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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 47401/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva: - applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; - ordinato la confisca di alcuni beni ritenuti nella disponibilità di Longo (il compendio aziendale della ditta individuale Welding di [OSCURATO:PERSONA] e delle società [OSCURATO:SOCIETA].

MSG [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e due autovetture) e della moglie [OSCURATO:PERSONA] (intero compendio aziendale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e terreno sito in Vittoria contrada Alcerito).

Nel ritenere sussistenti i requisiti legittimanti l'applicazione delle misure di prevenzione, personale e patrimoniale, il decreto impugnato, in sintonia con quello emesso dal Tribunale, ha articolato le seguenti argomentazioni. - Quanto alla contiguità dei proposti con l'associazione mafiosa.

Longo e la Rinzivillo sono stati "inseriti" nell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] gelese, ricoprendo, secondo le concordi dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, un ruolo non di minimo conto.

A Longo è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia per violazione dell'art. 416 cod. pen.. sia per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. nell'operazione "Tetragona", in relazione agli anni 2004 e 2005.

Negli anni successivi ha commesso ulteriori reati e, più di recente, è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., con l'accusa di essersi profuso nella schermatura delle reali composizioni sociali di diverse società, al fine di impedire la ricostruzione dei canali di collegamento con la consorteria mafiosa gelese. [OSCURATO:PERSONA] ha patteggiato la pena, nell'ambito del procedimento "Tagli pregiati", per partecipazione ad associazione mafiosa. - Quanto alla disponibilità diretta ed indiretta dei beni di cui è stata disposta la confisca.

Dagli accertamenti di polizia, da alcune conversazioni intercettate e dalle ammissioni di Longo risulta che i formali intestatari delle società, privi di abilità imprenditoriali, sono stati scelti come prestanome dal proposto per mantenere il controllo esclusivo sulle imprese e, in tal guisa, continuare ad ottenere commesse lavorative senza ostacoli correlati alle precedenti condanne. - Quanto alla provenienza illecita dei beni e, comunque, alla sproporzione delle risorse destinate al loro acquisto e le entrate lecite del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA].

È stata valorizzata come decisiva l'epoca in cui ha avuto inizio l'ascesa imprenditoriale di Longo, l'anno 2006, con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA].

In tale periodo, infatti, era ancora molto forte il legame di Longo con la criminalità organizzata.

Se ne è dedotto che le successive attività economiche, peraltro svolte da Longo in spregio a qualsiasi regola ed in violazione di tutti gli obblighi imposti dalla normativa previdenziale e fiscale e con il sistematico ricorso a schermature tramite teste di legno, ed i correlati incrementi del patrimonio personale e delle società riconducibili al proposto, costituiscono, nello stesso tempo, il "frutto" ed il "reimpiego" dei primi proventi illeciti e comunque sono inquinati dall'originaria matrice mafiosa: E' stata considerata adeguata conferma dell'immissione, da parte di Longo e della Rinzivillo, nelle società interessate alla misura ablatoria di risorse di provenienza illecita la forte sperequazione, pari a 278.030,00 euro, nel periodo anno 1993 - settembre 2016, tra i flussi finanziari in entrata e in uscita del loro nucleo familiare.

Si, è, in chiusura, posto in rilievo che né Longo né la Rinzivillo hanno fornito la prova che le attività societarie sono state avviate e gestite con risorse economiche lecite.

2. Ricorrono, a mezzo del comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti di impugnazione.

2.1. Longo deduce due motivi.

2.1.1. Con il primo denunzia inesistenza e mera apparenza della motivazione in relazione al giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini della misura di prevenzione personale nonché violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'art. 2 prot. 4 Convezione EDU.

Lamenta che la Corte territoriale non abbia attributo adeguato rilievo al pur comprovato allontanamento di Longo dalla consorteria mafiosa, concretizzatosi nel riconoscimento dell'attenuante della collaborazione non solo nel procedimento "Tetragona", come ricordato dalla Corte di appello, ma anche, più di recente nel procedimento "Malleus", definito dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 13 gennaio 2018.

Anche l'ispettore di polizia sentito nel procedimento di primo grado ha sottolineato che Longo dal 2006 non è più in collegamento con l'organizzazione mafiosa di cui aveva fatto parte Non sono state indicate concrete condotte sintomatiche di pericolosità e sono stati valorizzati o illeciti penali inesistenti, stante l'intervenuta remissione di querela, o, commessi in epoca risalente e precedente alla fattiva collaborazione con la giustizia.

Sul piano patrimoniale non sono stati indicati investimenti nelle società riferibili a Longo provenienti dalla consorteria mafiosa.

E' stato violato il principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le misure di prevenzione possono essere applicate a persone indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose purché socialmente pericolose nel momento in cui viene emessa la decisione.

2.1.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in riferimento agli artt. 1,4, 16 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 che disciplina l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.Il decreto impugnato non ha preso in alcuna considerazione l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui la pericolosità speciale costituisce presupposto ineludibile e misura temporale della confisca di prevenzione.

Ha infatti reputato sufficiente per classificare Longo persona pericolosa l'esito di procedimenti per fatti commessi in epoca risalente, peraltro dimostrativi di un rapporto con la consorteria mafiosa estemporaneo e limitato nel tempo in cui non vi è stato spazio per il trasferimento in suo favore di capitali illeciti.

Non è stata accertata la necessaria corrispondenza temporale tra la formazione del patrimonio confiscato e la pericolosità sociale.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo con cui denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 1, 4, 16 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 nonché inesistenza ed apparenza della motivazione relativa M giudizio di pericolosità y attuale.

La Corte distrettuale avrebbe dovuto prendere atto anche in tema di confisca del difetto del requisito dell'attualità della pericolosità posto a fondamento della revoca della misura di prevenzione personale applicata in primo grado.

Anche le misure patrimoniali hanno, infatti, come presupposto di applicabilità la pericolosità sociale sia pure riferita al momento di acquisto del bene.

I beni confiscati alla Rinzivillo sono stati tutti acquistati in un periodo in cui la ricorrente non era più pericolosa: [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata è stata costituita nel 2014 ed il terreno è stato acquistató nel 2016.

Rinzivillo non ha fatto ricorso nemmeno all'intestazione fittizia dei beni confiscati tanto che la sua posizione è stata archiviata nel procedimento per violazione di cui all'ad 12 -quinquies della logge n. 356 del 1992.

Non vi è motivazione sulla sussistenza del requisito della sproporzione che deve essere parametrata al momento dell'acquisto dei beni al pari della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti precisati nel prosieguo.

1. In premessa va ricordato che nel procedimento di prevenzione, a mente dall'art. 10, comma 3, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (derivato dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, a sua volta richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Siffatta violazione ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione del decreto (come classificato dall'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) non può essere dedotto e, in ogni caso, non può essere ritenuto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativo espresso dal provvedimento; sicché anche il vizio di travisamento della prova per omissione è ordinariamente estraneo al procedimento di legittimità, salvo che si siano travisate plurime circostanze decisive, totalmente ignorate o ricostruite dai giudici di merito in modo così erroneo da tradursi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibili alla 8 violazione di legge (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01).

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

La motivazione del provvedimento impugnato, come denunciato dal ricorrente, ha affrontato il tema, posto con l'atto di appello, della cessazione della pericolosità sociale del proposto discostandosi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità eseguendo un percorso giustificativo apparente.

La pericolositàpericolosità sociale rappresenta un elemento decisivo tanto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali che di quelle patrimoniali.

Con riferimento alle misure personali, è ormai approdo giurisprudenziale pacifico che la permanenza nel tempo della pericolosità sociale deve essere verificata in concreto anche quando i destinatari sono gli "indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale" ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011; è sempre indispensabile per la loro applicazione l"attualità" della pericolosità del proposto.

Pertanto, in presenza di un apprezzabile intervallo temporale tra la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa accertata in sede penale e il giudizio prognostico sulla pericolosità "qualificata", vanno operate valutazioni che tengano conto di tre fondamentali indicatori: il livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività del sodalizio criminoso; la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; la manifestazione o meno, nell'intervallo temporale di cui trattasi, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in relazione alle quali si è in precedenza accertata la condivisione (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937; Sez.

U., n. 111, del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, Sez. 1, n. 23641 del 6 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103).

Con riferimento alla misura della confisca, la pericolosità sociale, oltre ad essere "presupposto ineludibile", è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo.

Ne segue che in caso di accertamento della pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, qualora, come nel caso in esame, sia accertata la pericolosità qualificata del proposto, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni a lui riconducibili, ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez.

U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01).

2.1. Il decreto impugnato, nel ritenere sussistente la pericolosità attuale di Longo ai fini della misura personale e nel perimetrare temporalmente la pericolosità sociale per individuare i beni suscettibili di essere confiscati, non ha attribuito alcuna rilevanza al riconoscimento, in due distinti procedimenti penali definiti con le sentenze della Corte di appello di Caltanissetta in data 14 maggio 2012 e 18 dicembre 2012, della circostanza attenuante attualmente prevista dall'art. 416-bis 1, terzo comma, cod. pen. pur essendo la collaborazione con la giustizia, giudizialmente accertata, uno dei principali indicatori dell'allontanamento dal sodalizio mafioso e della cessazione della pericolosità fondata sull'appartenenza a tale particolare forma di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.l.gs. n. 159 del 2011.

A giustificazione della scelta la Corte nissena osserva che Longo in epoca successiva ai fatti contestati nel processo in cui ha fornito la collaborazione, quello definito con la sentenza del 14 maggio 2012 per partecipazione ad associazione mafiosa negli anni 2004 e 2005, ha continuato a porre in essere condotte illecite tanto da essere condannato per un episodio di cessione di arma da sparo, avvenuta nel febbraio 2011, nei confronti di soggetti gravitanti nell'ambiente criminale mafioso e da essere stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. per "essersi profuso nella schermatura di reali composizioni sociali di diverse società, al fine di impedire la ricostruzione di canali di collegamento con la consorteria mafiosa".L'argomentazione è assertiva ed è priva di agganci con gli elementi fattuali indicati nello stesso provvedimento in verifica.

E' evidente che la reiterazione dell'attività illecita in tanto è idonea a neutralizzare, sul piano logico, la valenza dimostrativa della collaborazione come evento troncante la pregressa pericolosità qualificata in quanto sia cronologicamente collocabile nel periodo successivo alla scelta di formale allontanamento dal contesto mafioso e sia, in qualche modo, espressione della contiguità con tale ambiente.

Al contrario, l'attività illecita ascritta a Longo e ritenuta dalla Corte di appello sintomatica della protrazione della sua pericolosità qualificata è individuata nella consumazione di reati commessi prima della collaborazione ed anzi oggetto di una delle due sentenze di condanna con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (la violazione della disciplina delle armi nell'ambito del procedimento "Malleus", pag. 3 e 16, definito dalla Corte di appello di Caltanissetta con senetnza del 18 gennaio 2018).

Né è sufficiente il richiamo ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. di non è stata nemmeno indicata la data di consumazione.

Più in radice, non è stato illustrato il percorso seguito per giungere alla conclusione che Longo, nonostante abbia fatto parte dell'associazione per un periodo di tempo assai limitato e risalente (anni 2004 e 2005), per poi allontanarsene, recidendo il vincolo sociale attraverso la collaborazione con la giustizia in procedimenti definiti fino al 2018, abbia, comunque, continuato a rimanere una persona appartenente alla categoria di pericolosità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011 e lo sia stato pure nel periodo di acquisizione di ciascun bene confiscato, nemmeno specificato se non con l'indicazione che era successivo al periodo di appartenenza al sodalizio accertato con la sentenza di applicazione della pena del 14 maggio 2012.

Non è chiaro, inoltre, se Longo, nel periodo di acquisizione dei beni confiscati, abbia gestito le attività economiche a lui riconducibili grazie all'immissione di risorse provenienti dal gruppo mafioso con il quale non aveva, nella sostanza, scisso il legame di appartenenza o abbia reinvestito risorse accumulate nel periodo di pericolosità divenute indistinguibili da quelle inquinate.

A quest'ultimo proposito, va rammentato che, qualora non si ravvisi una pericolosità qualificata del proposto estesa all'intero percorso esistenziale l ma riferita ad un periodo temporale delimitato, può comunque essere disposta la confisca di tutto patrimonio di cui lo stesso può, direttamene o indirettamente, disporre "sulla base della presunzione relativa della illiceità degli investimenti iniziali, conseguente alla loro sproporzione con il reddito dichiarato ovvero ad indizi idonei alla loro caratterizzazione quale frutto o reimpiego di proventi di attività illecite", ma tale presunzione non è assoluta e può sempre essere superata da idonee allegazioni contrarie del proposto in ordine non solo all'origine lecita dei fondi investiti (cfr. Sez. 6, n. 48610 del 08/06/2017, Inzitari, Rv. 271485 - 01), ma anche alla sopravvenuta cessazione della pericolosità qualificata al momento della formazione della provvista impiegata per costituire e rendere operativa la prima impresa "mafiosa" e, conseguentemente, al momento dell'acquisto dei beni successivamente entrati a far parte del patrimonio di quest'ultima o reinvestiti in altre imprese.

3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parimenti fondato.

Il decreto impugnato, nell'escludere l'attualità della pericolosità sociale della Rinzivillo, ha esplicitamente affermato che difettano elementi comprovanti "un legame perdurantediella medesima con contesti di criminalità organizzata mafiosa o anche una operativa e fattiva condivisione delle perduranti scelte criminali compiute dal marito" Ciononostante ha disposto la confisca della società [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata, amministrativa dalla Rinzivillo e ritenuta nella sua personale disponibilità, sul presupposto che essa sia stata acquistata con fondi di provenienza illecita accumulati "nel periodo di mafiosità anche della sola Rinzivillo".

L'argomentazione non spiega, però, come imposto dal principio della necessaria correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto del bene, perché la Rinzivillo, condannata per partecipazione ad associazione mafiosa con sentenza del 2007 e giudicata non più contigua al contesto mafioso quanto meno a partire dal 2016 abbia avuto nel 2014 la disponibilità di proventi illeciti reinvestiti nella costituzione della società confiscata.

Nessuna motivazioneiy2r si rinviene in ordine alla confisca del terreno sito in Vittoria contrada Alcerito per cui nessuna risposta è stata data al rilievo difensivo, potenzialmente decisivo, che trattasi di bene acquistato dalla ricorrente nel 2016 quindi in un periodo in cui, secondo lo stesso provvedimento impugnato, la Rinzivillo non era più pericolosa.

4. Per le ragioni sin qui esposte il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Caltanissetta che dovrà procedere a nuovo giudizio nel rispetto dei principi che si sono enunciati e cuk-,e1 re vi +R.- rimediando ai difetti di motivazione Shdicati in diversa composizione di collegio, secondo quanto statuito da Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 ("la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei compon

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato il decreto con cui il Tribunale aveva: - applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza; - ordinato la confisca di alcuni beni ritenuti nella disponibilità di Longo (il compendio aziendale della ditta individuale Welding di [OSCURATO:PERSONA] e delle società [OSCURATO:SOCIETA]. MSG [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e due autovetture) e della moglie [OSCURATO:PERSONA] (intero compendio aziendale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e terreno sito in Vittoria contrada Alcerito). Nel ritenere sussistenti i requisiti legittimanti l'applicazione delle misure di prevenzione, personale e patrimoniale, il decreto impugnato, in sintonia con quello emesso dal Tribunale, ha articolato le seguenti argomentazioni. - Quanto alla contiguità dei proposti con l'associazione mafiosa. Longo e la Rinzivillo sono stati "inseriti" nell'associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] gelese, ricoprendo, secondo le concordi dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, un ruolo non di minimo conto. A Longo è stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. sia per violazione dell'art. 416 cod. pen.. sia per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. nell'operazione "Tetragona", in relazione agli anni 2004 e 2005. Negli anni successivi ha commesso ulteriori reati e, più di recente, è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 512-bis cod. pen., con l'accusa di essersi profuso nella schermatura delle reali composizioni sociali di diverse società, al fine di impedire la ricostruzione dei canali di collegamento con la consorteria mafiosa gelese. [OSCURATO:PERSONA] ha patteggiato la pena, nell'ambito del procedimento "Tagli pregiati", per partecipazione ad associazione mafiosa. - Quanto alla disponibilità diretta ed indiretta dei beni di cui è stata disposta la confisca. Dagli accertamenti di polizia, da alcune conversazioni intercettate e dalle ammissioni di Longo risulta che i formali intestatari delle società, privi di abilità imprenditoriali, sono stati scelti come prestanome dal proposto per mantenere il controllo esclusivo sulle imprese e, in tal guisa, continuare ad ottenere commesse lavorative senza ostacoli correlati alle precedenti condanne. - Quanto alla provenienza illecita dei beni e, comunque, alla sproporzione delle risorse destinate al loro acquisto e le entrate lecite del nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA]. È stata valorizzata come decisiva l'epoca in cui ha avuto inizio l'ascesa imprenditoriale di Longo, l'anno 2006, con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA]. In tale periodo, infatti, era ancora molto forte il legame di Longo con la criminalità organizzata. Se ne è dedotto che le successive attività economiche, peraltro svolte da Longo in spregio a qualsiasi regola ed in violazione di tutti gli obblighi imposti dalla normativa previdenziale e fiscale e con il sistematico ricorso a schermature tramite teste di legno, ed i correlati incrementi del patrimonio personale e delle società riconducibili al proposto, costituiscono, nello stesso tempo, il "frutto" ed il "reimpiego" dei primi proventi illeciti e comunque sono inquinati dall'originaria matrice mafiosa: E' stata considerata adeguata conferma dell'immissione, da parte di Longo e della Rinzivillo, nelle società interessate alla misura ablatoria di risorse di provenienza illecita la forte sperequazione, pari a 278.030,00 euro, nel periodo anno 1993 - settembre 2016, tra i flussi finanziari in entrata e in uscita del loro nucleo familiare. Si, è, in chiusura, posto in rilievo che né Longo né la Rinzivillo hanno fornito la prova che le attività societarie sono state avviate e gestite con risorse economiche lecite. 2. Ricorrono, a mezzo del comune difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti di impugnazione. 2.1. Longo deduce due motivi. 2.1.1. Con il primo denunzia inesistenza e mera apparenza della motivazione in relazione al giudizio di attualità della pericolosità sociale ai fini della misura di prevenzione personale nonché violazione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'art. 2 prot. 4 Convezione EDU. Lamenta che la Corte territoriale non abbia attributo adeguato rilievo al pur comprovato allontanamento di Longo dalla consorteria mafiosa, concretizzatosi nel riconoscimento dell'attenuante della collaborazione non solo nel procedimento "Tetragona", come ricordato dalla Corte di appello, ma anche, più di recente nel procedimento "Malleus", definito dalla Corte di appello di Caltanissetta con sentenza del 13 gennaio 2018. Anche l'ispettore di polizia sentito nel procedimento di primo grado ha sottolineato che Longo dal 2006 non è più in collegamento con l'organizzazione mafiosa di cui aveva fatto parte Non sono state indicate concrete condotte sintomatiche di pericolosità e sono stati valorizzati o illeciti penali inesistenti, stante l'intervenuta remissione di querela, o, commessi in epoca risalente e precedente alla fattiva collaborazione con la giustizia. Sul piano patrimoniale non sono stati indicati investimenti nelle società riferibili a Longo provenienti dalla consorteria mafiosa. E' stato violato il principio, ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale le misure di prevenzione possono essere applicate a persone indiziate di appartenenza ad associazioni mafiose purché socialmente pericolose nel momento in cui viene emessa la decisione. 2.1.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in riferimento agli artt. 1,4, 16 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 che disciplina l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.Il decreto impugnato non ha preso in alcuna considerazione l'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui la pericolosità speciale costituisce presupposto ineludibile e misura temporale della confisca di prevenzione. Ha infatti reputato sufficiente per classificare Longo persona pericolosa l'esito di procedimenti per fatti commessi in epoca risalente, peraltro dimostrativi di un rapporto con la consorteria mafiosa estemporaneo e limitato nel tempo in cui non vi è stato spazio per il trasferimento in suo favore di capitali illeciti. Non è stata accertata la necessaria corrispondenza temporale tra la formazione del patrimonio confiscato e la pericolosità sociale. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo con cui denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 1, 4, 16 e 24 d.lgs. n. 159 del 2011 nonché inesistenza ed apparenza della motivazione relativa M giudizio di pericolosità y attuale. La Corte distrettuale avrebbe dovuto prendere atto anche in tema di confisca del difetto del requisito dell'attualità della pericolosità posto a fondamento della revoca della misura di prevenzione personale applicata in primo grado. Anche le misure patrimoniali hanno, infatti, come presupposto di applicabilità la pericolosità sociale sia pure riferita al momento di acquisto del bene. I beni confiscati alla Rinzivillo sono stati tutti acquistati in un periodo in cui la ricorrente non era più pericolosa: [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata è stata costituita nel 2014 ed il terreno è stato acquistató nel 2016. Rinzivillo non ha fatto ricorso nemmeno all'intestazione fittizia dei beni confiscati tanto che la sua posizione è stata archiviata nel procedimento per violazione di cui all'ad 12 -quinquies della logge n. 356 del 1992. Non vi è motivazione sulla sussistenza del requisito della sproporzione che deve essere parametrata al momento dell'acquisto dei beni al pari della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati nei limiti precisati nel prosieguo. 1. In premessa va ricordato che nel procedimento di prevenzione, a mente dall'art. 10, comma 3, d.lgs., 6 settembre 2011, n. 159 (derivato dall'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, a sua volta richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge: nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice di appello dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Siffatta violazione ricorre anche quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio, mentre il mero vizio della motivazione del decreto (come classificato dall'art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.) non può essere dedotto e, in ogni caso, non può essere ritenuto quando l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione risultino smentite dal discorso giustificativo espresso dal provvedimento; sicché anche il vizio di travisamento della prova per omissione è ordinariamente estraneo al procedimento di legittimità, salvo che si siano travisate plurime circostanze decisive, totalmente ignorate o ricostruite dai giudici di merito in modo così erroneo da tradursi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibili alla 8 violazione di legge (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 - 01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, Pascali, Rv. 256805 - 01). 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. La motivazione del provvedimento impugnato, come denunciato dal ricorrente, ha affrontato il tema, posto con l'atto di appello, della cessazione della pericolosità sociale del proposto discostandosi dai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità eseguendo un percorso giustificativo apparente. La pericolositàpericolosità sociale rappresenta un elemento decisivo tanto per l'applicazione delle misure di prevenzione personali che di quelle patrimoniali. Con riferimento alle misure personali, è ormai approdo giurisprudenziale pacifico che la permanenza nel tempo della pericolosità sociale deve essere verificata in concreto anche quando i destinatari sono gli "indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale" ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011; è sempre indispensabile per la loro applicazione l"attualità" della pericolosità del proposto. Pertanto, in presenza di un apprezzabile intervallo temporale tra la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa accertata in sede penale e il giudizio prognostico sulla pericolosità "qualificata", vanno operate valutazioni che tengano conto di tre fondamentali indicatori: il livello di coinvolgimento del proposto nelle pregresse attività del sodalizio criminoso; la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonostante le mutevoli composizioni soggettive correlate ad azioni repressive da parte dell'autorità giudiziaria, posto che solo in detta ipotesi può ragionevolmente ipotizzarsi una nuova "attrazione" del soggetto nel circuito relazionale illecito; la manifestazione o meno, nell'intervallo temporale di cui trattasi, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in relazione alle quali si è in precedenza accertata la condivisione (Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937; Sez. U., n. 111, del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, Sez. 1, n. 23641 del 6 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103). Con riferimento alla misura della confisca, la pericolosità sociale, oltre ad essere "presupposto ineludibile", è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo. Ne segue che in caso di accertamento della pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, qualora, come nel caso in esame, sia accertata la pericolosità qualificata del proposto, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni a lui riconducibili, ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 - 01). 2.1. Il decreto impugnato, nel ritenere sussistente la pericolosità attuale di Longo ai fini della misura personale e nel perimetrare temporalmente la pericolosità sociale per individuare i beni suscettibili di essere confiscati, non ha attribuito alcuna rilevanza al riconoscimento, in due distinti procedimenti penali definiti con le sentenze della Corte di appello di Caltanissetta in data 14 maggio 2012 e 18 dicembre 2012, della circostanza attenuante attualmente prevista dall'art. 416-bis 1, terzo comma, cod. pen. pur essendo la collaborazione con la giustizia, giudizialmente accertata, uno dei principali indicatori dell'allontanamento dal sodalizio mafioso e della cessazione della pericolosità fondata sull'appartenenza a tale particolare forma di criminalità organizzata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) d.l.gs. n. 159 del 2011. A giustificazione della scelta la Corte nissena osserva che Longo in epoca successiva ai fatti contestati nel processo in cui ha fornito la collaborazione, quello definito con la sentenza del 14 maggio 2012 per partecipazione ad associazione mafiosa negli anni 2004 e 2005, ha continuato a porre in essere condotte illecite tanto da essere condannato per un episodio di cessione di arma da sparo, avvenuta nel febbraio 2011, nei confronti di soggetti gravitanti nell'ambiente criminale mafioso e da essere stato rinviato a giudizio per il reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. per "essersi profuso nella schermatura di reali composizioni sociali di diverse società, al fine di impedire la ricostruzione di canali di collegamento con la consorteria mafiosa".L'argomentazione è assertiva ed è priva di agganci con gli elementi fattuali indicati nello stesso provvedimento in verifica. E' evidente che la reiterazione dell'attività illecita in tanto è idonea a neutralizzare, sul piano logico, la valenza dimostrativa della collaborazione come evento troncante la pregressa pericolosità qualificata in quanto sia cronologicamente collocabile nel periodo successivo alla scelta di formale allontanamento dal contesto mafioso e sia, in qualche modo, espressione della contiguità con tale ambiente. Al contrario, l'attività illecita ascritta a Longo e ritenuta dalla Corte di appello sintomatica della protrazione della sua pericolosità qualificata è individuata nella consumazione di reati commessi prima della collaborazione ed anzi oggetto di una delle due sentenze di condanna con il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (la violazione della disciplina delle armi nell'ambito del procedimento "Malleus", pag. 3 e 16, definito dalla Corte di appello di Caltanissetta con senetnza del 18 gennaio 2018). Né è sufficiente il richiamo ai reati di cui all'art. 512-bis cod. pen. di non è stata nemmeno indicata la data di consumazione. Più in radice, non è stato illustrato il percorso seguito per giungere alla conclusione che Longo, nonostante abbia fatto parte dell'associazione per un periodo di tempo assai limitato e risalente (anni 2004 e 2005), per poi allontanarsene, recidendo il vincolo sociale attraverso la collaborazione con la giustizia in procedimenti definiti fino al 2018, abbia, comunque, continuato a rimanere una persona appartenente alla categoria di pericolosità di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 159 del 2011 e lo sia stato pure nel periodo di acquisizione di ciascun bene confiscato, nemmeno specificato se non con l'indicazione che era successivo al periodo di appartenenza al sodalizio accertato con la sentenza di applicazione della pena del 14 maggio 2012. Non è chiaro, inoltre, se Longo, nel periodo di acquisizione dei beni confiscati, abbia gestito le attività economiche a lui riconducibili grazie all'immissione di risorse provenienti dal gruppo mafioso con il quale non aveva, nella sostanza, scisso il legame di appartenenza o abbia reinvestito risorse accumulate nel periodo di pericolosità divenute indistinguibili da quelle inquinate. A quest'ultimo proposito, va rammentato che, qualora non si ravvisi una pericolosità qualificata del proposto estesa all'intero percorso esistenziale l ma riferita ad un periodo temporale delimitato, può comunque essere disposta la confisca di tutto patrimonio di cui lo stesso può, direttamene o indirettamente, disporre "sulla base della presunzione relativa della illiceità degli investimenti iniziali, conseguente alla loro sproporzione con il reddito dichiarato ovvero ad indizi idonei alla loro caratterizzazione quale frutto o reimpiego di proventi di attività illecite", ma tale presunzione non è assoluta e può sempre essere superata da idonee allegazioni contrarie del proposto in ordine non solo all'origine lecita dei fondi investiti (cfr. Sez. 6, n. 48610 del 08/06/2017, Inzitari, Rv. 271485 - 01), ma anche alla sopravvenuta cessazione della pericolosità qualificata al momento della formazione della provvista impiegata per costituire e rendere operativa la prima impresa "mafiosa" e, conseguentemente, al momento dell'acquisto dei beni successivamente entrati a far parte del patrimonio di quest'ultima o reinvestiti in altre imprese. 3. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è parimenti fondato. Il decreto impugnato, nell'escludere l'attualità della pericolosità sociale della Rinzivillo, ha esplicitamente affermato che difettano elementi comprovanti "un legame perdurantediella medesima con contesti di criminalità organizzata mafiosa o anche una operativa e fattiva condivisione delle perduranti scelte criminali compiute dal marito" Ciononostante ha disposto la confisca della società [OSCURATO:SOCIETA]. semplificata, amministrativa dalla Rinzivillo e ritenuta nella sua personale disponibilità, sul presupposto che essa sia stata acquistata con fondi di provenienza illecita accumulati "nel periodo di mafiosità anche della sola Rinzivillo". L'argomentazione non spiega, però, come imposto dal principio della necessaria correlazione temporale tra pericolosità ed acquisto del bene, perché la Rinzivillo, condannata per partecipazione ad associazione mafiosa con sentenza del 2007 e giudicata non più contigua al contesto mafioso quanto meno a partire dal 2016 abbia avuto nel 2014 la disponibilità di proventi illeciti reinvestiti nella costituzione della società confiscata. Nessuna motivazioneiy2r si rinviene in ordine alla confisca del terreno sito in Vittoria contrada Alcerito per cui nessuna risposta è stata data al rilievo difensivo, potenzialmente decisivo, che trattasi di bene acquistato dalla ricorrente nel 2016 quindi in un periodo in cui, secondo lo stesso provvedimento impugnato, la Rinzivillo non era più pericolosa. 4. Per le ragioni sin qui esposte il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Caltanissetta che dovrà procedere a nuovo giudizio nel rispetto dei principi che si sono enunciati e cuk-,e1 re vi +R.- rimediando ai difetti di motivazione Shdicati in diversa composizione di collegio, secondo quanto statuito da Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 ("la natura di decreto non permette il rinvio a diversa sezione, a mente del disposto di cui all'art.623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; per contro, la natura decisoria dell'atto impone che il collegio chiamato alla nuova valutazione sia composto diversamente, stante l'incompatibilità dei compon
Decreto Cassazione n. 47401/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris