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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29988/2026

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ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9386/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere generico, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla pervicacia nell'agire dimostrata dalla totale noncuranza delle prescrizioni dalla salute gratuita della condotta sintomo evidente dell'elevata trasgressività indifferenza sono le disposizioni rese dall'autorità (pgg. 2-3 della sentenza impugnata); che la censura di cui al secondo motivo, relativa all'erronea applicazione della legge penale con riferimento al rigetto della richiesta di riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sulla pur riconosciuta recidiva, e la conseguente richiesta di sollevare eccezione di costituzionalità, risulta manifestamente infondata nel caso in esame dal momento che la Corte di appello non ha fatto riferimento al dettato normativo, ma ha ritenuto che le attenuanti generiche non possono ritenersi prevalente sulla recidiva contestata 'in considerazione di un'aumentata pericolosità sociale dell'imputato che con la condotta per cui si procede ha violato la fiducia in lui riposta dall'autorità giudiziaria (vedi pg. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissi P.Q.MU:1 6 - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA]:1i: ARIL, lir/urne/La 1)1 - Fati

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 9386/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l'omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere generico, è manifestamente infondato dal momento che la Corte ha fatto riferimento alla pervicacia nell'agire dimostrata dalla totale noncuranza delle prescrizioni dalla salute gratuita della condotta sintomo evidente dell'elevata trasgressività indifferenza sono le disposizioni rese dall'autorità (pgg. 2-3 della sentenza impugnata); che la censura di cui al secondo motivo, relativa all'erronea applicazione della legge penale con riferimento al rigetto della richiesta di riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. sulla pur riconosciuta recidiva, e la conseguente richiesta di sollevare eccezione di costituzionalità, risulta manifestamente infondata nel caso in esame dal momento che la Corte di appello non ha fatto riferimento al dettato normativo, ma ha ritenuto che le attenuanti generiche non possono ritenersi prevalente sulla recidiva contestata 'in considerazione di un'aumentata pericolosità sociale dell'imputato che con la condotta per cui si procede ha violato la fiducia in lui riposta dall'autorità giudiziaria (vedi pg. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissi P.Q.MU:1 6 - AGO 2026 [OSCURATO:PERSONA]:1i: ARIL, lir/urne/La 1)1 - Fati
Sentenza Cassazione n. 29988/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris