CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2017
Cassazione n. 18758/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRO;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denuncia l'inosservanza dell'art. 177 cod. proc. pen. per la mancata celebrazione dell'udienza preliminare dopo che gli atti erano stati trasmessi al Tribunale a seguito della rescissione del precedente giudicato, non è consentito perché è meramente riproduttivo di profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; che la Corte d'appello, nel replicare al quarto motivo di appello del ricorrente, ha correttamente argomentato come la sentenza rescindente avesse accertato che la nullità del precedente giudizio si era verificata all'udienza del 07/07/2017, quando era stata dichiarata l'assenza dell'imputato, con la conseguenza che quanto era accaduto prima di tale udienza, compresa la celebrazione dell'udienza preliminare, non si poteva ritenere colpito da alcuna nullità, nonché come l'imputato non avesse neppure tempestivamente richiesto, cioè davanti al Tribunale, di essere rimesso in termini per formulare richiesta di riti alternativi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M