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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09345/2026

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al ricorso percassazione;– ricorrente –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –e nei confronti diAgenzia delle entrate – Riscossione- intimata -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 395/07/2019, depositata il 23.01.2019.Numero registro generale 23413/2019Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 9345/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla Sidigas.coms.r.l. avverso il diniego alla richiesta di definizione agevolata inrelazione alle sanzioni amministrative di cui alla cartella n.07120150151045112;- con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Campaniaaccoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione(ADER), osservando, per quanto qui rileva, che:- la richiesta di definizione agevolata riguardava le sanzioni irrogateex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per ritardato pagamento dellerate di acconto dovute ex art. 13, comma 26, del d.lgs. n. 504 del1995 (TUA);- la richiesta di definizione agevolata era stata correttamenterigettata, in quanto si trattava di sanzioni irrogate in relazione alritardato versamento dell’accisa sul gas metano;- poiché l’accisa è applicata su gas metano importato da un paeseextracomunitario e riscossa come onere doganale al momentodell’operazione doganale di importazione, la stessa costituisce risorsapropria tradizionale dell’Unione europea, assimilabile al daziodoganale, e, quindi, rientrante nelle ipotesi di esclusione dal condonodi cui all’art. 6, comma 10, lett. a) del d.l. n. 193 del 2016, convertitocon modificazioni nella l. n. 225 del 2016;- di conseguenza, anche le relative sanzioni, in quanto collegate altributo, essendo previste per violazioni sostanziali e non meramenteformali, visto che incidevano sulla determinazione e sul pagamentodel tributo, erano escluse dalla rottamazione;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo;Numero registro generale 23413/2019Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 9345/2026Data pubblicazione 13/04/2026- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) resisteva concontroricorso, mentre ADER rimaneva intimata.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione ofalsa applicazione dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 193 del 2016 e deldiritto comunitario, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che le sanzioni irrogaterientrassero tra i casi esclusi dalla definizione agevolata, non essendole sanzioni ricomprese tra le ipotesi di esclusione dalla rottamazione,previste dall’art. 6, comma 10 cit. e non risultando l’accisa applicatadalla contribuente sulle forniture di gas somministrate ai consumatorifinali ricompresa tra le risorse proprie dell’Unione europea, puressendo un tributo armonizzato, in quanto non è inerente adun’operazione doganale di importazione;- in via preliminare occorre rilevare che in data 17.02.2026 ildifensore della [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria, conmodalità telematiche, con la richiesta di dichiarazione dellacessazione della materia del contendere, avendo integralmenteadempiuto agli obblighi assunti nell’ambito del procedimento diristrutturazione del debito di cui all’atto di transazione fiscale ex artt.182 bis e 182 ter L.F., che ha allegato all’istanza;- ciò premesso, l’istanza di estinzione per cessazione della materia delcontendere non può essere accolta, posto che dalla documentazioneprodotta dalla contribuente, riguardante il menzionato atto ditransazione fiscale e varie distinte, che indicano il pagamento di variimporti, non si evince chiaramente se anche il debito relativo allacartella di pagamento impugnata sia stato integralmente pagato;- l’istanza rivela, tuttavia, che è sostanzialmente venuto menol’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, cheaderendo alla transazione fiscale ha assunto comunque l’impegno aNumero registro generale 23413/2019Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 9345/2026Data pubblicazione 13/04/2026richiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere,essendo venuto meno la posizione di contrasto sottoposta al vagliogiudiziario e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse ad agire (cfr. in materia didefinizione agevolata, Cass. n. 8801 del 2024);- sussistono, inoltre, i presupposti per la compensazione delle spese,poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzionepremiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018);infine, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, nonricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d."doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse;compensa le spese.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al ricorso percassazione;– ricorrente –ControAgenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –e nei confronti diAgenzia delle entrate – Riscossione- intimata -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania n. 395/07/2019, depositata il 23.01.2019.Numero registro generale 23413/2019Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 9345/2026Data pubblicazione 13/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Napoli accoglieva il ricorso proposto dalla Sidigas.coms.r.l. avverso il diniego alla richiesta di definizione agevolata inrelazione alle sanzioni amministrative di cui alla cartella n.07120150151045112;- con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Campaniaaccoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione(ADER), osservando, per quanto qui rileva, che:- la richiesta di definizione agevolata riguardava le sanzioni irrogateex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 per ritardato pagamento dellerate di acconto dovute ex art. 13, comma 26, del d.lgs. n. 504 del1995 (TUA);- la richiesta di definizione agevolata era stata correttamenterigettata, in quanto si trattava di sanzioni irrogate in relazione alritardato versamento dell’accisa sul gas metano;- poiché l’accisa è applicata su gas metano importato da un paeseextracomunitario e riscossa come onere doganale al momentodell’operazione doganale di importazione, la stessa costituisce risorsapropria tradizionale dell’Unione europea, assimilabile al daziodoganale, e, quindi, rientrante nelle ipotesi di esclusione dal condonodi cui all’art. 6, comma 10, lett. a) del d.l. n. 193 del 2016, convertitocon modificazioni nella l. n. 225 del 2016;- di conseguenza, anche le relative sanzioni, in quanto collegate altributo, essendo previste per violazioni sostanziali e non meramenteformali, visto che incidevano sulla determinazione e sul pagamentodel tributo, erano escluse dalla rottamazione;- la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo;Numero registro generale 23413/2019Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 9345/2026Data pubblicazione 13/04/2026- l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) resisteva concontroricorso, mentre ADER rimaneva intimata.[OSCURATO:PERSONA]- Con l’unico motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione ofalsa applicazione dell’art. 6, comma 10, del d.l. n. 193 del 2016 e deldiritto comunitario, in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere che le sanzioni irrogaterientrassero tra i casi esclusi dalla definizione agevolata, non essendole sanzioni ricomprese tra le ipotesi di esclusione dalla rottamazione,previste dall’art. 6, comma 10 cit. e non risultando l’accisa applicatadalla contribuente sulle forniture di gas somministrate ai consumatorifinali ricompresa tra le risorse proprie dell’Unione europea, puressendo un tributo armonizzato, in quanto non è inerente adun’operazione doganale di importazione;- in via preliminare occorre rilevare che in data 17.02.2026 ildifensore della [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria, conmodalità telematiche, con la richiesta di dichiarazione dellacessazione della materia del contendere, avendo integralmenteadempiuto agli obblighi assunti nell’ambito del procedimento diristrutturazione del debito di cui all’atto di transazione fiscale ex artt.182 bis e 182 ter L.F., che ha allegato all’istanza;- ciò premesso, l’istanza di estinzione per cessazione della materia delcontendere non può essere accolta, posto che dalla documentazioneprodotta dalla contribuente, riguardante il menzionato atto ditransazione fiscale e varie distinte, che indicano il pagamento di variimporti, non si evince chiaramente se anche il debito relativo allacartella di pagamento impugnata sia stato integralmente pagato;- l’istanza rivela, tuttavia, che è sostanzialmente venuto menol’interesse ex art. 100 c.p.c. in capo alla parte ricorrente, cheaderendo alla transazione fiscale ha assunto comunque l’impegno aNumero registro generale 23413/2019Numero sezionale 1723/2026Numero di raccolta generale 9345/2026Data pubblicazione 13/04/2026richiedere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere,essendo venuto meno la posizione di contrasto sottoposta al vagliogiudiziario e ciò giustifica la pronuncia di inammissibilità del ricorsoper sopravvenuta carenza di interesse ad agire (cfr. in materia didefinizione agevolata, Cass. n. 8801 del 2024);- sussistono, inoltre, i presupposti per la compensazione delle spese,poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzionepremiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018);infine, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, nonricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del c.d."doppio contributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza diinteresse;compensa le spese.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 febbraio 2026.La PresidenteAngelina-[OSCURATO:PERSONA]
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