CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 15510/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA sul ricorso n. 3960/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 1693/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Gianluca e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Lucca, Sezione distaccata di Viareggio, la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse condannata al risarcimento dei danni da loro subiti, tanto in qualità di eredi quanto in proprio, per il maggiore e arbitrario utilizzo, da parte della società convenuta, della concessione relativa all'immobile demaniale esteso per un'area di circa 500 metri quadrati sito a Viareggio. La domanda fu proposta a titolo contrattuale ovvero extracontrattuale ovvero, in via ancora subordinata, di indebito arricchimento. Esposero gli attori, a sostegno della domanda, che la loro defunta madre [OSCURATO:PERSONA] era contitolare al 50 per cento, prima con [OSCURATO:PERSONA] e poi con la società [OSCURATO:PERSONA], della concessione relativa ad un immobile demaniale destinato ad uso sala caffè con piccolo ristoro, sala di esposizione d'arte e locale per la distribuzione di prodotti fast food e trattenimenti danzanti. Con varie scritture private, l'ultima delle quali era del 3 maggio 2000, le due titolari della concessione avevano concordato una gestione separata dei due esercizi, essendo riservata alla Pierini la sala di esposizione d'arte e alla società convenuta quella della sala caffè con annesso punto di ristoro. Poiché negli accordi alla Pierini era attribuita un'area di soli 65 metri quadrati, a fronte dei 440 metri quadrati goduti dal [OSCURATO:PERSONA], si era anche pattuito il versamento, a favore della prima, di un conguaglio di lire 4.000.000 mensili. La scadenza della suindicata scrittura privata era fissata al 4 maggio 2005, data nella quale risorgeva l'obbligo di unificare i locali e rimettere l'immobile nella comune disponibilità. Alla scadenza di quella data, però, pur continuando la Pierini a pagare il 50 per cento del canone di concessione, la società convenuta non aveva provveduto a rimettere l'immobile nella comune disponibilità, continuando a godere della sua parte (ben maggiore) e rifiutando ogni proposta di pervenire ad un nuovo assetto di utilizzo del bene. Tanto che, segnalarono gli attori, alla morte, della Pierini la società convenuta non solo non aveva ripetuto agli eredi l'invito alla cogestione (già rivolto alla Pierini) ma aveva tentato in ogni modo di escluderli dal godimento del bene e dalla comune titolarità della concessione. Si costituì in giudizio la società convenuta, chiedendo il rigetto della domanda e osservando di aver offerto alla controparte la cogestione dell'azienda, da quest'ultima rifiutata. Il Tribunale, disposto l'espletamento di una c.t.u, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186 -quater cod. proc. civ., condannò la società convenuta al pagamento, in favore degli attori, della somma complessiva di euro 424.665, con gli interessi e il carico delle spese di lite, ritenendo dimostrato il godimento, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], dal 2005 al 2014, di una superficie maggiore per metri quadrati 187,5 rispetto ai metri quadrati 252,50 spettanti sul totale di metri quadrati 505. 2. L'ordinanza del Tribunale è stata impugnata dalla società soccombente e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 10 luglio 2018, in riforma della decisione di primo grado e in parziale accoglimento dell'appello, ha revocato l'ordinanza del Tribunale; ha condannato la società appellante a pagare agli appellati la somma di euro 53.654,40 a titolo di annualità di canone dal 2005 al 2014, nonché la somma di euro 5.364,44 per ogni annualità successiva; ha condannato la società appellante a tenere indenni gli appellati di quanto eventualmente da essi versato a titolo di partecipazione al conguaglio dei canoni 2007-2014 e di partecipazione al canone maggiorato per l'anno 2015; ha liquidato le spese dei due gradi di giudizio ponendole a carico della società appellante nella misura di metà e compensandole quanto all'altra metà. Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che doveva darsi per pacifico che le parti in causa avevano avuto nel tempo, grazie ad una serie di successive scritture private, la disponibilità del bene «secondo rapporti diversi rispetto a quanto risultante dalla contitolarità paritaria del rapporto di concessione con la P.A.», avendo la società [OSCURATO:PERSONA] la disponibilità di mq 440 e la Pierini la disponibilità di mq 65; e ha aggiunto che tale diversità era stata bilanciata dall'obbligo di periodici versamenti a favore della Pierini. L'ultima scrittura privata, cioè quella del 3 maggio 2000, prevedeva che alla scadenza del termine, fissato al 4 maggio 2005, le parti si erano obbligate «a riunificare i locali e a rimettere tutto l'immobile in concessione nella comune disponibilità, senza pretendere rimborsi, indennità o risarcimenti». Ciò premesso, la Corte d'appello ha rilevato che erroneamente il Tribunale aveva dato per pacifica «la prosecuzione del regime di prevalente disponibilità» in favore della società [OSCURATO:PERSONA], non considerando - come risultava dalle difese di quest'ultima in primo grado, non contestate, e dalla documentazione allegata all'atto di appello - che la società appellante aveva «formalizzato l'invito a dare attuazione al previsto regime di ripristino», ma che sul punto vi era stato un espresso rifiuto della Pierini, dante causa degli appellati. Risultava quindi dagli atti, in particolare quelli prodotti nel giudizio di appello, che era stato effettuato un formale invito alla Pierini «a rientrare nella comune disponibilità di tutto quanto oggetto del rapporto concessorio», ma che la legale di quest'ultima aveva risposto che «non intendeva essere coinvolta nella gestione dell'attività svolta dalla società odierna appellante». Doveva quindi ritenersi infondata la domanda degli originari attori volta al riconoscimento del diritto ad un riequilibrio monetario in forza del diverso godimento del bene. La domanda dei fratelli Della Maggiore, però, era invece fondata per il titolo dell'indebito arricchimento, in relazione al pagamento dei canoni di concessione. Gli appellati, infatti, avevano versato negli anni, al fine «di mantenere in vita la contitolarità del rapporto concessorio», la metà del canone annuale, che doveva essere restituito in proporzione alle diverse disponibilità in metri quadrati dell'immobile in oggetto. E in tal senso la condanna è stata estesa anche al maggior canone che il Comune di Viareggio aveva richiesto, a titolo di conguaglio, per gli anni dal 2007 al 2014. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze propongono ricorso Gianluca e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto affidato a sette motivi. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 345 cod. proc. civ., per avere la Corte d'appello utilizzato nella decisione due lettere, datate 20 ottobre 2015 e 3 gennaio 2016, che erano state prodotte per la prima volta in grado di appello. Osservano i ricorrenti che le due lettere erano state prodotte dalla società appellante in appello in violazione dell'art. 345 cit., applicabile nella fattispecie nella sua attuale versione; norma che consente la tardiva produzione in appello solo nel caso in cui la parte dimostri di non aver potuto produrre i documenti in primo grado per causa ad essa non imputabile. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., per non essersi la Corte d'appello pronunciata sull'eccezione di tardività della produzione dei citati documenti e per non aver rilevato d'ufficio la tardività. 3. Ragioni di economia processuale consigliano di trattare, dopo il primo ed il secondo motivo di ricorso, il quinto, nel quale si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1216 e 1220 cod. civ., nonché dell'art. 1375 cod. civ., per aver ritenuto sussistente l'effetto liberatorio costituito dall'offerta di restituzione fatta dalla società appellante e il conseguente rifiuto da parte della dante causa dei ricorrenti. Si osserva, a questo proposito, che la sentenza avrebbe violato le citate norme non considerando che l'offerta restitutoria, per essere valida, non può limitarsi ad una generica restituzione, ma deve costituire in effetti una messa a disposizione del bene. Nel caso in esame, invece, l'offerta rivolta alla Pierini non era in quei termini, perché l'invito alla cogestione della società non poteva considerarsi satisfattivo in quanto non consentiva alla concessionaria di disporre liberamente del bene. 4. I motivi ora sintetizzati sono tutti fondati nei sensi che si vanno ad indicare. 4.1. Evidente è la fondatezza dei motivi primo e secondo, che devono essere trattati congiuntamente data la palese connessione tra loro esistente. La Corte d'appello, infatti, ha fondato la propria decisione, come risulta in modo certo dalla motivazione resa sul punto, anche sulle produzioni documentali che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva compiuto per la prima volta nel giudizio di secondo grado. In tal senso è chiara l'affermazione, ripetuta più volte dalla Corte di merito, secondo cui quella documentazione (prodotta e allegata in appello, come risulta dalla p. 4 della sentenza) aveva permesso di accertare che la società [OSCURATO:PERSONA] aveva «formalizzato l'invito a dare attuazione al previsto regime di ripristino della comune disponibilità di quanto oggetto di concessione» ricevendo un «rifiuto espresso» da parte della Pierini, dante causa degli odierni ricorrenti. La causa odierna è stata introdotta nell'aprile 2012 ed è terminata in primo grado nel 2015, il che significa che ad essa deve applicarsi il testo dell'art. 345 cod. proc. civ. quale risulta dalle modifiche introdotte prima dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, e poi dall'art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. Ne consegue che la produzione di nuovi documenti in grado di appello era ammissibile alla sola condizione che la parte avesse dimostrato di non averli potuti produrre nel giudizio di primo grado «per causa ad essa non imputabile», dovendosi ritenere ormai non più operante, ratione temporis, la previsione della producibilità dei documenti ritenuti indispensabili (sentenza 9 novembre 2017, n. 26522, e ordinanza 28 luglio 2021, n. 21606). È appena il caso di aggiungere, ad abundantiam, che la sentenza impugnata non ha in alcun modo spiegato il perché detta produzione fosse da considerare ammissibile e non ha nemmeno invocato il criterio della indispensabilità (che, come si è detto, era comunque non più applicabile); così come non si è preoccupata di rispondere alla relativa eccezione di tardività che gli appellati, odierni ricorrenti, avevano posto nel proprio atto di costituzione in appello. Il che dimostra la fondatezza anche del secondo motivo di appello, dove correttamente si rileva l'omissione di pronuncia. 4.2. Il compito di questa Corte potrebbe concludersi qui. Ritiene il Collegio, però, che al fine di fornire utili indicazioni al giudice di rinvio, debba essere posta in luce la fondatezza anche del quinto motivo di ricorso. La sentenza impugnata, infatti, ha supportato la propria decisione con una motivazione che contiene una palese contraddizione logica, che il quinto motivo correttamente pone in luce. Alla p. 3 si dice che gli accordi esistenti tra le parti prevedevano che alla data del 4 maggio 2005 le stesse si erano «obbligate a riunificare i locali e a rimettere tutto l'immobile in concessione nella comune disponibilità senza pretendere rimborsi, indennità o risarcimenti». È dunque la stessa Corte di merito ad illustrare quale fosse il contenuto dell'accordo, che altrimenti questa Corte non potrebbe in alcun modo accertare. Nella successiva p. 4, però, la sentenza impugnata aggiunge che dagli atti risultava provato che era stato effettuato «formale invito alla dante causa degli odierni appellati a rientrare nella comune disponibilità di tutto quanto oggetto del rapporto concessorio», ma che la legale della medesima parte «aveva a rispondere che la dante causa non intendeva essere coinvolta nella gestione dell'attività svolta dalla s.n.c. odierna appellante, che si invitava a riprendere, senza corresponsione di compensi né addebito di oneri e/o spese». La contraddizione è palese. La stessa sentenza afferma, in sostanza, in due punti diversi due concetti inconciliabili. Se è vero che l'accordo esistente tra le parti prevedeva l'obbligo di riunificazione dei locali alla scadenza, con rimessione dell'immobile nella comune disponibilità, è evidente che l'invito, proveniente dalla società [OSCURATO:PERSONA], a svolgere in comune l'attività di quest'ultima (bar, caffetteria e intrattenimenti danzanti) non poteva essere considerato satisfattivo dei precedenti impegni contrattuali; una cosa, infatti, è offrire la rimessione in comune dell'intero immobile, un'altra è invitare la controparte a cogestire l'attività di uno dei contraenti, che resta in questo caso separata ed esclude la rimessione nella comune disponibilità. Ne consegue che anche il quinto motivo di ricorso è fondato. 5. In conclusione, sono accolti i motivi primo, secondo e quinto, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione personale, la quale deciderà in conformità alle indicazioni della presente decisione. Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La' Corte accoglie i motivi di ricorso primo, secondo e quinto, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizi