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Cassazione n. 09946/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29477/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- REGIONE VENETO, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] VERONA -intimato- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] n. 180/2022 depositata il 09/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Consorzio) è attualmente titolare di concessione di derivazione di acqua dal fiume Adige, tramite il canale “Biffis”, dal nome del suo ideatore, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a sua volta concessionaria di derivazione di acque per uso elettrico.

Le concessioni, originariamente rilasciate alla fine degli anni Venti del secolo scorso , furono rinnovate nel tempo ad opera di una pluralità di provvedimenti emessi in favore dei soggetti subentrati ai concessionari originari fino ad arrivare ai titolari attuali (ai fini che interessano in questa sede non occorre la ricostruzione analitica dei vari passaggi).Fra i vari provvedimenti via via intervenuti occorre fare menzione del d ecreto i nterministeriale n. 2100 del 24.04.1938, con il quale furono formalizzati, nel Titolo 1°, gli “Obblighi e condizioni cui sono vincolate le concessioni delle derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico [...] , mentre , nel titolo 2°, veniva disciplinata la concessione di derivazione ad uso irriguo.

In particolare, l’art. 1, che determina la portata massima derivabile dal canale in 1350 moduli (135 mc/s), stabilisce la portata destinata a scopo irriguo in 180 moduli già assentiti ed altri 70 moduli per “eventuali futuri usi irrigui.” Per un totale complessivo di 250 moduli (25 mc/s).

Il decreto i nterministeriale n. 2100/1938 delega espressamente a sovrintendere all’esecuzione delle opere e ad esercitare le funzioni amministrative inerenti alla concessione il Genio Civile di Verona, in quanto il canale “Biffis” andava ad assolvere ad esigenze territoriali tutte interne alla Regione del Veneto (di seguito Regione).

Quanto alla concessione ad uso irriguo, con successivo d ecreto interministeriale n. 19 del 10.12.1968 veniva rilasciata al Consorzio la concessione di utilizzare la portata di moduli 20 per produrre, nel periodo annuo dal 15 aprile al 30 settembre, energia elettrica (nella quantità predefinita dal provvedimento) per l’azionamento di un impianto di sollevamento ad uso irriguo del proprio comprensorio.

I moduli da usare per uso irriguo furono aumentati, con un successivo provvedimento,di 30 unità, restando invariati i moduli da prelevare ad uso energia.

L’ultimo provvedimento di rinnovo è il decreto dirigenziale n. 205 del 24 giugno 2013, emesso dal Genio Civile di Verona.

2. Tale provvedimento veniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concessionaria della derivazione idroelettrica, avanti al TSAP con ricorso rubricato al numero di RG 258/13, mediante quattro motivi di gravame.

Per quanto ancora interessa, con il quarto motivo (“Eccesso di potere per omessa indicazione delle cautele e determinazione del compenso per l'uso dell'acqua e delle opere di proprietà del Preesistente concessionario - violazione dell’art. 47 del r.d. n.1775/1933)”, la ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato, concedendo di derivare acqua mediante il canale vettore “Biffis” non solo ad uso irriguo, ma anche per produzione di forza motrice, con sottrazione d’acqua per produzione di energia e couso di opere altrui comportava un indebito arricchimento del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] in danno della concessionaria ad uso energia, sottoposta al pagamento dei relativi oneri concessori, oltreché alla fornitura gratuita di energia elettrica per servizi pubblici alla Provincia di Trento (art. 13 D.P.R. n.670/1972).

Il TSAP, con la sentenza n. 67/2016, respingeva interamente il ricorso, ritenendo infondata anche tale censura, e tanto in forza del rilievo che «il contestato utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica non risulta idoneo a comportare un incremento dell’acqua sottratta alla ricorrente».

Con ricorso notificato il 20.5.2016, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la cassazione della sentenza n. 67/2016, articolando quattro motivi.

In particolare, con il quarto motivo di ricorso, la già menzionata sentenza veniva censurata proprio nella parte in cui essa aveva escluso l’applicabilità al caso di specie della previsione dell’indennizzo di cui all’art. 47, comma 1, del T.U. del 1933.

Secondo la ricorrente, tale indennità sarebbe ancorata al solo fatto obiettivo dei costi patiti dal precedente concessionario per la realizzazione delle opere di derivazione.

3. Con sentenza n. 4995/18 del 2.3.2018, la Corte di cassazione ha accolto tale motivo, riconoscendo che l’argomentazione del TSAP «circa l’assenza di incremento della derivazione di acqua, si pone in contrasto con la ratio dell’art. 47 cit., il quale non subordina affatto l’erogazione del compenso alla entità o all’incremento, rispetto al passato, della derivazione.

Dal che la sussistenza del vizio di falsa applicazione di norma di diritto.

La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con conseguente rinvio al Tribunale Superiore per un nuovo esame [...]».

Nella motivazione di Cass. 4995 del 2018, ora in esame, si legge il seguente passaggio: «Le disposizioni del primo comma dell’art. 47 del t.u. 1775/33 non si applicano solo alle utenze totalmente nuove, ma anche nell’ipotesi di rinnovo di concessioni preesistenti» (Trib.

Sup. [OSCURATO:PERSONA], n.44 del [OSCURATO:DATA_NASCITA])».

4. In esito alla cassazione con rinvio della sent enza del TSAP n. 67/2016, con ricorso notificato il 19.04.18 [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio, chiedendo all’adito Tribunale di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del decreto del Genio Civile di Verona n. 205 del 24.06.2013, con riferimento al quarto motivo di ricorso già dedotto nella precedente fase processuale, e secondo l’interpretazione dell’art. 47, comma 1 del T.U. del 1933 fornita dalle Sezioni Unite.

Nella resistenza della Regione Veneto e del Consorzio, il ricorso in riassunzione è stato respinto con sentenza n. 172/2019, pubblicata il 2.8.2019,con la quale, il TSAP, ferma l’interpretazione dell’art. 47 T.U. acque pubbliche fornita dalle Sezioni Unite, ha osservato che «nel caso qui in esame è tuttavia incontroverso che quella rilasciata al Consorzio non sia una nuova concessione bensì il rinnovo di una concessione risalente nel tempo e, per quel che più rileva, precedente ovvero preesistente la concessione di cui è oggi titolare la Hydro.

Per essere ancora più chiari, ripercorrendo la vicenda storica che ha interessato il tratto di fiume oggetto di causa, la prima concessione ad essere rilasciata fu quella ad uso irriguo in favore dei danti causa dell’odierno Consorzio, sul finire degli anni Venti del secolo scorso, cui seguì, pochi anni più tardi, quella a fini idroelettrici rilasciata alla SIMA, alla quale attraverso diversi passaggi, è subentrata l’odierna Hydro.

Non solo i rapporti tra le due concessioni e i relativi titolari furono definiti in un atto del 1938 ponendo a carico del concessionario idroelettrica SIMA una serie di cautele, ma nel 1968 la richiesta della stessa SIMA di conseguire quel medesimo compenso che è adesso qui invocata dalla Hydro, fu respinta proprio in ragione del fatto che SIMA non era e non poteva considerarsi nuovo utente.

Alla luce di tutti questi elementi di fatto [...] si deve allora concludere come manchi il primo dei presupposti necessari per dichiarare il diritto al compenso richiesto dalla Hydro, non essendo la sua concessione preesistente nel tempo a quella di cui è titolare il Consorzio (cfr., quanto alla necessità che l’utenza sia precedente, Tsap, n. 57/2005).

Ne consegue la reiezione del ricorso».

5. Con ricorso notificato il 11.11.2019 l’originaria ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza TSAP n. 172/19, deducendo quale unico motivo di gravame la violazione dell’art. 384, comma 1, c.p.c. e dell’art. 47 del TU n. 1775 del 1933, sotto un duplice profilo, il secondo dei quali volto a censurare l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui «la prima concessione ad essere rilasciata fu quella ad uso irriguo».

In realtà dal decreto interministeriale n. 2100 del 1938, secondo la tesi della ricorrente, emergeva «la nascita contestuale delle due concessioni; precisamente con R.D. 5 settembre 1929 n. 7253».

Le Sezioni unite, con ordinanza n. 15568 del 14.4.2021, hanno rigettato il ricorso, rilevando, quanto a tale profilo di censura, che esso, «nella prospettazione della società ricorrente, si presenterebbe quale errore revocatorio, non suscettibile di essere fatto valere con il ricorso per cassazione, giacché il giudice non si sarebbe avveduto di quanto inequivocabilmente risultante da un documento acquisito agli atti di causa, ossia il Decreto Interministeriale n. 2100 del 1938, incorrendo in un asserito errore di percezione».

6. Con ricorso notificato il 15.11.2019, la medesima ricorrente ha promosso autonomo giudizio avanti il TSAP per la revocazione della già menzionata sentenza n. 172/2019 per errore di fatto e x art. 395, n. 4 c.p.c.

In particolare, costituiva oggetto di denunzia l’affermazione della sentenza secondo cui “la prima concessione ad essere rilasciata fu quella ad uso irriguo in favore del dante dell’odierno Consorzio [...]”.

Il giudice di rinvio non si sarebbe avveduto di quanto inequivocabilmente risultante da un documento acquisito agli atti di causa, ossia il decreto interministeriale n. 2100 del 1938, dal quale emergeva la nascita contestuale delle due concessioni, “assentite al [OSCURATO:PERSONA] (C.U.A.M.A.) con R.D. 5 settembre 1929 n. 7253 e con cui le concessioni stesse furono accordate alla [OSCURATO:PERSONA] per sè o per Società da costituirsi, mentre le concessioni d’acqua ad uso irriguo assentite col citato R.D. 5 settembre 1929 furono partitamente attribuite ai Consorzi partecipanti al C.U.A.M.A.” Con la sentenza n. 180 del 9.9.2022 il TSAP ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso per revocazione: «[...] L’errore di fatto revocatorio deve fondarsi su un punto non controverso della causa (così come dedotto dalla Regione Veneto) laddove, nel caso di specie, la lite era focalizzata sulla pre - esistenza delle concessioni di cui erano titolare la ricorrente e il Consorzio di bonifica veronese, circostanza sulla quale si è pronunciato (con ampia motivazione volta a individuare i fatti che militavano a favore del giudizio di pre - esistenza della concessione del Consorzio) il giudice con la sentenza qui impugnata».

7. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Verona non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il solo motivo di ricorso denunzia “violazione dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riferimento all’art. 111, comma 6 della Costituzione”.

La ricorrente richiama il contenuto letterale del decreto interministeriale del 1938, il quale smentirebbe l’assunto, posto a base della decisione oggetto dell’istanza di revocazione, secondo il quale la concessione ad uso irriguo preesisteva a quella ad uso elettrico, essendo la due concessioni coeve.

Si evidenzia che, i n tale provvedimento, si legge testualmente: “Visto il R.D. 1 giugno 1933 n. 670, con cui furono revocate le concessioni di grande derivazione d’acqua per [OSCURATO:PERSONA] dall’Adige in provincia di Verona, assentite al [OSCURATO:PERSONA] (C.U.A.M.A.) con R.D. 5 settembre 1929 n. 7253 e con cui le concessioni stesse furono accordate alla [OSCURATO:PERSONA] per se o per Società da costituirsi, mentre le concessioni d’acqua ad [OSCURATO:PERSONA] assentite col citato R.D. 5 settembre 1929 furono partitamente attribuite ai Consorzi partecipanti al C.U.A.M.A”.

Ciò posto, la ricorrente sostiene che «se il Giudice della sentenza impugnata per revocazione si fosse avveduto di quanto inequivocabilmente risultante dal documento acquisito agli atti di causa (il decreto interministeriale del 1938 cit.) la decisione sarebbe stata diversa [...]».

Con il motivo in esame si denunzia ancora il vizio di motivazione apparente, in quanto, con la sentenza impugnata, il TSAP non rende affatto percepibili le ragioni della sua decisione.

2. Il ricorso è inammissibile.

L’errore revocatorio dedotto dinanzi al TSAP consisteva in ciò: il tribunale adito, nel definire in sede di rinvio il giudizio, aveva ritenuto che la concessione ad uso irriguo fosse precedente a quella ad uso elettrico, mentre l’anteriorità dell’una concessione rispetto all’altra sarebbe smentita dal decreto interministeriale del 1938, dal quale risulta, sulla base della sola considerazione del suo contenuto letterale, che le due concessioni, ad uso irriguo e ad uso elettrico, erano sorte contemporaneamente.

Il TSAP, investito dell’istanza di revocazione, ha rigettato il ricorso in forza della motivazione sopra riportata: l’anteriorità dell’una concessione rispetto all’altra costituiva la questione essenziale della controversia, sulla quale la sentenza ha pronunziato, ritenendo che la concessione ad uso irriguo fosse preesistentea quella ad uso elettrico.

Con il motivo in esame, si sostiene in primo luogo che la sentenza, qui impugnata, incorre nel vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. di omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel contenuto letterale del già menzionato decreto del 1938.

In questo senso, il motivo si condanna da sé, perché il denunziato vizio di omesso esame riguarderebbe non il fatto (il rapporto cronologico fra le diverse concessioni), oggettivamente considerato dalla decisione, ma un elemento istruttorio (il documento che lo comprovava).

È pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema corte che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. n, 28887/2019; n. 2498/2015; S.U. n. 8053/2914).

Ma al di là di questo rilievo, già sufficiente a giustificare l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, si deve aggiungere che la censura non coglie la ratio decidendi.

Il TSAP ha rigettato l’istanza di revocazione non perché abbia condiviso il giudizio in fatto, proposto nella sentenza impugnata, sul rapporto cronologico fra le due concessioni, ma perché ha ritenuto che il “fatto” a cui la ricorrente riferiva l’errore denunziato (l’anteriorità dell’una concessione rispetto all’altra) costituisse punto controverso della decisione, mancando quindi i presupposti della revocazione.

Consegue da tali considerazioni che il denunziato vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c., non sussistente in concreto in rapporto all’oggetto della supposta omissione (che non è un fatto, ma un elemento istruttorio), non è ravvisabile già in linea di principio in rapporto alla ratio decidendi , che si esaurisce nella negazione dei presupposti della revocazione per una ragione del tutto diversa e indipendente da qualsiasi considerazione del provvedimento del 1938.

Tale ragione, infatti, è esclusivamente riferita, da un lato, all’oggetto della lite (“focalizzata sulla pre-esistenza delle concessioni di cui erano titolare la ricorrente e il Consorzio di bonifica veronese”), dall’altro, al contenuto della decisione impugnata, nel cui ambito la pre-esistenza della concessione è stata considerata «circostanza sulla quale si è pronunciato (con ampia motivazione volta a individuare i fatti che militavano a favore del giudizio di pre-esistenza della concessione del Consorzio) il giudice con la sentenza qui impugnata».

Nello stesso tempo le considerazioni che precedono, circa la ratio univoca della decisione impugnata, rendono palese anche l’insussistenza del denunziato vizio di motivazione apparente, peraltro impropriamente dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e non invece quale causa di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass. n. 20648/2015).

Vale il principio secondo il quale il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2,n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. s ussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020; n. 27112/2008; S.U. n. 22232/2016).Nel caso in esame, invece, come sopra chiarito, la motivazione della sentenza rende perfettamente percepibili le ragioni del decisum , consistenti, appunto, nell’avere il TSAP ritenuto che il supposto errore ineriva a un fatto controverso, oggetto di pronunzia.

Si deve ancora aggiungere che tali argomentazioni non soltanto sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,ma sono in linea di principio anche del tutto corrette.

Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., infatti, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527/2019; n. 27094/2011).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in € 5.000,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29477/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- REGIONE VENETO, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] VERONA -intimato- avverso SENTENZA di TRIB.SUP. [OSCURATO:PERSONA] n. 180/2022 depositata il 09/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Consorzio) è attualmente titolare di concessione di derivazione di acqua dal fiume Adige, tramite il canale “Biffis”, dal nome del suo ideatore, di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., a sua volta concessionaria di derivazione di acque per uso elettrico. Le concessioni, originariamente rilasciate alla fine degli anni Venti del secolo scorso , furono rinnovate nel tempo ad opera di una pluralità di provvedimenti emessi in favore dei soggetti subentrati ai concessionari originari fino ad arrivare ai titolari attuali (ai fini che interessano in questa sede non occorre la ricostruzione analitica dei vari passaggi).Fra i vari provvedimenti via via intervenuti occorre fare menzione del d ecreto i nterministeriale n. 2100 del 24.04.1938, con il quale furono formalizzati, nel Titolo 1°, gli “Obblighi e condizioni cui sono vincolate le concessioni delle derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico [...] , mentre , nel titolo 2°, veniva disciplinata la concessione di derivazione ad uso irriguo. In particolare, l’art. 1, che determina la portata massima derivabile dal canale in 1350 moduli (135 mc/s), stabilisce la portata destinata a scopo irriguo in 180 moduli già assentiti ed altri 70 moduli per “eventuali futuri usi irrigui.” Per un totale complessivo di 250 moduli (25 mc/s). Il decreto i nterministeriale n. 2100/1938 delega espressamente a sovrintendere all’esecuzione delle opere e ad esercitare le funzioni amministrative inerenti alla concessione il Genio Civile di Verona, in quanto il canale “Biffis” andava ad assolvere ad esigenze territoriali tutte interne alla Regione del Veneto (di seguito Regione). Quanto alla concessione ad uso irriguo, con successivo d ecreto interministeriale n. 19 del 10.12.1968 veniva rilasciata al Consorzio la concessione di utilizzare la portata di moduli 20 per produrre, nel periodo annuo dal 15 aprile al 30 settembre, energia elettrica (nella quantità predefinita dal provvedimento) per l’azionamento di un impianto di sollevamento ad uso irriguo del proprio comprensorio. I moduli da usare per uso irriguo furono aumentati, con un successivo provvedimento,di 30 unità, restando invariati i moduli da prelevare ad uso energia. L’ultimo provvedimento di rinnovo è il decreto dirigenziale n. 205 del 24 giugno 2013, emesso dal Genio Civile di Verona. 2. Tale provvedimento veniva impugnato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., concessionaria della derivazione idroelettrica, avanti al TSAP con ricorso rubricato al numero di RG 258/13, mediante quattro motivi di gravame. Per quanto ancora interessa, con il quarto motivo (“Eccesso di potere per omessa indicazione delle cautele e determinazione del compenso per l'uso dell'acqua e delle opere di proprietà del Preesistente concessionario - violazione dell’art. 47 del r.d. n.1775/1933)”, la ricorrente sosteneva che il provvedimento impugnato, concedendo di derivare acqua mediante il canale vettore “Biffis” non solo ad uso irriguo, ma anche per produzione di forza motrice, con sottrazione d’acqua per produzione di energia e couso di opere altrui comportava un indebito arricchimento del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] in danno della concessionaria ad uso energia, sottoposta al pagamento dei relativi oneri concessori, oltreché alla fornitura gratuita di energia elettrica per servizi pubblici alla Provincia di Trento (art. 13 D.P.R. n.670/1972). Il TSAP, con la sentenza n. 67/2016, respingeva interamente il ricorso, ritenendo infondata anche tale censura, e tanto in forza del rilievo che «il contestato utilizzo di acqua per la produzione di energia elettrica non risulta idoneo a comportare un incremento dell’acqua sottratta alla ricorrente». Con ricorso notificato il 20.5.2016, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la cassazione della sentenza n. 67/2016, articolando quattro motivi. In particolare, con il quarto motivo di ricorso, la già menzionata sentenza veniva censurata proprio nella parte in cui essa aveva escluso l’applicabilità al caso di specie della previsione dell’indennizzo di cui all’art. 47, comma 1, del T.U. del 1933. Secondo la ricorrente, tale indennità sarebbe ancorata al solo fatto obiettivo dei costi patiti dal precedente concessionario per la realizzazione delle opere di derivazione. 3. Con sentenza n. 4995/18 del 2.3.2018, la Corte di cassazione ha accolto tale motivo, riconoscendo che l’argomentazione del TSAP «circa l’assenza di incremento della derivazione di acqua, si pone in contrasto con la ratio dell’art. 47 cit., il quale non subordina affatto l’erogazione del compenso alla entità o all’incremento, rispetto al passato, della derivazione. Dal che la sussistenza del vizio di falsa applicazione di norma di diritto. La sentenza impugnata va pertanto cassata sul punto, con conseguente rinvio al Tribunale Superiore per un nuovo esame [...]». Nella motivazione di Cass. 4995 del 2018, ora in esame, si legge il seguente passaggio: «Le disposizioni del primo comma dell’art. 47 del t.u. 1775/33 non si applicano solo alle utenze totalmente nuove, ma anche nell’ipotesi di rinnovo di concessioni preesistenti» (Trib. Sup. [OSCURATO:PERSONA], n.44 del [OSCURATO:DATA_NASCITA])». 4. In esito alla cassazione con rinvio della sent enza del TSAP n. 67/2016, con ricorso notificato il 19.04.18 [OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio, chiedendo all’adito Tribunale di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del decreto del Genio Civile di Verona n. 205 del 24.06.2013, con riferimento al quarto motivo di ricorso già dedotto nella precedente fase processuale, e secondo l’interpretazione dell’art. 47, comma 1 del T.U. del 1933 fornita dalle Sezioni Unite. Nella resistenza della Regione Veneto e del Consorzio, il ricorso in riassunzione è stato respinto con sentenza n. 172/2019, pubblicata il 2.8.2019,con la quale, il TSAP, ferma l’interpretazione dell’art. 47 T.U. acque pubbliche fornita dalle Sezioni Unite, ha osservato che «nel caso qui in esame è tuttavia incontroverso che quella rilasciata al Consorzio non sia una nuova concessione bensì il rinnovo di una concessione risalente nel tempo e, per quel che più rileva, precedente ovvero preesistente la concessione di cui è oggi titolare la Hydro. Per essere ancora più chiari, ripercorrendo la vicenda storica che ha interessato il tratto di fiume oggetto di causa, la prima concessione ad essere rilasciata fu quella ad uso irriguo in favore dei danti causa dell’odierno Consorzio, sul finire degli anni Venti del secolo scorso, cui seguì, pochi anni più tardi, quella a fini idroelettrici rilasciata alla SIMA, alla quale attraverso diversi passaggi, è subentrata l’odierna Hydro. Non solo i rapporti tra le due concessioni e i relativi titolari furono definiti in un atto del 1938 ponendo a carico del concessionario idroelettrica SIMA una serie di cautele, ma nel 1968 la richiesta della stessa SIMA di conseguire quel medesimo compenso che è adesso qui invocata dalla Hydro, fu respinta proprio in ragione del fatto che SIMA non era e non poteva considerarsi nuovo utente. Alla luce di tutti questi elementi di fatto [...] si deve allora concludere come manchi il primo dei presupposti necessari per dichiarare il diritto al compenso richiesto dalla Hydro, non essendo la sua concessione preesistente nel tempo a quella di cui è titolare il Consorzio (cfr., quanto alla necessità che l’utenza sia precedente, Tsap, n. 57/2005). Ne consegue la reiezione del ricorso». 5. Con ricorso notificato il 11.11.2019 l’originaria ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza TSAP n. 172/19, deducendo quale unico motivo di gravame la violazione dell’art. 384, comma 1, c.p.c. e dell’art. 47 del TU n. 1775 del 1933, sotto un duplice profilo, il secondo dei quali volto a censurare l'affermazione contenuta in sentenza secondo cui «la prima concessione ad essere rilasciata fu quella ad uso irriguo». In realtà dal decreto interministeriale n. 2100 del 1938, secondo la tesi della ricorrente, emergeva «la nascita contestuale delle due concessioni; precisamente con R.D. 5 settembre 1929 n. 7253». Le Sezioni unite, con ordinanza n. 15568 del 14.4.2021, hanno rigettato il ricorso, rilevando, quanto a tale profilo di censura, che esso, «nella prospettazione della società ricorrente, si presenterebbe quale errore revocatorio, non suscettibile di essere fatto valere con il ricorso per cassazione, giacché il giudice non si sarebbe avveduto di quanto inequivocabilmente risultante da un documento acquisito agli atti di causa, ossia il Decreto Interministeriale n. 2100 del 1938, incorrendo in un asserito errore di percezione». 6. Con ricorso notificato il 15.11.2019, la medesima ricorrente ha promosso autonomo giudizio avanti il TSAP per la revocazione della già menzionata sentenza n. 172/2019 per errore di fatto e x art. 395, n. 4 c.p.c. In particolare, costituiva oggetto di denunzia l’affermazione della sentenza secondo cui “la prima concessione ad essere rilasciata fu quella ad uso irriguo in favore del dante dell’odierno Consorzio [...]”. Il giudice di rinvio non si sarebbe avveduto di quanto inequivocabilmente risultante da un documento acquisito agli atti di causa, ossia il decreto interministeriale n. 2100 del 1938, dal quale emergeva la nascita contestuale delle due concessioni, “assentite al [OSCURATO:PERSONA] (C.U.A.M.A.) con R.D. 5 settembre 1929 n. 7253 e con cui le concessioni stesse furono accordate alla [OSCURATO:PERSONA] per sè o per Società da costituirsi, mentre le concessioni d’acqua ad uso irriguo assentite col citato R.D. 5 settembre 1929 furono partitamente attribuite ai Consorzi partecipanti al C.U.A.M.A.” Con la sentenza n. 180 del 9.9.2022 il TSAP ha ritenuto l’inammissibilità del ricorso per revocazione: «[...] L’errore di fatto revocatorio deve fondarsi su un punto non controverso della causa (così come dedotto dalla Regione Veneto) laddove, nel caso di specie, la lite era focalizzata sulla pre - esistenza delle concessioni di cui erano titolare la ricorrente e il Consorzio di bonifica veronese, circostanza sulla quale si è pronunciato (con ampia motivazione volta a individuare i fatti che militavano a favore del giudizio di pre - esistenza della concessione del Consorzio) il giudice con la sentenza qui impugnata». 7. Per la cassazione di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, depositando anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Verona non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il solo motivo di ricorso denunzia “violazione dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., con riferimento all’art. 111, comma 6 della Costituzione”. La ricorrente richiama il contenuto letterale del decreto interministeriale del 1938, il quale smentirebbe l’assunto, posto a base della decisione oggetto dell’istanza di revocazione, secondo il quale la concessione ad uso irriguo preesisteva a quella ad uso elettrico, essendo la due concessioni coeve. Si evidenzia che, i n tale provvedimento, si legge testualmente: “Visto il R.D. 1 giugno 1933 n. 670, con cui furono revocate le concessioni di grande derivazione d’acqua per [OSCURATO:PERSONA] dall’Adige in provincia di Verona, assentite al [OSCURATO:PERSONA] (C.U.A.M.A.) con R.D. 5 settembre 1929 n. 7253 e con cui le concessioni stesse furono accordate alla [OSCURATO:PERSONA] per se o per Società da costituirsi, mentre le concessioni d’acqua ad [OSCURATO:PERSONA] assentite col citato R.D. 5 settembre 1929 furono partitamente attribuite ai Consorzi partecipanti al C.U.A.M.A”. Ciò posto, la ricorrente sostiene che «se il Giudice della sentenza impugnata per revocazione si fosse avveduto di quanto inequivocabilmente risultante dal documento acquisito agli atti di causa (il decreto interministeriale del 1938 cit.) la decisione sarebbe stata diversa [...]». Con il motivo in esame si denunzia ancora il vizio di motivazione apparente, in quanto, con la sentenza impugnata, il TSAP non rende affatto percepibili le ragioni della sua decisione. 2. Il ricorso è inammissibile. L’errore revocatorio dedotto dinanzi al TSAP consisteva in ciò: il tribunale adito, nel definire in sede di rinvio il giudizio, aveva ritenuto che la concessione ad uso irriguo fosse precedente a quella ad uso elettrico, mentre l’anteriorità dell’una concessione rispetto all’altra sarebbe smentita dal decreto interministeriale del 1938, dal quale risulta, sulla base della sola considerazione del suo contenuto letterale, che le due concessioni, ad uso irriguo e ad uso elettrico, erano sorte contemporaneamente. Il TSAP, investito dell’istanza di revocazione, ha rigettato il ricorso in forza della motivazione sopra riportata: l’anteriorità dell’una concessione rispetto all’altra costituiva la questione essenziale della controversia, sulla quale la sentenza ha pronunziato, ritenendo che la concessione ad uso irriguo fosse preesistentea quella ad uso elettrico. Con il motivo in esame, si sostiene in primo luogo che la sentenza, qui impugnata, incorre nel vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n.5, c.p.c. di omesso esame di un fatto decisivo, identificato nel contenuto letterale del già menzionato decreto del 1938. In questo senso, il motivo si condanna da sé, perché il denunziato vizio di omesso esame riguarderebbe non il fatto (il rapporto cronologico fra le diverse concessioni), oggettivamente considerato dalla decisione, ma un elemento istruttorio (il documento che lo comprovava). È pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema corte che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, censurabile ex art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c., qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. n, 28887/2019; n. 2498/2015; S.U. n. 8053/2914). Ma al di là di questo rilievo, già sufficiente a giustificare l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, si deve aggiungere che la censura non coglie la ratio decidendi. Il TSAP ha rigettato l’istanza di revocazione non perché abbia condiviso il giudizio in fatto, proposto nella sentenza impugnata, sul rapporto cronologico fra le due concessioni, ma perché ha ritenuto che il “fatto” a cui la ricorrente riferiva l’errore denunziato (l’anteriorità dell’una concessione rispetto all’altra) costituisse punto controverso della decisione, mancando quindi i presupposti della revocazione. Consegue da tali considerazioni che il denunziato vizio di omesso esame ai sensi dell’art. 360, comma 1, c.p.c., non sussistente in concreto in rapporto all’oggetto della supposta omissione (che non è un fatto, ma un elemento istruttorio), non è ravvisabile già in linea di principio in rapporto alla ratio decidendi , che si esaurisce nella negazione dei presupposti della revocazione per una ragione del tutto diversa e indipendente da qualsiasi considerazione del provvedimento del 1938. Tale ragione, infatti, è esclusivamente riferita, da un lato, all’oggetto della lite (“focalizzata sulla pre-esistenza delle concessioni di cui erano titolare la ricorrente e il Consorzio di bonifica veronese”), dall’altro, al contenuto della decisione impugnata, nel cui ambito la pre-esistenza della concessione è stata considerata «circostanza sulla quale si è pronunciato (con ampia motivazione volta a individuare i fatti che militavano a favore del giudizio di pre-esistenza della concessione del Consorzio) il giudice con la sentenza qui impugnata». Nello stesso tempo le considerazioni che precedono, circa la ratio univoca della decisione impugnata, rendono palese anche l’insussistenza del denunziato vizio di motivazione apparente, peraltro impropriamente dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. e non invece quale causa di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 del medesimo art. 360 c.p.c. (Cass. n. 20648/2015). Vale il principio secondo il quale il vizio dimotivazione previsto dall'art. 132, comma 2,n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. s ussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819/2020; n. 27112/2008; S.U. n. 22232/2016).Nel caso in esame, invece, come sopra chiarito, la motivazione della sentenza rende perfettamente percepibili le ragioni del decisum , consistenti, appunto, nell’avere il TSAP ritenuto che il supposto errore ineriva a un fatto controverso, oggetto di pronunzia. Si deve ancora aggiungere che tali argomentazioni non soltanto sono obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento,ma sono in linea di principio anche del tutto corrette. Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., infatti, rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un puntocontroverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (Cass. n. 9527/2019; n. 27094/2011). Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno di essi, in € 5.000,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da pa
Sentenza Cassazione n. 09946/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris