Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08688/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RAMUS, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege;- controricorrente-e sul ricorso incidentale proposto da K.L.M. [OSCURATO:PERSONA] N.V. ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata eNumero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE FIRENZE n. 828/2024, depositata il12/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Sia il Giudice di Pace di Firenze, con la sentenza n. 1510/20, sia ilTribunale di Firenze, all’esito del giudizio d’appello, con la sentenza n.828/2024, depositata il 12/03/2024, hanno rigettato la domanda di TeresaBargagli, volta ad ottenere dalla compagnia aerea KLM la compensazionepecuniaria per la ritardata partenza del volo Bangalore - Firenze (ViaAmsterdam) dell’11 gennaio 2018, a causa di un guasto tecnicodell’aeromobile, per la conseguente perdita dei successivi voli garantiti incoincidenza, per la lunga ed estenuante attesa in aeroporto, senzaricevere alcuna informativa né assistenza, per l'arrivo alla destinazionefinale con oltre 7 ore di ritardo.

Entrambi i giudici hanno ritenuto che lacompagnia convenuta non fosse tenuta a corrispondere la compensazionepecuniaria di cui al [OSCURATO:PERSONA] n. 761/2004, non essendoqualificabile come vettore operativo, né potesse essere condannata, inquanto vettore contrattuale, al risarcimento del danno, ai sensi degli artt.artt. 19 e 29 della Convenzione di Montreal, non avendo la viaggiatricedimostrato la sussistenza del pregiudizio asseritamente subìto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza,formulando due motivi.Numero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026KLM ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentalecondizionato basato su un motivo.La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.Entrambe le parti, in vista dell’odierna Camera di consiglio, hannodepositato memoria.1) Con il primo motivo la ricorrente denunzia «Violazione o falsaapplicazione relative alla “responsabilità del vettore aereo” ai sensi delregolamento comunitario 261/04 ed, in particolare, all’obbligo dicorresponsione della compensazione pecuniaria in capo al vettore aereoprevisto dal Reg.

CE 261/04 in caso di ritardo aereo, in riferimento all’art.360, primo comma n. 3, c.p.c.del 4.7.2018, resa nella causa C-532/17, e quella del 7.04.2022, causa C-561/20) ove il vettore aereo operativo è stato definito quello «che,nell'ambito della propria attività̀ di trasporto di passeggeri, decida dieffettuare un determinato volo, fissandone parimenti l'itinerario e creando,in tal modo, un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri»,ritenendo decisiva non già l'esecuzione materiale del volo, bensìl'assunzione della responsabilità̀ operativa dei voli che si apprezza, inparticolare, nella realizzazione e fissazione del relativo itinerario,desumibile dalla sussistenza di due condizioni cumulative: l’effettivarealizzazione del volo e l’esistenza di un contratto concluso con ilpasseggero (Corte giustizia UE dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], C-502/18, punto 23 egiurisprudenza ivi citata).

Di conseguenza, sostiene che dev’essereconsiderato quale vettore aereo operativo quello che, nell’ambito dellapropria attività ̀̀ di trasporto dei passeggeri, decida di effettuare undeterminato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo,un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, con conseguenteNumero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026assunzione di responsabilità anche relativamente a eventuali cancellazionie ritardi prolungati all’arrivo (Corte Giust.

UE, [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-532/17, punto20).A tal riguardo fa rilevare che ai sensi dell’articolo 2, lettera b), Reg. n.261/2004 l’espressione vettore aereo designa il «vettore aereo che operao intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero oper conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso uncontratto con tale passeggero» e che dai documenti contrattuali allegati inanche l’operatività, non rilevando la circostanza che, con l’emissione delbiglietto elettronico, fosse stato indicato che la prima tratta del volo dirientro in Italia, quella Bangalore - Amsterdam, contrattualizzata da KLMcon il volo 3812, sarebbe stata operata da [OSCURATO:PERSONA] e la seconda, quellada Amsterdam a Firenze, da KLM con Volo KL 1641; ciò indicavainequivocabilmente la circostanza che KLM si era avvalso di un altrovettore per l’esecuzione di parte della prestazione, presumibilmente inforza di un accordo di cosharing.2) Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art.360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,avendo il tribunale trascurato che KLM aveva operato con proprio volo edequipaggio anche la tratta di coincidenza finale da Amsterdam a Firenze,confermando la propria attività operativa nell’esecuzione della tratta finaledel volo, dalla stessa contrattualizzato.4) I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.La giurisprudenza unionale ha avuto modo di chiarire che, come emergedall'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento n. 261/2004, ed altresì dalladisamina dei Considerando nn. 7 e 12, il vettore aereo che opera o haintenzione di operare un volo è l'unico responsabile della compensazioneNumero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026dei passeggeri per l'inadempimento degli obblighi derivanti da taleRegolamento (Corte Giust.

UE, 27/9/2022, n. 307); affinchéun vettore aereo possa essere qualificato come vettore aereo operativo, aisensi dell'art. 2, lett. b) Regolamento n. 261/2004, devono sussistere duecondizioni: a) l'effettiva realizzazione del volo; b) l'esistenza di uncontratto concluso con il passeggero.La nozione di "volo", che ne costituisce l'elemento fondamentale,dev'essere intesa quale «operazione di trasporto aereo, e costituisce,quindi, in un certo modo, una "unità" di tale trasporto, realizzata daun vettore aereo che fissa il suo itinerario» (Corte giustizia UE,10.07.2008, C-173/07, punto 40; Corte giustizia UE, 13.10.2011, C-83/10, punto 27; Corte giustizia UE, 22.06.2016, C-255/15, punto 20).Ne consegue che dev'essere considerato "operativo" quel vettore che,nell'ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida dieffettuare un determinato volo, fissandone parimenti l'itinerario e creando,in tal modo, un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri.L'adozione di tale decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma laresponsabilità della realizzazione del volo; responsabilità che si estende, inparticolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all'arrivo.Tale soluzione risulta avvalorata dall'obiettivo di assicurare un elevatolivello di tutela dei passeggeri, affermato nel Considerando n. 1del Regolamento n. 261/2004, in quanto consente di garantire che ipasseggeri trasportati siano indennizzati o seguiti senza dover tener contodegli accordi conclusi dal vettore aereo che abbia deciso di realizzare ilvolo ricorrendo, ai fini della sua concreta effettuazione, ad altro vettore.Essa appare, inoltre, coerente con il principio, affermato al considerando 7di detto Regolamento, secondo cui, al fine di garantire l'effettivaapplicazione del regolamento medesimo, gli obblighi da esso derivantidovrebbero incombere al vettore aereo operativo a prescindere dal fattoche sia proprietario dell'aeromobile o che quest'ultimo sia stato oggetto diNumero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026contratto di noleggio con equipaggio (Corte Giustizia, 4.07.2018, C-532/17, punti 18-20, 23-24).La società KLM va dunque ritenuta "vettore operativo" che, essendosiavvalso di un ausiliario nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalcontratto di trasporto ex art. 1228 cod.civ., risponde a titolo contrattualeverso i passeggeri anche dell'eventuale ritardo imputabile alla condottacolposa dell'ausiliario (v. in tal senso Cass. 16/09/2025, n. 25361).La Corte di Giustizia ha peraltro chiaramente affermato (con sentenzadel 12/11/2020, n.367) che un volo con una o più coincidenze che abbiacostituito oggetto di un'unica prenotazione deve essere considerato untutt'uno ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previstodal Regolamento n. 261/2004, tale che l'applicabilità del medesimo vavalutata in considerazione sia del luogo di partenza iniziale che delladestinazione finale dello stesso; e il vettore aereo operativo che harealizzato la seconda tratta non può invero trincerarsi dietrol’asseritamente inesatta esecuzione di un volo precedente ad opera dialtro vettore aereo.5) Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso -assorbito il ricorso incidentale condizionato [conil quale la ricorrente incidentale società KML denunzia violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ., 5 Reg.

CE261/04, 19 Conv.

Montreal del 1999, in riferimento all’art. 360, 1°comma, n. 3, cod.proc.civ.]- e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di Firenze, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MNumero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale.

Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Firenze, in diversacomposizione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026 dalla Terzasezione civile della Corte Suprema di Cassazione.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RAMUS, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale ex lege;- controricorrente-e sul ricorso incidentale proposto da K.L.M. [OSCURATO:PERSONA] N.V. ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata eNumero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege;-ricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA];-intimata-avverso la SENTENZA del TRIBUNALE FIRENZE n. 828/2024, depositata il12/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Sia il Giudice di Pace di Firenze, con la sentenza n. 1510/20, sia ilTribunale di Firenze, all’esito del giudizio d’appello, con la sentenza n.828/2024, depositata il 12/03/2024, hanno rigettato la domanda di TeresaBargagli, volta ad ottenere dalla compagnia aerea KLM la compensazionepecuniaria per la ritardata partenza del volo Bangalore - Firenze (ViaAmsterdam) dell’11 gennaio 2018, a causa di un guasto tecnicodell’aeromobile, per la conseguente perdita dei successivi voli garantiti incoincidenza, per la lunga ed estenuante attesa in aeroporto, senzaricevere alcuna informativa né assistenza, per l'arrivo alla destinazionefinale con oltre 7 ore di ritardo. Entrambi i giudici hanno ritenuto che lacompagnia convenuta non fosse tenuta a corrispondere la compensazionepecuniaria di cui al [OSCURATO:PERSONA] n. 761/2004, non essendoqualificabile come vettore operativo, né potesse essere condannata, inquanto vettore contrattuale, al risarcimento del danno, ai sensi degli artt.artt. 19 e 29 della Convenzione di Montreal, non avendo la viaggiatricedimostrato la sussistenza del pregiudizio asseritamente subìto.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza,formulando due motivi.Numero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026KLM ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentalecondizionato basato su un motivo.La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1cod.proc.civ.Entrambe le parti, in vista dell’odierna Camera di consiglio, hannodepositato memoria.1) Con il primo motivo la ricorrente denunzia «Violazione o falsaapplicazione relative alla “responsabilità del vettore aereo” ai sensi delregolamento comunitario 261/04 ed, in particolare, all’obbligo dicorresponsione della compensazione pecuniaria in capo al vettore aereoprevisto dal Reg. CE 261/04 in caso di ritardo aereo, in riferimento all’art.360, primo comma n. 3, c.p.c.del 4.7.2018, resa nella causa C-532/17, e quella del 7.04.2022, causa C-561/20) ove il vettore aereo operativo è stato definito quello «che,nell'ambito della propria attività̀ di trasporto di passeggeri, decida dieffettuare un determinato volo, fissandone parimenti l'itinerario e creando,in tal modo, un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri»,ritenendo decisiva non già l'esecuzione materiale del volo, bensìl'assunzione della responsabilità̀ operativa dei voli che si apprezza, inparticolare, nella realizzazione e fissazione del relativo itinerario,desumibile dalla sussistenza di due condizioni cumulative: l’effettivarealizzazione del volo e l’esistenza di un contratto concluso con ilpasseggero (Corte giustizia UE dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], C-502/18, punto 23 egiurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, sostiene che dev’essereconsiderato quale vettore aereo operativo quello che, nell’ambito dellapropria attività ̀̀ di trasporto dei passeggeri, decida di effettuare undeterminato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo,un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, con conseguenteNumero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026assunzione di responsabilità anche relativamente a eventuali cancellazionie ritardi prolungati all’arrivo (Corte Giust. UE, [OSCURATO:DATA_NASCITA], C-532/17, punto20).A tal riguardo fa rilevare che ai sensi dell’articolo 2, lettera b), Reg. n.261/2004 l’espressione vettore aereo designa il «vettore aereo che operao intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero oper conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso uncontratto con tale passeggero» e che dai documenti contrattuali allegati inanche l’operatività, non rilevando la circostanza che, con l’emissione delbiglietto elettronico, fosse stato indicato che la prima tratta del volo dirientro in Italia, quella Bangalore - Amsterdam, contrattualizzata da KLMcon il volo 3812, sarebbe stata operata da [OSCURATO:PERSONA] e la seconda, quellada Amsterdam a Firenze, da KLM con Volo KL 1641; ciò indicavainequivocabilmente la circostanza che KLM si era avvalso di un altrovettore per l’esecuzione di parte della prestazione, presumibilmente inforza di un accordo di cosharing.2) Con il secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’art.360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., per omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,avendo il tribunale trascurato che KLM aveva operato con proprio volo edequipaggio anche la tratta di coincidenza finale da Amsterdam a Firenze,confermando la propria attività operativa nell’esecuzione della tratta finaledel volo, dalla stessa contrattualizzato.4) I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quantoconnessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.La giurisprudenza unionale ha avuto modo di chiarire che, come emergedall'articolo 3, paragrafo 5, del Regolamento n. 261/2004, ed altresì dalladisamina dei Considerando nn. 7 e 12, il vettore aereo che opera o haintenzione di operare un volo è l'unico responsabile della compensazioneNumero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026dei passeggeri per l'inadempimento degli obblighi derivanti da taleRegolamento (Corte Giust. UE, 27/9/2022, n. 307); affinchéun vettore aereo possa essere qualificato come vettore aereo operativo, aisensi dell'art. 2, lett. b) Regolamento n. 261/2004, devono sussistere duecondizioni: a) l'effettiva realizzazione del volo; b) l'esistenza di uncontratto concluso con il passeggero.La nozione di "volo", che ne costituisce l'elemento fondamentale,dev'essere intesa quale «operazione di trasporto aereo, e costituisce,quindi, in un certo modo, una "unità" di tale trasporto, realizzata daun vettore aereo che fissa il suo itinerario» (Corte giustizia UE,10.07.2008, C-173/07, punto 40; Corte giustizia UE, 13.10.2011, C-83/10, punto 27; Corte giustizia UE, 22.06.2016, C-255/15, punto 20).Ne consegue che dev'essere considerato "operativo" quel vettore che,nell'ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida dieffettuare un determinato volo, fissandone parimenti l'itinerario e creando,in tal modo, un'offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri.L'adozione di tale decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma laresponsabilità della realizzazione del volo; responsabilità che si estende, inparticolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all'arrivo.Tale soluzione risulta avvalorata dall'obiettivo di assicurare un elevatolivello di tutela dei passeggeri, affermato nel Considerando n. 1del Regolamento n. 261/2004, in quanto consente di garantire che ipasseggeri trasportati siano indennizzati o seguiti senza dover tener contodegli accordi conclusi dal vettore aereo che abbia deciso di realizzare ilvolo ricorrendo, ai fini della sua concreta effettuazione, ad altro vettore.Essa appare, inoltre, coerente con il principio, affermato al considerando 7di detto Regolamento, secondo cui, al fine di garantire l'effettivaapplicazione del regolamento medesimo, gli obblighi da esso derivantidovrebbero incombere al vettore aereo operativo a prescindere dal fattoche sia proprietario dell'aeromobile o che quest'ultimo sia stato oggetto diNumero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026contratto di noleggio con equipaggio (Corte Giustizia, 4.07.2018, C-532/17, punti 18-20, 23-24).La società KLM va dunque ritenuta "vettore operativo" che, essendosiavvalso di un ausiliario nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalcontratto di trasporto ex art. 1228 cod.civ., risponde a titolo contrattualeverso i passeggeri anche dell'eventuale ritardo imputabile alla condottacolposa dell'ausiliario (v. in tal senso Cass. 16/09/2025, n. 25361).La Corte di Giustizia ha peraltro chiaramente affermato (con sentenzadel 12/11/2020, n.367) che un volo con una o più coincidenze che abbiacostituito oggetto di un'unica prenotazione deve essere considerato untutt'uno ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previstodal Regolamento n. 261/2004, tale che l'applicabilità del medesimo vavalutata in considerazione sia del luogo di partenza iniziale che delladestinazione finale dello stesso; e il vettore aereo operativo che harealizzato la seconda tratta non può invero trincerarsi dietrol’asseritamente inesatta esecuzione di un volo precedente ad opera dialtro vettore aereo.5) Alla fondatezza nei suindicati termini dei motivi conseguel’accoglimento del ricorso -assorbito il ricorso incidentale condizionato [conil quale la ricorrente incidentale società KML denunzia violazione e/ofalsa applicazione degli articoli 115 e 116 cod.proc.civ., 5 Reg. CE261/04, 19 Conv. Montreal del 1999, in riferimento all’art. 360, 1°comma, n. 3, cod.proc.civ.]- e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio al Tribunale di Firenze, che in diversa composizioneprocederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principiapplicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MNumero registro generale 22794/2024Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 8688/2026Data pubblicazione 07/04/2026La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorsoincidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per lespese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Firenze, in diversacomposizione.Così deciso nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2026 dalla Terzasezione civile della Corte Suprema di Cassazione.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08688/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris