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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 40874/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iny [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo a) della rubrica, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca del 10 ottobre 2017 in punto affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni personali lievi in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 5 maggio 2012, rideterminando la relativa pena in mesi uno e giorni 15 di reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando, con due motivi, vizi di violazione di legge e di motivazione sia in punto di affermazione della penale responsabilità che di determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate.

3.1. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, in quanto interamente versati in fatto in punto di responsabilità e per ragioni non consentite con riguardo al trattamento sanzionatorio (non essendo mestiere di questa Corte sindacare l'operata valutazione delle prove nei precedenti gradi come anche le scelte discrezionali del giudice di merito in punto di quantum di pena irrogato all'imputato), non esime questa Corte dall'affrontare il profilo del regime sanzionatorio applicabile al reato per il quale vi è stata condanna, in presenza di pena illegale; in un simile caso, infatti, si tratta di verificare il rispetto del principio immanente di legalità della sanzione (Sez. 5, n. 24128 del 27/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253763; Sez. 1, n. 8405 del 21/01/2009, Porreca, Rv. 242973), come tale rilevabile anche in questa sede di legittimità, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen..

3.2. La Corte di appello ha applicato al ricorrente la pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione per il reato di cui all'art. 582 cod.pen. (capo b), sebbene la norma di cui all'art. 63 del D. Lgs. 274/2000 stabilisca che, nei casi in cui i reati indicati nell'art. 4, commi 1 e 2 (tra i quali rientra l'ipotesi di cui all'art. 582, cod.pen.), sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo 2 del decreto legislativo, che disciplina le sanzioni applicabili dal giudice di pace (Sez. 5, n. 51726 del 12/10/2016, Rv. 268639; Sez. 5, n. 552 del 07/07/2016 - dep. 05/01/2017, Rv. 268593; Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, Rv. 262943; Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Rv. 247856): dunque la pena da applicare per il reato di lesioni personali lievi doveva essere quella della multa da Euro 516 a Euro 2.582,00.

3.2. Poiché, quindi, è illegale la pena detentiva applicata con la pronuncia di condanna per un reato che comunque appartiene alla competenza materiale del giudice di pace (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Rv. 247856) e poiché l'illegalità della pena, derivante dall'omessa erronea applicazione da parte del giudice funzionalmente incompetente delle sanzioni previste per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, non è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, giacché la richiesta rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio, del tutto eccentrica rispetto all'ambito di intervento del giudice dell'esecuzione (Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Rv. 265109), la stessa va rilevata d'ufficio.

3.3. L'illegalità della pena applicata all'imputato determina la non inammissibilità del ricorso, sicché non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), tra le quali l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, già spirato nel caso di specie.

4. Ne viene che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione.

Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione.

Dichiara il ricorso inammissibile agli effetti civili.

Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Iny [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza impugnata, assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di cui al capo a) della rubrica, ha confermato la sentenza del Tribunale di Sciacca del 10 ottobre 2017 in punto affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di lesioni personali lievi in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 5 maggio 2012, rideterminando la relativa pena in mesi uno e giorni 15 di reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando, con due motivi, vizi di violazione di legge e di motivazione sia in punto di affermazione della penale responsabilità che di determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. La sentenza deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate. 3.1. La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, in quanto interamente versati in fatto in punto di responsabilità e per ragioni non consentite con riguardo al trattamento sanzionatorio (non essendo mestiere di questa Corte sindacare l'operata valutazione delle prove nei precedenti gradi come anche le scelte discrezionali del giudice di merito in punto di quantum di pena irrogato all'imputato), non esime questa Corte dall'affrontare il profilo del regime sanzionatorio applicabile al reato per il quale vi è stata condanna, in presenza di pena illegale; in un simile caso, infatti, si tratta di verificare il rispetto del principio immanente di legalità della sanzione (Sez. 5, n. 24128 del 27/04/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253763; Sez. 1, n. 8405 del 21/01/2009, Porreca, Rv. 242973), come tale rilevabile anche in questa sede di legittimità, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.proc.pen.. 3.2. La Corte di appello ha applicato al ricorrente la pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione per il reato di cui all'art. 582 cod.pen. (capo b), sebbene la norma di cui all'art. 63 del D. Lgs. 274/2000 stabilisca che, nei casi in cui i reati indicati nell'art. 4, commi 1 e 2 (tra i quali rientra l'ipotesi di cui all'art. 582, cod.pen.), sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo 2 del decreto legislativo, che disciplina le sanzioni applicabili dal giudice di pace (Sez. 5, n. 51726 del 12/10/2016, Rv. 268639; Sez. 5, n. 552 del 07/07/2016 - dep. 05/01/2017, Rv. 268593; Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, Rv. 262943; Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Rv. 247856): dunque la pena da applicare per il reato di lesioni personali lievi doveva essere quella della multa da Euro 516 a Euro 2.582,00. 3.2. Poiché, quindi, è illegale la pena detentiva applicata con la pronuncia di condanna per un reato che comunque appartiene alla competenza materiale del giudice di pace (Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Rv. 247856) e poiché l'illegalità della pena, derivante dall'omessa erronea applicazione da parte del giudice funzionalmente incompetente delle sanzioni previste per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, non è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, giacché la richiesta rimodulazione della pena comporta una valutazione complessiva di tutti i parametri di commisurazione del trattamento sanzionatorio, del tutto eccentrica rispetto all'ambito di intervento del giudice dell'esecuzione (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Rv. 265109), la stessa va rilevata d'ufficio. 3.3. L'illegalità della pena applicata all'imputato determina la non inammissibilità del ricorso, sicché non è preclusa a questa Corte la possibilità di rilevare e dichiarare cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen. (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164), tra le quali l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, già spirato nel caso di specie. 4. Ne viene che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio ai soli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Il ricorso deve, invece, essere dichiarato inammissibile agli effetti civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara il ricorso inammissibile agli effetti civili. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere este