Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 19628/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo "shaboo" - ed in particolare: due bustine del peso lordo di 0,82 e 0,35 grammi, oltre ad ulteriori 0,07 grammi lordi custoditi in un barattolino di plastica - che, per qualità e quantità, appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale.

1.1. Il G.I.P. ha deciso di non convalidare l'arresto e di rigettare la richiesta di applicazione della misura cautelare nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine all'integrazione della fattispecie ascrittagli, considerato che la quantità complessiva di droga presso di lui rinvenuta non consentiva di desumerne la destinazione a terzi, invece deponendo per un uso esclusivamente personale le circostanze che la droga fosse di un'unica tipologia e che non fosse stata in alcun modo occultata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, eccependo, con un unico motivo, violazione dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente l'illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di convalida dell'arresto in quanto fondato sulla ritenuta carenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dell'indagato, così disattendendo la consolidata interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto a limitarsi alla verifica di aspetti formali come il rispetto dei termini di legge e della sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto, senza valutare la ricorrenza della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari, ovvero della responsabilità del prevenuto.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, per essere stato eseguito legittimamente l'arresto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

2. Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato riservato alla cognizione del giudice di merito (così, tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01).

Il controllo che il giudice compie ex post sui presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può, pertanto, esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi, e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969-01).

3. Orbene, nell'ordinanza impugnata il G.I.P. non appare essersi attenuto agli indicati principi, considerato che, anziché limitarsi alla sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare e delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso - quali, in particolare, la presenza presso il domicilio dell'indagato: di un bilancino di precisione; di denaro contante; di un quantitativo di stupefacente idoneo a consentire, per la sua particolare efficacia drogante, il confezionamento di un non modesto quantitativo di dosi - ha invece operato delle valutazioni di merito, in particolar modo assumendo l'insufficienza della droga rinvenuta ad essere destinata a terzi, nonché la sua più probabile destinazione ad un uso personale, stante l'univoca tipologia di essa e l'assenza di ogni forma di relativo occultamento.

4. La presenza di tali valutazioni di merito, del tutto estranee al giudizio di convalida, rende conseguentemente indispensabile, per le considerazioni espresse, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l'arresto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente.

Così deciso in Roma il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il,[OSCURATO:PERSONA]Andrea D filatelia N. n1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 febbraio 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto e di contestuale applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo "shaboo" - ed in particolare: due bustine del peso lordo di 0,82 e 0,35 grammi, oltre ad ulteriori 0,07 grammi lordi custoditi in un barattolino di plastica - che, per qualità e quantità, appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale. 1.1. Il G.I.P. ha deciso di non convalidare l'arresto e di rigettare la richiesta di applicazione della misura cautelare nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine all'integrazione della fattispecie ascrittagli, considerato che la quantità complessiva di droga presso di lui rinvenuta non consentiva di desumerne la destinazione a terzi, invece deponendo per un uso esclusivamente personale le circostanze che la droga fosse di un'unica tipologia e che non fosse stata in alcun modo occultata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, eccependo, con un unico motivo, violazione dell'art. 391, comma 4, cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente l'illegittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di convalida dell'arresto in quanto fondato sulla ritenuta carenza di un pregiudicato quadro indiziario gravante a carico dell'indagato, così disattendendo la consolidata interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità per cui, in sede di convalida dell'arresto, il giudice è tenuto a limitarsi alla verifica di aspetti formali come il rispetto dei termini di legge e della sussistenza dei presupposti legittimanti l'arresto, senza valutare la ricorrenza della gravità indiziaria, delle esigenze cautelari, ovvero della responsabilità del prevenuto. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, per essere stato eseguito legittimamente l'arresto. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 2. Secondo, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, in sede di convalida dell'arresto in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma 3, e dall'art. 390, comma 1, cod. proc. pen., deve limitarsi alla verifica della legittimità dell'operato della polizia giudiziaria sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., senza valutare l'idoneità o meno degli indizi a configurare i reati ipotizzati, né in termini di gravità indiziaria riservata alla successiva valutazione sull'applicabilità di una misura coercitiva, né in termini di apprezzamento della responsabilità dell'indagato riservato alla cognizione del giudice di merito (così, tra le tante, Sez. 6, n. 48471 del 28/11/2013, Scalici, Rv. 258230-01). Il controllo che il giudice compie ex post sui presupposti richiesti dalla legge per la privazione dello status libertatis non può, pertanto, esorbitare da una verifica di ragionevolezza sull'operato della polizia giudiziaria, alla quale è istituzionalmente attribuita una sfera discrezionale nell'apprezzamento dei presupposti stessi, e solamente quando, in detta chiave di lettura, venga rilevato un eccesso di tale discrezionalità, il giudice può non convalidare l'arresto, fornendo in proposito adeguata motivazione (Sez. 4, n. 17435 del 06/04/2006, Alessandroni, Rv. 233969-01). 3. Orbene, nell'ordinanza impugnata il G.I.P. non appare essersi attenuto agli indicati principi, considerato che, anziché limitarsi alla sola verifica sulla ragionevolezza dell'operato della polizia giudiziaria, tenuto conto della situazione esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare e delle circostanze di fatto evidenziate in ricorso - quali, in particolare, la presenza presso il domicilio dell'indagato: di un bilancino di precisione; di denaro contante; di un quantitativo di stupefacente idoneo a consentire, per la sua particolare efficacia drogante, il confezionamento di un non modesto quantitativo di dosi - ha invece operato delle valutazioni di merito, in particolar modo assumendo l'insufficienza della droga rinvenuta ad essere destinata a terzi, nonché la sua più probabile destinazione ad un uso personale, stante l'univoca tipologia di essa e l'assenza di ogni forma di relativo occultamento. 4. La presenza di tali valutazioni di merito, del tutto estranee al giudizio di convalida, rende conseguentemente indispensabile, per le considerazioni espresse, l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, essendo stato legittimamente eseguito l'arresto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato eseguito legittimamente. Così deciso in Roma il 10 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il,[OSCURATO:PERSONA]Andrea D filatelia N. n1