia, Germania), che lo respingeva con sentenza del 27 ottobre 2009. Essa interponeva quindi appello dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das [OSCURATO:PERSONA]‑Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA]‑Vestfalia, Germania). Con sentenza del 13 marzo 2013, detto giudice annullava la decisione del 26 settembre 2005 e ordinava al BfArM di pronunciarsi nuovamente sulla domanda di rinnovo dell’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] N tenendo conto del suo parere giuridico. Conseguentemente, con provvedimento dell’11 luglio 2013, dette autorità accordavano il rinnovo dell’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] N per talune presentazioni. 13. Nelle more del procedimento giurisdizionale sopra descritto, il 24 maggio 2012 le autorità tedesche adivano il CHMP dell’Agenzia europea per i medicinali in riferimento al [OSCURATO:PERSONA] N, in applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM. 14. Il CHMP designava quale relatore, conformemente alla procedura prevista dall’articolo 32, paragrafo 2, del codice HUM, il proprio membro di nazionalità tedesca, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], la quale era una dipendente del BfArM. 15. Il 19 dicembre 2013 il CHMP emetteva un parere provvisorio, di cui la prima ricorrente chiedeva il riesame. Il 25 aprile 2014 il CHMP dava il suo parere definitivo. Il 19 agosto 2014 la [OSCURATO:PERSONA] europea adottava la decisione di esecuzione. 16. Conformemente alle misure proposte nel parere definitivo del CHMP, tale decisione stabilisce, nell’allegato IV, che il riassunto delle caratteristiche del prodotto e i foglietti illustrativi di medicinali quali il [OSCURATO:PERSONA] N devono prevedere trattamenti della durata massima di quattro settimane, senza ripetizione. III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 17. Il 19 settembre 2014 le ricorrenti hanno proposto i rispettivi ricorsi diretti all’annullamento parziale della decisione controversa. 18. Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2014, le ricorrenti hanno proposto una domanda di provvedimenti urgenti, nella quale chiedevano al presidente del Tribunale di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata. Con ordinanza del 15 dicembre 2014, il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda e riservato le spese. 19. Avendo disatteso tutti i motivi dedotti dalle ricorrenti, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e condannato le ricorrenti alle spese. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 20. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 23 dicembre 2016, le ricorrenti hanno proposto la presente impugnazione. 21. Le ricorrenti chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa. In subordine, esse chiedono altresì di rinviare la causa al Tribunale. Infine, chiedono che la [OSCURATO:PERSONA] sia condannata alle spese. 22. [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare le ricorrenti alle spese. V. Analisi 23. A sostegno dell’impugnazione, le ricorrenti deducono tre motivi vertenti, rispettivamente, sulla violazione degli articoli 31 e 32 del codice HUM, sulla violazione dell’articolo 116 di tale codice, in combinato disposto con l’articolo 126 del medesimo codice, e sulla violazione di principi generali di diritto dell’Unione, quali il principio di proporzionalità e il principio della parità di trattamento. A. Sul primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 31 e 32 del codice HUM 24. Tale motivo si fonda su tre parti. In primo luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di avere interpretato erroneamente l’articolo 31 del codice HUM, in quanto esso avrebbe trascurato, nella sentenza impugnata, il fatto che detta disposizione subordina l’avvio della procedura ivi prevista a condizioni specifiche. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha violato l’articolo 32, paragrafo 2, del codice HUM, ignorando l’obbligo di neutralità sancito da tale disposizione nonché il principio di un esame diligente e imparziale enunciato all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta. In terzo luogo, esse addebitano al Tribunale di avere violato l’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM e il diritto di essere sentiti. 1. Sulla prima parte, relativa all’interpretazione erronea dell’articolo 31 del codice HUM a) Sintesi degli argomenti delle parti 25. La prima parte del primo motivo è diretta contro i punti 29, 37, 38, da 44 a 49, nonché contro i punti 59, 61, 63, 65 e 67 della sentenza impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe trascurato il fatto che l’articolo 31 del codice HUM subordina l’avvio della procedura ad hoc ivi prevista a una condizione di natura temporale nonché alla sussistenza di «interessi dell’Unione». 26. Le ricorrenti sostengono, infatti, che, secondo l’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM fornita dal Tribunale, l’avvio di tale procedura sarebbe subordinato alla sola condizione che il medicinale di cui trattasi sia stato autorizzato in più di uno Stato membro. Di conseguenza, un’autorità nazionale competente potrebbe esigere in qualunque momento l’esame di un medicinale da parte del CHMP, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 31 del codice HUM, senza che l’adozione di una decisione sull’autorizzazione del medicinale in questione a livello nazionale impedisca l’avvio di detta procedura. 27. A parere delle ricorrenti, tale tesi sarebbe in contrasto, anzitutto, con il dettato dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM. Infatti, il termine «prima» contenuto in tale disposizione indicherebbe chiaramente che gli Stati membri non possono adire il comitato in qualsiasi momento. Al contrario, essi potrebbero adirlo soltanto anteriormente all’adozione di una decisione nazionale. 28. Nel caso di specie, le ricorrenti sostengono che la Repubblica federale di Germania ha avviato la procedura prevista dall’articolo 31 del codice HUM il 31 maggio 2012, vale a dire ben dopo la data in cui le autorità tedesche hanno statuito sull’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] N (26 settembre 2005). Il Tribunale, ritenendo che la decisione nazionale pertinente fosse quella con cui le autorità tedesche hanno concesso il rinnovo dell’autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA] N in data 11 luglio 2013, non distinguerebbe correttamente tra il potere decisionale dell’amministrazione e i procedimenti giurisdizionali. 29. Le ricorrenti sostengono inoltre che, per definire la finalità dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM, il Tribunale non avrebbe dovuto basarsi sulla guida elaborata dalla convenuta al fine di valutare la legittimità degli atti adottati dalla stessa convenuta, salvo violare il principio della separazione dei poteri. 30. Inoltre, secondo le ricorrenti, la Repubblica federale di Germania avrebbe commesso un abuso di diritto avviando la procedura prevista dall’articolo 31 del codice HUM al solo scopo di evitare di rimanere soccombente nei procedimenti avviati dalle ricorrenti dinanzi ai giudici tedeschi avverso la decisione del 26 settembre 2005, data in cui le autorità tedesche hanno statuito sull’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, rifiutando di rinnovarla. 31. Infine, da un lato, le ricorrenti ritengono che, conducendo a valutazioni divergenti nei diversi Stati membri, l’avvio della procedura in parola a seguito dell’adozione di una decisione divergente da parte di un’autorità nazionale sarebbe in contrasto con l’obiettivo del codice HUM, che consiste nel prevenire gli ostacoli agli scambi di medicinali sul mercato. 32. Dall’altro, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha altresì valutato erroneamente la condizione secondo cui la procedura prevista all’articolo 31 del codice HUM può essere avviata «in casi particolari che coinvolgono gli interessi dell’Unione». Infatti, in presenza di un medicinale già autorizzato, siffatti interessi sussisterebbero laddove le conoscenze del momento relative alla sua efficacia e sicurezza giustifichino il deferimento al CHMP. A tale proposito, il fatto che gli studi esaminati dal CHMP in tale contesto risalissero al 2004 dimostrerebbe che non esistevano nuovi dati atti a giustificare l’avvio della procedura ai sensi dell’articolo 31 del codice HUM. 33. [OSCURATO:PERSONA] considera che il Tribunale abbia interpretato correttamente l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM. Dopo avere rilevato che non appare certo, tenuto conto del testo di tale disposizione, che l’adozione a livello nazionale di un atto concernente l’AIC, anche qualora si tratti di un atto che è stato impugnato dinanzi ai giudici nazionali, privi gli organi nazionali della possibilità di consultare il CHMP, il Tribunale avrebbe basato la sua interpretazione sul contesto di detto articolo e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], esso sarebbe quindi correttamente giunto alla conclusione che tali obiettivi depongono a favore di un’interpretazione estensiva delle condizioni per l’avvio della procedura ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM e che ogni Stato membro ha interesse ad avviare tale procedura fintanto che esso possa ancora intervenire in relazione a un’AIC. 34. Inoltre, tale istituzione ritiene che non si possa addebitare al Tribunale di essersi basato, tra altri elementi, per definire l’obiettivo della disposizione citata, su una guida redatta dalla [OSCURATO:PERSONA], che costituisce un documento giuridicamente non vincolante. 35. Per quanto concerne la condizione relativa alla sussistenza di «interessi dell’Unione», la [OSCURATO:PERSONA] replica che detto presupposto riguarda la necessità di valutare un medicinale, o una sostanza attiva, a livello dell’Unione, e che siffatta necessità si manifesterebbe con tutta evidenza quando la medesima sostanza attiva sia stata autorizzata in più di uno Stato membro, come avverrebbe nel caso di specie. In tale contesto, la questione del carattere di novità o meno dei dati pertinenti non influirebbe sulla valutazione di questo presupposto. b) Valutazione 36. Occorre rammentare che l’articolo 31 del codice HUM enuncia che la procedura ivi prevista deve essere avviata, da un lato, in presenza di interessi dell’Unione e, dall’altro, prima che lo Stato membro adotti una decisione sulla domanda di AIC. 37. Le ricorrenti sostengono che le due condizioni sono state valutate erroneamente nella sentenza impugnata. 38. Inizierò esaminando la censura delle ricorrenti relativa alla condizione degli «interessi dell’Unione». 39. Ai punti da 59 a 66 della sentenza impugnata, dopo avere osservato che tale nozione di «interessi dell’Unione» non è definita nel codice HUM, il Tribunale ha dichiarato che essa deve essere interpretata in modo da assicurare il bilanciamento tra gli obiettivi fondamentali di detto codice, ossia tutelare la salute pubblica nell’Unione e garantire la libera circolazione dei medicinali nel mercato dell’Unione. Di conseguenza, essa riguarda il coordinamento concordato tra gli Stati membri che hanno rilasciato AIC per medicinali contenenti la medesima sostanza attiva ai fini della tutela della salute pubblica nell’Unione. La nozione in parola svolge pienamente la sua funzione, secondo il Tribunale, quando siano state rilasciate AIC per il medesimo medicinale in più Stati membri e vengano sollevati dubbi sulla sostanza attiva, come nel caso di specie. 40. In tale contesto, il fatto che il BfArM non avesse dimostrato, in occasione del deferimento al CHMP, che tali incertezze erano fondate sul sospetto di un rischio «grave e nuovo» non ha, ad avviso del Tribunale, alcuna conseguenza, dato che quest’ultima nozione non si applica nell’ambito della procedura a norma dell’articolo 31 del codice HUM. 41. Tale valutazione mi sembra scevra da errori di diritto. 42. Infatti, la nozione di «interessi dell’Unione» non è definita in alcun punto del codice HUM. Come osservato dal Tribunale al punto 59 della sentenza impugnata, essa è menzionata, oltre che all’articolo 31, solo al considerando 57 del codice HUM, in quanto consiste nel garantire la coerenza dei sistemi di farmacovigilanza, in cui rientrano i medicinali sottoposti a una delle procedure di autorizzazione. Orbene, non mi sembra che tale elemento possa contribuire a delineare i contorni della nozione di cui trattasi. 43. Di conseguenza, il contenuto della nozione di «interessi dell’Unione» deve essere il risultato di una ponderazione tra gli obiettivi concorrenti del codice HUM, vale a dire la tutela della salute pubblica nell’Unione e la libera circolazione dei medicinali. Essa deve quindi lasciare ad ogni Stato membro la possibilità di sollevare qualsiasi dubbio sulla sostanza attiva di un medicinale che benefici già di un’AIC in altri Stati membri, assicurando al contempo che la decisione definitiva sulla sospensione o la revoca di tali AIC sia adottata a livello dell’Unione. 44. La lettura del capo III degli orientamenti pubblicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella raccolta «La disciplina relativa ai medicinali nella Comunità europea», volume II: «Guida ad uso dei richiedenti per le domande di [AIC] dei prodotti medicinali per uso umano negli Stati membri della Comunità europea» (in prosieguo: la «guida per i richiedenti» o la «guida») non giustifica, a mio parere, una diversa interpretazione. Infatti, ai termini della guida per i richiedenti, la nozione di «interessi dell’Unione»«si riferisce in particolare agli interessi della salute pubblica inerenti ai medicinali nell’Unione alla luce dei dati concernenti la qualità, la sicurezza e l’efficacia[,] e alla libera circolazione dei prodotti nell’Unione». 45. Mi sembra dunque che, mentre la decisione finale sulla sospensione o la revoca delle AIC debba essere adottata a livello dell’Unione, la definizione del livello di tutela della salute atto a giustificare il deferimento al CHMP rientri nella competenza dei singoli Stati membri . 46. Per tale motivo ritengo che la prima censura delle ricorrenti, secondo cui il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la nozione di «interessi dell’Unione», in quanto non ha considerato che il deferimento al CHMP è giustificato solo in presenza di «dati nuovi» che suscitino dubbi in ordine all’efficacia o alla sicurezza del medicinale di cui trattasi, non possa essere accolta, giacché avrebbe l’effetto di limitare il potere discrezionale degli Stati membri nella scelta del livello appropriato di tutela della salute. 47. Infatti, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, dall’articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, del codice HUM [« Qualora [tale rinvio risulti necessario a seguito della] valutazione di dati connessi alla farmacovigilanza di un medicinale autorizzato (…)]» risulta chiaramente che l’esistenza di nuovi dati della farmacovigilanza è solo uno dei motivi atti a fondare il deferimento al CHMP ( 4 ). 48. Pertanto, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto laddove ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA], accettando un deferimento al CHMP da parte del BfArM che non era giustificato sulla base di dati nuovi, non aveva violato l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM. 49. Esaminerò adesso la censura relativa all’asserita interpretazione erronea, da parte del Tribunale, della condizione secondo cui il CHMP può essere adito dall’autorità nazionale competente solo prima che venga adottata una decisione sulla domanda di AIC. 50. Prima di iniziare la mia analisi, mi sembra utile riassumere brevemente il passo della sentenza impugnata contro il quale è diretta tale censura, passo che inizia al punto 28 e termina al punto 49 di detta sentenza. 51. Anzitutto, il Tribunale ha ritenuto che, dal momento che il testo dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM non forniva una risposta certa sulla questione se l’adozione di una decisione relativa a un’AIC impedisca l’avvio della procedura prevista da tale articolo, occorresse interpretare tale disposizione alla luce degli obiettivi perseguiti dal codice HUM. 52. A tale proposito, il Tribunale ha osservato che il codice HUM è inteso, da un lato, a rimuovere gli ostacoli agli scambi di medicinali tra gli Stati membri evitando divergenze nelle valutazioni scientifiche di medicinali comparabili e, dall’altro, a contribuire alla tutela della salute garantendo standard elevati di qualità e sicurezza. Esso ha poi rammentato che la procedura di cui all’articolo 31 del suddetto codice ha la funzione di coordinare e dare un orientamento comune all’intervento delle autorità competenti. Pertanto, la finalità di tale articolo deporrebbe, ad avviso del Tribunale, a favore di un’interpretazione flessibile delle condizioni per il deferimento ivi previste. 53. Lo stesso ampio approccio sarebbe suggerito, secondo il Tribunale, dal fatto che la procedura risultante dall’articolo 31 del codice HUM si conclude con una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che produce effetti obbligatori nei confronti degli Stati membri, mentre una simile decisione non aveva efficacia vincolante prima dell’adozione della direttiva 2004/27/CE ( 5 ). 54. Un ulteriore elemento a sostegno della suddetta interpretazione si desumerebbe, ad avviso del Tribunale, dalla lettura del capo I della guida per i richiedenti, dalla quale emergerebbe che gli Stati membri hanno il diritto di avviare la procedura a norma dell’articolo 31 del codice HUM fintanto che possono ancora intervenire in relazione a un’AIC. 55. In base a tali considerazioni, il Tribunale ha concluso che, adottando la decisione di esecuzione in esito alla procedura conseguente al deferimento al CHMP da parte di un’autorità nazionale, in circostanze nelle quali detta procedura era proseguita in parallelo con un procedimento giurisdizionale promosso contro la decisione iniziale di detta autorità relativa a un’AIC nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM. 56. Dal canto mio, ritengo, al pari delle ricorrenti, che tale conclusione sia errata. 57. Anzitutto, sono convinto che il testo dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM consenta di risolvere la questione in modo certo, come hanno sostanzialmente affermato le ricorrenti. Infatti, il termine «prima» contenuto nel testo di tale articolo si riferisce inequivocabilmente alla successione nel tempo delle misure adottate dai diversi attori della procedura dinanzi al CHMP. Ne discende un principio elementare, vale a dire che la procedura dinanzi al CHMP deve precedere l’adozione della decisione nazionale . Ciò implica che la «decisione» cui fa riferimento l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM è la decisione presa dalle autorità amministrative competenti, e non anche quella delle autorità giurisdizionali ( 6 ). In conclusione, ritengo che, se il legislatore dell’Unione avesse voluto lasciare alle autorità nazionali la libertà di adire il CHMP in qualunque momento in presenza di interessi dell’Unione, avrebbe formulato tale disposizione in modo diverso. 58. È quindi sorprendente, a mio parere, che il Tribunale sia giunto così rapidamente alla conclusione che il tenore testuale dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM non fornisce chiarimenti sulla questione oggetto della censura in esame. 59. Inoltre, non mi sembra che l’interpretazione teleologica di tale disposizione, adottata dal Tribunale, sia idonea a mettere in discussione la conclusione restrittiva che si trae dalla lettura del suo testo. 60. A tale proposito, non nego che il Tribunale abbia individuato correttamente la finalità della procedura prevista dall’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM, vale a dire evitare valutazioni divergenti nei diversi Stati membri e gli ostacoli agli scambi che ne derivano, attraverso il coordinamento e l’orientamento comune dell’esercizio delle competenze nazionali. Tuttavia, non condivido la deduzione del Tribunale secondo cui tale elemento deporrebbe a favore di un’interpretazione estensiva della condizione per il deferimento al CHMP della quale si discute. 61. Per spiegare la ragione del mio disaccordo, mi permetto di rammentare che la procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM, il quale rientra nel capo 4 di detto codice, relativo alle procedure di mutuo riconoscimento e decentrate, è solo una delle procedure di deferimento al CHMP, che comprendono anche quelle previste dagli articoli 29 e 30 del medesimo codice. 62. Per quanto riguarda più in particolare l’articolo 30 del codice HUM, esso trova applicazione quando gli Stati membri interessati abbiano assunto decisioni divergenti in ordine all’AIC di uno stesso medicinale, oppure alla sospensione o alla revoca della stessa. La sua finalità consiste dunque nel rimuovere un ostacolo agli scambi di medicinali che è già insorto al momento dell’adozione di tali decisioni. 63. Essendo ragionevole presumere che non vi siano sovrapposizioni tra gli ambiti di applicazione di due disposizioni diverse dello stesso codice, sono incline a ritenere che la funzione dell’articolo 31 del codice HUM sia complementare a quella dell’articolo 30 di detto codice. Di conseguenza, mi sembra che quest’ultima disposizione debba essere intesa nel senso che è diretta a prevenire gli ostacoli agli scambi di medicinali. 64. Ciò premesso, si può certamente presumere, tenuto conto della realtà economica, che, a seguito di una decisione amministrativa di diniego dell’AIC, quale quella adottata nel caso di specie dal BfArM il 26 settembre 2005, un ostacolo agli scambi sia già insorto . Pertanto, l’avvio della procedura prevista all’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM dopo l’adozione di una simile decisione, molto prima che un’autorità giurisdizionale nazionale si sia pronunciata su un ricorso contro detta decisione, sarebbe palesemente in contrasto con le finalità di tale procedura. 65. A mio parere, la [OSCURATO:PERSONA], date tali circostanze, non avrebbe quindi dovuto accettare il deferimento al CHMP da parte del BfArM nel caso di specie. 66. Il secondo argomento su cui il Tribunale fonda il rigetto di questa parte, vale a dire il carattere vincolante della decisione assunta dalla [OSCURATO:PERSONA] al termine della procedura in esame, non mi sembra idoneo a contestare tale conclusione. 67. Alla luce delle considerazioni svolte, la censura delle ricorrenti deve essere accolta. 68. Mentre l’interpretazione teleologica non corrobora quella adottata dal Tribunale, la guida redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] non modifica in alcun modo l’interpretazione dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM da me proposta, essendo pacifico che detta guida non è vincolante per la Corte. 69. Infine, per quanto attiene alla censura secondo cui la Repubblica federale di Germania avrebbe commesso un abuso di diritto per aver avviato la procedura prevista dall’articolo 31 del codice HUM unicamente al fine di evitare che il BfArM rimanesse soccombente nel procedimento d’appello avverso la sua decisione pendente dinanzi ai giudici amministrativi tedeschi, sono dell’avviso che il Tribunale non abbia commesso alcun errore, laddove ha dichiarato che le ricorrenti avevano fornito solo «accuse e supposizioni», quale la circostanza che il BfArM aveva tentato di ottenere una sospensione del procedimento dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das [OSCURATO:PERSONA]Westfalen (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA] settentrionale‑Vestfalia). Riguardo a tale circostanza, mi sembra che neppure il fatto che il BfArM abbia espressamente dichiarato nella sua memoria che la sospensione del procedimento era stata chiesta in attesa della conclusione della procedura dinanzi al CHMP sia sufficiente a dimostrare il carattere abusivo delle azioni intraprese dallo stesso BfArM. Pertanto, ritengo che tale censura debba essere parimenti respinta. 70. Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima parte del primo motivo deve, a mio parere, essere accolta, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM ammettendo, nel caso di specie, il deferimento al CHMP, sebbene esso fosse intervenuto dopo l’adozione della decisione iniziale delle autorità amministrative tedesche. 2. Sulla seconda parte, relativa alla violazione dell’obbligo di neutralità sancito dall’articolo 32, paragrafo 2, del codice HUM e del principio di un esame diligente e imparziale enunciato all’articolo 41, paragrafo 1, della Carta a) Sintesi degli argomenti delle parti 71. Le ricorrenti sostengono che, ai punti da 94 a 104 della sentenza impugnata, il Tribunale ha subordinato l’applicazione del principio di imparzialità a condizioni eccessivamente restrittive. 72. Affinché ricorra una violazione di tale principio, non sarebbe necessario, a loro parere, che sia stato effettivamente constatato un atto non imparziale, ma sarebbe sufficiente che le circostanze esteriori inducano un «sospetto» ragionevole che i fatti non siano stati esaminati in modo neutro ed obiettivo. L’imparzialità oggettiva sarebbe, perciò, compromessa segnatamente quando sussistano conflitti di interesse risultanti da legami istituzionali, il cui esempio tipico sarebbe quello di una sovrapposizione di funzioni. Di conseguenza, la duplice veste della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di dipendente dell’autorità nazionale competente, da un lato, e di relatore generale presso il CHMP, dall’altro, secondo le ricorrenti, renderebbe impossibile qualsiasi decisione obiettiva e imparziale. Ove il sospetto di parzialità gravi su uno dei responsabili della decisione del CHMP, l’imparzialità oggettiva non sarebbe garantita, a parere delle ricorrenti, dal fatto che il CHMP ha assunto tale decisione collegialmente o che detta decisione è stata adottata all’unanimità. 73. Quanto all’imparzialità soggettiva, le ricorrenti sostengono che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, il fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in veste di relatore del CHMP, abbia consigliato di revocare l’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, in conformità con la precedente decisione del suo datore di lavoro, il BfArM, sarebbe la prova che la valutazione molto sfavorevole al [OSCURATO:PERSONA] N espressa dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non era imparziale. Secondo le ricorrenti, la parzialità di tale valutazione sarebbe dimostrata anche dal fatto che, nel suo parere definitivo, il CHMP ha adottato un approccio più sfumato, nel senso che si è limitato a raccomandare una semplice modifica dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. 74. [OSCURATO:PERSONA] contesta la tesi secondo cui la nomina a relatore del membro tedesco del CHMP in una procedura avviata dalla Repubblica federale di Germania dinanzi a tale comitato avrebbe indotto il sospetto, fondato su circostanze oggettive, che i fatti non fossero stati esaminati in modo neutro e obiettivo. A tale proposito, il Tribunale avrebbe, infatti, già statuito che, in mancanza di altri elementi, detta circostanza è irrilevante. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti trascurerebbero il fatto che il Tribunale ha correttamente supposto che l’articolo 61, paragrafo 6, del regolamento n. 726/2004, il quale vieta espressamente agli Stati membri di «dare ai membri dei comitati e agli esperti istruzioni incompatibili con i compiti loro assegnati e con i compiti e le responsabilità dell’agenzia», sia idoneo di per sé a garantire un esame neutro e obiettivo. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era solo uno dei quattro relatori incaricati di valutare il [OSCURATO:PERSONA] N nella procedura dinanzi al CHMP. b) Valutazione 75. In via preliminare, occorre dissipare ogni possibile malinteso riguardo all’oggetto della presente parte del primo motivo, delimitandone accuratamente i contorni. 76. In primo luogo, tale parte non è affatto fondata, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, sulla circostanza che il CHMP ha designato quale relatore generale un membro avente la stessa nazionalità dell’autorità che ha avviato la procedura a norma dell’articolo 31 del codice HUM. 77. In secondo luogo, nonostante il titolo, la presente parte non verte sulla violazione dell’articolo 32, paragrafo 2, del codice HUM. Al contrario, le ricorrenti riconoscono che tale articolo non pone alcun limite al potere discrezionale di cui dispone il CHMP all’atto della nomina a relatore di uno dei suoi membri ( 7 ). 78. L’unica disposizione di cui si lamenta la violazione è, come si evince dalla semplice lettura degli argomenti svolti dalle ricorrenti, l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, che sancisce il «diritto ad una buona amministrazione», nella misura in cui esso afferma l’esigenza che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione trattino in modo imparziale le questioni riguardanti ogni persona ( 8 ). 79. Occorre anzitutto delimitare la portata dell’obbligo di imparzialità, quale interpretato dalla giurisprudenza pertinente. 80. Detto obbligo è già stato interpretato dalla Corte nell’ambito della valutazione della presunta violazione del diritto a un processo equo previsto all’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») ( 9 ). In un simile contesto, la Corte ha considerato che il dovere di imparzialità dei tribunali presenta due componenti, vale a dire, da un lato, l’imparzialità soggettiva , ossia che nessuno dei membri del tribunale in questione manifesti opinioni preconcette o pregiudizi personali e, dall’altro, l’imparzialità oggettiva , ossia che detto tribunale offra garanzie sufficienti per escludere al riguardo qualsiasi legittimo dubbio ( 10 ). 81. Nella sentenza dell’11 luglio 2013, Ziegler/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑439/11 P , EU:C:2013:513 , punto 154 ), la Corte ha inoltre riconosciuto che detta interpretazione deve essere applicata, per analogia, all’obbligo di imparzialità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, quale risulta dall’articolo 41 della Carta. 82. Di conseguenza, nella valutazione dell’azione amministrativa dell’Unione, l’imparzialità soggettiva va esaminata tenendo conto delle convinzioni personali e del comportamento del membro interessato dell’istituzione, organo o organismo di cui trattasi. Essendo presunta fino a prova contraria ( 11 ), l’imparzialità soggettiva è difficile da contestare. 83. Orbene, non mi convincono le affermazioni delle ricorrenti, secondo cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe agito con imparzialità allorché ha proposto, in conformità con la precedente decisione del suo datore di lavoro, la revoca dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. A tale proposito, il Tribunale non è incorso in errore, a mio avviso, per aver dichiarato, al punto 97 della sentenza impugnata, che tale presa di posizione da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] corrisponde all’esercizio delle funzioni affidate ai relatori del CHMP. Inoltre, a mio parere, il Tribunale ha considerato altrettanto correttamente, al punto 98 della sentenza impugnata, che le ricorrenti non avessero dimostrato che l’assenza della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in occasione della seconda audizione dinanzi al CHMP avrebbe condotto alla conclusione che l’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N doveva essere mantenuta. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non viene fornita alcuna prova in tal senso ai punti da 37 a 42 del ricorso né in alcun altro punto dello stesso. 84. In ogni caso, le censure esposte dalle ricorrenti nell’impugnazione riguardano in particolare la componente oggettiva dell’obbligo di imparzialità derivante dall’articolo 41 della Carta. 85. A tale proposito, ricordo che, ai fini dell’esame dell’imparzialità oggettiva, occorre accertare se, indipendentemente dalla condotta individuale del membro in questione dell’amministrazione europea, taluni fatti verificabili autorizzino l’interessato a sospettare dell’imparzialità di detto membro, e che possono assumere rilevanza anche le apparenze ( 12 ). A tale proposito, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha precisato che l’elemento determinante consiste nello stabilire se le preoccupazioni dell’interessato possano essere ritenute oggettivamente giustificate ( 13 ). 86. Se si intende in tal modo l’imparzialità oggettiva, non vi è alcun dubbio, a mio avviso, che essa possa risultare compromessa in caso di conflitto di interessi risultante da una sovrapposizione di funzioni, come sostengono le ricorrenti nella loro impugnazione. 87. Tuttavia, una semplice sovrapposizione di funzioni non è sufficiente, di per sé, a rendere oggettivamente giustificate le preoccupazioni dell’interessato riguardo all’esistenza di un eventuale pregiudizio, legittimando in tal modo la constatazione di una violazione dell’imparzialità oggettiva. 88. Ciò si desume senza difficoltà dalla sentenza del Tribunale del 5 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Hristov ( T‑26/15 P , EU:T:2016:390 ). Nell’accogliere l’impugnazione, il Tribunale ha, infatti, considerato che la conclusione raggiunta dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza del 13 novembre 2014, Hristov/[OSCURATO:PERSONA] e EMA ( F‑2/12 , EU:F:2014:245 ), secondo cui la circostanza che un membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (organo di decisione) facesse parte anche del comitato di preselezione di detta agenzia (organo di proposta) poteva giustificare un legittimo dubbio sull’imparzialità di detto comitato, era giuridicamente erronea, in quanto il Tribunale della funzione pubblica non aveva dimostrato che l’appartenenza dei membri in questione al consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali aveva un’«importanza pratica» rispetto al loro ruolo presso il comitato di preselezione ( 14 ). 89. A mio parere, la giurisprudenza ha elaborato i criteri per stabilire in quali circostanze la «duplice veste» di un membro di un organismo dell’Unione presenti la suddetta «importanza pratica» rispetto al suo ruolo presso quest’ultimo. 90. Mi riferisco in particolare alla sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio ( C‑521/15 , EU:C:2017:982 ). In tale causa, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna addebitava alla [OSCURATO:PERSONA], tra l’altro, di avere violato l’imparzialità oggettiva affidando l’istruttoria di un procedimento di indagine diretto a verificare l’esattezza dei dati relativi al disavanzo forniti da detto Stato membro a una squadra composta, in larga misura, da agenti di Eurostat che avevano già partecipato alle visite in Spagna, in base alle cui indicazioni la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che sussistessero seri indizi di fatti idonei a giustificare l’avvio del procedimento ( 15 ). 91. Tale motivo è stato respinto dalla Corte sulla base dei seguenti rilievi. In primo luogo, oltre ad essere riconducibili a contesti giuridici distinti, le visite in questione, da un lato, e il procedimento di indagine, dall’altro, perseguivano una finalità differente ( 16 ). Infatti, mentre le visite che Eurostat può effettuare negli Stati membri mirano a consentire ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] di procedere a valutare la qualità dei dati notificati dagli Stati membri in ordine al loro debito pubblico e al loro disavanzo pubblico, il procedimento di indagine è preordinato a consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di avviare tutte le indagini necessarie ad accertare l’esistenza di false dichiarazioni relative a tali dati, fornite volontariamente o per negligenza grave, quando essa ritenga che sussistano seri indizi di fatti idonei a configurare tali dichiarazioni. In secondo luogo, avuto riguardo a tali distinti contesti giuridici e a tali obiettivi differenti, anche qualora i dati oggetto di tali visite e di tale procedimento di indagine potessero parzialmente coincidere, le valutazioni che Eurostat e la [OSCURATO:PERSONA] erano rispettivamente chiamati a svolgere in merito a tali dati risultavano, invece, necessariamente diverse ( 17 ). In terzo luogo, è alla [OSCURATO:PERSONA], e pertanto ai commissari che agiscono collegialmente, che la normativa pertinente ( 18 ) riserva il potere di decidere di avviare il procedimento di indagine, la responsabilità di condurre l’indagine e la facoltà di sottoporre al Consiglio le raccomandazioni e le proposte che si rivelino necessarie all’esito di tale procedimento, mentre detta normativa non conferisce alcuna responsabilità propria agli agenti di Eurostat ( 19 ). 92. Ritengo che, a questo punto, occorra applicare al caso di specie i suesposti criteri. Ciò consentirà anche di stabilire se la nomina della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a relatore generale del CHMP nell’ambito della procedura relativa alla domanda di rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N fosse idonea a suscitare nelle ricorrenti preoccupazioni oggettivamente giustificate riguardo a un eventuale pregiudizio da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del fatto che ella è una dipendente del BfArM, vale a dire l’autorità nazionale che ha adito il CHMP, che la stessa autorità aveva già adottato una decisione negativa in ordine a detto rinnovo e che la stessa era inoltre parte convenuta in una controversia dinanzi ai giudici amministrativi nazionali vertente sulla validità della sua decisione di diniego. 93. Occorre quindi accertare (i) se la procedura relativa all’esercizio delle funzioni del BfArM abbia lo stesso oggetto di quella relativa alle funzioni del CHMP ( 20 ), (ii) se le valutazioni che il BfArM e il CHMP sono rispettivamente chiamati a compiere abbiano la stessa natura e (iii) se sia stata conferita una «responsabilità propria» alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della procedura dinanzi al CHMP. A quest’ultimo proposito, ritengo che dal seguito della sentenza sopra esaminata possa dedursi che una simile responsabilità propria sussisterebbe nel caso di specie soltanto se il ruolo della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fosse ritenuto dirimente ai fini dello svolgimento o dell’esito della procedura in questione ( 21 ). 94. In primo luogo, mi sembra indubbio che la procedura relativa all’esercizio delle funzioni del BfArM abbia lo stesso oggetto di quella relativa all’esercizio delle funzioni del CHMP. In entrambi i casi, infatti, lo scopo della procedura è quello di dare all’organismo interessato la possibilità di effettuare tutte le valutazioni mediche o scientifiche sulla qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali necessarie per adottare una decisione sul rilascio di un’AIC. 95. In secondo luogo, tenuto conto dell’identità di oggetto fra tali procedure, le valutazioni relative alla qualità, alla sicurezza e all’efficacia dei medicinali svolte dal BfArM, da un lato, e dal CHMP, dall’altro, hanno necessariamente la stessa natura ( 22 ). 96. In terzo luogo, non si può negare, secondo me, che il CHMP abbia conferito alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] una responsabilità propria nell’ambito della procedura riguardante il rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. Infatti, dato che il ruolo del relatore generale consiste, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 726/2004, nel «coordin[are] la valutazione» del medicinale in esame, tale ruolo ha sicuramente dato alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di esercitare una notevole influenza sullo svolgimento di detta procedura ( 23 ). 97. Ciò detto, è evidente che la circostanza che ella fosse affiancata nell’espletamento del suo compito da un secondo relatore, vale a dire il membro olandese del CHMP, non è idonea a rimettere in discussione la conclusione che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] aveva la possibilità di esercitare una notevole influenza sullo svolgimento della procedura. Né lo è, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, il fatto che altri due membri del CHMP, vale a dire i membri spagnolo e austriaco, si siano uniti ai primi due, rispettivamente come relatore generale e secondo relatore, nella fase del riesame. Infatti, ciò non può controbilanciare l’influenza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era in grado di esercitare, in quanto il riesame ha un oggetto molto meno ampio di quello della prima fase della procedura, poiché, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento n. 726/2004, esso «può riguardare solo punti del parere inizialmente individuati dal richiedente». 98. Dal momento che i tre criteri risultanti dalla giurisprudenza sono soddisfatti, ritengo che la nomina della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a relatore generale del CHMP nell’ambito della procedura relativa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N configuri una violazione della componente oggettiva dell’obbligo di imparzialità derivante dall’articolo 41 della Carta, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte. 99. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto per aver dichiarato che l’articolo 41 della Carta è stato rispettato dal CHMP nel caso di specie. 100. A mio parere, la seconda parte del primo motivo deve quindi essere accolta. 3. Sulla terza parte, relativa alla violazione dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM e del diritto di essere sentiti a) Sintesi degli argomenti delle parti 101. Secondo le ricorrenti, risulterebbe dai punti da 106 a 112 della sentenza impugnata che il Tribunale ha ignorato la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti, in quanto non avrebbe riconosciuto che tale diritto comprende necessariamente la possibilità di esprimersi in ordine a tutti i fatti pertinenti ai fini della decisione, quale la restrizione fondamentale connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N (divieto di applicazione ripetuta del medicinale). 102. La violazione del diritto di essere sentiti avrebbe avuto ripercussioni anche sulla decisione finale della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, se la prima ricorrente avesse potuto esprimere il suo punto di vista nel corso della procedura dinanzi al CHMP, quest’ultimo sarebbe stato obbligato a valutare le censure dedotte segnatamente nell’ambito del terzo motivo (violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento). 103. [OSCURATO:PERSONA] nega che la prima ricorrente non sia stata sentita, nell’ambito della procedura dinanzi al CHMP, in merito alla prevista misura di divieto di applicazione ripetuta del [OSCURATO:PERSONA] N. 104. Inoltre, essa sostiene che le ricorrenti non hanno fornito prove che l’interpretazione accolta dal Tribunale, al punto 110 della sentenza impugnata, secondo la quale il diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM impone al CHMP soltanto di fornire spiegazioni entro un termine da esso precisato, era giuridicamente erronea. Sarebbe indubbio, a parere della [OSCURATO:PERSONA], che tale diritto è stato rispettato. b) Valutazione 105. Rammento che l’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM dispone che «[p]rima di emettere un parere, il [CHMP] dà al richiedente o al titolare dell’[AIC] la facoltà di presentare spiegazioni scritte o orali, entro un termine che preciserà». 106. Nella sentenza impugnata, la questione se detta disposizione sia stata violata dal CHMP nell’ambito della procedura dinanzi ad esso è stata risolta in senso negativo. Nella sua valutazione, il Tribunale ha considerato, al punto 109 della sentenza impugnata, che la prima ricorrente aveva avuto, in varie occasioni, la possibilità di fornire spiegazioni orali (audizioni del 19 marzo, 18 novembre e 16 dicembre 2013) e scritte (questionari ricevuti in date 20 novembre 2012, 22 febbraio, 25 marzo, 20 settembre e 18 novembre 2013). 107. Per quanto riguarda le asserite irregolarità relative all’audizione del 18 novembre 2013, e l’impressione delle ricorrenti che il CHMP intendesse unicamente adattare il testo informativo del [OSCURATO:PERSONA] N in funzione del testo sul quale era basata l’autorizzazione croata, il Tribunale ha ribadito che il diritto di essere sentiti implica soltanto che il CHMP debba offrire agli interessati la possibilità di fornire spiegazioni entro un termine da questo stabilito, cosa che esso avrebbe fatto nel caso di specie (punto 110 della sentenza impugnata). Pertanto, il CHMP non aveva l’obbligo, secondo il Tribunale, di garantire che si sarebbe attenuto a un determinato testo informativo senza modificarlo. 108. Ciò premesso, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 111 e 112 della sentenza impugnata, che gli addebiti delle ricorrenti relativi al comportamento tenuto dal CHMP durante l’audizione del 13 dicembre 2013 e al termine per rispondere al quinto questionario riguardavano mere «irregolarità fattuali» che, in quanto tali, non erano idonee a determinare una violazione dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM ( 24 ). 109. Preliminarmente, preciso che non intendo minimamente contestare la conclusione del Tribunale secondo cui il CHMP ha rispettato gli obblighi procedurali che gli incombevano in forza della disposizione in parola. Ricordo tuttavia che, come fatto valere dalle ricorrenti, la parte sottoposta all’esame del Tribunale riguardava anche la portata sostanziale del diritto di essere sentiti di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM. 110. Ciò si evince chiaramente dalla lettura delle memorie presentate dalle ricorrenti in primo grado. 111. Nel ricorso in primo grado, tale parte conteneva, oltre alle suddette censure di ordine procedurale ( 25 ), una terza censura, di natura sostanziale, intitolata «La prima ricorrente non è stata sentita in merito alla limitazione a quattro settimane della durata del trattamento con il [OSCURATO:PERSONA] N e alla contemporanea esclusione di un’applicazione ripetuta». 112. L’autonomia di tale censura rispetto alle prime due trova conferma nella replica presentata in primo grado, e in particolare nella lettura combinata dei punti 41, secondo cui, «contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, lo scopo dell’audizione non si esaurisce nel fatto di fornire, formalmente, la possibilità di esprimersi oralmente sulle conclusioni scientifiche del CHMP; l’audizione deve anche consentire di prendere posizione sulle conseguenze giuridiche derivanti da tali conclusioni (…)», e 42, in cui è esposto dettagliatamente il contenuto della censura: «(…) la [OSCURATO:PERSONA] non può tenere conto di argomenti sui quali gli interessati non hanno avuto modo di fornire spiegazioni. Entro tali limiti, si deve riconoscere che la convenuta ammette che il CHMP non ha avvertito la prima ricorrente della limitazione dell’uso del medicinale [OSCURATO:PERSONA] N ad un’unica applicazione nella vita di una paziente ». 113. In conclusione, la parte del motivo in esame, lungi dall’essere limitata al fatto che il Tribunale ha escluso la violazione degli obblighi procedurali che incombevano al CHMP, contiene anche la censura secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla violazione del diritto della prima ricorrente di essere sentita dal CHMP in merito alla condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, vale a dire la limitazione a quattro settimane della durata del trattamento con contemporanea esclusione di un’applicazione ripetuta. 114. Il Tribunale ha esaminato la censura in questione nella sentenza impugnata? 115. Si potrebbero legittimamente sollevare dubbi al riguardo. Apparentemente, infatti, i punti da 109 a 112 della sentenza impugnata non sembrano contenere una risposta esplicita del Tribunale alla questione se la circostanza che la prima ricorrente non sia stata sentita in merito alla restrizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N configurasse una violazione del diritto di essere sentiti. 116. Tuttavia, rammento che, secondo costante giurisprudenza, la motivazione del Tribunale può anche essere implicita , purché consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo ( 26 ). 117. A tal riguardo, occorre verificare se la penultima frase del punto 110 della sentenza impugnata, letta nel contesto del medesimo punto, risponda a tali condizioni e sia quindi idonea a soddisfare l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale. 118. Al menzionato punto 110, dopo avere rilevato, nell’ambito dell’esame delle asserite irregolarità relative all’audizione del 18 novembre 2013 ( 27 ), che il diritto di essere sentiti, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM, implica soltanto che il CHMP debba offrire agli interessati la possibilità di fornire spiegazioni entro un termine che preciserà, il Tribunale ha considerato che «il CHMP non era quindi affatto tenuto a garantire che si sarebbe basato unicamente su un determinato testo informativo e che quest’ultimo non potesse essere modificato» ( 28 ). 119. Tale frase potrebbe essere intesa, con uno sforzo interpretativo, nel senso che il CHMP non era tenuto, allorché ha adottato il suo parere, ad attenersi al testo sul quale le ricorrenti avevano potuto prendere posizione, vale a dire quello sul quale si basava l’autorizzazione croata, e aveva quindi il diritto di modificarlo introducendovi la condizione relativa alla limitazione a quattro settimane della durata del trattamento con contemporanea esclusione di un’applicazione ripetuta senza dare prima alle ricorrenti la possibilità di esprimersi su questo punto. 120. Pertanto, l’inserimento della condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, effettuato nel caso di specie mediante la modifica del testo informativo del medicinale, non sarebbe soggetto, secondo il Tribunale, al diritto di essere sentita conferito alla prima ricorrente dall’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM. 121. Tale è l’interpretazione del punto 110 della sentenza impugnata sulla quale si fonda il mio ragionamento. 122. Tuttavia, prima di iniziare l’analisi, non posso esimermi dall’esprimere una critica generale alla risposta data dal Tribunale alla censura in questione. Infatti, quand’anche si potesse concludere che la suddetta frase del punto 110 della sentenza impugnata costituisce una «motivazione implicita» ai sensi della giurisprudenza, è deplorevole che il Tribunale abbia assolto il suo obbligo mediante una motivazione così concisa e criptica. 123. Tuttavia, avendo concluso per l’insussistenza di una violazione dell’obbligo di motivazione, passerò ora al merito, e in particolare alla questione se il Tribunale abbia giudicato in maniera corretta che le spiegazioni che il CHMP ha invitato le ricorrenti a fornire avrebbero dovuto includere la loro posizione sulla condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. 124. A tale proposito rilevo anzitutto che, poiché finora l’articolo 32, paragrafo 3, del codice HUM non è mai stato oggetto di interpretazione da parte della Corte, la portata sostanziale del diritto di essere sentiti conferito dalla disposizione in parola deve essere dedotta dalla giurisprudenza che ha definito i contorni di tale diritto in quanto principio generale del diritto dell’Unione. 125. Il diritto di essere sentiti costituisce, infatti, un principio generale del diritto dell’Unione, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. Tale disposizione lo definisce come «il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio». 126. A tale proposito, la Corte ha dichiarato in varie occasioni che i titolari del diritto di essere sentiti devono essere posti in grado di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegate, nonché sugli elementi di prova di cui si è tenuto conto per suffragare dette allegazioni ( 29 ). Tale portata è ulteriormente precisata da una serie di sentenze nelle quali la Corte ha concluso che il diritto di essere sentiti si estende a tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non alla posizione definitiva che l’amministrazione intende adottare ( 30 ). 127. È sulla base di tale giurisprudenza, a mio parere, che si deve valutare se la conclusione del Tribunale sia condivisibile. 128. Nel caso di specie occorre quindi stabilire se la condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N debba essere considerata un elemento di fatto sul quale si fonda la decisione di esecuzione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito del parere del CHMP o se essa costituisca invece un elemento della decisione stessa, in quanto risulta da una valutazione degli elementi di fatto. 129. A tal fine, mi sembra essenziale anzitutto stabilire se la violazione del diritto di essere sentiti lamentata dalle ricorrenti riguardi detta condizione in quanto tale , oppure l’accertamento scientifico sotteso a tale condizione, secondo cui la sicurezza endometriale degli estrogeni somministrati per via vaginale a lungo termine o in modo ripetuto non può essere garantita in caso di trattamento protratto per oltre quattro settimane ( 31 ). Infatti, la condizione in quanto tale fa parte, a mio avviso, della posizione definitiva che la [OSCURATO:PERSONA] intende adottare a seguito della valutazione dei fatti ( 32 ), mentre l’accertamento scientifico ad essa sotteso è uno degli elementi di fatto sui quali si fonda tale posizione. 130. Orbene, mi sembra che dall’impugnazione emerga inequivocabilmente che le ricorrenti addebitano al CHMP di non avere sentito la prima ricorrente in merito alla condizione in quanto tale. Esse sostengono, infatti, che il diritto di essere sentita della prima ricorrente si estendeva alla «questione relativa a quale misura sia necessaria secondo l’autorità per tenere conto dei risultati dell’analisi» ( 33 ). 131. Tale condizione fa quindi parte della posizione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, non è oggetto del diritto di essere sentita della prima ricorrente. 132. Pertanto, ritengo che la terza parte del primo motivo debba essere respinta. 4. Conclusione sul primo motivo di impugnazione 133. Tenuto conto di quanto precede, suggerisco alla Corte di accogliere la prima e la seconda parte del primo motivo di impugnazione e, pertanto, di dichiarare fondato tale motivo. B. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 116, paragrafo 1, e 126, paragrafo 1, del codice HUM 134. Con il secondo motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale, ai punti da 121 a 199 della sentenza impugnata, valutando le diverse parti del secondo motivo dedotto in primo grado, non ha compreso pienamente l’oggetto delle censure formulate e ha perso di vista la sostanza dell’argomento delle ricorrenti. 135. Il motivo in parola si fonda su quattro parti. In primo luogo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia violato il principio della ripartizione dell’onere di allegazione e dell’onere della prova, in quanto la sua interpretazione equivarrebbe ad imporre al titolare dell’AIC l’obbligo di dimostrare la sicurezza del medicinale di cui trattasi anche dopo il rilascio dell’AIC. In secondo luogo, esse addebitano al Tribunale di avere commesso un errore per aver affermato che il CHMP ha stabilito nel suo parere un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni. In terzo luogo, esse sostengono che il Tribunale ha trascurato il fatto che i dati della farmacovigilanza rivestono un’importanza fondamentale ai fini della valutazione dei rischi inerenti ai medicinali immessi in commercio. In quarto luogo, affermano che il Tribunale ha valutato erroneamente le loro critiche secondo le quali le conclusioni scientifiche del CHMP erano inesatte, perché la presentazione dei dati di farmacovigilanza disponibili sulla sicurezza del [OSCURATO:PERSONA] N era sbagliata, e non ha risposto ai loro argomenti relativi alla presentazione inesatta del contenuto degli orientamenti per quanto riguarda l’applicazione di estrogeni per via topica. 1. Sulla prima parte, relativa alla violazione dei principi di ripartizione dell’onere di allegazione e dell’onere della prova, derivante dal fatto che l’esistenza di un rischio è fondata sulla mancanza di studi successivi all’autorizzazione a) Sintesi degli argomenti delle parti 136. Le ricorrenti sostengono che, dichiarando che la mancanza di studi atti a fugare i dubbi del CHMP circa l’esistenza dei rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N era sufficiente a giustificare una modifica dell’AIC di quest’ultimo, il Tribunale ha violato i principi della ripartizione dell’onere di allegazione e dell’onere della prova. Infatti, esso avrebbe in tal modo creato de facto, in capo al titolare dell’autorizzazione, l’obbligo di dimostrare la sicurezza del medicinale, mediante studi, anche dopo il rilascio dell’AIC. 137. A tale proposito, la lettura delle disposizioni pertinenti del regime della farmacovigilanza previsto nel titolo IX del codice HUM confermerebbe, secondo le ricorrenti, che il titolare di un’AIC non è tenuto a svolgere studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione. Ne conseguirebbe che non si può neanche opporre a detto titolare la mancanza di tali studi. 138. Le ricorrenti sostengono inoltre che le conclusioni del Tribunale non trovano fondamento nemmeno nei rilievi dedicati al principio di precauzione ai punti da 137 a 140 della sentenza impugnata, in quanto esso non avrebbe tenuto conto del fatto che la valutazione dei rischi non può basarsi su considerazioni puramente ipotetiche. Orbene, le supposizioni del CHMP, esposte dal Tribunale al punto 143 della sentenza impugnata, secondo le quali i rischi noti derivanti dall’applicazione di trattamenti ormonali sostitutivi potevano sussistere anche per il [OSCURATO:PERSONA] N, dovrebbero essere considerate, a parere delle ricorrenti, come considerazioni ipotetiche del genere. 139. Infatti, secondo le ricorrenti, l’unica eccezione al principio secondo cui la valutazione dei rischi non può basarsi su considerazioni ipotetiche non sarebbe applicabile nel caso di specie. Ai sensi della giurisprudenza, tale eccezione ricorrerebbe solo qualora si riveli impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, i quali suscitino tuttavia seri dubbi circa l’innocuità del medicinale, e sia quindi probabile che esista un danno reale per la salute pubblica. Nondimeno, il sistema di farmacovigilanza previsto per i medicinali consentirebbe, nel caso di specie, di determinare con certezza l’esistenza o la portata dei rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N. Inoltre, la Corte avrebbe dichiarato nella sentenza del 9 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑236/01 , EU:C:2003:431 ) che talune misure di protezione non potevano essere motivate con una valutazione puramente ipotetica dei rischi, salvo nel caso di nuovi prodotti alimentari. Un medicinale come il [OSCURATO:PERSONA] N, presente sul mercato da oltre 45 anni, non sarebbe, però, un prodotto nuovo. 140. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe risposto correttamente alle uniche due questioni di diritto inerenti alla ripartizione dell’onere della prova. Da un lato, al punto 135 della sentenza impugnata, esso avrebbe affermato che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare un deterioramento del rapporto rischio/beneficio del [OSCURATO:PERSONA] N. Dall’altro, ai punti da 137 a 140 e 174 di detta sentenza, avrebbe considerato che il principio di precauzione giustifica l’adozione di una misura restrittiva quando si riveli impossibile dimostrare con certezza l’esistenza o la portata dell’asserito rischio. Orbene, le ricorrenti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non avrebbero minimamente contestato nel merito la valutazione di tali questioni di diritto. Esse si sarebbero invece limitate a contestare al Tribunale le osservazioni fatte ai punti 142, 143 e da 171 a 173 della sentenza impugnata, nonché nella conclusione tratta al punto 179 di detta sentenza, vale a dire che la [OSCURATO:PERSONA] aveva assolto l’onere della prova. I loro argomenti riguarderebbero quindi soltanto l’esame delle prove effettuato dal Tribunale. Di conseguenza, la presente parte del secondo motivo sarebbe irricevibile in fase di impugnazione. b) Valutazione 141. In via preliminare, ritengo utile ricordare brevemente il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti da 135 a 144 della sentenza impugnata. 142. Anzitutto, il Tribunale ha rilevato che, per quanto riguarda la revoca, la sospensione o la variazione dell’AIC ai sensi dell’articolo 116 del codice HUM, l’onere di dimostrare l’efficacia e l’innocuità di un medicinale spetta all’autorità competente, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA]. 143. Per quanto riguarda lo standard probatorio incombente alla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rammentato che, a fronte di una situazione di incertezza circa l’esistenza o la portata dei rischi per la salute delle persone, il principio di precauzione consente di adottare misure di protezione, al fine di far prevalere le esigenze connesse alla salute pubblica sugli interessi economici, senza attendere che siano pienamente dimostrate l’effettività e la gravità del rischio, in presenza di nuovi dati che suscitino seri dubbi quanto alla sicurezza del medicinale di cui trattasi o alla sua efficacia e inducano una valutazione sfavorevole del rapporto rischio/beneficio relativo a detto medicinale. Ciò premesso, il Tribunale ha affermato che, secondo la giurisprudenza della Corte, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a fornire «indizi seri e concludenti i quali, senza eliminare l’incertezza scientifica, consentano ragionevolmente di dubitare dell’innocuità o dell’efficacia del medicinale» ( 34 ). A tale proposito, il Tribunale ha osservato che, secondo il CHMP, i rischi noti derivanti dall’uso di prodotti sistemici contenenti estrogeni ai fini di trattamenti ormonali sostitutivi potevano sussistere anche per il [OSCURATO:PERSONA] N. Ritenendo che si trattasse di «indizi seri e concludenti», il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva in tal modo soddisfatto lo standard probatorio ad essa incombente. 144. Quanto alla ricevibilità della parte in esame, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA], mi limito a rilevare che l’asserita violazione della ripartizione dell’onere della prova costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell’ambito dell’impugnazione ( 35 ). La parte in esame deve quindi essere considerata ricevibile. 145. Nel merito, tuttavia, l’argomento delle ricorrenti non mi convince. 146. Come ricorda il Tribunale al punto 135 della sentenza impugnata, il principio generale in materia di ripartizione dell’onere della prova nel contesto dell’articolo 116 del codice HUM implica che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] accertare se ricorrano le condizioni relative alla revoca, alla sospensione e alla variazione dell’AIC. Per contro, il titolare dell’AIC di un medicinale non è tenuto, nel periodo di validità di tale AIC, a fornire la prova dell’efficacia o dell’innocuità del medicinale interessato. 147. In situazioni di incertezza scientifica circa l’esistenza o la portata dei rischi per la salute, la giurisprudenza applicata dal Tribunale stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] può adottare una misura di protezione (revoca, sospensione o variazione dell’AIC) senza attendere che i rischi in questione si concretizzino, in applicazione del principio di precauzione, ma unicamente a condizione che essa fondi su indizi seri e concludenti i propri ragionevoli dubbi riguardo all’innocuità o all’efficacia del medicinale in questione . 148. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che fornissero siffatti «indizi seri e concludenti» le osservazioni del CHMP secondo le quali i rischi noti connessi all’uso di trattamenti ormonali sostitutivi potevano sussistere anche per il [OSCURATO:PERSONA] N. 149. Non ho il minimo dubbio che questa valutazione del Tribunale, fondata sulla giurisprudenza della Corte, non sia tale da comportare un’inversione dell’onere della prova e imporre in tal modo al titolare dell’AIC l’obbligo dimostrare la sicurezza del medicinale mediante studi successivi all’autorizzazione, come affermato dalle ricorrenti. Al contrario, sebbene in questo caso lo standard probatorio che la [OSCURATO:PERSONA] deve soddisfare sia meno oneroso, incombe comunque a detta istituzione l’obbligo di dimostrare i fatti dai quali dipende la fondatezza della sua posizione secondo cui una simile misura di protezione appare necessaria in ragione del deterioramento del rapporto rischio/beneficio relativo al [OSCURATO:PERSONA] N. 150. Peraltro, il Tribunale ha già espressamente statuito, in una sentenza recente, che «il fatto di adottare provvedimenti in forza dell’articolo 116 del codice HUM in caso di incertezza scientifica o di dubbi ragionevoli sull’efficacia o l’innocuità di un medicinale non può essere assimilato a un’inversione dell’onere della prova» ( 36 ). 151. Per quanto riguarda la situazione di incertezza scientifica relativa all’esistenza o alla portata del rischio per la salute che poteva giustificare l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di una misura di tutela in applicazione del principio di precauzione, non condivido l’argomento delle ricorrenti secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di interpretazione della giurisprudenza per aver trascurato il fatto che una simile situazione non possa presentarsi laddove si applichi il codice HUM, data l’esistenza in tale contesto del sistema di farmacovigilanza. 152. A tale proposito, rilevo che il giudice dell’Unione ha già applicato il principio di precauzione nel settore del codice HUM, dopo avere individuato una simile situazione di incertezza scientifica, nella sentenza dell’11 dicembre 2014, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑189/13 , non pubblicata, EU:T:2014:1056 , punti 37 e segg.). Orbene, mi sembra che la Corte dovrebbe condividere tale posizione del Tribunale, data l’importanza che assume il principio di precauzione al fine di far prevalere, nel settore farmaceutico, le esigenze connesse alla tutela della salute pubblica sugli interessi di natura economica. 153. Infine, per quanto riguarda l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale un’incertezza scientifica potrebbe esistere solo per i nuovi prodotti, e quindi non per il [OSCURATO:PERSONA] N, che è presente sul mercato da vari decenni, ritengo che tale conclusione non possa essere dedotta dalla sentenza del 9 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑236/01 , EU:C:2003:431 ), principalmente per due motivi. In primo luogo, tale sentenza è stata resa in un settore diverso da quello sul quale verte il presente procedimento. In secondo luogo, se è pur vero che, nella sentenza citata, la Corte ha dichiarato che le misure di protezione (restrizione provvisoria o sospensione dell’immissione in commercio) potevano essere validamente motivate con l’esistenza di rischi potenziali nel caso di nuovi prodotti alimentari, mi sembra che detta sentenza non escluda affatto che tale motivazione possa essere considerata sufficiente anche nel caso di prodotti alimentari già esistenti sul mercato. In quell’occasione, infatti, la Corte era semplicemente chiamata ad interpretare talune disposizioni del regolamento relativo ai nuovi prodotti e ai nuovi ingredienti alimentari ( 37 ). 154. Alla luce delle precedenti considerazioni, ritengo che la prima parte del secondo motivo debba essere respinta. 2. Sulla seconda parte, relativa alla mancanza di un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP a) Sintesi degli argomenti delle parti 155. Per quanto riguarda i punti da 149 a 164 e da 188 a 197 della sentenza impugnata, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha omesso di rilevare che il CHMP non aveva sempre esposto i motivi per i quali si era discostato dalle conclusioni contenute nelle relazioni o negli studi fatti valere dalle ricorrenti. Inoltre, le considerazioni del Tribunale sarebbero spesso contraddittorie, incomplete o inesatte. 156. In primo luogo, le ricorrenti affermano che, sebbene il Tribunale abbia fatto riferimento, al punto 147 della sentenza impugnata, ai loro argomenti relativi alla difficoltà di applicare a un trattamento locale la valutazione dei rischi basata su un’esposizione sistemica, e al fatto che la frequenza delle applicazioni del [OSCURATO:PERSONA] N è meno significativa rispetto a quella di un trattamento ormonale sostitutivo per via sistemica, dalla lettura delle conclusioni del CHMP, citate ai punti da 151 a 158 di detta sentenza, si evince che tale comitato non ha tenuto conto di questi argomenti nella sua valutazione. 157. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che è incomprensibile e contraddittoria la conclusione, tratta dal Tribunale al punto 160 della sentenza impugnata in risposta al loro argomento, secondo la quale, considerati i valori di base postmenopausali, l’impiego da parte del CHMP di soglie inferiori a quelle utilizzate dalla letteratura scientifica non era idoneo a mettere in discussione la coerenza e la logica del parere scientifico dello stesso CHMP. Infatti, il superamento dei valori di base postmenopausali rappresentava, secondo il CHMP, un elemento essenziale della valutazione del rischio. 158. In terzo luogo, al punto 161 della sentenza impugnata, il Tribunale non avrebbe risposto, secondo le ricorrenti, al loro argomento secondo cui il CHMP non avrebbe adeguatamente tenuto conto, nella sua relazione, del fatto che l’aumento del livello di estradiolo nel sangue risultante dall’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] N non superava, nell’arco di un ciclo di somministrazione di detto medicinale, i limiti dei valori di base postmenopausali. 159. In quarto luogo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di non avere esaminato, nell’ambito della valutazione esposta al punto 162 della sentenza impugnata, il loro argomento secondo cui il fatto che la dose di mantenimento del [OSCURATO:PERSONA] N sia comparativamente superiore a quella di altri preparati a base di estradiolo destinati alla terapia vaginale per via topica non determina un aumento del rischio. 160. In quinto luogo, le ricorrenti ritengono che il Tribunale avrebbe dovuto esaminare una tabella comparativa, da loro presentata in occasione dell’udienza dinanzi a detto giudice, che estendeva il confronto realizzato dal CHMP nella sua relazione di valutazione finale tra il [OSCURATO:PERSONA] N e i prodotti a dosaggio inferiore ai trattamenti ormonali sostitutivi per via sistemica. Tale tabella evidenzierebbe, secondo le ricorrenti, che la percentuale di estradiolo risultante da più applicazioni del [OSCURATO:PERSONA] N e quella risultante dal trattamento ormonale sostitutivo per via sistemica «Estreva» non sono affatto analoghe, e che detti valori non sono molto superiori nel caso del [OSCURATO:PERSONA] N rispetto a un medicinale a dosaggio inferiore. Di conseguenza, la conclusione del Tribunale secondo cui l’esposizione all’estradiolo del [OSCURATO:PERSONA] N è comparabile più a quella di un trattamento ormonale sostitutivo per via sistemica sarebbe priva di qualsiasi fondamento logico. 161. Infine, le ricorrenti affermano che il Tribunale non ha risposto al loro argomento secondo cui un medicinale per applicazione vaginale comporta un rischio minore di tromboembolia venosa rispetto a un trattamento ormonale sostitutivo per via orale. 162. [OSCURATO:PERSONA] replica che, con le censure sollevate in questa parte, le ricorrenti si limitano a sostenere che il parere definitivo del CHMP non sarebbe concludente. Nessuna delle censure farebbe emergere un’irregolarità procedurale o una violazione del diritto dell’Unione. Pertanto, tale parte non sarebbe ricevibile. 163. In particolare, per quanto concerne la tabella comparativa presentata dalle ricorrenti all’udienza dinanzi al Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che quest’ultimo non ha commesso un errore respingendo tale mezzo di prova, dato che esso sarebbe stato presentato per la prima volta all’udienza, senza alcuna giustificazione, in violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. Inoltre, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la tabella in parola sarebbe soltanto un mezzo di prova, la cui valutazione spetta al Tribunale. In ogni caso, quand’anche la Corte non concordasse su questo punto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non avrebbe potuto essere indotto a concludere che detta tabella avrebbe privato di logica la motivazione del parere definitivo del CHMP, giacché quest’ultimo disponeva di altre comparazioni che il Tribunale ha esaminato adeguatamente, come dimostrerebbero i punti 155, 156 e 158 della sentenza impugnata. In ogni caso, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il medicinale Estreva, menzionato nella tabella comparativa, non sarebbe comparabile con il [OSCURATO:PERSONA] N. Infatti, esso sarebbe utilizzato come trattamento ormonale sostitutivo, mentre il [OSCURATO:PERSONA] N sarebbe usato solo come sostituto ormonale locale. b) Valutazione 164. Occorre anzitutto rammentare che, per quanto riguarda il parere del CHMP, il controllo del Tribunale si esercita solamente sulla regolarità dei lavori del CHMP, nonché sulla coerenza interna e sulla motivazione del suo parere. A proposito di quest’ultimo aspetto, dalla giurisprudenza del Tribunale risulta che quest’ultimo è unicamente legittimato a verificare se il parere contenga una motivazione che consente di valutare le considerazioni sulle quali esso si basa e se esso stabilisca un nesso comprensibile fra gli accertamenti medici e/o scientifici e le conclusioni cui perviene ( 38 ). Trattandosi di una semplice applicazione al settore scientifico della giurisprudenza consolidata secondo cui il controllo giurisdizionale delle valutazioni complesse della [OSCURATO:PERSONA] non può che essere limitato, dato che quest’ultima dispone di un ampio potere discrezionale ( 39 ), invito la Corte a confermare anzitutto l’esattezza della giurisprudenza del Tribunale. 165. Applicata al caso di specie, tale giurisprudenza implica, a mio avviso, che la prova che le parti ricorrenti devono fornire non può essere limitata alla circostanza che il Tribunale non ha rilevato l’erroneità di uno degli elementi considerati dal CHMP nella sua valutazione medica o scientifica. Esse sono anche tenute a dimostrare che questo elemento è talmente fondamentale che un errore al riguardo è idoneo a far venire meno il nesso logico esistente tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP. 166. È alla luce di tali principi che esaminerò la ricevibilità, contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] e, se del caso, il merito di ciascuna delle censure sollevate dalle ricorrenti. 167. Per quanto riguarda la difficoltà di applicare a un trattamento locale, quale il [OSCURATO:PERSONA] N, la valutazione dei rischi fondata su un’esposizione sistemica, ritengo che tale censura possa essere oggetto di esame da parte della Corte nell’ambito dell’impugnazione. 168. Infatti, un errore sulla possibilità di confrontare i risultati della valutazione dei rischi del [OSCURATO:PERSONA] N e dei trattamenti ormonali sostitutivi per via sistemica è idoneo, come sembrano sostenere le ricorrenti, a far venire meno il «nesso comprensibile» tra l’accertamento scientifico essenziale del CHMP (il livello di estradiolo nel sangue dopo la somministrazione del [OSCURATO:PERSONA] N è analogo a quello raggiunto con il trattamento ormonale sostitutivo per via sistemica) e le conclusioni del suo parere definitivo (l’applicazione del [OSCURATO:PERSONA] N comporta gli stessi rischi dei prodotti destinati al trattamento ormonale sostitutivo per via sistemica ed è quindi necessaria una misura di limitazione del suo utilizzo). Pertanto, a mio avviso, la censura in parola è ricevibile. 169. Nel merito, ritengo tuttavia che il Tribunale non sia incorso nella violazione lamentata. Mi sembra, infatti, che i punti da 151 a 158 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale riassume le conclusioni del CHMP, indichino i motivi per cui quest’ultimo aveva considerato che i risultati della valutazione dei rischi dei trattamenti ormonali sostitutivi possono essere applicati a un trattamento locale, quale il [OSCURATO:PERSONA] N. 170. Da detto riassunto si evince che (i) il CHMP aveva presentato una comparazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e altri medicinali per uso topico, fondata su dati farmacocinetici, dai quali emergeva che la percentuale di estradiolo dopo la somministrazione del [OSCURATO:PERSONA] N era nettamente superiore a quella osservata dopo la somministrazione di altri prodotti a base di estradiolo a dosaggi inferiori e che (ii) la percentuale di estradiolo dopo la somministrazione del [OSCURATO:PERSONA] N era altrettanto elevata quanto nel caso di un trattamento ormonale sostitutivo temporaneo. 171. Sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha potuto concludere, al punto 158 della sentenza impugnata, che, «pur mantenendo la distinzione fra il trattamento topico e il [trattamento ormonale sostitutivo], il CHMP ha stabilito un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici e scientifici relativi alle caratteristiche del [OSCURATO:PERSONA] N e le conclusioni del parere definitivo del 25 aprile 2014». 172. Alla luce di tali considerazioni, ritengo che la prima censura debba essere respinta. 173. In secondo luogo, per quanto riguarda l’impiego di soglie relative ai valori base di estradiolo postmenopausali inferiori a quelle utilizzate nella letteratura scientifica ( 40 ), il Tribunale ha dichiarato, al punto 160 della sentenza impugnata, che, sebbene le ricorrenti avessero fornito prove a sostegno di tale argomento, «[esse] non dimostrano in misura sufficiente che tale specifico elemento del ragionamento del CHMP dovrebbe condurre a una conclusione diametralmente opposta e rimetterebbe in discussione la coerenza e la logica del parere scientifico». 174. In sostanza, il Tribunale ha ritenuto che non fosse stato dimostrato che l’elemento in questione era talmente fondamentale che un errore al riguardo poteva far venire meno il nesso logico esistente tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni raggiunte dal CHMP. 175. Faccio presente fin d’ora che la censura in esame non mi convince. 176. Non nego che le soglie relative ai valori di base postmenopausali appaiano prima facie come un elemento indispensabile per valutare se gli effetti sistemici che determinano, in definitiva, un’esposizione a rischi analoghi a quelli associati ai trattamenti ormonali sostitutivi possano verificarsi dopo la somministrazione di un prodotto a base di estradiolo. Ciò risulta peraltro dalla citazione delle conclusioni scientifiche del CHMP contenuta al punto 151 della sentenza impugnata, secondo cui «si possono attendere effetti sistemici dato che le percentuali di estradiolo superano le percentuali postmenopausali ». Tuttavia, si potrebbe ritenere, a mio avviso, che tale nesso di causa/effetto si riferisse al rapporto tra gli effetti sistemici e l’aumento delle percentuali di estradiolo oltrepassanti le soglie relative ai valori di base postmenopausali utilizzate dal CHMP . In altri termini, supponendo che, utilizzando le soglie identificate dalle ricorrenti, che sono più elevate di quelle utilizzate dal CHMP, l’aumento delle percentuali di estradiolo non comportasse il superamento di tali soglie, in linea di massima non si potrebbe escludere che si manifestino ugualmente effetti sistemici. 177. L’osservazione sopra svolta è idonea, secondo me, a suffragare la conclusione del Tribunale secondo cui le ricorrenti non hanno spiegato a sufficienza, nel loro ricorso, per quale motivo la circostanza che i valori di base postmenopausali non fossero corretti sarebbe sufficiente, di per sé, ad inficiare le conclusioni raggiunte dal CHMP. 178. Pertanto, sebbene non mi sfugga che, idealmente, il rigetto della presente censura avrebbe richiesto un’analisi ben più approfondita da parte del Tribunale, ritengo che l’esame della risposta risultante dal punto 160 della sentenza impugnata debba indurre a concludere che il Tribunale non è venuto meno al proprio obbligo di motivazione. 179. Tenuto conto di quanto precede, ritengo che la censura in esame debba essere respinta. 180. In terzo luogo, per quanto riguarda la mancata risposta da parte del Tribunale all’argomento secondo cui il CHMP non aveva sufficientemente tenuto conto del fatto che l’aumento del livello di estradiolo nel sangue risultante dall’uso del [OSCURATO:PERSONA] N era soltanto transitorio, mi sembra che le ricorrenti non siano riuscite a dimostrare che il Tribunale non ha tenuto conto di tale elemento nella sua valutazione. 181. Infatti, al punto 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rammentato che il CHMP aveva indicato, sulla base di due studi scientifici (SCO 5109 e SCO 5174), che le percentuali di estradiolo, in caso di somministrazione del [OSCURATO:PERSONA] N per due volte alla settimana, corrispondevano a quelli di un trattamento ormonale sostitutivo e che tali percentuali elevate non erano sempre tornate al valore iniziale dopo trentasei ore. 182. Non sembra quindi che il Tribunale abbia ignorato il fatto che l’aumento dei livelli di estradiolo nel sangue risultante dall’uso del [OSCURATO:PERSONA] N era transitorio e che le concentrazioni di estradiolo potevano tornare al valore iniziale dopo oltre trentasei ore. 183. Orbene, se pure l’effettiva presa in considerazione di tale elemento da parte del Tribunale risulta solo implicitamente dal punto 161 della sentenza impugnata, ciò non costituisce affatto un’omissione di motivazione, come sostengono in sostanza le ricorrenti. A tale proposito, è sufficiente rammentare la giurisprudenza, già richiamata al paragrafo 116 delle presenti conclusioni, secondo cui il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e la motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo, condizione che mi sembra chiaramente soddisfatta nel caso di specie. 184. In ogni caso, la censura in esame non è idonea a dimostrare che questo elemento, vale a dire la natura temporanea dell’aumento dei livelli di estradiolo nel sangue, fosse idoneo a far venire meno il nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP. 185. Date tali circostanze, ritengo che la censura in esame debba essere respinta. 186. In quarto luogo, per quanto attiene all’asserita omissione, nella sentenza impugnata, dell’esame dell’argomento delle ricorrenti secondo cui il fatto che la dose di mantenimento del [OSCURATO:PERSONA] N fosse superiore a quella di altri preparati a base di estradiolo non determinava un aumento del rischio, è sufficiente rilevare che una valutazione del genere rientra senza alcun dubbio nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in una materia come quella di cui trattasi, che le impone di effettuare valutazioni mediche o scientifiche complesse, e pertanto non è soggetta al controllo giuridico del Tribunale, salvo in caso di errore manifesto, sviamento di potere o qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia manifestamente oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale, circostanza che non è stata dedotta nella fattispecie. Di conseguenza, la ricorrente non può addebitare al Tribunale di non essersi pronunciato su tale punto. 187. In quinto luogo, per quanto concerne il mancato esame della tabella comparativa, rilevo anzitutto, al pari della [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, che detta tabella è stata presentata per la prima volta in occasione dell’udienza dinanzi al Tribunale e che dal verbale di quest’ultima non risulta che le ricorrenti abbiano fornito alcuna giustificazione per tale ritardo, in violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. Se non era effettivamente stata fornita alcuna giustificazione, il mancato esame di detta tabella nella sentenza impugnata si spiegherebbe con il fatto che il Tribunale l’avrebbe giustamente dichiarata implicitamente irricevibile. 188. In ogni caso, condivido la posizione assunta in proposito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, secondo cui, quand’anche fosse ritenuta ricevibile ed esaminata nel merito, la tabella comparativa in questione sarebbe inconferente, in quanto non avrebbe potuto indurre il Tribunale a concludere che era venuto meno il nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP. 189. Anzitutto, il valore probatorio di tale tabella è palesemente limitato, dato che essa offre unicamente un confronto tra il [OSCURATO:PERSONA] N e un unico altro medicinale, l’Estreva. 190. Inoltre, il confronto tra il [OSCURATO:PERSONA] N e l’Estreva non sembra compatibile con la logica sottesa al ragionamento svolto dal CHMP nel suo parere definitivo, quale riassunto dal Tribunale ai punti da 151 a 158 della sentenza impugnata. 191. Infatti, come rilevato dal Tribunale al punto 158 di detta sentenza, la conclusione secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] N determinava temporaneamente percentuali di estradiolo comparabili a quelli risultanti dall’utilizzo di trattamenti ormonali sostitutivi era stata raggiunta dal CHMP «mantenendo la distinzione tra il trattamento topico e il [trattamento ormonale sostitutivo]», vale a dire confrontando il [OSCURATO:PERSONA] N unicamente con altri trattamenti topici. Pertanto, l’Estreva, che viene utilizzato come trattamento ormonale sostitutivo e ha quindi una modalità di somministrazione diversa, non può essere confrontato con il [OSCURATO:PERSONA] N. 192. Di conseguenza, qualora la Corte dichiarasse ricevibile la censura in esame, ritengo che essa dovrebbe essere respinta nel merito. 193. Propongo quindi di respingere integralmente la seconda parte del secondo motivo. 3. Sulla terza parte, relativa alla valutazione erronea dei rischi dovuta alla mancata considerazione dei dati della farmacovigilanza a) Sintesi degli argomenti delle parti 194. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe perso di vista, nei rilievi svolti ai punti da 170 a 172 della sentenza impugnata e nella conclusione contenuta al punto 176 di detta sentenza, che i dati della farmacovigilanza, secondo la filosofia del codice HUM, rivestono un’importanza fondamentale nella valutazione dei rischi concreti connessi ai medicinali immessi in commercio. 195. Per quanto riguarda il punto 171 della sentenza impugnata, le ricorrenti rilevano che è contraddittorio vedere nel numero esiguo o addirittura nell’assenza di segnalazioni relative alla sicurezza dell’uso del [OSCURATO:PERSONA] N la prova dell’esistenza di un rischio, come avrebbe fatto il Tribunale. Quanto alle considerazioni svolte al punto 172 della sentenza impugnata, relative alla mancanza di interesse per le comunicazioni spontanee, le ricorrenti affermano che il Tribunale non si è pronunciato sul loro argomento secondo cui non esisterebbe alcuna prova scientifica di «mancate segnalazioni» per i medicinali più vecchi. A tale proposito, il Tribunale non avrebbe risposto, a parere delle ricorrenti, all’argomento secondo cui, dal momento che il [OSCURATO:PERSONA] N è un medicinale che viene rilasciato unicamente su prescrizione di un ginecologo, che ne controlla l’utilizzo a lungo termine, sarebbe poco plausibile che nessun ginecologo abbia comunicato i rischi connessi a siffatto utilizzo, se questi ultimi fossero effettivamente esistiti. Infine, le ricorrenti addebitano al Tribunale di non avere risposto al loro argomento secondo cui, anche considerando una percentuale di mancate segnalazioni del 90%, i rischi che si suppone derivino dall’uso del [OSCURATO:PERSONA] N, se fossero esistiti, si sarebbero comunque concretizzati. 196. [OSCURATO:PERSONA] replica che gli argomenti delle ricorrenti non sono diretti a contestare una valutazione giuridica del Tribunale, bensì una valutazione del CHMP. 197. In particolare, per quanto riguarda la mancata risposta all’argomento secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] N sarebbe un farmaco rilasciato unicamente su prescrizione e il cui utilizzo a lungo termine sarebbe sottoposto al controllo di un ginecologo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che tale argomento non è sostenuto da un’offerta di prova e, in ogni caso, è stato dedotto soltanto all’udienza in primo grado senza alcuna giustificazione per tale ritardo, in violazione dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale. b) Valutazione 198. Con la prima censura, le ricorrenti sostengono che il Tribunale non ha riconosciuto l’importanza fondamentale dei dati della farmacovigilanza ai fini della rivalutazione del rapporto rischio/beneficio dei medicinali immessi in commercio, in quanto non avrebbe rilevato che il CHMP aveva dedotto la prova dei rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N dal numero esiguo, o addirittura dalla mancanza, di segnalazioni relative a tali rischi , il che sarebbe intrinsecamente contraddittorio. In tal modo, le ricorrenti addebitano al Tribunale, in sostanza, di non avere dichiarato che l’errore del CHMP su detto elemento aveva l’effetto di far venire meno il nesso comprensibile tra gli accertamenti scientifici e medici e le conclusioni del CHMP. 199. A mio parere, il Tribunale ha correttamente dichiarato che le critiche delle ricorrenti contro la valutazione del Tribunale, ribadite nella loro impugnazione, si fondavano su una lettura errata del parere del CHMP. 200. Infatti, nelle sue conclusioni scientifiche, il CHMP non ha considerato, come sostengono le ricorrenti, che l’esiguo numero di dati di farmacovigilanza disponibili (undici casi in totale, di cui solo uno relativo al [OSCURATO:PERSONA] N) costituisse la prova dei rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N. Esso ha invece ritenuto che, per quanto si dovesse presumere un’«alta percentuale di effetti indesiderati non dichiarati» per un prodotto medico vecchio quale il [OSCURATO:PERSONA] N, era impossibile trarre conclusioni sulla sua sicurezza dai dati di farmacovigilanza . 201. A fronte di tale situazione d’incertezza scientifica, come spiegato dal Tribunale ai punti da 174 a 176 della sentenza impugnata, il CHMP ha fornito indizi seri e concludenti, conformemente alla giurisprudenza in materia di applicazione del principio di precauzione, che consentono ragionevolmente di dubitare dell’innocuità o dell’efficacia del [OSCURATO:PERSONA] N. 202. Il CHMP non ha quindi dedotto la prova dei rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N dall’esiguo numero di segnalazioni relative a tali rischi, bensì dai dubbi che aveva ragionevolmente espresso in ordine all’innocuità e all’efficacia del [OSCURATO:PERSONA] N, come ha giustamente rilevato il Tribunale. 203. Pertanto, considerato che il Tribunale ha correttamente dimostrato l’esistenza di un nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP riguardo all’esistenza di rischi, ritengo che la censura in esame debba essere respinta. 204. Quanto alla mancanza di risposta, al punto 172 della sentenza impugnata, all’argomento secondo cui non esiste alcuna prova scientifica di segnalazioni mancanti per i medicinali più vecchi, è sufficiente rilevare che una simile valutazione rientra nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in questa materia, che le impone di effettuare valutazioni mediche o scientifiche complesse, ed è quindi soggetta soltanto a un controllo marginale da parte del Tribunale ( 41 ). Di conseguenza, le ricorrenti non possono addebitare al Tribunale di non essersi pronunciato su questo punto. 205. Alla luce di quanto precede, ritengo che anche la censura in esame debba essere respinta. 206. Per quanto attiene alla mancata risposta, da parte del Tribunale, all’argomento secondo cui il fatto che l’uso a lungo termine del [OSCURATO:PERSONA] N sia sottoposto al controllo di un ginecologo implicherebbe che quest’ultimo avrebbe comunicato i suddetti rischi qualora si fossero concretizzati, rilevo anzitutto che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene erroneamente che tale argomento è stato dedotto per la prima volta all’udienza. Infatti, dai documenti del procedimento dinanzi al Tribunale si evince inequivocabilmente che esso era già stato esposto al punto 150 del ricorso ( 42 ). 207. Tuttavia, anche ammesso che tale argomento, che non è sostenuto da un’offerta di prova, si fondi su una circostanza esatta, ricordo ancora una volta che, secondo la giurisprudenza, il Tribunale non è tenuto a fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, purché tale motivazione implicita consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo ( 43 ), il che impone nella fattispecie una risposta in senso affermativo. Infatti, il Tribunale precisa chiaramente, al punto 172 della sentenza impugnata, che non vi era interesse a fornire comunicazioni spontanee, cosicché il loro numero esiguo non consentiva di concludere per la sicurezza del [OSCURATO:PERSONA] N. 208. Le suesposte considerazioni valgono del pari, a mio avviso, per l’ultima censura di questa parte, relativa alla presunta mancata risposta del Tribunale all’argomento secondo cui, anche ammettendo per ipotesi una percentuale di mancate segnalazioni pari al 90%, i rischi che si suppone derivino dall’uso del [OSCURATO:PERSONA], se fossero effettivamente esistiti, si sarebbero concretizzati. 209. Pertanto, la terza parte del secondo motivo deve essere integralmente respinta. 4. Sulla quarta parte, relativa alla presentazione erronea dei dati di farmacovigilanza disponibili e all’inesattezza del contenuto degli orientamenti scientifici nel parere definitivo del CHMP a) Sintesi degli argomenti delle parti 210. Le ricorrenti criticano la presentazione superficiale, nelle conclusioni scientifiche del CHMP, dei dati della farmacovigilanza relativi al [OSCURATO:PERSONA] N. Infatti, tali conclusioni scientifiche potrebbero indurre, secondo le ricorrenti, la falsa impressione che l’uso del [OSCURATO:PERSONA] N avrebbe dato luogo a undici casi di notifica legati ai rischi asseriti dal CHMP, mentre, come avrebbe rilevato il Tribunale, si trattava di casi di reazione a seguito di trattamenti con estradiolo per uso topico. 211. Esse sostengono inoltre che il Tribunale non ha risposto, al punto 196 della sentenza impugnata, al loro argomento secondo cui la citazione inesatta, da parte del CHMP, del contenuto degli orientamenti scientifici poteva indurre la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere, erroneamente, che l’uso di medicinali a dosi elevate non fosse raccomandato da detti orientamenti. 212. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, dal momento che le ricorrenti hanno espressamente riconosciuto che il Tribunale ha esposto una presentazione corrispondente a quella del CHMP, il loro argomento risulta irricevibile. b) Valutazione 213. Per quanto riguarda la censura vertente sulla «presentazione superficiale» dei dati di farmacovigilanza relativi al [OSCURATO:PERSONA] N, non ho alcun dubbio che tale censura riguardi un semplice accertamento di fatto del Tribunale, che esula, in quanto tale, dalla competenza della Corte nel contesto dell’impugnazione, tranne nei casi in cui l’inesattezza materiale di detto accertamento risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, circostanza che tuttavia non è stata addotta dalle ricorrenti nel caso di specie ( 44 ). 214. Quanto alla censura relativa alla citazione inesatta del contenuto degli orientamenti scientifici da parte del CHMP, ritengo che l’omissione di motivazione addebitata al Tribunale dalle ricorrenti non possa essere constatata. Infatti, al punto 197 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che le ricorrenti non avevano spiegato come la citazione inesatta del contenuto degli orientamenti scientifici avrebbe potuto influire sulla sua conclusione generale relativa alla valutazione del rapporto rischio/beneficio rappresentato dal [OSCURATO:PERSONA] N. Mi sembra che tale risposta del Tribunale copra anche la citazione inesatta dei menzionati orientamenti che porterebbe a concludere che l’uso di medicinali a dosi elevate non era raccomandata da detti orientamenti. 215. A mio parere, questa risposta soddisfaceva le condizioni stabilite dalla giurisprudenza, richiamata più volte nelle presenti conclusioni, secondo cui una motivazione può essere implicita purché consenta ai ricorrenti di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro argomenti e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo. 216. Ritengo, pertanto, che la quarta parte del secondo motivo debba essere respinta. 5. Conclusione sul secondo motivo di impugnazione 217. Alla luce di quanto precede, propongo di respingere integralmente il secondo motivo di impugnazione. C. Sul terzo motivo, concernente la violazione dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento 1. Sulla prima parte, fondata sulla violazione del principio di proporzionalità a) Sintesi degli argomenti delle parti 218. A parere delle ricorrenti, il Tribunale non avrebbe esaminato il loro argomento secondo cui occorre considerare, nell’ambito del controllo di proporzionalità, la probabilità estremamente scarsa che i rischi si concretizzino. In particolare, esse ritengono che, anche ammesso che il principio di precauzione imponga di adottare misure di limitazione dell’AIC, tali misure andrebbero obbligatoriamente scelte tenendo conto del fatto che la valutazione dei rischi si fonda unicamente su ipotesi. Una valutazione puramente ipotetica, come quella del caso di specie, potrebbe giustificare soltanto misure poco restrittive, quale un aggiornamento delle avvertenze e delle controindicazioni nel testo informativo o la conduzione di uno studio sul rischio di iperplasia endometriale ipotizzato dal CHMP. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha ignorato tale aspetto ai punti da 204 a 206 della sentenza impugnata. 219. Esse fanno inoltre valere che, concludendo al punto 206 di tale sentenza che l’esclusione dell’applicazione ripetuta rappresentava il meno restrittivo dei possibili interventi ammessi dall’articolo 116, paragrafo 1, del codice HUM, il Tribunale ha perso di vista il fatto che l’esclusione dell’applicazione ripetuta avrebbe prodotto effetti equivalenti a quelli di una revoca parziale dell’autorizzazione, dato che l’atrofia vaginale è uno stato che richiede un trattamento a lungo termine. 220. Le conclusioni del Tribunale, di cui al punto 207 della sentenza impugnata, sulla presunta impossibilità di ordinare studi supplementari, secondo le ricorrenti sarebbero giuridicamente errate, come risulterebbe in particolare dall’articolo 32, paragrafo 4, lettera c), e paragrafo 5, lettera c), del codice HUM, secondo cui le autorizzazioni possono essere subordinate a determinate condizioni considerate essenziali per l’uso sicuro ed efficace del medicinale interessato. 221. Secondo le ricorrenti, il Tribunale non avrebbe spiegato, al punto 207 della sentenza impugnata, per quale motivo la frequenza quinquennale prevista per la compilazione delle relazioni sull’innocuità dei medicinali contenenti estradiolo non sarebbe idonea a dimostrare l’innocuità del medicinale. A tale proposito, esse ritengono, infatti, che le relazioni sulla sicurezza avrebbero costituito un mezzo adeguato per fugare i dubbi derivanti dalla mancanza di dati relativi alla sicurezza del [OSCURATO:PERSONA] N. 222. Infine, secondo le ricorrenti, il Tribunale non avrebbe esaminato la loro proposta al CHMP di una terapia alternata come misura meno restrittiva. 223. [OSCURATO:PERSONA] replica che le censure delle ricorrenti dirette contro il punto 207 della sentenza impugnata sono irricevibili perché equivalgono a contestare la valutazione dei mezzi di prova svolta dal Tribunale. In ogni caso, esse sarebbero inconferenti poiché riguarderebbero un punto della motivazione di detta sentenza ad abundantiam. 224. Essa aggiunge che, per di più, le ricorrenti non addebitano al Tribunale di avere proceduto a un controllo della proporzionalità errato in diritto, bensì di avere adottato un approccio «formalistico» che l’avrebbe condotto a valutare erroneamente il parere definitivo del CHMP. In tal modo le ricorrenti metterebbero in dubbio, in maniera irricevibile, la valutazione dei mezzi di prova compiuta dal Tribunale. b) Valutazione 225. Il principio di proporzionalità, che rientra tra i principi generali del diritto dell’Unione, impone che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa controversa. Pertanto, qualora debba scegliere tra più misure appropriate, l’istituzione deve ricorrere a quella meno restrittiva e, qualora dette misure presentino degli inconvenienti, deve assicurarsi che tali inconvenienti non siano sproporzionati rispetto allo scopo perseguito ( 45 ). 226. Nel caso di specie, l’atto interessato è la decisione di esecuzione della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui essa subordina il rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N alla condizione che la durata del suo utilizzo sia limitata a quattro settimane con contemporanea esclusione dell’applicazione ripetuta. 227. Le ricorrenti non contestano che l’inclusione di tale condizione nella nuova AIC del [OSCURATO:PERSONA] N sia idonea a conseguire lo scopo perseguito, vale a dire l’eliminazione dei rischi per la salute pubblica connessi all’aumento del livello di estradiolo nel sangue risultante dall’uso di detto medicinale, ma sostengono che il medesimo obiettivo avrebbe potuto essere raggiunto con una misura meno restrittiva. 228. Per accertare se il principio di proporzionalità sia stato effettivamente violato nel caso di specie, occorre anzitutto riassumere i passi principali della motivazione sulla quale il Tribunale ha fondato il rigetto della parte vertente sulla proporzionalità, ai punti da 204 a 207 della sentenza impugnata. 229. Dopo avere riconosciuto che, per quanto riguarda le incertezze circa le conseguenze della somministrazione del [OSCURATO:PERSONA] N, il CHMP si era basato sul principio di precauzione, il Tribunale ha osservato che una semplice variazione dell’AIC, come quella del caso di specie, è il meno restrittivo degli interventi ammessi dall’articolo 116 del codice HUM. Infatti, gli altri interventi previsti da detta disposizione (sospensione o revoca) avrebbero avuto conseguenze molto più gravi, secondo il Tribunale, sulla situazione giuridica delle ricorrenti e avrebbero oltrepassato i limiti di ciò che doveva essere considerato una misura necessaria alla luce del parere definitivo del CHMP. Il Tribunale ha poi considerato, ad abundantiam, che né l’imposizione dell’obbligo di condurre studi supplementari, che non rientra tra le misure adottabili nella procedura a norma dell’articolo 31 del codice HUM, né le relazioni sulla sicurezza riguardanti i medicinali che contengono estradiolo, data la loro frequenza (cinque anni), costituivano misure idonee ad escludere i rischi connessi all’uso del [OSCURATO:PERSONA] N. 230. Esaminerò adesso le censure dedotte dalle ricorrenti nell’impugnazione avverso una simile motivazione. 231. La prima riguarda l’asserita omessa considerazione, da parte del Tribunale, dell’argomento delle ricorrenti secondo cui il fatto che la valutazione dei rischi effettuata dal CHMP si fondasse sull’applicazione del principio di precauzione avrebbe potuto giustificare soltanto misure meno restrittive rispetto alla modifica dell’AIC mediante l’inserimento della condizione sopra menzionata. Orbene, dalla motivazione contenuta nei punti da 204 a 206 della sentenza impugnata emerge chiaramente che, a differenza di quanto sostenuto dalle ricorrenti, il Tribunale non ha omesso di rispondere su questo punto. Si deve, infatti, interpretare in tal modo il fatto che, dopo avere ricordato che il CHMP ha applicato il principio di precauzione, il Tribunale ha avuto cura di rilevare che la variazione dell’AIC è la misura meno restrittiva tra quelle ammesse dall’articolo 116 del codice HUM. 232. La censura in questione deve pertanto essere respinta. 233. La seconda censura riguarda proprio l’affermazione del Tribunale secondo cui la variazione dell’AIC è la misura meno restrittiva tra quelle ammesse dall’articolo 116 del codice HUM. Essa addebita al Tribunale, in sostanza, che tale affermazione non è sufficiente a fondare il rigetto della parte vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, perché detto giudice avrebbe dovuto considerare anche che, sostanzialmente, l’esclusione dell’applicazione ripetuta provocata da tale modifica equivaleva a una revoca parziale dell’AIC, tenuto conto del fatto che l’atrofia vaginale, al cui trattamento è destinato il [OSCURATO:PERSONA] N, richiede un trattamento a lungo termine. 234. Se l’esclusione di un’applicazione ripetuta avesse l’effetto di privare il [OSCURATO:PERSONA] N di qualsiasi utilità rispetto alle esigenze dei pazienti, come sostengono le ricorrenti, ciò, a mio avviso, influirebbe sull’esame relativo alla proporzionalità della condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. 235. Orbene, devo rilevare, non senza sorpresa, che tale censura, la quale rappresenta indubbiamente il nocciolo della parte in esame, non è stata minimamente esaminata dal Tribunale. 236. Conseguentemente, ritengo che la sentenza impugnata sia viziata da carenza di motivazione. La censura in esame deve quindi essere accolta. 237. Nell’ipotesi in cui la Corte non condividesse tale conclusione, dedicherò i prossimi paragrafi all’analisi delle altre censure di questa parte del terzo motivo d’impugnazione, vertenti sulle misure meno restrittive che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto imporre per conseguire l’obiettivo di eliminare i rischi per la salute derivanti dall’uso del [OSCURATO:PERSONA] N. 238. Per quel che riguarda l’asserita impossibilità di ordinare studi supplementari sui rischi di iperplasia endometriale e la mancanza di spiegazioni, al punto 207 della sentenza impugnata, del motivo per cui la frequenza quinquennale prevista per la compilazione delle relazioni sull’innocuità dell’estradiolo non sarebbe atta a dimostrare l’innocuità del [OSCURATO:PERSONA] N, è sufficiente rilevare, al pari della [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, che si tratta in entrambi i casi di una censura diretta contro un punto della motivazione della sentenza impugnata ad abundantiam, come dimostra l’espressione «[a]d ogni modo» all’inizio del punto in parola ( 46 ). Non essendo idonea a determinare l’annullamento di detta sentenza, tale censura è inconferente. 239. Quanto alla mancanza di un esame della proposta, presentata al CHMP dalle ricorrenti, di una terapia alternata quale misura meno restrittiva, ritengo che, supponendo che il Tribunale abbia già valutato correttamente il rispetto del principio di proporzionalità mediante le considerazioni contenute nei punti da 203 a 206 della sentenza impugnata, si debba concludere, conformemente alla giurisprudenza citata ripetutamente nelle presenti conclusioni, che il Tribunale ha assolto il suo obbligo di motivazione, dato che quest’ultima può essere implicita se consente alle ricorrenti di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo. Tale censura deve pertanto essere respinta. 240. In conclusione, ritengo che la prima parte del terzo motivo debba essere accolta, in ragione di insufficienza della motivazione fornita dal Tribunale. 2. Sulla seconda parte, relativa alla violazione del principio della parità di trattamento a) Sintesi degli argomenti delle parti 241. Le ricorrenti sostengono che il Tribunale, nella sintesi del loro argomento, ha ignorato la censura secondo cui il principio della parità di trattamento sarebbe stato violato per il fatto che la misura contestata di divieto di applicazione ripetuta avrebbe collocato il [OSCURATO:PERSONA] N sullo stesso piano dei medicinali che presentano un rischio comprovato di minaccia grave per la salute, o addirittura letale. 242. Inoltre, a parere delle ricorrenti, sussisterebbe una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto il Tribunale non avrebbe incluso nella valutazione dei rischi altri due farmaci per il trattamento dell’atrofia vaginale contenenti estradiolo, vale a dire l’Estring 2 mg e il Vagifem 25 mg. 243. Le ricorrenti ribadiscono anche l’argomento secondo cui la percentuale di estradiolo del [OSCURATO:PERSONA] N non va confrontata soltanto con quella dei medicinali a dosaggio inferiore per uso topico, ma anche con quella dei trattamenti ormonali sostitutivi. Tale approccio, che non sarebbe stato adottato dal CHMP, comporterebbe che il [OSCURATO:PERSONA] N debba essere collocato, considerato il livello di estradiolo nel sangue, sullo stesso piano dei primi, e non su quello dei trattamenti ormonali sostitutivi. 244. Infine, le ricorrenti sostengono altresì che, poiché il CHMP aveva osservato, come precisa lo stesso Tribunale al punto 151 della sentenza impugnata, che il raggiungimento di un livello di estradiolo nel sangue superiore ai valori di base postmenopausali era un criterio determinante per concludere che il [OSCURATO:PERSONA] N presentava un rischio elevato, risulta incomprensibile l’affermazione, al punto 213 della sentenza impugnata, secondo cui le ricorrenti non avrebbero dimostrato, sotto il profilo del criterio determinante, che il [OSCURATO:PERSONA] N non è paragonabile agli altri medicinali per uso topico. 245. [OSCURATO:PERSONA] contesta l’argomento delle ricorrenti secondo cui l’esclusione dell’elemento di prova al punto 212 della sentenza impugnata (l’aumento del livello di estradiolo nel sangue oltre i valori di base postmenopausali), che ha portato il Tribunale alla conclusione di cui al punto 213 della sentenza impugnata, sarebbe in contrasto con il punto 151 di detta sentenza. Ad avviso di tale istituzione, il menzionato punto 151 riassumerebbe semplicemente le affermazioni contenute nel parere definitivo del CHMP, mentre il punto 212 della sentenza impugnata riguarderebbe le conclusioni tratte da detto comitato. In ogni caso, dal momento che la risposta alla questione se, e in quale misura, il [OSCURATO:PERSONA] N fosse o meno comparabile con altri medicinali contenenti estradiolo era rinvenibile nel parere definitivo del CHMP, l’argomento delle ricorrenti equivarrebbe a contestare un accertamento di fatto del Tribunale e sarebbe pertanto irricevibile. b) Valutazione 246. Per quanto riguarda l’asserita violazione del principio della parità di trattamento, si deve ricordare che, ai punti da 211 a 213 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accertato che i medicinali per uso topico utilizzati a fini comparativi negli studi scientifici si trovavano in una situazione dalle caratteristiche diverse rispetto a quella del [OSCURATO:PERSONA] N, per il fatto che quest’ultimo determina una concentrazione di estradiolo nell’organismo più elevata rispetto ad altri medicinali presi in considerazione dal CHMP. Tale diversa situazione, che le ricorrenti non sono riuscite a confutare, giustificava un trattamento diverso. 247. Secondo costante giurisprudenza, il principio di parità di trattamento richiede che situazioni paragonabili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo obiettiva necessità ( 47 ). 248. La prima censura delle ricorrenti verte sul fatto che, imponendo un divieto di applicazione ripetuta quale condizione connessa al rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, il CHMP avrebbe trattato allo stesso modo due situazioni diverse. Infatti, la situazione del [OSCURATO:PERSONA] N si discosterebbe da quella dei farmaci il cui uso è subordinato alla stessa condizione, vale a dire quelli che presentano un rischio particolarmente grave per la salute o letale. La seconda censura verte sulla circostanza che, non avendo incluso nel confronto con il [OSCURATO:PERSONA] N altri due farmaci per uso topico a dosaggio inferiore (Estring 2 mg e Vagifem 25 mg), il CHMP avrebbe trattato in modo diverso due situazioni analoghe. Questi due argomenti sarebbero stati ignorati dal Tribunale in primo grado. 249. Con tali censure, la Corte sarà chiamata a rispondere alla questione se e in quale misura il [OSCURATO:PERSONA] N sia paragonabile ad altri farmaci che non sono stati presi in considerazione dal CHMP nell’ambito della procedura per la valutazione del rischio. A questo proposito ritengo che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di risposta, tali determinazioni, di natura scientifica, debbano essere considerate rientrare nel potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] allorché è chiamata a compiere valutazioni complesse e costituiscano quindi accertamenti di fatto che, in linea di principio, non possono formare oggetto di esame da parte della Corte nella fase dell’impugnazione. Pertanto, le due censure in esame sono, a mio parere, irricevibili. 250. Le stesse considerazioni devono valere, a mio avviso, per la censura delle ricorrenti secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] N andrebbe collocato, tenuto conto del livello di estradiolo nel sangue, sullo stesso piano dei trattamenti ormonali sostitutivi. 251. L’ultima censura contesta la conclusione di cui al punto 213 della sentenza impugnata, secondo la quale le ricorrenti non erano riuscite a dimostrare che gli altri medicinali per uso topico confrontati con il [OSCURATO:PERSONA] N nell’ambito della procedura per la valutazione del rischio si trovavano, per quanto riguarda l’elemento che ha motivato la misura di limitazione del suo uso, nella stessa situazione di quest’ultimo. Siffatta conclusione sarebbe infatti contraddetta dalla circostanza che, come rammenterebbe lo stesso Tribunale, il CHMP aveva ritenuto che l’elemento che giustificava la misura di limitazione dell’uso del [OSCURATO:PERSONA] N fosse l’aumento del livello di estradiolo nel sangue oltre i valori di base postmenopausali . 252. Il motivo di tale contraddizione non è esplicitato dalle ricorrenti. Tuttavia, mi sembra che esse si riferiscano a una delle censure contenute nella seconda parte del secondo motivo, in cui esse sostengono che il CHMP aveva adottato soglie relative ai valori di base postmenopausali inferiori a quelle utilizzate dalla letteratura scientifica. Se non fosse stato commesso tale errore, secondo le ricorrenti, il livello di estradiolo nel sangue risultante dall’uso del [OSCURATO:PERSONA] N non avrebbe superato i suddetti valori e si sarebbe quindi trovato nella stessa situazione dei medicinali per uso topico. 253. Benché sia ricevibile, in quanto diretta a contestare la valutazione del Tribunale relativa al nesso comprensibile tra gli accertamenti medici o scientifici e le conclusioni del CHMP, tale censura, a mio avviso, non è fondata, dal momento che le ricorrenti non hanno dimostrato a sufficienza, come risulta dalle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi da 173 a 179 delle presenti conclusioni, che il valore di base postmenopausale fosse un elemento a tal punto fondamentale che un errore al riguardo avrebbe potuto far venire meno detto nesso comprensibile. Pertanto, la censura in esame non può essere accolta. 254. Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda parte del terzo motivo deve essere respinta. 3. Conclusione sul terzo motivo di impugnazione 255. Sulla base di quanto precede, propongo di accogliere la prima parte del terzo motivo di impugnazione e di respingere la seconda. VI. Sul ricorso dinanzi al Tribunale 256. Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta e la Corte annulla la decisione del Tribunale, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. 257. Nel caso di specie, ritengo che la Corte sia in grado di statuire sulla prima e sulla terza parte del primo motivo dedotto dalle ricorrenti dinanzi al Tribunale. 258. Per quanto riguarda la prima parte, l’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM è stato violato, come risulta dai rilievi svolti ai paragrafi da 49 a 65 delle presenti conclusioni, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso il deferimento al CHMP da parte del BfArM sebbene tale rinvio fosse intervenuto dopo l’adozione della decisione amministrativa iniziale di quest’ultima autorità. 259. Pertanto, la prima parte del primo motivo deve essere accolta. 260. Per quanto riguarda la terza parte, come si evince dai paragrafi da 78 a 100 delle presenti conclusioni, il principio di imparzialità sancito dall’articolo 41 della Carta è stato violato a motivo della nomina della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] a relatore generale del CHMP nell’ambito della procedura relativa alla domanda di rinnovo dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N. 261. Pertanto, la terza parte del primo motivo deve essere parimenti accolta. 262. Di conseguenza, ritengo che la decisione di esecuzione debba essere annullata. 263. Ad ogni buon conto, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che le due parti sopra menzionate debbano essere respinte, faccio presente che il Tribunale ha esaminato soltanto parzialmente la prima parte del terzo motivo. 264. Atteso che la controversia non può essere risolta relativamente a tale parte, riterrei opportuno rinviare la presente causa al Tribunale affinché proceda alle valutazioni di natura fattuale che risultino necessarie per statuire sulla questione se la variazione dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, imposta nel parere definitivo del CHMP, nella parte in cui comportava l’esclusione dell’applicazione ripetuta di detto medicinale, equivalesse a una revoca parziale dell’AIC del [OSCURATO:PERSONA] N, e si debba quindi ritenere che sia stato violato il principio di proporzionalità. 265. Date tali circostanze, occorre inoltre riservare le spese. VII. Sulle spese 266. Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. 267. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti ne hanno fatto domanda, si deve condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale e alle spese della presente impugnazione. VIII. Conclusione 268. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue: 1) La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑672/14 , non pubblicata, EU:T:2016:623 ), è annullata. 2) La decisione di esecuzione C(2014) 6030 final della [OSCURATO:PERSONA], del 19 agosto 2014, relativa, nel quadro dell’articolo 31 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all’immissione in commercio dei medicinali contenenti estradiolo ad alto dosaggio per uso topico è annullata. 3) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese dei due gradi di giudizio. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2001, L 311, pag. 67 . ( 3 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali ( GU 2004, L 136, pag. 1 ). ( 4 ) La circostanza, fatta valere dalle ricorrenti, secondo cui dai fatti che hanno dato luogo alle sentenze del 7 marzo 2013, Acino/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑539/10 , non pubblicata, EU:T:2013:110 ), e dell’11 dicembre 2014, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑189/13 , non pubblicata, EU:T:2014:1056 ), pronunciate dal Tribunale in passato, risulta che il CHMP era stato sempre adito ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, del codice HUM sulla base di nuovi dati della farmacovigilanza non può certo portare, di per sé, a confutare tale interpretazione. ( 5 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ( GU 2004, L 136, pag. 34 ). ( 6 ) Rilevo peraltro che, nel testo del capo IV del codice HUM, il termine «decisione» si riferisce, senza alcuna eccezione, alla decisione adottata dalle autorità amministrative nazionali in risposta alla documentazione presentata a tal fine dal richiedente. ( 7 ) Punto 33 dell’atto di impugnazione. ( 8 ) L’articolo 41 della Carta così recita: «Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell’Unione». V. altresì il Codice europeo di buona condotta amministrativa pubblicato dal Mediatore europeo, disponibile all’indirizzo Internet https://www.ombudsman.europa.eu/it/publication/it/3510, e in particolare gli articoli 8 («Il funzionario è imparziale e indipendente. Il funzionario si astiene da qualsiasi azione arbitraria che abbia effetti negativi su membri del pubblico, nonché da qualsiasi trattamento preferenziale quali che ne siano i motivi») e 11 («Il funzionario opera in modo imparziale, equo e ragionevole»). ( 9 ) Infatti, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il diritto a un processo equo derivante, in particolare, dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, poteva essere oggetto di interpretazione da parte della Corte data la sua natura di diritto fondamentale che l’Unione europea rispettava in quanto principio generale in forza dell’articolo 6, paragrafo 2, TUE. V., in tal senso, sentenza del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 44 ). ( 10 ) V. sentenze del 1o luglio 2008, Chronopost e [OSCURATO:PERSONA]/UFEX e a. ( C‑341/06 P e C‑342/06 P , EU:C:2008:375 , punto 54 ), e del 19 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento ( C‑308/07 P , EU:C:2009:103 , punto 46 ), che richiamano la giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nelle sentenze del 24 febbraio 1993, Fey c. Austria, serie A n. 255‑A, pag. 12, § 28, del 25 febbraio 1997, Findlay c. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions 1997‑I, pag. 281, § 73, e del 4 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] SA c. Romania, nn. 63610/00 e 38692/05, non ancora pubblicata nel [OSCURATO:PERSONA] des arrêts et décisions . ( 11 ) V. giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo citata nelle conclusioni dell’avvocato generale Bot relative alla causa [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑385/07 P , EU:C:2009:210 , paragrafo 326 ). ( 12 ) Corte EDU, del 24 maggio 1989, Hauschildt c. Danimarca, serie A n. 154, § 48. V. altresì sentenza della Corte EDU del 18 ottobre 2000, Morel c. Francia, § 42. Mi sembra che tale criterio sia generalmente più difficile da soddisfare rispetto al «ragionevole sospetto che i fatti non siano stati esaminati in modo neutro e obiettivo» addotto dalle ricorrenti. ( 13 ) V., in particolare, sentenze della Corte EDU del 26 ottobre 2007, Hirschhorn c. Romania, § 73, e del 26 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, § 31. ( 14 ) Ibidem, punto 50. ( 15 ) In detta causa era pacifico che tre dei quattordici agenti che avevano partecipato alle visite effettuate da Eurostat in Spagna, prima dell’adozione della decisione di avvio dell’indagine, avessero altresì fatto parte della squadra di quattro persone che era stata successivamente attivata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel contesto del procedimento di indagine. ( 16 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio ( C‑521/15 , EU:C:2017:982 , punti da 96 a 98 ). ( 17 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio ( C‑521/15 , EU:C:2017:982 , punti 99 e 100 ). ( 18 ) Si tratta del regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all’effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro ( GU 2011, L 306, pag. 1 ). ( 19 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio ( C‑521/15 , EU:C:2017:982 , punti 102 e 103 ). ( 20 ) È irrilevante, a mio avviso, che l’altro soggetto di cui fa parte il membro in questione sia un’altra istituzione o un altro organo o organismo dell’Unione, oppure l’autorità nazionale competente, come nel caso di specie. ( 21 ) Sentenza del 20 dicembre 2017, Spagna/Consiglio ( C‑521/15 , EU:C:2017:982 , punto 104 ). ( 22 ) Atteso che le procedure in questione perseguono la medesima finalità, la circostanza che esse rientrino in contesti normativi nazionali, come avviene nel caso del BfArM, oppure di diritto dell’Unione, come nel caso del CHMP, non inficia, a mio avviso, tale conclusione. ( 23 ) Alla luce della mia interpretazione di questo terzo criterio, quale esposta al paragrafo 93 delle presenti conclusioni, ritengo che, affinché si possa constatare una violazione dell’imparzialità oggettiva, non occorre che sia dimostrato che il procedimento dinanzi al CHMP avrebbe avuto un esito diverso qualora la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non fosse stata invitata a partecipare alla procedura in qualità di relatore generale. Al contrario, è sufficiente che, proprio per la notevole influenza esercitata dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sullo svolgimento della procedura, tale esito diverso non possa essere escluso , come hanno peraltro sostenuto le ricorrenti. ( 24 ) Punti 111 e 112 della sentenza impugnata. ( 25 ) Tali censure recano rispettivamente il titolo «La prima ricorrente non è stata sentita in merito alla modifica della decisione del CHMP, adottata dopo la seconda audizione del 18 novembre 2013, di adattare i testi informativi alla versione utilizzata in Croazia» e «Termine eccessivamente breve per presentare osservazioni sul quinto elenco delle questioni e diniego di una terza audizione della prima ricorrente da parte del CHMP». ( 26 ) V., in particolare, sentenze del 22 ottobre 2014, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑620/13 P , non pubblicata, EU:C:2014:2309 , punto 56 ); del 10 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑553/14 P , non pubblicata, EU:C:2015:805 , punto 78 ); dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑431/14 P , EU:C:2016:145 , punto 38 ), e del 28 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑629/15 P e C‑630/15 P , EU:C:2017:498 , punto 86 ). ( 27 ) Le censure delle ricorrenti vertono sul fatto che il CHMP non le avrebbe sentite in merito alla modifica della decisione da esso adottata dopo l’audizione del 18 novembre 2013 di adattare i testi informativi alla versione utilizzata in Croazia. V. nota 25 delle presenti conclusioni. ( 28 ) V. paragrafo 107 delle presenti conclusioni. ( 29 ) V. sentenza del 14 settembre 2017, LG [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑588/15 P e C‑622/15 P , EU:C:2017:679 , e giurisprudenza citata). ( 30 ) V., in particolare, sentenze del 26 ottobre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (da C‑454/16 P a C‑456/16 P e C‑458/16 P , non pubblicata, EU:C:2017:818 , punto 66 ), e del 12 dicembre 2012, 1. garantovaná/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑392/09 , non pubblicata, EU:T:2012:674 , punto 74 ). ( 31 ) Peraltro, è pacifico che le ricorrenti sono state effettivamente messe in grado di prendere posizione su tale accertamento scientifico nel corso della procedura, in particolare mediante le «Conclusioni scientifiche» e il parere provvisorio del CHMP. ( 32 ) Ritengo che il carattere dirimente della condizione controversa sia implicitamente ammesso dalle ricorrenti nell’impugnazione, laddove esse affermano che l’esclusione dell’applicazione ripetuta del [OSCURATO:PERSONA] N prevista dalla condizione in parola equivale a una revoca parziale della stessa AIC, in violazione del principio di proporzionalità. L’incidenza che esse attribuiscono in tal modo a detta condizione corrisponde tipicamente a quella di una componente di un atto normativo o decisionale. ( 33 ) Punto 45 dell’atto di impugnazione. ( 34 ) Punto 140 della sentenza impugnata, che richiama la sentenza dell’11 dicembre 2014, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑189/13 , non pubblicata, EU:T:2014:1056 , punto 37 ). ( 35 ) Sentenza del 16 giugno 2016, SKW Stahl‑[OSCURATO:PERSONA] e SKW Stahl‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑154/14 P , EU:C:2016:445 , punto 37 e giurisprudenza citata). ( 36 ) Sentenza dell’11 dicembre 2014, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑189/13 , non pubblicata, EU:T:2014:1056 , punto 43 ). ( 37 ) Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari ( GU 1997, L 43, pag. 1 ). ( 38 ) Sentenze del 26 novembre 2002, Artegodan e a./[OSCURATO:PERSONA] ( T‑74/00, T‑76/00, da T‑83/00 a T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 e T‑141/00 , EU:T:2002:283 , punto 200 ); del 7 marzo 2013, Acino/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑539/10 , non pubblicata, EU:T:2013:110 , punto 93 ), e dell’11 dicembre 2014, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ( T‑189/13 , non pubblicata, EU:T:2014:1056 , punto 52 ). ( 39 ) V., nell’ambito scientifico, sentenza del 21 gennaio 1999, Upjohn ( C‑120/97 , EU:C:1999:14 , punto 34 ). ( 40 ) Come risulta dagli atti, l’importanza dell’identificazione dei valori di base postmenopausali normali deriva dal fatto che, nel considerare la percentuale di estradiolo nel plasma osservabile dopo l’uso o l’assorbimento del principio attivo nel sangue, è essenziale metterla in rapporto con tali valori. ( 41 ) V. nota 40 delle presenti conclusioni. ( 42 ) In tale punto si legge quanto segue: «(…) occorre infine considerare altresì che il [OSCURATO:PERSONA] N è un farmaco che viene rilasciato solo su prescrizione e in particolare che l’uso a lungo termine di tale farmaco è sottoposto al controllo costante del ginecologo che ha rilasciato la prescrizione. Di conseguenza, si può presumere che, nei 45 anni di presenza del [OSCURATO:PERSONA] N sul mercato, i ginecologi che hanno rilasciato le prescrizioni avrebbero redatto, almeno in un’occasione, una relazione, diretta alle autorità competenti, sugli ipotetici rischi gravi derivanti dall’uso di questo farmaco, se tali rischi si fossero effettivamente concretizzati». ( 43 ) V. paragrafi 116 e 183 delle presenti conclusioni. ( 44 ) V. sentenze del 3 dicembre 2015, PP Nature‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], ( C‑82/15 P , non pubblicata, EU:C:2015:796 , punto 27 ), e del 10 aprile 2014, Acino/[OSCURATO:PERSONA] ( C‑269/13 P , EU:C:2014:255 , punto 34 ). ( 45 ) Sentenza del 21 luglio 2011, Etimine ( C‑15/10 , EU:C:2011:504 , punto 124 e giurisprudenza citata). ( 46 ) In ogni caso, non posso fare a meno di mettere in dubbio l’affermazione formulata dal Tribunale al punto 207 della sentenza impugnata, secondo cui l’ordine di svolgere studi supplementari non rientrerebbe tra le misure che possono essere adottate nell’ambito della procedura a norma dell’articolo 31 del codice HUM. Infatti, come osservato dalle ricorrenti nell’atto di impugnazione, dall’articolo 32, paragrafo 4, lettera c), del codice HUM risulta che l’EMA può rilasciare un’AIC solo a determinate condizioni che possano essere considerate «fondamentali per l’uso sicuro ed efficace del medicinale». Tale formulazione mi sembra sufficientemente ampia da includere anche l’ordine di svolgere studi supplementari sull’innocuità del medicinale considerato. Questa interpretazione è inoltre suffragata dalla lettura dell’articolo 21 bis, paragrafo 1, lettera b), del codice HUM, il quale prevede espressamente, tra le possibili condizioni dell’AIC, «svolgere studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione». ( 47 ) V., ex multis, sentenza del 7 luglio 2009, S.P.C.M. e a. ( C‑558/07 , EU:C:2009:430 , punto 74 e giurisprudenza citata).
Sentenza Corte di giustizia UE/2018 — Fons Iuris — Fons Iuris