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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 27363/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOnc-aT6—avvi2Alep_ar- _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t- ' [OSCURATO:PERSONA] Il GIP del Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 13/01/2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen. nella misura di mesi tre e giorni 22 di reclusione ciascuno, nonché euro 500,00 alla rifusione delle spese civili alla parte civile costituita, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 642 co. 2 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo il seguente motivo:

1. violazione dell'art. 606, lett.

C) cod.proc.pen., in specie inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione agli artt. 76 e 78 cod.proc.pen.

A seguito dell'assegnazione del ricorso alla settima sezione penale di questa Corte, Il difensore presentava memoria nella quale insisteva nei motivi di ricorso li ricorso è inammissibile.

Difatti, i ricorrenti sussumono la violazione dell'art. 606, lett.

C) c.p.p., in relazione alla mancata inammissibilità della parte civile per (supposta) carenza dei requisiti previsti dagli artt. 76 e 78 cod.proc.pen.

Ne consegue che il GIP avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la costituzione della parte civile nel giudizio penale e, conseguentemente, non liquidare le spese a favore della medesima.

Tale motivo è manifestamente infondato.

Infatti, lo stesso si limita genericamente a lamentare l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ammesso la costituzione di parte civile, affermando che la costituzione della parte civile non avrebbe dovuto essere ammessa in quanto non risultava alcun danno patrimoniale alla compagnia assicurativa, non considerando che il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235 - 01); corretta era, pertanto, la motivazione del giudice per le indagini preliminare che aveva ammesso la costituzione di parte civile, ritenendo sufficientemente determinati sia il petitum che la causa petendi.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

PQM: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOnc-aT6—avvi2Alep_ar- _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t- ' [OSCURATO:PERSONA] Il GIP del Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 13/01/2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen. nella misura di mesi tre e giorni 22 di reclusione ciascuno, nonché euro 500,00 alla rifusione delle spese civili alla parte civile costituita, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 642 co. 2 c.p. Proponeva ricorso per cassazione il difensore degli imputati, deducendo il seguente motivo: 1. violazione dell'art. 606, lett. C) cod.proc.pen., in specie inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione agli artt. 76 e 78 cod.proc.pen. A seguito dell'assegnazione del ricorso alla settima sezione penale di questa Corte, Il difensore presentava memoria nella quale insisteva nei motivi di ricorso li ricorso è inammissibile. Difatti, i ricorrenti sussumono la violazione dell'art. 606, lett. C) c.p.p., in relazione alla mancata inammissibilità della parte civile per (supposta) carenza dei requisiti previsti dagli artt. 76 e 78 cod.proc.pen. Ne consegue che il GIP avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la costituzione della parte civile nel giudizio penale e, conseguentemente, non liquidare le spese a favore della medesima. Tale motivo è manifestamente infondato. Infatti, lo stesso si limita genericamente a lamentare l'erroneità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ammesso la costituzione di parte civile, affermando che la costituzione della parte civile non avrebbe dovuto essere ammessa in quanto non risultava alcun danno patrimoniale alla compagnia assicurativa, non considerando che il reato previsto dall'art. 642 cod. pen. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo ed idonea a raggiungere lo scopo (Sez. 2, n. 8105 del 21/01/2016, Rv. 266235 - 01); corretta era, pertanto, la motivazione del giudice per le indagini preliminare che aveva ammesso la costituzione di parte civile, ritenendo sufficientemente determinati sia il petitum che la causa petendi. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. PQM: Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa
Sentenza Cassazione n. 27363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris