CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28662/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Livorno datata 9.3.2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, rispettivamente, il primo, alla pena di quattro anni di reclusione e 600 euro di multa per il reato di furto aggravato in abitazione - di gioielli e valori per circa 15.000 euro, sottratti dalla villetta di [OSCURATO:PERSONA] - e resistenza a pubblico ufficio; la seconda, alla pena di dieci mesi di reclusione ed euro 200 di multa per il solo concorso nel furto indicato (contestato al capo A), in cui ella aveva svolto funzioni di "palo", aiutando il proprio compagno nell'azione delittuosa. L'imputata è stata bloccata da alcuni poliziotti che seguivano Satori, già noto per essere un soggetto dedito a crimini contro il patrimonio, mentre stava fuggendo insieme a lui dalla casa della vittima, scavalcando il cancello. Il complice, riuscito a fuggire, è stato successivamente individuato sotto casa sua dai poliziotti, ai quali, tuttavia, si è opposto con una rocambolesca fuga dopo l'alt ricevuto dagli operanti, ripartendo a tutta velocità con la sua auto nonostante uno di loro avesse qià aperto lo sportello per fermarlo. 2. Ha proposto ricorso soltanto l'imputata [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui denuncia violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità. La difesa della ricorrente aveva eccepito - prima dell'udienza di appello, tenutasi in forma cartolare e preliminarmente alle conclusioni scritte depositate nel merito - la nullità della notifica del decreto di citazione in giudizio in appello per la prima udienza, segnalando l'omessa notifica sia al difensore che all'imputata, in quanto ad entrambi era stato notificato il decreto di citazione a giudizio di un altro processo, relativo ad altri soggetti e non ai due imputati [OSCURATO:PERSONA] e Satori. L'eccezione era stata rigettata dalla Corte territoriale, cui analogamente era stata proposta, sulla considerazione - erronea a giudizio della difesa - che essa fosse stata sanata dalla corretta notifica effettuata per l'udienza di rinvio del processo in ragione dell'emergenza epidemiologica. Ed invece, detta notifica di differimento dell'udienza non recava in allegato il decreto di citazione corretto ma solo l'esatta indicazione processuale dell'udienza di rinvio, sicchè la difesa lamenta l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale, ritenendo che l'imputata avesse avuto piena conoscenza del processo per l'udienza unica di trattazione svolta. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, depositando requisitoria scritta. 3.1. Il difensore della ricorrente ha depositato conclusioni scritte,, con le quali, aderendo alle richieste del PG, chiede l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'esame degli atti processuali, consentito al Collegio in ragione della natura del vizio dedotto - poiché, una volta denunciato un "error in procedendo" ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (tra le altre, v. Sez. 1, n. 8521 del 9/1/2013, Chahid, Rv. 255304) - ha confermato quanto eccepito dalla ricorrente e che, in parte, emerge dalla stessa sentenza d'appello impugnata. I giudici di secondo grado, infatti, rispondendo alle eccezioni in rito proposte dalla difesa dell'imputata, nelle conclusioni scritte rassegnate in vista dell'udienza, avevano già spostato la questione difensiva dedotta, relativamente alla nullità della notifica del decreto di citazione in giudizio d'appello, al momento successivo della notifica dell'udienza di rinvio, regolarmente avvenuta e ritenuta "sanante" la precedente nullità, effettivamente realizzatasi per avere la Corte d'Appello allegato un decreto di citazione non corrispondente al processo in trattazione, ma ad altro e diverso processo. Tuttavia, l'effetto sanante di tale seconda notifica per il rinvio non si è potuto realizzare poiché ad essa non risulta sia stato allegato il decreto di citazione a giudizio iniziale, con le indicazioni specifiche del processo in trattazione, mancanti nella mera comunicazione di rinvio. Pertanto, anche la seconda notifica dell'udienza di rinvio per la citazione in appello è assolutamente inidonea a chiamare in giudizio correttamente la ricorrente, mancando quanto meno il requisito obbligato individuato dall'art. 429, primo comma, lett.c), cod. proc. pen. e previsto a pena di nullità dal terzo comma di tale disposizione. 3. La sentenza d'appello, pertanto, deve essere annullata nei confronti della ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze. P. Q. MI. Annulla la sentenza impugnata nei confronti della ricorrente con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Cor