Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 119/1972
ECLI:IT:COST:1972:119
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - A seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], ex operaia della
Manifattura tabacchi, titolare di pensione diretta, il di lei marito
[OSCURATO:PERSONA], chiedeva, in quanto inabile al lavoro, la
riversibilità in suo favore della pensione.
L'istanza veniva rigettata, con decreto del Ministro per le
finanze, perché l'assunta inabilità non poteva farsi risalire alla
data di morte della pensionata.
[OSCURATO:PERSONA] quindi proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti,
chiedendo l'annullamento del provvedimento.
La Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - poiché dagli
atti risultava che il ricorrente, alla data di morte della moglie, non
era inabile a proficuo lavoro e versava inoltre in condizioni
economiche tali da escludere che potesse considerarsi a carico della
dante causa, in accoglimento delle richieste avanzate dal pubblico
ministero e dallo stesso ricorrente, con ordinanza del 17 ottobre 1970,
considerava rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 11, comma sesto, parte prima, della legge 15
febbraio 1958, n. 46 (contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a
carico dello Stato), che pone, per il conferimento della pensione di
riversibilità al vedovo di dipendente o pensionata statale, le
condizioni dell'inabilità a proficuo lavoro e della convivenza a
carico della dante causa.
La questione sarebbe rilevante perché il ricorrente, come si è
detto, non si troverebbe nelle condizioni volute dalla legge.
E sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, perché la norma
denunciata "sancisce, ai fini della pensione di riversibilità, una
palese disparità di trattamento tra il vedovo e la vedova, basandola
unicamente sulla differenza di sesso" e perché da tale disparità
potrebbe discendere in pratica che "mentre alla vedova, anche se
fornita di cospicui redditi ed in giovane età, spetta la pensione di
riversibilità per la morte del marito, per quest'ultimo invece sono
previste dalle norme citate le due condizioni innanzi specificate".
L'ordinanza veniva ritualmente comunicata, notificata e pubblicata.
Davanti a questa Corte si costituiva il Luciano a mezzo
dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, con la comparsa di
costituzione e con la memoria difensiva, chiedeva che fosse dichiarata
l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - [OSCURATO:PERSONA], vedovo di [OSCURATO:PERSONA], insegnante di
ruolo negli istituti magistrali statali, deceduta in costanza di
servizio, chiedeva al Ministero della pubbica istruzione la pensione di
riversibilità.
Avverso il decreto del Ministro, con cui la domanda veniva respinta
perché dagli accertamenti era risultato che il richiedente non poteva
essere considerato a carico della moglie, l'interessato proponeva
ricorso davanti alla Corte dei conti, sostenendo, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge
15 febbraio 1958, n. 46, nel punto in cui subordina il riconoscimento
del diritto a pensione di riversibilità a favore del vedovo di una
dipendente statale alla condizione di essere il richiedente all'atto
del decesso della moglie a carico di questa, e ciò per contrasto con
l'art. 3 della Costituzione.
Alla richiesta del Ronzitti si associava il pubblico ministero.
La Corte dei conti - sezione III giurisdizionale - rilevava che,
con il citato art. 11, comma sesto, della legge n. 46 del 1958, si è
riconosciuto il diritto alla riversibilità al vedovo a condizione che
questo sia stato a carico della moglie, mentre per il riconoscimento in
favore della vedova del dipendente o del pensionato non è necessario
lo stato di bisogno dell'avente causa, e pertanto sollevava l'anzidetta
questione considerandola rilevante in quanto la norma in contestazione
osterebbe al riconoscimento del diritto a pensione nei confronti del
ricorrente, e non manifestamente infondata perché si sarebbe in
presenza di una disparità di trattamento, connessa alla differenza di
sesso tra due soggetti forniti di eguali mezzi economici propri.
L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e
pubblicata.
Davanti alla Corte non si costituiva alcuna delle parti e non
spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3. - All'udienza del 12 aprile 1972, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] svolgeva
le ragioni a sostegno delle richieste avanzate per il Luciano e
insisteva nelle precedenti conclusioni.
:
1. - La Corte dei conti, in sede giurisdizionale, con le due
ordinanze indicate in epigrafe, solleva, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46
(contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato)
nella parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o
pensionata la pensione di riversibilità spetta al marito quando questi
sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro e a carico della moglie.
Unica essendo la questione sottoposta all'esame della Corte, i
relativi giudizi vengono riuniti e decisi con una sola sentenza.
2. - Secondo la Corte dei conti la norma denunciata, messa a
raffronto con quanto dispone lo stesso art. 11 per il caso di morte del
dipendente o pensionato e nei confronti della vedova, porrebbe in
essere, a proposito della spettanza del diritto alla riversibilità,
una disciplina differenziata, basata unicamente sulla diversità di
sesso dell'avente causa. Si fa al riguardo notare che, mentre per il
vedovo della dipendente o pensionata statale viene richiesto al
sopradetto fine, e tra l'altro, che esso sia inabile a proficuo lavoro
ed a carico della moglie al momento della di lei morte, queste
condizioni non è necessario che sussistano perché quello stesso
diritto sia riconosciuto alla vedova del dipendente o pensionato
statale. E da ciò si deduce che la rilevata disparità di trattamento,
"tra due soggetti forniti di eguali mezzi economici propri", sia
"connessa alla differenza di sesso" o più semplicemente che la norma
denunciata sancisca, ai fini della pensione di riversibilità, "una
palese disparità di trattamento tra il vedovo e la vedova, basandola
unicamente sulla differenza di sesso".
3. - La questione, così proposta in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, non è fondata.
Il giudice a guo, come si è ora ricordato, riconduce la disparità
di trattamento alla differenza di sesso, nei due casi, degli aventi
diritto alla riversibilità, o puramente e semplicemente o argomentando
dall'ipotesi che la vedova ed il vedovo siano forniti di eguali mezzi
economici propri. Ma è da ritenersi che presupponga su un piano più
generale come unica o eguale la situazione di fatto e di diritto del
coniuge del dipendente o pensionato statale: altrimenti non potrebbe
ascrivere solo alla differenza di sesso la diversità della disciplina
giuridica.
Ma, a quest'ultimo riguardo, e per valutare la validità
dell'implicita premessa, è necessario tenere nella dovuta
considerazione che con l'art. 104 del testo unico delle leggi sulle
pensioni civili e militari approvato con r.d. 21 febbraio 1895, n. 70,
venne riconosciuto alla vedova dell'impiegato o pensionato statale il
diritto alla riversibilità del trattamento di quiescenza maturatosi in
favore del marito o da questo già acquisito, e che tale diritto ha
trovato definitiva disciplina nei primi due commi del citato art. 11
della legge n. 46 del 1958; e che, con quest'ultima legge, il diritto
alla riversibilità è stato concesso ad altri soggetti, tra cui il
vedovo della dipendente o pensionata.
Si è operato in tal modo un ampliamento della cerchia e del numero
degli aventi diritto alla riversibilità, attraverso una graduale
evoluzione della normativa.
Il legislatore del 1958, subordinando l'acquisto del diritto da
parte del marito della dipendente o pensionata deceduta alla
sussistenza, tra l'altro, delle dette due condizioni, non ha introdotto
nell'ambito dell'istituto della riversibilità - come invece ritiene la
Corte dei conti - modifiche sostanziali circa i criteri di
riconoscimento del diritto, ma ha solo dettato una disciplina distinta
e articolata della materia.
Per ciò, nulla può dedursi circa la asserita illegittimità
costituzionale della norma in questione dal semplice fatto che siano
differenti i trattamenti per il coniuge superstite nei due casi di
decesso del marito o della moglie.
Occorre, invece, risalire alla premessa implicita dalla quale -
come si è detto - su un piano generale procede il giudice a quo nel
sottoporre la questione.
Ora codesta premessa, in realtà, non è valida.
Non è consentito infatti ritenere che sia unica o unitaria la
situazione di fatto e di diritto del coniuge del dipendente o
pensionato statale. Non si può non considerare tra l'altro che, sia
all'epoca in cui è entrata in vigore la legge n. 46, sia attualmente,
i lavoratori subordinati di sesso maschile occupati nell'agricoltura,
nell'industria e nelle altre attività erano e sono più dei due terzi
dell'intero complesso delle forze di lavoro operanti in quei settori;
che in relazione agli stessi anni tra i dipendenti dello Stato e di
altri enti pubblici è certamente prevalente il numero di quelli di
sesso maschile; e che analoghe considerazioni potrebbero farsi a
proposito della titolarità di redditi non derivanti da lavoro
subordinato.
Tutto ciò comporta la minore probabilità che sia il marito
anziché la moglie a dipendere economicamente dal coniuge, dipendente o
pensionato statale, e fa sì che tale situazione possa ritenersi
normale ed essere assunta a base della previsione normativa de qua.
Appare conseguentemente razionale che l'accertamento in fatto dello
stato di bisogno sia richiesto solo per il marito e non anche per la
moglie. Ed è del pari giustificata la previsione del requisito
dell'inabilità a proficuo lavoro, specie se si ponga mente alla
normale Coesistenza di tale stato con la vivenza a carico dell'altro
coniuge.
Conclusivamente, la norma in esame è per ciò il riflesso di una
situazione di fatto e giuridica che non è comune a tutti i coniugi dei
dipendenti o pensionati, e trova nella peculiarità sopra messa in
evidenza la sua logica ragione d'essere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma sesto, della legge 15 febbraio 1958, n. 46
(contenente nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato),
nella parte in cui dispone che in caso di decesso della dipendente o
pensionata la pensione di riversibilità spetta al marito quando questi
sia riconosciuto inabile a proficuo lavoro ed a carico della moglie,
questione sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con
le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere