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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 08441/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla illecita coltivazione di n. 9 piante di cannabis indica (fatto del 3.7.2014).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità.

Deduce che erroneamente i giudici di merito hanno escluso l'inoffensività della condotta per il fatto che alcune delle piante avevano raggiunto dimensioni rilevanti, ovvero perché la coltivazione era stata realizzata in un terreno attiguo all'abitazione.

L'esame della polizia scientifica non ha esposto il dato ponderale del principio attivo (4,502 grammi secondo la Corte di merito) ma soltanto il rapporto percentuale (1,0% in peso).

Il numero delle piante non può indurre a ritenere che la coltivazione fosse diretta a fini non esclusivamente personali.

3. Il ricorso è destituito di fondamento ed ai limiti della inammissibilità, sviluppando per buona parte censure in fatto non deducibili nella presente sede di legittimità, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente motivato l'esclusione delle minime dimensioni della coltivazione contestata all'imputato, secondo argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche.

In particolare, la valutazione della coltivazione delle piante di cannabis per un uso non esclusivamente personale sfugge ai rilievi difensivi denuncianti illogicità, avendo i giudici di merito evidenziato che si trattava di piante di notevoli dimensioni coltivate in un terreno attiguo all'abitazione del prevenuto.

Sulla doglianza in punto di principio attivo il ricorso non è autosufficiente, non avendo allegato elementi specifici di segno contrario; in ogni caso, è ampiamente sufficiente il dato evidenziato dalla sentenza (thc pari al rapporto percentuale dell'1,0% del peso della sostanza rinvenuta) per affermare l'offensività della condotta ascritta al prevenuto.

In definitiva, le conformi sentenze di merito hanno motivatamente ravvisato la penale rilevanza della coltivazione di piante di cannabis in questione, ragionevolmente escludendo che la stessa fosse destinata esclusivamente all'autoconsumo, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.4.

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MARSALA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione alla illecita coltivazione di n. 9 piante di cannabis indica (fatto del 3.7.2014). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. Deduce che erroneamente i giudici di merito hanno escluso l'inoffensività della condotta per il fatto che alcune delle piante avevano raggiunto dimensioni rilevanti, ovvero perché la coltivazione era stata realizzata in un terreno attiguo all'abitazione. L'esame della polizia scientifica non ha esposto il dato ponderale del principio attivo (4,502 grammi secondo la Corte di merito) ma soltanto il rapporto percentuale (1,0% in peso). Il numero delle piante non può indurre a ritenere che la coltivazione fosse diretta a fini non esclusivamente personali. 3. Il ricorso è destituito di fondamento ed ai limiti della inammissibilità, sviluppando per buona parte censure in fatto non deducibili nella presente sede di legittimità, a fronte di una sentenza che ha adeguatamente motivato l'esclusione delle minime dimensioni della coltivazione contestata all'imputato, secondo argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. In particolare, la valutazione della coltivazione delle piante di cannabis per un uso non esclusivamente personale sfugge ai rilievi difensivi denuncianti illogicità, avendo i giudici di merito evidenziato che si trattava di piante di notevoli dimensioni coltivate in un terreno attiguo all'abitazione del prevenuto. Sulla doglianza in punto di principio attivo il ricorso non è autosufficiente, non avendo allegato elementi specifici di segno contrario; in ogni caso, è ampiamente sufficiente il dato evidenziato dalla sentenza (thc pari al rapporto percentuale dell'1,0% del peso della sostanza rinvenuta) per affermare l'offensività della condotta ascritta al prevenuto. In definitiva, le conformi sentenze di merito hanno motivatamente ravvisato la penale rilevanza della coltivazione di piante di cannabis in questione, ragionevolmente escludendo che la stessa fosse destinata esclusivamente all'autoconsumo, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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