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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 07611/2022

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ORDINANZA CC.01/02/2022 sul ricorso 26452-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio del secondo in ROMA, Via ORAZIO 31 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Paola CECCHETTI ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio della seconda in ROMA, Via BERENGARIO 10 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1983/2016 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 7/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO In data 1.3.2005, [OSCURATO:PERSONA] prometteva di vendere a [OSCURATO:PERSONA] un immobile al prezzo di C 155.000,00, con stipulazione del contratto definitivo fissata per il 15.5.2005.

All'atto della sottoscrizione del preliminare la Guldoni versava la somma di C 20.000,00.

Con scrittura privata del 25.10.2005 le parti modificavano il preliminare prorogando il termine per giungere alla stipulazione del definitivo sino al 30.4.2006, con riduzione del prezzo a C 145.000,00 in caso di conclusione entro il 31.12.2005 e a C 140.000,00 in caso di conclusione entro il 30.4.2006. [OSCURATO:PERSONA], poi, con apposita lettera, invitava [OSCURATO:PERSONA] a concludere il contratto definitivo in data 12.5.2006, ma senza esito.

Infatti, con atto di citazione notificato in data 25.5.2006, la Guldoni conveniva in giudizio la Cappellini.

Con sentenza n. 814/2010, depositata in data 8.6.2010, il Tribunale di Rimini riconosceva la fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c. disponendo il trasferimento della proprietà dell'immobile dalla Cappellini alla Guldoni condizionatamente al versamento del saldo del prezzo pattuito pari a C 45.600,00, così determinato compensando la somma dovuta con quella riconosciuta alla Guldoni a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento e per la cancellazione dell'ipoteca.

Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] insistendo affinché venisse dichiarato che la mancata stipula del rogito notarile fosse imputabile a controparte, la quale, pur in presenza del possesso precario e senza titolo di un terzo individuo, avrebbe potuto consentire il perfezionamento della cessione; conseguentemente che fosse condannata al versamento della somma di C 120.000,00, a titolo di saldo del prezzo pattuito, versamento che costituiva condizione necessaria per il trasferimento.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di controparte a rifonderle i danni sofferti dopo la sentenza impugnata per la mancata disponibilità dell'immobile, da determinarsi indicativamente in misura pari al valore locativo del bene, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, da compensarsi con il saldo del prezzo pattuito.

Con sentenza n. 1983/2016, depositata in data 7.11.2016, la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello confermando integralmente la sentenza del Tribunale n. 814/2010.

Condannava la Cappellini al pagamento in favore della Guldoni dell'ulteriore somma di C 45.600,00, a titolo di risarcimento per l'oggettiva mancata disponibilità del bene, con interessi e adeguamento secondo gli indici Istat e con compensazione di quanto dovuto a saldo del prezzo pattuito fino alla concorrenza della somma di C 45.600,00; oltre che al pagamento delle spese di lite del grado d'appello.

In particolare, la Corte territoriale riteneva infondate le censure relative all'accoglimento della domanda di esecuzione specifica.

Quanto alla doglianza di omessa pronuncia sull'eccezione di inopponibilità da parte della Guldoni del titolo precario di comodato insistente sull'immobile, in realtà il Tribunale l'aveva disattesa in quanto la promessa di vendita non contemplava tra i patti alcuna situazione del genere.

Irrilevante era altresì la profusione di impegno onde ottenere dal nonno [OSCURATO:PERSONA] la liberazione, posto che oggetto della promessa era l'immobile e non un comportamento.

Quanto al risarcimento del danno era indubbio che la mancata stipulazione del definitivo avesse sottratto alla Guldoni la tempestiva disponibilità del bene, come altrettanto corretto appariva il criterio di quantificazione, che aveva preso a riferimento il valore locativo.

Andava poi accolta la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno da incontestata oggettiva mancata disponibilità del bene.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'«Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento alla violazione del principio previsto dall'art. 132 n. 4 c.p.c. e, in particolare, omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo nella decisione della controversia».

Il fatto storico non esaminato atterrebbe al comportamento posto in essere da entrambe le parti: dalla Cappellini che si era attivata al fine di chiedere e ottenere il possesso del proprio bene occupato abusivamente dal nonno; dalla Guldoni che, in maniera arbitraria, aveva rifiutato la fissazione del rogito pretendendo di formalizzare la cessione solo una volta liberato l'immobile.

Tale fatto, afferma la ricorrente, aveva formato oggetto di discussione tra le parti in primo grado e costituito motivo di gravame.

Il Tribunale rigettava implicitamente la tesi dell'odierna ricorrente e il Giudice d'appello asseriva che l'eccezione era stata evidentemente disattesa sulla scorta di elementi tali da evidenziare che la promessa di vendita non contemplava alcuna situazione del genere.

Pertanto, entrambe le sentenze non tenevano in considerazione le eccezioni mosse sul punto dalla ricorrente.

1.1. - Il motivo è inammissibile [infondato].

1.2. - L'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. [nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis anche alla sentenza di appello in esame] prevede, infatti, nel nuovo testo che la sentenza possa essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti".

E' noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in Cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Ma della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all'esame del denunciato parametro, non v'è traccia.

Sicché, alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale, riguardante la più angusta latitudine della nuova formulazione rispetto al previgente vizio di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", le censure mosse in riferimento al parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018).Laddove, poi, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in relazione al fatto che la medesima si sarebbe attivata al fine di ottenere il possesso del proprio bene occupato abusivamente da [OSCURATO:PERSONA] [e che la Guldoni si sarebbe arbitrariamente rifiutata di fissare la data del rogito]; e neppure ha indicato i documenti che varrebbero a provare il fatto, con conseguente violazione del principio di autosufficienza.

2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 c.p.c. con riferimento al principio previsto dall'art. 112 c.p.c. e all'omessa pronuncia in ordine alla non opponibilità del titolo precario all'acquirente dell'immobile».

Afferma la ricorrente che la sentenza impugnata non prende in considerazione l'eccezione di non opponibilità alla Guldoni del titolo precario di comodato insistente sull'immobile in oggetto, con ciò violando il principio di cui all'art. 112 c.p.c.

Inoltre la ricorrente osserva che il contratto di comodato immobiliare, in quanto negozio attributivo di un diritto di godimento e non di un diritto reale, non è opponibile ai terzi.

Nella fattispecie, si trattava di comodato precario privo di data certa poiché orale e non registrato.

Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui all'acquirente di un immobile non è opponibile il contratto di comodato stipulato dall'alienante in epoca antecedente al suo trasferimento (Cass. n. 5454 del 1991).

Inoltre, per effetto del trasferimento, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità del bene (Cass. n. 11424 del 1992).

2.1. - Il motivo non è ammissibile.

2.2. - L'evocato vizio, da parte ricorrente emessa pronuncia ricorre ove il Giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente (Cass. n. 4882 del 2016).

Non sussiste, quindi, la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché la Corte di merito ha espressamente condiviso la tesi del Tribunale circa l'inconsistenza del rilievo della presunta inopponibilità del precario alla controricorrente, atteso che la promessa di vendita non contemplava tra i patti alcuna situazione del genere; esplicitamente prevedendo, il contratto preliminare di compravendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che i beni sarebbero stati consegnati, liberi da persone e cose, alla stipulazione notarile.

La ricorrente [ancora una volta senza indicare i documenti che varrebbero a provare il fatto con violazione del principio di autosufficienza] non ha fornito alcuna prova circa il fatto che la medesima si sarebbe effettivamente attivata al fine di ottenere il possesso del proprio bene occupato abusivamente da [OSCURATO:PERSONA]; e che la Guldoni si sarebbe arbitrariamente rifiutata di fissare la data del rogito.

Infine, risulta ancora una volta violato il principio di autosufficienza, che presuppone l'individuazione del capo di decisione gravata e l'esposizione delle ragioni che illustrino in modo intellegibile la dedotta omissione.

Tale motivo non indica le affermazioni della sentenza che si intendono impugnare, senza così dare la possibilità di comprendere il fondamento della denunciata violazione e il nesso causale tra il supposto vizio e la pronuncia (Cass. n. 16132 del 2005). 3 - Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi TC 5.600,00 oltre ad C 200,00 per rimborso spese vive, ed al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. del n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte dk ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA CC.01/02/2022 sul ricorso 26452-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio del secondo in ROMA, Via ORAZIO 31 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Paola CECCHETTI ed elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio della seconda in ROMA, Via BERENGARIO 10 - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1983/2016 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 7/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO In data 1.3.2005, [OSCURATO:PERSONA] prometteva di vendere a [OSCURATO:PERSONA] un immobile al prezzo di C 155.000,00, con stipulazione del contratto definitivo fissata per il 15.5.2005. All'atto della sottoscrizione del preliminare la Guldoni versava la somma di C 20.000,00. Con scrittura privata del 25.10.2005 le parti modificavano il preliminare prorogando il termine per giungere alla stipulazione del definitivo sino al 30.4.2006, con riduzione del prezzo a C 145.000,00 in caso di conclusione entro il 31.12.2005 e a C 140.000,00 in caso di conclusione entro il 30.4.2006. [OSCURATO:PERSONA], poi, con apposita lettera, invitava [OSCURATO:PERSONA] a concludere il contratto definitivo in data 12.5.2006, ma senza esito. Infatti, con atto di citazione notificato in data 25.5.2006, la Guldoni conveniva in giudizio la Cappellini. Con sentenza n. 814/2010, depositata in data 8.6.2010, il Tribunale di Rimini riconosceva la fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c. disponendo il trasferimento della proprietà dell'immobile dalla Cappellini alla Guldoni condizionatamente al versamento del saldo del prezzo pattuito pari a C 45.600,00, così determinato compensando la somma dovuta con quella riconosciuta alla Guldoni a titolo di risarcimento del danno per mancato godimento e per la cancellazione dell'ipoteca. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] insistendo affinché venisse dichiarato che la mancata stipula del rogito notarile fosse imputabile a controparte, la quale, pur in presenza del possesso precario e senza titolo di un terzo individuo, avrebbe potuto consentire il perfezionamento della cessione; conseguentemente che fosse condannata al versamento della somma di C 120.000,00, a titolo di saldo del prezzo pattuito, versamento che costituiva condizione necessaria per il trasferimento. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di controparte a rifonderle i danni sofferti dopo la sentenza impugnata per la mancata disponibilità dell'immobile, da determinarsi indicativamente in misura pari al valore locativo del bene, oltre interessi dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, da compensarsi con il saldo del prezzo pattuito. Con sentenza n. 1983/2016, depositata in data 7.11.2016, la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'appello confermando integralmente la sentenza del Tribunale n. 814/2010. Condannava la Cappellini al pagamento in favore della Guldoni dell'ulteriore somma di C 45.600,00, a titolo di risarcimento per l'oggettiva mancata disponibilità del bene, con interessi e adeguamento secondo gli indici Istat e con compensazione di quanto dovuto a saldo del prezzo pattuito fino alla concorrenza della somma di C 45.600,00; oltre che al pagamento delle spese di lite del grado d'appello. In particolare, la Corte territoriale riteneva infondate le censure relative all'accoglimento della domanda di esecuzione specifica. Quanto alla doglianza di omessa pronuncia sull'eccezione di inopponibilità da parte della Guldoni del titolo precario di comodato insistente sull'immobile, in realtà il Tribunale l'aveva disattesa in quanto la promessa di vendita non contemplava tra i patti alcuna situazione del genere. Irrilevante era altresì la profusione di impegno onde ottenere dal nonno [OSCURATO:PERSONA] la liberazione, posto che oggetto della promessa era l'immobile e non un comportamento. Quanto al risarcimento del danno era indubbio che la mancata stipulazione del definitivo avesse sottratto alla Guldoni la tempestiva disponibilità del bene, come altrettanto corretto appariva il criterio di quantificazione, che aveva preso a riferimento il valore locativo. Andava poi accolta la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno da incontestata oggettiva mancata disponibilità del bene. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'«Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. con riferimento alla violazione del principio previsto dall'art. 132 n. 4 c.p.c. e, in particolare, omesso esame di un fatto storico avente carattere decisivo nella decisione della controversia». Il fatto storico non esaminato atterrebbe al comportamento posto in essere da entrambe le parti: dalla Cappellini che si era attivata al fine di chiedere e ottenere il possesso del proprio bene occupato abusivamente dal nonno; dalla Guldoni che, in maniera arbitraria, aveva rifiutato la fissazione del rogito pretendendo di formalizzare la cessione solo una volta liberato l'immobile. Tale fatto, afferma la ricorrente, aveva formato oggetto di discussione tra le parti in primo grado e costituito motivo di gravame. Il Tribunale rigettava implicitamente la tesi dell'odierna ricorrente e il Giudice d'appello asseriva che l'eccezione era stata evidentemente disattesa sulla scorta di elementi tali da evidenziare che la promessa di vendita non contemplava alcuna situazione del genere. Pertanto, entrambe le sentenze non tenevano in considerazione le eccezioni mosse sul punto dalla ricorrente. 1.1. - Il motivo è inammissibile [infondato]. 1.2. - L'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. [nella nuova formulazione adottata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis anche alla sentenza di appello in esame] prevede, infatti, nel nuovo testo che la sentenza possa essere impugnata con ricorso per cassazione solo in caso di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti". E' noto come, secondo le Sezioni Unite (n. 8053 e n. 8054 del 2014), la norma consenta di denunciare in Cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Nel rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente avrebbe dovuto specificamente indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017). Ma della enucleazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter procedere all'esame del denunciato parametro, non v'è traccia. Sicché, alla luce del sopra richiamato consolidato indirizzo giurisprudenziale, riguardante la più angusta latitudine della nuova formulazione rispetto al previgente vizio di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio", le censure mosse in riferimento al parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta generale e generica al giudice di legittimità di una (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018).Laddove, poi, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione in relazione al fatto che la medesima si sarebbe attivata al fine di ottenere il possesso del proprio bene occupato abusivamente da [OSCURATO:PERSONA] [e che la Guldoni si sarebbe arbitrariamente rifiutata di fissare la data del rogito]; e neppure ha indicato i documenti che varrebbero a provare il fatto, con conseguente violazione del principio di autosufficienza. 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 c.p.c. con riferimento al principio previsto dall'art. 112 c.p.c. e all'omessa pronuncia in ordine alla non opponibilità del titolo precario all'acquirente dell'immobile». Afferma la ricorrente che la sentenza impugnata non prende in considerazione l'eccezione di non opponibilità alla Guldoni del titolo precario di comodato insistente sull'immobile in oggetto, con ciò violando il principio di cui all'art. 112 c.p.c. Inoltre la ricorrente osserva che il contratto di comodato immobiliare, in quanto negozio attributivo di un diritto di godimento e non di un diritto reale, non è opponibile ai terzi. Nella fattispecie, si trattava di comodato precario privo di data certa poiché orale e non registrato. Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui all'acquirente di un immobile non è opponibile il contratto di comodato stipulato dall'alienante in epoca antecedente al suo trasferimento (Cass. n. 5454 del 1991). Inoltre, per effetto del trasferimento, il compratore acquista ipso iure il diritto di far cessare il godimento da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità del bene (Cass. n. 11424 del 1992). 2.1. - Il motivo non è ammissibile. 2.2. - L'evocato vizio, da parte ricorrente emessa pronuncia ricorre ove il Giudicante emetta una decisione sostanzialmente priva di argomenti coerenti, con motivazione figurativa e meramente apparente (Cass. n. 4882 del 2016). Non sussiste, quindi, la denunciata violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché la Corte di merito ha espressamente condiviso la tesi del Tribunale circa l'inconsistenza del rilievo della presunta inopponibilità del precario alla controricorrente, atteso che la promessa di vendita non contemplava tra i patti alcuna situazione del genere; esplicitamente prevedendo, il contratto preliminare di compravendita dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], che i beni sarebbero stati consegnati, liberi da persone e cose, alla stipulazione notarile. La ricorrente [ancora una volta senza indicare i documenti che varrebbero a provare il fatto con violazione del principio di autosufficienza] non ha fornito alcuna prova circa il fatto che la medesima si sarebbe effettivamente attivata al fine di ottenere il possesso del proprio bene occupato abusivamente da [OSCURATO:PERSONA]; e che la Guldoni si sarebbe arbitrariamente rifiutata di fissare la data del rogito. Infine, risulta ancora una volta violato il principio di autosufficienza, che presuppone l'individuazione del capo di decisione gravata e l'esposizione delle ragioni che illustrino in modo intellegibile la dedotta omissione. Tale motivo non indica le affermazioni della sentenza che si intendono impugnare, senza così dare la possibilità di comprendere il fondamento della denunciata violazione e il nesso causale tra il supposto vizio e la pronuncia (Cass. n. 16132 del 2005). 3 - Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi TC 5.600,00 oltre ad C 200,00 per rimborso spese vive, ed al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. del n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte dk ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, ne
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