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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41278/2022

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.

Le richieste non sono sorrette da ragioni di diritto lineari.

Sulla responsabilità la decisione del Tribunale risulta adeguatamente motivata con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, rilevando come al momento del sopralluogo erano depositati sul terreno cumuli di deiezioni animali, senza nessuna comunicazione per l'utilizzo agronomico.

Il ricorso è articolato n fatto e generico.

Il ricorrente, inoltre, non chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto al giudice di merito: "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza [...]" (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101).

Relativamente alle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla insussistenza di elementi favorevoli da valutare e sulla valutazione dei precedenti penali che non consentiva neanche la sospensione della pena.

Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità. Le richieste non sono sorrette da ragioni di diritto lineari. Sulla responsabilità la decisione del Tribunale risulta adeguatamente motivata con accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimità, rilevando come al momento del sopralluogo erano depositati sul terreno cumuli di deiezioni animali, senza nessuna comunicazione per l'utilizzo agronomico. Il ricorso è articolato n fatto e generico. Il ricorrente, inoltre, non chiedeva l'applicazione della particolare tenuità del fatto al giudice di merito: "In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza [...]" (Sez. 7, n. 43838 del 27/05/2016 - dep. 17/10/2016, Savini, Rv. 26828101). Relativamente alle circostanze attenuanti generiche la sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla insussistenza di elementi favorevoli da valutare e sulla valutazione dei precedenti penali che non consentiva neanche la sospensione della pena. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de