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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31445/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GDUME) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5292/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di ricettazione, riqualificando il reato contestato in quello ex art. 624 bis cod.pen.; Premesso che il ricorso non è distinto in motivi benché affronti differenti aspetti, per cui di seguito si scriverà di "passaggi" del ricorso; Rilevato che il primo passaggio del ricorso - con cui l'imputato lamenta vizio di motivazione quanto al mancato avviso all'allora indagato o indagabile dell'esaltazione delle impronte papillari —è manifestamente infondato giacché gli avvisi ex art. 360 cod. proc. pen. non erano dovuti, in quanto — come correttamente argomentato dalla Corte di merito — l'esaltazione delle impronte (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, Rv. 280907) e la loro comparazione (Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Attardo, Rv. 275196) non sono atti irripetibili e, pertanto, non necessitano dell'effettuazione degli avvisi predetti.

Né ha pregio la tesi del ricorrente secondo cui tali avvisi sarebbero stati comunque dovuti perché la natura non ripetibile degli accertamenti è stata sancita solo dalla Corte distrettuale, dal momento che quest'ultima non ha fatto altro che prendere atto di un dato preesistente circa la natura degli accertamenti e di ovviare alla conseguente, necessaria espunzione delle relazioni dal fascicolo del dibattimento, disponendo ex art. 603 cod. proc. pen. l'escussione dell'operante di p.g. che li effettuò; Rilevato che il secondo passaggio del ricorso - con cui il ricorrente lamenta omessa valutazione di parte dei motivi di appello - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il terzo passaggio del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla violazione del divieto di reformatio in peius nella parte in cui la Corte di Appello di Milano ha qualificato il fatto in maniera più grave rispetto a quello originariamente contestato - è manifestamente infondato perché la norma di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. consente al Giudice di appello, anche laddove non vi sia impugnazione del pubblico ministero, di dare al fatto una definizione giuridica diversa e più grave (ferma restando la pena inflitta in primo grado) e le sentenze citate dal ricorrente attengono al diverso caso in cui il Giudice di appello abbia ritenuto una circostanza aggravante non riconosciuta in primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05GDUME) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 5292/24 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano di condanna per il reato di ricettazione, riqualificando il reato contestato in quello ex art. 624 bis cod.pen.; Premesso che il ricorso non è distinto in motivi benché affronti differenti aspetti, per cui di seguito si scriverà di "passaggi" del ricorso; Rilevato che il primo passaggio del ricorso - con cui l'imputato lamenta vizio di motivazione quanto al mancato avviso all'allora indagato o indagabile dell'esaltazione delle impronte papillari —è manifestamente infondato giacché gli avvisi ex art. 360 cod. proc. pen. non erano dovuti, in quanto — come correttamente argomentato dalla Corte di merito — l'esaltazione delle impronte (Sez. 5, n. 15623 del 09/02/2021, Giangrande, Rv. 280907) e la loro comparazione (Sez. 4, n. 6412 del 24/01/2019, Attardo, Rv. 275196) non sono atti irripetibili e, pertanto, non necessitano dell'effettuazione degli avvisi predetti. Né ha pregio la tesi del ricorrente secondo cui tali avvisi sarebbero stati comunque dovuti perché la natura non ripetibile degli accertamenti è stata sancita solo dalla Corte distrettuale, dal momento che quest'ultima non ha fatto altro che prendere atto di un dato preesistente circa la natura degli accertamenti e di ovviare alla conseguente, necessaria espunzione delle relazioni dal fascicolo del dibattimento, disponendo ex art. 603 cod. proc. pen. l'escussione dell'operante di p.g. che li effettuò; Rilevato che il secondo passaggio del ricorso - con cui il ricorrente lamenta omessa valutazione di parte dei motivi di appello - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato che il terzo passaggio del ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto alla violazione del divieto di reformatio in peius nella parte in cui la Corte di Appello di Milano ha qualificato il fatto in maniera più grave rispetto a quello originariamente contestato - è manifestamente infondato perché la norma di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. consente al Giudice di appello, anche laddove non vi sia impugnazione del pubblico ministero, di dare al fatto una definizione giuridica diversa e più grave (ferma restando la pena inflitta in primo grado) e le sentenze citate dal ricorrente attengono al diverso caso in cui il Giudice di appello abbia ritenuto una circostanza aggravante non riconosciuta in primo grado; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 31445/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris