CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14640/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoDomenico Parrella unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 10873/2023Numero sezionale 4013/2026Numero di raccolta generale 14640/2026Data pubblicazione 18/05/2026-controricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO,sede in Roma n. 5528/2022 depositata il 30/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La [OSCURATO:PERSONA], società operante nei collegamenti marittimi con leisole siciliane, è stata ammessa nel 2010 alla procedura di amministrazionestraordinaria. In attuazione del piano di crisi ha avviato la proceduracompetitiva per la cessione del ramo d’azienda dedicato al servizio pubblico.Nel 2011 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha presentato un’offerta diacquisto, che è stata accettata, e le parti hanno stipulato il contratto dicessione, poi integrato con un ulteriore atto nel 2012.1.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato la procedura davantial TAR Lazio, che nel 2012 ha annullato la gara.1.2. [OSCURATO:PERSONA] delle Isole ha proposto appello al Consiglio di Statoottenendo una sospensione cautelare; durante tale sospensione, nel luglio2012, la convenzione per il servizio pubblico è stata stipulata e la SIREMARha consegnato il ramo d’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA].1.3. Nel 2014 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, confermandol’annullamento. [OSCURATO:PERSONA] delle Isole ha proposto ricorso in Cassazione,che nel 2016 è stato rigettato.1.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno instaurato un giudizio diottemperanza, e il TAR Lazio ha ordinato al Ministero dello SviluppoEconomico di riavviare la procedura di cessione e alle parti di compiere le1.5. Infine, nel 2016, in esecuzione delle decisioni amministrative,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno stipulato un atto ricognitivo e diNumero registro generale 10873/2023Numero sezionale 4013/2026Numero di raccolta generale 14640/2026Data pubblicazione 18/05/2026risoluzione del contratto di cessione ed il ramo d’azienda è statomaterialmente riconsegnato alla [OSCURATO:PERSONA].2. Con avviso di liquidazione n. 16/1T/010105/000 la DirezioneProvinciale I di Roma dell’Agenzia delle Entrate ha richiesto l’imposta diregistro per il valore di € 2.074.300,00 dovuta per la registrazione dell’attoa rogito notaio Anedda di Roma, rep. 32591 del 11.04.2016, registrato indata 18.04.2016 al n. 10105 della serie 1T (in allegato al ricorso introduttivoSiremar) avente per oggetto la risoluzione del contratto di cessioned’azienda stipulato tra la “[OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:PERSONA]” con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e successiva integrazione del27.07.2012.3. Le società hanno impugnato l’atto impositivo con distinti ricorsi, ela CTP di Roma, con la sentenza n. 8804/2020, ha accolto i ricorsi riuniti.4. La difesa erariale ha interposto appello e la CGT di II Grado delLazio, con la sentenza n. 5528/2022, lo ha accolto, ritenendo che larisoluzione di un contratto di cessione d’azienda è soggetta all’imposta diregistro proporzionale in ragione dal fatto che la risoluzione comporta laretrocessione del bene ceduto, situazione analoga alla vendita con riservadi proprietà, che produce immediatamente effetti traslativi. Non ha indiaccolto la tesi delle società, secondo cui la risoluzione consensuale nonavrebbe generato alcun trasferimento, ma solo preso atto delle decisionidella giustizia amministrativa, in quanto ritenuta non compatibile con lanormativa richiamata, anche considerando l’inerzia del Ministero delloSviluppo Economico dopo la sentenza TAR Lazio n. 5172/2012.5. Tale sentenza è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA], con ricorsoarticolato in quattro mezzi, e dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorsoarticolato in tre mezzi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delleEntrate.6. Successivamente parte ricorrente e parte controricorrenteincidentale hanno depositato memoria illustrativa.Numero registro generale 10873/2023Numero sezionale 4013/2026Numero di raccolta generale 14640/2026Data pubblicazione 18/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, la controricorrente in via incidentale ha eccepitola inammissibilità per tardività della costituzione dell’AdE.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 4), la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 342 c.p.c., pernon aver il giudice di appello dichiarato l’inammissibilità dell’atto di appellopredisposto dall’Ufficio erariale a fronte della assenza di specificità deimotivi di impugnazione, nonché un’omessa pronuncia.[OSCURATO:PERSONA] contesta la sentenza sostenendo che la Corte avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate. A suo avviso,infatti, l’atto di appello mancava della necessaria specificità dei motivi, inviolazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) in violazione dell’art.112, nonché degliartt. 36 del d. lgs. n. 546/1992, 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att.c.p.c., l’omessa pronuncia sub specie di motivazione apparente e assenzadi disamina logico -giuridica in relazione alla esistenza di un preciso obbligodi materiale restituzione del complesso aziendale in espressa ottemperanzaalla sentenza n. 2351/2015 del TAR Lazio, Sez. III-ter da cui è scaturitol’atto ricognitivo.4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 5), l’omesso esame di fatti decisivi, per aver omesso diargomentare in ordine ad un fatto rilevante ai fini della presentecontroversia, rappresentato dalla esistenza di un obbligo di materialerestituzione del complesso aziendale in espressa ottemperanza allasentenza n. 2351/2015 del TAR Lazio, Sez. III -ter.5. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce ai sensi dell’art. 360c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 28, commasecondo, del d.p.r. n. 131/1986 (TUR) in relazione alla natura meramentericognitiva dell’atto sottoposto a registrazione.Numero registro generale 10873/2023Numero sezionale 4013/2026Numero di raccolta generale 14640/2026Data pubblicazione 18/05/20266. Con il primo motivo di ricorso della [OSCURATO:PERSONA](controricorso incidentale), si deduce l’omesso esame dell’eccezione diinammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 53 del D. Lgs. 546/1992,a) per la mancata indicazione della parte appellante e b) per la mancataindicazione di motivi specifici dell’impugnazione, nonché la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c.7. Con il secondo motivo di ricorso, parte controricorrente incidentalecontesta la nullità della sentenza per mancanza del minimo motivazionalecostituzionalmente garantito ai sensi dell’art. 111 C., in relazione all’art.360, 1 co., n. 5, c.p.c.8. Con il terzo motivo di controricorso incidentale, si lamenta infine laviolazione dell’art. 28 del DPR 131/1986 e la nullità della sentenza inrelazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.9. Il collegio osserva che il tema dell’assoggettabilità ad imposta diregistro di negozi solutori – e della relativa modalità di imposizione - è statogià più volte affrontato da questa Corte di legittimità, che ha tra l’altrooperato una distinzione tra le ipotesi del mutuo dissenso, che costituiscenuova e autonoma espressione di volontà negoziale, e della risoluzioneavvenuta invece in virtù di clausola risolutiva espressa già presente nelcontratto, e dunque intrinsecamente contenuta nell’originaria volontà delleparti contraenti, assoggettando le due ipotesi a diverso regime impositivo.9.1. In questo senso si è espressa, ad esempio Cass. 26212/2021,confermata anche da più recente giurisprudenza, la quale ha evidenziatoche: “Come già osservato da Cass. n. 18844/12 (con ulteriori richiami:Cass. nn. 683/66, 17503/2005, 18859/2008, 20445/11) il mutuo dissensocostituisce un atto di risoluzione convenzionale (o accordo risolutorio), cherientra nell'autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare glieffetti prodotti da un precedente negozio a prescindere dall'esistenza osopravvenienza di eventuali fatti impeditivi o modificativi dell'originarioNumero registro generale 10873/2023Numero sezionale 4013/2026Numero di raccolta generale 14640/2026Data pubblicazione 18/05/2026regolamento di interessi. Con esso si determina, in sostanza, un caso diritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negoziouguale e contrario a quello da risolvere, sicché esso integra un contratto deltutto nuovo ed autonomo con il quale le stesse parti estinguono un contrattoprecedente, liberandosi dal relativo vincolo. L'accordo risolutorio puòconcernere anche un contratto ad effetto reale, nel qual caso "si opera unnuovo trasferimento della proprietà al precedente proprietario" (Cass.n.18844/12 cit., Cass. n. 8878/1990); ed è proprio per questa ragione(nuovo trasferimento) che in tale ipotesi vi è onere della forma scritta adsubstantiam ex art.1350 cod.civ. L'indirizzo qui accolto trova costante ecoerente conferma giurisprudenziale anche con riguardo all'imposta diregistro […]. Si è infatti più volte stabilito che anche ai fini dell'imposta diregistro (art.28 – ndr. T.U. registro – […]) ciò che rileva nel discrimine traimposizione in misura fissa e proporzionale (salva l'ipotesi, qui nonricorrente, di clausola risolutiva espressa insita nel contratto ovverorisultante da atto stipulato entro il secondo giorno non festivo successivo)è la individuazione nell'accordo risolutorio di un "nuovo passaggio diricchezza correlato agli effetti ripristinatori e restitutori del mutuo dissenso"(Cass. n. 24506/18; 12015/20). In linea con questo indirizzo, si è inoltreevidenziato come, nel caso di mutuo dissenso, il venir meno degli effetti delcontratto precedente non derivi dal sopravvenire di un 'vizio difunzionamento' del rapporto contrattuale, bensì dalla concorde volontà delleparti autonomamente manifestata, con il risultato che il mutuo dissenso "èun nuovo contratto, con contenuto eguale e contrario a quello originario",per gli effetti ex art.28 cit. (Cass. n. 5745/18; così Cass. n. 15403/17, Cass.n. 4134/15 ed altre). In questo nuovo contratto risolutorio e nei suoi effettigiuridici (aventi nella specie natura retro-traslativa di un diritto reale) vapertanto individuata un'autonoma espressione di capacità contributiva,come tale tassabile in base alla tariffa propria di tutti i contratti produttividi tali effetti. Né rileva che alla retrocessione del bene le parti possanoNumero registro generale 10873/2023Numero sezionale 4013/2026Numero di raccolta generale 14640/2026Data pubblicazione 18/05/2026gli eventuali diritti dei terzi aventi causa e dei creditori che abbiano mediotempore compiuto atti di esecuzione sul bene (Cass. n. 5745/18,n.15403/17 cit.). E neppure rileva, infine, che nell'accordo in questione nonfosse previsto alcun corrispettivo per la retrocessione risolutoria, dalmomento che l'imposta proporzionale colpisce, come detto, la ricchezzatrasferita anche indipendentemente dalla pattuizione di un'ulterioreprestazione corrispettiva del ri-trasferimento; non potendosi limitare laprestazione di retrocessione al (solo) corrispettivo eventualmente pattuitoa questo specifico titolo» (così Cass., Sez. T, 28 settembre 2021, n. 26212e, nello stesso senso, Cass., Sez. T., 21 giugno 202, n. 17631)” (Cass.17/06/2024, n. 16681).In termini, sul tema della autonoma tassabilità di negozi oggetto dirisoluzione per mutuo dissenso, anche altri numerosi precedenti (Cass.17/06/2024, n. 16681 (Rv. 671601 - 02); Cass. 28/09/2021, n.26212 (Rv. 662326 - 01); Cass. 05/10/2018, n. 24506 (Rv. 650744 - 01);Cass. 18/10/2024, n. 27093 (Rv. 672737 - 01); Cass. 05/10/2018, n.24506 (Rv. 650744 - 01)).9.2. Fermo restando tale orientamento la fattispecie odierna sicaratterizza, tuttavia, per un ulteriore elemento, e cioè per il fatto che larisoluzione del negozio stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] e laCompagnia delle [OSCURATO:PERSONA] è avvenuta con atto volontario delle parti, ma infattispecie ben più complessa, tanto che nelle stesse premesse dell’attomedesimo si legge che la risoluzione sarebbe derivante dalla necessità diottemperare ad una decisione del giudice amministrativo, il quale avevaannullato l’atto che costituiva la premessa stessa del negozio, ed oggettoappunto della successiva risoluzione oggi tassata. La stipula, inoltre, eraintervenuta solo dopo che la sentenza di annullamento del TAR era statasospesa dal Consiglio di Stato (il quale, solo successivamente, ha invececonfermato l’annullamento disposto dal TAR, con sentenza che ha trovatoNumero registro generale 10873/2023Numero sezionale 4013/2026Numero di raccolta generale 14640/2026Data pubblicazione 18/05/2026infine conferma anche innanzi alla Corte di cassazione), e quindi confidandonel favorevole esito del giudizio, seppur nei limiti della provvisorietà propriadella sospensiva.Trattasi quindi di questione in cui il principio volontaristico – essendopur sempre l’atto risolutivo espressione di una volontà delle parti – trova lapropria giustificazione in fattispecie più articolata e complessa, per certiversi necessitata, riguardo alla quale il collegio ritiene di doversi pronunciarein pubblica udienza con il contraddittorio delle parti, anche per l’assenza diprecedenti specifici e la natura nomofilattica della questione.10. La causa va dunque rinviata a nuovo ruolo, per la trattazione inpubblica udienza. P.Q.Mla Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la sua trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.Il PresidenteUgo Candia