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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 06535/2023

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14573/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio de gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

L AZIO n. 6450 / 1 5 , depositata il 04/12/2015; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’accoglimento del primo motivodi ricorso , assorbito il secondo.

Rilevato che: Agenzia delle Entrate ricorre,nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafecon la quale la C.t.r.ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante dall’accertamento di maggiori ricavi.

L’Ufficio riteneva che la società avesse posto in essere una complessa operazione negoziale, priva di motivazione economica ed orientata alla detassazione dei redditi derivanti dalla cessione di unità immobiliari.

Con istanza depositata l’8 febbraio 2023 la controricorrente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Considerato che: La societàcontribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge n. 197 del 2022 al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio.

L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contrib uente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 20 23 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al q uale pende la controversia, copia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata».

Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità.

P.Q.M.

Sospende il processosino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuovo ru

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14573/2016R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 54, presso lo studio de gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. L AZIO n. 6450 / 1 5 , depositata il 04/12/2015; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto l’accoglimento del primo motivodi ricorso , assorbito il secondo. Rilevato che: Agenzia delle Entrate ricorre,nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafecon la quale la C.t.r.ha accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza della C.t.p. che aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante dall’accertamento di maggiori ricavi. L’Ufficio riteneva che la società avesse posto in essere una complessa operazione negoziale, priva di motivazione economica ed orientata alla detassazione dei redditi derivanti dalla cessione di unità immobiliari. Con istanza depositata l’8 febbraio 2023 la controricorrente chiedeva la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge 29 dicembre 2022, n. 197. Considerato che: La societàcontribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 205,legge n. 197 del 2022 al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio. L’art. 1, comma 197, legge cit. prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contrib uente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processoè sospeso fino al 10 luglio 20 23 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al q uale pende la controversia, copia Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o dellaprima rata». Stante l’espressa istanza, occorre provvedere in conformità. P.Q.M. Sospende il processosino al 10 luglio 2023 e rinvia a nuovo ru
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