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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 1991

Cassazione n. 30851/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/11/1991 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa il 14 gennaio 2025 dal Tribunale di Civitavecchia, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Fiumicino il 18 maggio 2024.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato, avendo i giudici di appello rimarcato, in senso contrario all'accoglimento della richiesta difensiva, la gravità del fatto, consistito nella importazione di oltre 5 chili di cocaina, da cui sono risultate ricavabili 22.365 dosi medie singole.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/11/1991 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa il 14 gennaio 2025 dal Tribunale di Civitavecchia, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di rito abbreviato, era stato condannato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 110 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Fiumicino il 18 maggio 2024. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata prevalenza delle attenuanti generiche, sotto il profilo del vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato, avendo i giudici di appello rimarcato, in senso contrario all'accoglimento della richiesta difensiva, la gravità del fatto, consistito nella importazione di oltre 5 chili di cocaina, da cui sono risultate ricavabili 22.365 dosi medie singole. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P P.Q.M
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