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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 07022/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19933/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e Antonio BENINCASA , elettivamente domiciliatiin Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. , [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro -controricorrente - nonché contro -intimata - avverso la sentenza n. 83 7 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Catanzaro, depositatail 14.7 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di [OSCURATO:PERSONA] nonché della società di fatto ritenuta esistente tra loro e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in estensione del già dichiarato fallimento di quest’ultima società. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] proposero reclamo , contestando la sussistenza della società di fatto e quindi dei presupposti per l’estensione del fallimento.

Il reclamo venne respinto dalla Corte d’Appello di Catanzaro.

Contro la sentenza della Corte territorialeGlobal [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi.

Si sonodifese con controricorso la curatela fallimentare e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre [OSCURATO:PERSONA] S.A. è rimasta intimata.

I contro ricorrent i ha nno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ilprimo motivo di ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 147, commi1, 3, 4, 6, e 18, comma 6, legge fall. e artt. 100, 101, 102, 157, comma 2, 354 c.p.c., ed artt. 24 e 111 Cost., in reazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.».

I ricorrent i s i d olgono dell a « omessa integrazione del contraddittoriocon i creditori istanti del primo fallimento cui è seguita l’estensione delsocio illimitatamente responsabile oggi ricorrente».

1.1. La censura è inammissibile, a prescindere daqualsiasi considerazionesulla sua fondatezza.

Infatti i ricorrenti, a parte sostenere, in astratto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confrontidei creditori istanti per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (fallimento poi esteso alla società di fatto e agli altri soci), non specificano se e quali creditori istanti siano stati esclusi dal contraddittorio.Il difetto di specificità del motivo di ricorso (art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.)rende persino superfluo rilevare che nel proprio controricorso la curatela fallimentare precisa – con il conforto della produzione della relativa sentenza – che unic a creditrice istante per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che è sempre stata parte anche nel presente processo.

2. Il secondo motiv o censura « violazione e falsa applicazione degli artt. 147 legge fall. e 2697 c.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 e n. 5, c.p.c.».

Il motivo è volto a contestare l a sussistenza dei presupposti per l’accertamento dell a società di fatto di cui è stato dichiarato il fallimento, insieme a quello del socio [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché i ricorrenti si limitano a ricordare, in astratto, le condizioni richieste per l’accertamento di una società di fatto e l’onere della prova gravante, sul punto, su chi richiede il fallimento della società, senzache a tale premessa teorica segua una qualsiasi argomentazione su come e perché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i principi di diritto che regolano tale accertamento.

Sicuramente il giudice del merito non ha violatola norma sulla distribuzione dell’onere della prova, perché ha ritenuto quest’onere in concreto assolto mediante la dimostrazione dell’esistenza della società di fatto e della partecipazione alla stessa di [OSCURATO:PERSONA].Per il resto, il Tribunale ha fatto un uso appropriato dei medesimi principi ricordatidai ricorrenti (sui quali, da ultimo, v.

Cass. nn. 74/2024; 204/2024), con un accertamento in fatto che, in quanto tale,non è sindacabile in questa sede e che, a ben vedere, neppure è stato fatto oggetto di specifica critica.

3. Il terzo motivo è rubricato « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 10, 147, comma1, 3, 4 e 6, 18, comma 6, legge fall. e 2697 c.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 e n. 5, c.p.c.».

I ricorrentipropongono un’interpretazione degli artt. 10 e 147, comma 2, legge fall. secondo cuiil fallimento in estensione non avrebbe potuto essere dichiarato a distanza di più di un anno di tempo dalla dichiarazione del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

3.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo.

3.1.1. Innanzitutto, l’illustrazione del motivo è incongrua rispetto alla premessa, posto che non si sofferma sul tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la dichiarazione di fallimento della società di fatto, bensì sul tempo trascorso tra quelli che vengono indicati come gli ultimi atti di ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di fallimento suo e della società di fatto.

3.1.2. In secondo luogo, si deve rilevare che « il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte»e che «l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa»(art. 360- bis , n. 1, c.p.c.) .

È infatti principio consolidato, sul quale non vengono indicate ragioni per un ripensamento, che l’art. 10 legge fall., il quale prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese – così realizzando un bilanciamento di valori tra il principio dell’affidamento dei terzi tutelato dalle iscrizioni nel registro dell’imprese e quelli della certezza delle situazioni giuridiche e della tutela dell’imprenditore – non è applicabile al socio occulto o di fatto , che, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e che conseguentemente non può pretendere l’osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento; limiteche è un beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione(Cass. nn. 15488/2013; 5520/2017; 6029/2021).4.

Dichiaratoinammissibile il ricorso , le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i l ricorso ; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per compensi, in € 12.000 in favore del Fallimento, ein € 8.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ; per entrambi oltre alle spese generali al 15%,a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolodi contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19933/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e Antonio BENINCASA , elettivamente domiciliatiin Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II, n. 326, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S .r.l. , [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonché contro -controricorrente - nonché contro -intimata - avverso la sentenza n. 83 7 /20 2 2 de l la Corte d’Appello di Catanzaro, depositatail 14.7 . 20 2 2 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarò il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di [OSCURATO:PERSONA] nonché della società di fatto ritenuta esistente tra loro e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in estensione del già dichiarato fallimento di quest’ultima società. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e [OSCURATO:PERSONA] proposero reclamo , contestando la sussistenza della società di fatto e quindi dei presupposti per l’estensione del fallimento. Il reclamo venne respinto dalla Corte d’Appello di Catanzaro. Contro la sentenza della Corte territorialeGlobal [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi. Si sonodifese con controricorso la curatela fallimentare e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., mentre [OSCURATO:PERSONA] S.A. è rimasta intimata. I contro ricorrent i ha nno altresì depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ilprimo motivo di ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 147, commi1, 3, 4, 6, e 18, comma 6, legge fall. e artt. 100, 101, 102, 157, comma 2, 354 c.p.c., ed artt. 24 e 111 Cost., in reazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.». I ricorrent i s i d olgono dell a « omessa integrazione del contraddittoriocon i creditori istanti del primo fallimento cui è seguita l’estensione delsocio illimitatamente responsabile oggi ricorrente». 1.1. La censura è inammissibile, a prescindere daqualsiasi considerazionesulla sua fondatezza. Infatti i ricorrenti, a parte sostenere, in astratto, la necessità di integrare il contraddittorio nei confrontidei creditori istanti per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (fallimento poi esteso alla società di fatto e agli altri soci), non specificano se e quali creditori istanti siano stati esclusi dal contraddittorio.Il difetto di specificità del motivo di ricorso (art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.)rende persino superfluo rilevare che nel proprio controricorso la curatela fallimentare precisa – con il conforto della produzione della relativa sentenza – che unic a creditrice istante per il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era stata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che è sempre stata parte anche nel presente processo. 2. Il secondo motiv o censura « violazione e falsa applicazione degli artt. 147 legge fall. e 2697 c.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 e n. 5, c.p.c.». Il motivo è volto a contestare l a sussistenza dei presupposti per l’accertamento dell a società di fatto di cui è stato dichiarato il fallimento, insieme a quello del socio [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile, perché i ricorrenti si limitano a ricordare, in astratto, le condizioni richieste per l’accertamento di una società di fatto e l’onere della prova gravante, sul punto, su chi richiede il fallimento della società, senzache a tale premessa teorica segua una qualsiasi argomentazione su come e perché il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato i principi di diritto che regolano tale accertamento. Sicuramente il giudice del merito non ha violatola norma sulla distribuzione dell’onere della prova, perché ha ritenuto quest’onere in concreto assolto mediante la dimostrazione dell’esistenza della società di fatto e della partecipazione alla stessa di [OSCURATO:PERSONA].Per il resto, il Tribunale ha fatto un uso appropriato dei medesimi principi ricordatidai ricorrenti (sui quali, da ultimo, v. Cass. nn. 74/2024; 204/2024), con un accertamento in fatto che, in quanto tale,non è sindacabile in questa sede e che, a ben vedere, neppure è stato fatto oggetto di specifica critica. 3. Il terzo motivo è rubricato « v iolazione e falsa applicazione degli artt. 10, 147, comma1, 3, 4 e 6, 18, comma 6, legge fall. e 2697 c.c., 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 e n. 5, c.p.c.». I ricorrentipropongono un’interpretazione degli artt. 10 e 147, comma 2, legge fall. secondo cuiil fallimento in estensione non avrebbe potuto essere dichiarato a distanza di più di un anno di tempo dalla dichiarazione del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 3.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. 3.1.1. Innanzitutto, l’illustrazione del motivo è incongrua rispetto alla premessa, posto che non si sofferma sul tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la dichiarazione di fallimento della società di fatto, bensì sul tempo trascorso tra quelli che vengono indicati come gli ultimi atti di ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] e la dichiarazione di fallimento suo e della società di fatto. 3.1.2. In secondo luogo, si deve rilevare che « il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte»e che «l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa»(art. 360- bis , n. 1, c.p.c.) . È infatti principio consolidato, sul quale non vengono indicate ragioni per un ripensamento, che l’art. 10 legge fall., il quale prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possano essere dichiarati falliti entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese – così realizzando un bilanciamento di valori tra il principio dell’affidamento dei terzi tutelato dalle iscrizioni nel registro dell’imprese e quelli della certezza delle situazioni giuridiche e della tutela dell’imprenditore – non è applicabile al socio occulto o di fatto , che, per sua scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e che conseguentemente non può pretendere l’osservanza del limite annuale per la sua dichiarazione di fallimento; limiteche è un beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione(Cass. nn. 15488/2013; 5520/2017; 6029/2021).4. Dichiaratoinammissibile il ricorso , le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 5. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile i l ricorso ; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per compensi, in € 12.000 in favore del Fallimento, ein € 8.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ; per entrambi oltre alle spese generali al 15%,a € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell ’ ulteriore importo a titolodi contribu
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